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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 439/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUFFRE' Parte_1 C.F._1 NICCOLO', elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTADELLA 4 VERONA presso il difensore avv. GIUFFRE' NICCOLO'
Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 RD RO e dell'avv. PEA GASTONE ( ) C.F._2 VIA OSPEDALE, 18 30174 VENEZIA;
elettivamente domiciliato in VIA OSPEDALE 18 MESTRE VENEZIA presso il difensore avv. RD RO
Convenuto
Conclusioni delle parti:
Conclusioni per parte attrice : Parte_1 come da nota di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente in data 4.4.2025;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria anche in via incidentale, così giudicare: In via principale: a) accertare e dichiarare gli inadempimenti della convenuta alle Controparte_1 obbligazioni assunte con il contratto preliminare in data 14 giugno 2018 e, in particolare, il grave ritardo nell'adempimento dell'obbligo di consegna dell'immobile realizzato a regola d'arte e di stipula del contratto definitivo di compravendita entro il termine di 18 mesi
pagina 1 di 10 dall'inizio dei lavori di costruzione dell'immobile indicato nella narrativa del presente atto;
per l'effetto b) condannare a risarcire al signor tutti i danni da Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo subiti e subendi per effetto degli inadempimenti della convenuta da liquidarsi in Euro 22.438,78 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero nel diverso maggiore o minore importo che sarà liquidato in corso di causa, occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1.- «Vero che, nel corso del 2020, il sig. chiariva espressamente al Geom. Parte_1
incaricato di che era in procinto di vendere la propria Testimone_1 Controparte_1 abitazione e che per tale motivo era necessario conoscere i tempi di consegna dell'appartamento onde evitare di trovarsi senza una abitazione». Si indica come teste la signora , residente in [...]; Testimone_2
2.- «Vero che in occasione dei colloqui di cui al capitolo che precede, il Geom.
[...] ha più volte rassicurato il sig. sul fatto che CP_2 Controparte_1 Parte_1
l'appartamento promesso in vendita sarebbe stato ultimato al massimo nei primi mesi del 2021». Si indica come teste la signora residente in [...]
Ponte, n. 22/A; 3.- «Vero che in occasione di un sopralluogo in data 25 febbraio 2021 presso il cantiere, il Geom viste le preoccupazioni espresse dal signor circa i tempi di Tes_1 Pt_1 ultimazione dell'immobile, rassicurava ancora una volta il signor sul fatto che Pt_1
l'appartamento sarebbe stato ultimato al massimo entro il mese di maggio 2021» Si indica come teste la signora , residente in [...]; Testimone_2
4.- «Vero che, in data 6 marzo 2021, il signor si è impegnato a cedere l'abitazione Pt_1 dove all'epoca vivevamo entro il 15 luglio 2021, come da documento 9 di parte attrice che mi si mostra, sulla base delle indicazioni ricevute da in persona del Geom. Controparte_1
Si indica come teste la signora , residente in [...] Testimone_2
Ponte, n. 22/A; 5.- «Vero che, nel corso del 2020, ho sottoscritto un contratto preliminare avente a oggetto una unità immobiliare del fabbricato in costruzione in Verona, via Pighi, che prevedeva il termine di consegna dell'immobile entro il 30 maggio 2021». Si indicano come testi il signor
il signor e la signora tutti domiciliati in Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Verona, via del Ponte, n. 22/A;
6.- «Vero che, nei primi mesi del 2021, mi rassicurava sul fatto che Controparte_1 il termine di consegna del 31 maggio 2021 sarebbe stato rispettato». Si indicano come testi il signor il signor e la signora tutti Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 domiciliati in Verona, via del Ponte, n. 22/A;
7.- «Vero che, una volta decorso il termine del 31 maggio 2021, mi Controparte_1 riferiva che l'immobile sarebbe comunque stato ultimato entro settembre 2021 e che entro il
pagina 2 di 10 medesimo termine si sarebbe potuto sottoscrivere il contratto definitivo». Si indicano come testi il signor il signor e la signora Testimone_3 Testimone_4
tutti domiciliati in Verona, via del Ponte, n. 22/A; Testimone_5
8.- «Vero che durante un incontro avvenuto nel mese di giugno 2018 presso gli uffici dell'agenzia immobiliare “Abitare Verona”, il signor precisava che era suo interesse Pt_1 acquistare l'unità immobiliare al pianto terra solo se si fosse provveduto all'installazione di inferriate motorizzate alle finestre e che pertanto le parti concordavano tale installazione». Si indicano come testi la signora residente in [...]
