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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 4586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4586 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 14049/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 4 dicembre 2024 da elettivamente domiciliata in Milano, P.tta Guastalla, 5, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Roberto Giordano, che la rappresenta e difende, per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
CP_1 convenuta contumace e contro
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè, 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
- accertare e dichiarare che la ricorrente, nel periodo compreso tra il 10.07.2016 e il 28.12.2023 ha lavorato alle dipendenze della Sig.ra residente in CP_1
Milano, Via Madonnina 9 con i tempi e le modalità descritte in ricorso ai sensi dell'art. 10 del CCNL Lavoro Domestico, prestazione lavorativa inquadrata al livello B;
1 - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione da parte della signora del complessivo importo di €. 22.562,65, quale CP_1 risultante della somma dei seguenti importi:
- €. 13.839,50= a titolo di retribuzioni non corrisposte negli anni 2019/2023;
- Euro 1.144,30= a titolo di tredicesima mensilità non corrisposta
- Euro 1.143,95= a titolo di per ferie maturate e non godute, ovvero quel diverso importo che a tale titolo dovesse risultare in corso di causa;
- 2.144,58= a titolo di Tfr non corrisposto negli anni 2016/2023;
- Euro 3.970,98= a titolo di contributi non versati negli anni 2016/2023
- €. 319,35 a titolo di preavviso non riconosciuto;
- con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
con condanna e vittoria di spese e competenze.
PER INPS: giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti e, per il caso che ne sussistano i presupposti, dichiari con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, e degli obbligati solidali, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 4 dicembre 2024, Pt_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di CP_1
Rilevava la ricorrente di avere prestato di fatto attività̀ lavorativa alle dipendenze di dal 10.07.2016 al 28.12.2023 prestando servizio quale CP_1 collaboratrice domestica presso l'abitazione di quest'ultima. L'attività lavorativa si era svolta dapprima in Milano, Viale Campania 12 e successivamente in Milano, Via Madonnina 9. La ricorrente aveva svolto le seguenti mansioni, in base alle direttive datoriali: svolgeva le plurime incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, promiscuamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetta alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza. doveva pertanto essere inquadrata nel corrispondente livello Parte_1 previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e precisamente nel livello «B». La ricorrente era tenuta all'osservanza del seguente orario di lavoro: anno 2016/2017 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 dal 2017 al 2023 il lunedì ed il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
2 La posizione di non era mai stata regolarizzata. Parte_1
La retribuzione non era mai stata corrisposta a mezzo di buste paga, e la lavoratrice aveva percepito solamente la somma di Euro 3.000 in contanti. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per la convenuta che veniva CP_1 dichiarata contumace.
Esteso il contraddittorio all' , all'udienza del 28 ottobre 2025, ammessa CP_2 ed espletata la prova orale, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
La lavoratrice si duole di un rapporto completamente informale che avrebbe riguardato le sue mansioni di domestica, presso la casa di fra il CP_1
10 luglio 2016 e il 28 dicembre 2023.
2. Il Tribunale, per far luce sulla vicenda, ha assunto la prova orale. Il teste marito della ricorrente, ha riferito: “Mia moglie ha svolto Tes_1
l'attività di domestica presso una signora che si chiamava . Persona_1
Mia moglie ha cominciato a lavorare per la convenuta già dal 2015, mi pare da giugno o da luglio, presso l'abitazione della convenuta in viale Campania n. 12 a Milano. La signora poi ha fatto un trasloco ed è andata a vivere in via CP_1
Madonnina n. 8 a Milano. Mia moglie iniziava a lavorare verso le 7 e finiva dopo le 12/13. C'erano giorni in cui mia moglie arrivava alle ore 8. Lavorava cinque giorni alla settimana, esclusi sabato e domenica. Qualche sabato mia moglie andava dalla signora a curare i fiori. CP_1
Ho assistito ad un colloquio tra la signora e mia moglie. La signora CP_1 CP_1 ha chiesto i documenti da dare al suo ragioniere per regolarizzare la lavoratrice. Ma non si è mai verificata questa circostanza. Il rapporto di lavoro è finito a dicembre 2023. Mia moglie è stata pagata i primi mesi. Non ricordo quanto abbia preso. Nel 2016 la signora ha consegnato un assegno Banco Posta per euro 3.700, CP_1 riferendo che però non era coperto. Alla fine l'abbiamo strappato e non abbiamo incassato nulla. Mia moglie non ha mai preso nulla se non qualche mancia da 50 o da 100 euro. La signora ci ha sempre promesso di darci “una bella cifra”, che però non CP_1
è mai arrivata.” è stata anche intimata a comparire per rendere interrogatorio CP_1 formale, e non è comparsa al cospetto del Tribunale. Invero, l'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della fictio confessionis, ma dà solo la