22/A e il Geom. domiciliato in Piazza Aldo Moro, n. 9, Cervarese Santa Testimone_6
Croce, Loc. Fossone;
9. «Vero che, in esecuzione di tale accordo, successivamente alla sottoscrizione del contratto preliminare in data 14 giugno 2018, il signor inviava le schede tecniche delle inferriate Pt_1 motorizzate come da comunicazione e-mail del 26 giugno 2018 prodotta sub doc. 11 di parte attrice che mi si mostra». Si indicano come testi la signora residente Testimone_2 in Verona, via del Ponte, n. 22/A e il Geom. domiciliato in Piazza Aldo Testimone_6
Moro, n. 9, Cervarese Santa Croce, Loc. Fossone. Si insiste altresì per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte convenuta per i motivi già indicati in atti. Nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice ritenesse di ammettere i capitoli di prova ex adverso formulati, l'esponente chiede di essere ammesso a prova contraria con i testi indicati nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. In ogni caso: condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 all'integrale rifusione all'attore delle spese e dei compensi di lite, oltre spese generali, CPA e IVA.
Conclusioni per parte convenuta Controparte_1 come da nota di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente in data 4.4.2025;
nel merito:
- rigettarsi le domande svolte dal sig. in quanto infondate in fatto e in diritto, Parte_1 non essendo imputabile a alcun grave ritardo nella consegna Controparte_1 dell'immobile e nella stipula del contratto definitivo di compravendita, per i motivi esposti in atti;
– in ogni caso: con rifusione integrale di spese e compensi professionali;
in via istruttoria: per scrupolo defensionale, qualora ritenuto opportuno dal giudice, si chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) “vero che da metà marzo 2019 sino ai primi di maggio 2019 le lavorazioni edili nel cantiere edile di a Verona, ove è stato edificato il Condominio Residenza Adige in via Pt_2 del Ponte n. 22/A, sono rimaste sospese a causa di un intervento di bonifica bellica, come da docc 6 e 7 di parte attrice e doc. 4 di parte convenuta che si rammostrano al teste”;
pagina 3 di 10 2) “vero che nel periodo di emergenza sanitaria per CO 19, dal 19.3.2020 al 3.5.2020, il cantiere edile di a Verona, ove è stato edificato il Condominio Residenza Adige in via Pt_2 del Ponte n. 22/A, è rimasto chiuso e le lavorazioni sono state sospese per tutto tale lasso di tempo”;
3) “vero che successivamente alla riapertura del cantiere edile di cui al capitolo precedente, nel periodo che va da giugno 2020 ad agosto 2022 circa, il personale lavorante e le maestranze specializzate hanno subito un'inflessione di circa il 60% rispetto alla forza lavoro utilizzata nel periodo precedente all'emergenza pandemica”;
4) “vero che successivamente al fermo cantiere per l'emergenza sanitaria sino a tutto il 2022, i materiali edili (materie prime, infissi, pavimenti, etc) pervenivano in cantiere in Pt_2 quantità inferiore agli ordini e con un ritardo di circa 4/5 mesi rispetto ai termini di consegna”;
5) “vero che successivamente al fermo cantiere per l'emergenza sanitaria sino a tutto il2022, le tempistiche delle lavorazioni all'interno del cantiere “ ” sono rallentate per Pt_2
l'applicazione dei protocolli e delle regole di accesso al cantiere, dei controlli, delle misure di prevenzione, degli incombenti amministrativi e delle regole comportamentali dettate dai provvedimenti governativi adottati per far fronte all'emergenza sanitaria”. Si indicano a testi il Geom. di Padova, l'ing. di Verona, il Testimone_1 Testimone_7
Geom. di Padova. Testimone_6
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali formulate da controparte, si reitera la richiesta di abilitazione a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, pari a complessivi Controparte_1
€ 22.437,78, in conseguenza del grave ritardo nella conclusione del contratto definitivo di compravendita e nella consegna del relativo immobile nonchè della mancata installazione delle inferriate motorizzate alle finestre dell'appartamento. A sostegno della domanda ha esposto:
-di aver sottoscritto, in data 29.6.2016, una “prenotazione irrevocabile d'acquisto – unità edificio in costruzione in Verona via Pighi” indirizzata alla futura venditrice dell'appartamento Industrie Edili s.p.a, nonché “dichiarazione di riconoscimento di provvigione” con la quale si era impegnato a corrispondere all'agenzia “Abitare Verona” l'importo di € 10.000 pari al 4% del corrispettivo di vendita;
-di aver concluso, in data 14.6.2018, “contratto preliminare di compravendita di edificio in costruzione” con la società che avrebbe provveduto all'acquisto del Controparte_1 fabbricato in luogo della Industrie Edili s.p.a;
-che nel contratto era stato pattuito che la consegna dell'immobile finito sarebbe avvenuta entro diciotto mesi dall'inizio dei lavori da parte dell'impresa costruttrice, termine entro cui sarebbe stato concluso anche il contratto definitivo;
pagina 4 di 10 -di aver versato l'importo di € 20.000 a titolo di caparra, e due ulteriori acconti di € 20.000 ciascuno;
-che i lavori per la realizzazione dell'immobile erano iniziati il 19.11.2018;
-che a marzo 2019 era stato segnalato un differimento delle attività di edificazione a causa della presenza di ordigni bellici nell'area di cantiere, con lavori ripresi prima dell'estate;
-che era seguito un ulteriore fermo del cantiere in conseguenza del periodo di lockdown deciso per contrastare l'emergenza pandemica da CO 19;
-di aver poi ricevuto rassicurazioni da parte della convenuta che l'immobile sarebbe stato consegnato nei primi mesi del 2021;
-di aver quindi concluso, in data 6.3.2021, contratto preliminare per la vendita della sua abitazione;
-che le tempistiche tuttavia non venivano rispettate, oltre ad emergere alcune difformità nell'installazione dei telai delle finestre con conseguente necessità di pagare interventi di adeguamento;
-che pur non potendosi trasferire nel nuovo appartamento e per non rendersi inadempiente al preliminare con il proprio promissario acquirente, in data 15.7.2021 concludeva il contratto definitivo di vendita, con conseguente necessità di trovare un'abitazione temporanea;
-che solo il 29.7.2022 era stato possibile stipulare il contratto definitivo, mentre l'immobile veniva reso disponibile solo a settembre 2022, non avendo l'impresa appaltatrice attivato la pompa di calore, e quindi oltre due anni dopo il termine previsto in contratto;
-che i danni subiti erano pari ai canoni di locazione corrisposti per l'abitazione temporanea nel periodo dal 15.7.2021 al 15.9.2022 (per € 14.215 iva inclusa), nonché ai costi per il trasloco della mobilia dal proprio appartamento e per il deposito degli stessi (per rispettivi € 2928 ed € 3013,40 ivi inclusa). A dette voci doveva poi aggiungersi il costo sostenuto per i lavori di sistemazione sui telai delle finestre. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1 parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. La convenuta ha contestato l'imputabilità a sé del ritardo e della mancata installazione delle inferriate motorizzate, nonché il quantum di risarcimento richiesto. Depositate le memorie ex art 171ter c.p.c, la causa è stata istruita solo documentalmente e rinviata per la rimessione in decisione. In data 5.3.2025 è stata assegnata al ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127ter cpc, previo deposito di comparse conclusionali e repliche nei termini di cui all'art 189 c.p.c.
2. Dalla documentazione in atti e all'esito del giudizio è emerso che:
-in data 14.8.2018 le parti hanno sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per un appartamento in immobile in corso di costruzione da parte della Ai sensi Controparte_1 dell'art 4.1 “la promittente venditrice si impegna a consegnare l'immobile in oggetto finito secondo quanto descritto nel Capitolato …. presumibilmente entro diciotto mesi dall'inizio pagina 5 di 10 lavori dati dall'impresa costruttrice” e il successivo art.