3 facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti, e ciò ad evitare che l'esercizio di quel potere discrezionale si trasformi in un arbitrio e consenta di ritenere provati dei fatti non suffragati in alcun modo dagli altri elementi acquisiti al processo o addirittura smentiti dai medesimi. Nel presente giudizio, nella contumacia di in assenza di ogni CP_1 sua produzione o affermazione di qualche valore processuale, la via probatoria seguita da parte attrice, e l'unica che sia stata ritenuta dalla medesima praticabile per dimostrare effettivamente la sua attività lavorativa, sia la conseguente situazione di credito, è stata l'escussione dell'unico teste informato e la mancata risposta all'interpello, cui si aggiungono i solleciti di pagamento inviata con r.r. a nella sua residenza (docc. 3- 4 fasc. ric.). CP_1
3. Se ne conclude che ha lavorato per Parte_1 CP_1 per circa 7 anni ricevendo quale remunerazione (ammessa in ricorso) la sola somma di € 3.000. La ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata nel livello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e, precisamente, nel livello «B», che riguarda collaboratore familiare generico polifunzionale (art. 9 CCNL, doc. 1 fasc. ric.). Per quanto attiene la retribuzione negli anni 2019 /2023 sono state prese correttamente in considerazione nel ricorso le tabelle minime retributivi di legge (doc. 5 fasc. ric.), da cui risulta che avrebbe dovuto percepire, Parte_1 detratta la somma di € 3.000, l'importo di € 13.839,50 (con una retribuzione mensile iniziate di lordi € 295,36 dell'anno 2016 ed una finale di € 319,35). A ciò si aggiungono:
- € 1.144,30 quale gratifica natalizia;
- € 1.143,95 per le ferie maturate e non godute;
- € 2.144,58 per TFR;
- € 319,35 per il mancato preavviso;
Il credito lordo di ammonta pertanto ad € 18.591,68 (= € Parte_1
13.839,50 + 1.144,30 + 1.143,95 + 2.144,58 + 319,35). A ciò si aggiungono € 3.970,98 per i contributi previdenziali calcolati negli anni 2016/2023 (da versarsi all' ); CP_2
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate per ciascun convenuto in € 3.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara che nel periodo compreso tra il 10.07.2016 Parte_1
e il 28.12.2023 ha lavorato alle dipendenze della Sig.ra CP_1 residente in [...] con prestazione lavorativa inquadrata al livello B CCNL;
2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione da parte della signora del complessivo importo lordo di € 18.591,68; CP_1
3) accerta e dichiara il diritto dell alla corresponsione da parte della signora CP_2
del complessivo importo di € 3.970,98 per i contributi CP_1 previdenziali;
4) con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
5) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese CP_1 processuali a vantaggio di e di , liquidate in complessivi € Parte_1 CP_2
3000,00 per ciascuno, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 28 ottobre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 4 dicembre 2024 da elettivamente domiciliata in Milano, P.tta Guastalla, 5, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Roberto Giordano, che la rappresenta e difende, per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
CP_1 convenuta contumace e contro
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè, 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
- accertare e dichiarare che la ricorrente, nel periodo compreso tra il 10.07.2016 e il 28.12.2023 ha lavorato alle dipendenze della Sig.ra residente in CP_1
Milano, Via Madonnina 9 con i tempi e le modalità descritte in ricorso ai sensi dell'art. 10 del CCNL Lavoro Domestico, prestazione lavorativa inquadrata al livello B;
1 - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione da parte della signora del complessivo importo di €. 22.562,65, quale CP_1 risultante della somma dei seguenti importi:
- €. 13.839,50= a titolo di retribuzioni non corrisposte negli anni 2019/2023;
- Euro 1.144,30= a titolo di tredicesima mensilità non corrisposta
- Euro 1.143,95= a titolo di per ferie maturate e non godute, ovvero quel diverso importo che a tale titolo dovesse risultare in corso di causa;
- 2.144,58= a titolo di Tfr non corrisposto negli anni 2016/2023;
- Euro 3.970,98= a titolo di contributi non versati negli anni 2016/2023
- €. 319,35 a titolo di preavviso non riconosciuto;
- con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
con condanna e vittoria di spese e competenze.
PER INPS: giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti e, per il caso che ne sussistano i presupposti, dichiari con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, e degli obbligati solidali, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 4 dicembre 2024, Pt_1
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di CP_1
Rilevava la ricorrente di avere prestato di fatto attività̀ lavorativa alle dipendenze di dal 10.07.2016 al 28.12.2023 prestando servizio quale CP_1 collaboratrice domestica presso l'abitazione di quest'ultima. L'attività lavorativa si era svolta dapprima in Milano, Viale Campania 12 e successivamente in Milano, Via Madonnina 9. La ricorrente aveva svolto le seguenti mansioni, in base alle direttive datoriali: svolgeva le plurime incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, promiscuamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetta alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell'ambito del livello di appartenenza. doveva pertanto essere inquadrata nel corrispondente livello Parte_1 previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e precisamente nel livello «B». La ricorrente era tenuta all'osservanza del seguente orario di lavoro: anno 2016/2017 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00 dal 2017 al 2023 il lunedì ed il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
2 La posizione di non era mai stata regolarizzata. Parte_1
La retribuzione non era mai stata corrisposta a mezzo di buste paga, e la lavoratrice aveva percepito solamente la somma di Euro 3.000 in contanti. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per la convenuta che veniva CP_1 dichiarata contumace.