5.1 stabiliva che “la stipula del rogito notarile verrà effettuata, salvo diverso accordo tra le parti, indicativamente entro diciotto mesi dall'inizio lavori dati dall'impresa costruttrice” (cfr doc. 2 di parte convenuta);
-i lavori di costruzione sono iniziati il 19.11.2018;
-vi è stato un primo fermo di cantiere da marzo 2019 ai primi di maggio 2019 per lavori di bonifica dell'area dalla presenza di ordigni bellici (cfr docc. 6 e 7 di parte attrice e doc. 4 di parte convenuta), ed un secondo per il periodo di lockdown dovuto alla pandemia da CO 19 (da marzo ai primi di maggio 2020);
-non è stato specificamente contestato dalla convenuta che erano state date rassicurazioni all'attore, nel corso del 2020, per la consegna dell'immobile entro i primi mesi del 2021;
-nel corso dei lavori è stato necessario adeguare i telai delle finestre al fine di consentire l'installazione delle inferriate motorizzate, essendo stato montato il cappotto termico prima della posa degli stessi (cfr doc 10 con comunicazione di aprile 2021 e doc. 12 di parte attrice);
-parte attrice ha concluso contratto preliminare per la vendita del proprio appartamento in data 6.3.2021 (cfr doc. 9 di parte attrice) ed ha sottoscritto il rogito in data 15.7.2021 (cfr doc. 14 di parte attrice);
-il contratto definitivo di acquisto con la è stato sottoscritto in data Controparte_1
29.7.2022, e l'immobile è stato consegnato a settembre 2022, quando è avvenuta l'attivazione della pompa di calore dell'appartamento (cfr doc. 20 di parte attrice, circostanza non specificamente contestata dalla convenuta). Così ricostruiti i fatti rilevanti di causa, parte attrice ha agito in giudizio chiedendo la condanna di controparte al risarcimento dei danni patiti a seguito del ritardo nella stipula del definitivo e nella consegna dell'immobile oggetto di lavori di costruzione, nonché per l'errore di montaggio dei telai delle finestre. L'attore ha quindi allegato un inadempimento della società convenuta. A tal fine è irrilevante la natura non essenziale del termine indicato nel contratto preliminare (“presumibilmente entro diciotto mesi” e “indicativamente entro diciotto mesi dall'inizio lavori”), né occorre verificare la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza, non essendo stata richiesta la risoluzione del contratto (cfr ex multis Cass. 4640/2021 “la natura non essenziale del termine previsto dalle parti per l'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità della risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude che l'inosservanza di esso, ove superi ogni ragionevole limite di tolleranza da apprezzarsi discrezionalmente dal giudice di merito in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, possa costituire inadempimento di non scarsa importanza a norma dell'art. 1455 e determinare quindi la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 c.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 11653 del 14/05/2018; Cass., Sez. 2, sentenza n. 4314 del 04/03/2016; Cass., sez. 2, sentenza n. 3688 del 29/03/1995; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3523 del 10/06/1982)”). Le difese della convenuta, secondo cui vi sarebbe stata una rinuncia per fatti concludenti dell'attore avendo comunque sottoscritto il contratto definitivo, non sono fondate. Essendo stato richiesto il risarcimento del danno, e non la risoluzione del contratto, la pronuncia pagina 6 di 10 richiamata non pare attinente, nè può dirsi che vi sia stata acquiescenza alla violazione di una norma contrattuale per il fatto di non aver richiesto una rideterminazione del prezzo parametrato ai costi nel frattempo sostenuti, o non aver formulato una riserva sul punto. Non si rinviene poi un prezzo maggiorato di acquisto, posto che nel contratto definitivo il prezzo è riportato comprensivo di IVA e dell'ulteriore importo di € 3000 indicato nel preliminare per i costi di allacciamento. Spettava dunque alla società convenuta provare che l'inadempimento (e quindi il ritardo) non era a lei imputabile. Quest'ultima ha eccepito la non imputabilità a sé del ritardo stante l'interruzione dei lavori per la necessaria bonifica da ordigni bellici, il fermo di cantiere e i ritardi dovuti alla pandemia CO, nonché i ritardi conseguenti all'entrata in vigore della normativa sui c.d Bonus edilizi. La difesa non è fondata. Il termine per la consegna era indicato nel contratto in 18 mesi dall'inizio dei lavori. Questi sono iniziati il 19.11.2018 e dovevano pertanto concludersi circa a maggio del 2020. Per quanto indicativo, il termine rappresentava una stima della durata dei lavori considerate le attività da svolgere. La bonifica bellica ha comportato una sospensione di soli tre mesi (a partire da febbraio/marzo 2019), e non è contestato che i lavori di costruzione sono ripresi a maggio del 2019. La successiva interruzione per il lockdown è intervenuta 10 mesi dopo, a marzo del 2020, e, anche in tal caso, non è stata contestata la ripresa delle attività al termine del periodo imposto a livello normativo (due mesi). La società convenuta si è limitata a richiamare la normativa CO, le difficoltà causate dalla pandemia, prima, e dalla normativa in tema di bonus edilizi, poi, senza allegare e provare come tali situazioni abbiano inciso concretamente sui lavori per cui è causa. Non vi è prova di carenze di personale, o di ritardi nella consegna delle merci o difficoltà nel loro reperimento (i capitoli di prova articolati sul punto risultano infatti del tutto generici, oltre che vertenti su circostanze in parte tardivamente allegate). Evidenzia il Tribunale, infatti, che, in particolare per quanto riguarda la pandemia da CO 19, va sempre provato e dimostrato il nesso causale fra rispetto delle misure e inadempimento. L'obbligato, infatti, per slegarsi dalla responsabilità, non può limitarsi ad allegare assiomaticamente che l'inadempimento è ascrivibile alle misure anti-contagio o alla situazione successiva alla pandemia, dovendo, per converso, in linea con la previsione dell'art. 1218 c.c., offrire la prova circostanziata del collegamento eziologico fra inadempimento e causa impossibilitante (rappresentata dal rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'epidemia o dalla mancata produzione e consegna dei materiali). Analoghe considerazioni valgono quanto alle difficoltà provocate dall'entrata in vigore dei
“bonus edilizi”, nulla essendo stato allegato di preciso sul punto. A fronte, pertanto, della prova di cinque mesi di sospensione (tre per la bonifica e due per il CO), e anche a voler considerare un “periodo di tolleranza”, come sostenuto dalla pagina 7 di 10 convenuta, non appare giustificabile un ritardo di quasi due anni per la consegna dell'immobile e la convenuta non ha fornito prova che lo stesso non fosse dovuto a causa a sé non imputabile, considerato peraltro che prima del CO i lavori erano andati avanti per 13 mesi (3 prima della bonifica e 10 dopo) e che a settembre del 2020 l'attore era stato convocato per segnalare le proprie esigenze in tema di prese elettriche, punti luce e posizionamento dei sanitari (cfr doc. 8 di parte attrice), circostanza che dimostra la ripresa dei lavori e il loro avanzamento anche dopo il lockdown. Va quindi affermata la sussistenza di un inadempimento della convenuta per il ritardo lamentato. Quanto poi alla scelta dell'attore di mettere in vendita il proprio immobile, non è stato specificamente contestato, con la comparsa di costituzione e risposta, che per la consegna erano stati indicati i primi mesi del 2021. La circostanza che tale indicazione sia stata data prima del lockdown non pare dirimente, posto che successivamente i lavori erano ripresi e non erano seguiti diverse indicazioni da parte della società. Inoltre, l'attore ha concluso il preliminare a marzo 2021 periodo in cui, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, si stava ponendo il problema dell'errato montaggio dei telai delle finestre tenuto conto del cappotto realizzato sull'immobile, il che dimostra che i lavori erano ad un punto avanzato. Sicchè anche il termine indicato per la conclusione del definitivo (luglio 2021) non appare eccessivamente ristretto. Venendo al quantum richiesto, vanno riconosciuti gli importi per il trasloco della mobilia dall'appartamento di proprietà al magazzino e per il deposito degli stessi per complessivi € 5941,40, in quanto il ritardo nella consegna dell'immobile da parte della convenuta ha richiesto, oltre al deposito, un trasloco ulteriore dei mobili rispetto a quanto necessario se vi fosse stato direttamente lo spostamento dal vecchio al nuovo appartamento. L'attore ha poi richiesto i canoni di locazione corrisposti per la sistemazione temporanea resa necessaria per il periodo da luglio 2021 (conclusione del definitivo per il proprio appartamento) a settembre 2022 (data di consegna dell'immobile da parte della
[...]