Esteso il contraddittorio all' , all'udienza del 28 ottobre 2025, ammessa CP_2 ed espletata la prova orale, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
La lavoratrice si duole di un rapporto completamente informale che avrebbe riguardato le sue mansioni di domestica, presso la casa di fra il CP_1
10 luglio 2016 e il 28 dicembre 2023.
2. Il Tribunale, per far luce sulla vicenda, ha assunto la prova orale. Il teste marito della ricorrente, ha riferito: “Mia moglie ha svolto Tes_1
l'attività di domestica presso una signora che si chiamava . Persona_1
Mia moglie ha cominciato a lavorare per la convenuta già dal 2015, mi pare da giugno o da luglio, presso l'abitazione della convenuta in viale Campania n. 12 a Milano. La signora poi ha fatto un trasloco ed è andata a vivere in via CP_1
Madonnina n. 8 a Milano. Mia moglie iniziava a lavorare verso le 7 e finiva dopo le 12/13. C'erano giorni in cui mia moglie arrivava alle ore 8. Lavorava cinque giorni alla settimana, esclusi sabato e domenica. Qualche sabato mia moglie andava dalla signora a curare i fiori. CP_1
Ho assistito ad un colloquio tra la signora e mia moglie. La signora CP_1 CP_1 ha chiesto i documenti da dare al suo ragioniere per regolarizzare la lavoratrice. Ma non si è mai verificata questa circostanza. Il rapporto di lavoro è finito a dicembre 2023. Mia moglie è stata pagata i primi mesi. Non ricordo quanto abbia preso. Nel 2016 la signora ha consegnato un assegno Banco Posta per euro 3.700, CP_1 riferendo che però non era coperto. Alla fine l'abbiamo strappato e non abbiamo incassato nulla. Mia moglie non ha mai preso nulla se non qualche mancia da 50 o da 100 euro. La signora ci ha sempre promesso di darci “una bella cifra”, che però non CP_1
è mai arrivata.” è stata anche intimata a comparire per rendere interrogatorio CP_1 formale, e non è comparsa al cospetto del Tribunale. Invero, l'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto automatico della fictio confessionis, ma dà solo la
3 facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti, e ciò ad evitare che l'esercizio di quel potere discrezionale si trasformi in un arbitrio e consenta di ritenere provati dei fatti non suffragati in alcun modo dagli altri elementi acquisiti al processo o addirittura smentiti dai medesimi. Nel presente giudizio, nella contumacia di in assenza di ogni CP_1 sua produzione o affermazione di qualche valore processuale, la via probatoria seguita da parte attrice, e l'unica che sia stata ritenuta dalla medesima praticabile per dimostrare effettivamente la sua attività lavorativa, sia la conseguente situazione di credito, è stata l'escussione dell'unico teste informato e la mancata risposta all'interpello, cui si aggiungono i solleciti di pagamento inviata con r.r. a nella sua residenza (docc. 3- 4 fasc. ric.). CP_1
3. Se ne conclude che ha lavorato per Parte_1 CP_1 per circa 7 anni ricevendo quale remunerazione (ammessa in ricorso) la sola somma di € 3.000. La ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrata nel livello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico e, precisamente, nel livello «B», che riguarda collaboratore familiare generico polifunzionale (art. 9 CCNL, doc. 1 fasc. ric.). Per quanto attiene la retribuzione negli anni 2019 /2023 sono state prese correttamente in considerazione nel ricorso le tabelle minime retributivi di legge (doc. 5 fasc. ric.), da cui risulta che avrebbe dovuto percepire, Parte_1 detratta la somma di € 3.000, l'importo di € 13.839,50 (con una retribuzione mensile iniziate di lordi € 295,36 dell'anno 2016 ed una finale di € 319,35). A ciò si aggiungono:
- € 1.144,30 quale gratifica natalizia;
- € 1.143,95 per le ferie maturate e non godute;
- € 2.144,58 per TFR;
- € 319,35 per il mancato preavviso;
Il credito lordo di ammonta pertanto ad € 18.591,68 (= € Parte_1
13.839,50 + 1.144,30 + 1.143,95 + 2.144,58 + 319,35). A ciò si aggiungono € 3.970,98 per i contributi previdenziali calcolati negli anni 2016/2023 (da versarsi all' ); CP_2
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate per ciascun convenuto in € 3.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara che nel periodo compreso tra il 10.07.2016 Parte_1
e il 28.12.2023 ha lavorato alle dipendenze della Sig.ra CP_1 residente in [...] con prestazione lavorativa inquadrata al livello B CCNL;
2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla corresponsione da parte della signora del complessivo importo lordo di € 18.591,68; CP_1
3) accerta e dichiara il diritto dell alla corresponsione da parte della signora CP_2
del complessivo importo di € 3.970,98 per i contributi CP_1 previdenziali;
4) con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
5) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese CP_1 processuali a vantaggio di e di , liquidate in complessivi € Parte_1 CP_2
3000,00 per ciascuno, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 28 ottobre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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