. CP_1
La convenuta ha contestato gli importi richiesti in quanto eccessivi. Ritiene il Tribunale che l'importo mensile di 750€ corrisposto dall'attore risulti congruo considerato anche la temporaneità dell'occupazione e risultando plausibile l'impossibilità di stipulare una locazione per un periodo più lungo, e quindi ad un costo inferiore, vista la non chiara tempistica di consegna dell'immobile acquistato. Quanto invece all'importo di € 1500 per i mesi di giugno, luglio e agosto 2022 questo appare eccessivo, non essendo peraltro stato allegato dall'attore il perché del cambiamento o particolari ragioni tali da giustificare così elevato esborso. Anche per detti mesi, si ritiene pertanto di limitare il danno ad € 750 mensili (e quindi ad € 425 per il mese di settembre 2022, solo in parte trascorso in abitazione temporanea). Quanto al mese di settembre 2022, le difese della convenuta non sono fondate non avendo provato che la pompa di calore alimentava solo il riscaldamento dell'immobile e non anche pagina 8 di 10 l'acqua sanitaria (necessaria anche nel periodo estivo), come al contrario emergerebbe dal capitolato d'appalto (cfr doc. 5 di parte convenuta). L'importo complessivamente dovuto per i canoni di locazione ammonta, pertanto, ad € 11.165 iva inclusa.
3. L'attore ha poi richiesto il risarcimento dei costi sostenuti per l'adeguamento dei telai delle finestre e consentire l'installazione delle inferriate motorizzate all'immobile, altrimenti non possibile essendo stato installato il cappotto termico prima della posa dei telai. La doglianza è fondata. Pur non essendo indicato come condizione necessaria per l'acquisto dell'immobile, posto che nulla è stato scritto nel contratto preliminare, risulta dalla documentazione in atti (cfr doc. 11) che i modelli di telai necessari per il montaggio delle inferriate motorizzate erano stati inviati alla convenuta successivamente alla stipula del contratto di giugno 2018. L'attore aveva quindi richiesto una variante al capitolato come previsto dall'art 3.1 del preliminare, non rifiutata da Beni Immobili reali. Il fatto, poi, che le doglianze riportate sub doc. 10 siano riferite all'attività e alla decisione dell'impresa costruttrice non esclude un inadempimento dell'odierna convenuta, rispondendo questa dell'operato dei suoi ausiliari ex art 1228 c.c. Va quindi riconosciuto l'importo di €2282,38 iva inclusa.
4. In conclusione, la domanda è fondata e parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo omnicomprensivo pari ad € 19.388,78 a titolo di risarcimento del danno. Trattandosi di somma liquidata all'attualità, non spetta rivalutazione monetaria, ma solo interessi al tasso di cui all'art 1284 comma quarto c.c. dalla presente sentenza al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5200 ad € 26.000), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per quanto riguarda la fase di studio, introduttiva e decisionale, e secondo i valori minimi per la fase istruttoria stante il solo deposito delle memorie ex art 171ter c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: ACCOGLIE la domanda proposta nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento, in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 19388,78 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi di cui all'art 1284 comma quarto c.c. dalla presente sentenza al saldo;
pagina 9 di 10 CONDANNA al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite Controparte_1 che liquida in € 264 per spese ed € 4237 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 439/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUFFRE' Parte_1 C.F._1 NICCOLO', elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTADELLA 4 VERONA presso il difensore avv. GIUFFRE' NICCOLO'
Attore contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 RD RO e dell'avv. PEA GASTONE ( ) C.F._2 VIA OSPEDALE, 18 30174 VENEZIA;
elettivamente domiciliato in VIA OSPEDALE 18 MESTRE VENEZIA presso il difensore avv. RD RO
Convenuto
Conclusioni delle parti:
Conclusioni per parte attrice : Parte_1 come da nota di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente in data 4.4.2025;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria anche in via incidentale, così giudicare: In via principale: a) accertare e dichiarare gli inadempimenti della convenuta alle Controparte_1 obbligazioni assunte con il contratto preliminare in data 14 giugno 2018 e, in particolare, il grave ritardo nell'adempimento dell'obbligo di consegna dell'immobile realizzato a regola d'arte e di stipula del contratto definitivo di compravendita entro il termine di 18 mesi
pagina 1 di 10 dall'inizio dei lavori di costruzione dell'immobile indicato nella narrativa del presente atto;
per l'effetto b) condannare a risarcire al signor tutti i danni da Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo subiti e subendi per effetto degli inadempimenti della convenuta da liquidarsi in Euro 22.438,78 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero nel diverso maggiore o minore importo che sarà liquidato in corso di causa, occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1.- «Vero che, nel corso del 2020, il sig. chiariva espressamente al Geom. Parte_1
incaricato di che era in procinto di vendere la propria Testimone_1 Controparte_1 abitazione e che per tale motivo era necessario conoscere i tempi di consegna dell'appartamento onde evitare di trovarsi senza una abitazione». Si indica come teste la signora , residente in [...]; Testimone_2
2.- «Vero che in occasione dei colloqui di cui al capitolo che precede, il Geom.
[...] ha più volte rassicurato il sig. sul fatto che CP_2 Controparte_1 Parte_1
l'appartamento promesso in vendita sarebbe stato ultimato al massimo nei primi mesi del 2021». Si indica come teste la signora residente in [...]
Ponte, n. 22/A; 3.- «Vero che in occasione di un sopralluogo in data 25 febbraio 2021 presso il cantiere, il Geom viste le preoccupazioni espresse dal signor circa i tempi di Tes_1 Pt_1 ultimazione dell'immobile, rassicurava ancora una volta il signor sul fatto che Pt_1
l'appartamento sarebbe stato ultimato al massimo entro il mese di maggio 2021» Si indica come teste la signora , residente in [...]; Testimone_2
4.- «Vero che, in data 6 marzo 2021, il signor si è impegnato a cedere l'abitazione Pt_1 dove all'epoca vivevamo entro il 15 luglio 2021, come da documento 9 di parte attrice che mi si mostra, sulla base delle indicazioni ricevute da in persona del Geom. Controparte_1
Si indica come teste la signora , residente in [...] Testimone_2
Ponte, n. 22/A; 5.- «Vero che, nel corso del 2020, ho sottoscritto un contratto preliminare avente a oggetto una unità immobiliare del fabbricato in costruzione in Verona, via Pighi, che prevedeva il termine di consegna dell'immobile entro il 30 maggio 2021». Si indicano come testi il signor
il signor e la signora tutti domiciliati in Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Verona, via del Ponte, n. 22/A;
6.- «Vero che, nei primi mesi del 2021, mi rassicurava sul fatto che Controparte_1 il termine di consegna del 31 maggio 2021 sarebbe stato rispettato». Si indicano come testi il signor il signor e la signora tutti Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 domiciliati in Verona, via del Ponte, n. 22/A;
7.- «Vero che, una volta decorso il termine del 31 maggio 2021, mi Controparte_1 riferiva che l'immobile sarebbe comunque stato ultimato entro settembre 2021 e che entro il
pagina 2 di 10 medesimo termine si sarebbe potuto sottoscrivere il contratto definitivo». Si indicano come testi il signor il signor e la signora Testimone_3 Testimone_4
tutti domiciliati in Verona, via del Ponte, n. 22/A; Testimone_5
8.- «Vero che durante un incontro avvenuto nel mese di giugno 2018 presso gli uffici dell'agenzia immobiliare “Abitare Verona”, il signor precisava che era suo interesse Pt_1 acquistare l'unità immobiliare al pianto terra solo se si fosse provveduto all'installazione di inferriate motorizzate alle finestre e che pertanto le parti concordavano tale installazione». Si indicano come testi la signora residente in [...]
22/A e il Geom. domiciliato in Piazza Aldo Moro, n. 9, Cervarese Santa Testimone_6
Croce, Loc. Fossone;
9. «Vero che, in esecuzione di tale accordo, successivamente alla sottoscrizione del contratto preliminare in data 14 giugno 2018, il signor inviava le schede tecniche delle inferriate Pt_1 motorizzate come da comunicazione e-mail del 26 giugno 2018 prodotta sub doc. 11 di parte attrice che mi si mostra». Si indicano come testi la signora residente Testimone_2 in Verona, via del Ponte, n. 22/A e il Geom. domiciliato in Piazza Aldo Testimone_6
Moro, n. 9, Cervarese Santa Croce, Loc. Fossone. Si insiste altresì per il rigetto delle istanze istruttorie formulate da parte convenuta per i motivi già indicati in atti. Nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice ritenesse di ammettere i capitoli di prova ex adverso formulati, l'esponente chiede di essere ammesso a prova contraria con i testi indicati nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. In ogni caso: condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 all'integrale rifusione all'attore delle spese e dei compensi di lite, oltre spese generali, CPA e IVA.
Conclusioni per parte convenuta Controparte_1 come da nota di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente in data 4.4.2025;
nel merito:
- rigettarsi le domande svolte dal sig. in quanto infondate in fatto e in diritto, Parte_1 non essendo imputabile a alcun grave ritardo nella consegna Controparte_1 dell'immobile e nella stipula del contratto definitivo di compravendita, per i motivi esposti in atti;
– in ogni caso: con rifusione integrale di spese e compensi professionali;
in via istruttoria: per scrupolo defensionale, qualora ritenuto opportuno dal giudice, si chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) “vero che da metà marzo 2019 sino ai primi di maggio 2019 le lavorazioni edili nel cantiere edile di a Verona, ove è stato edificato il Condominio Residenza Adige in via Pt_2 del Ponte n. 22/A, sono rimaste sospese a causa di un intervento di bonifica bellica, come da docc 6 e 7 di parte attrice e doc. 4 di parte convenuta che si rammostrano al teste”;
pagina 3 di 10 2) “vero che nel periodo di emergenza sanitaria per CO 19, dal 19.3.2020 al 3.5.2020, il cantiere edile di a Verona, ove è stato edificato il Condominio Residenza Adige in via Pt_2 del Ponte n. 22/A, è rimasto chiuso e le lavorazioni sono state sospese per tutto tale lasso di tempo”;
3) “vero che successivamente alla riapertura del cantiere edile di cui al capitolo precedente, nel periodo che va da giugno 2020 ad agosto 2022 circa, il personale lavorante e le maestranze specializzate hanno subito un'inflessione di circa il 60% rispetto alla forza lavoro utilizzata nel periodo precedente all'emergenza pandemica”;
4) “vero che successivamente al fermo cantiere per l'emergenza sanitaria sino a tutto il 2022, i materiali edili (materie prime, infissi, pavimenti, etc) pervenivano in cantiere in Pt_2 quantità inferiore agli ordini e con un ritardo di circa 4/5 mesi rispetto ai termini di consegna”;
5) “vero che successivamente al fermo cantiere per l'emergenza sanitaria sino a tutto il2022, le tempistiche delle lavorazioni all'interno del cantiere “ ” sono rallentate per Pt_2
l'applicazione dei protocolli e delle regole di accesso al cantiere, dei controlli, delle misure di prevenzione, degli incombenti amministrativi e delle regole comportamentali dettate dai provvedimenti governativi adottati per far fronte all'emergenza sanitaria”. Si indicano a testi il Geom. di Padova, l'ing. di Verona, il Testimone_1 Testimone_7
Geom. di Padova. Testimone_6
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali formulate da controparte, si reitera la richiesta di abilitazione a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, pari a complessivi Controparte_1
€ 22.437,78, in conseguenza del grave ritardo nella conclusione del contratto definitivo di compravendita e nella consegna del relativo immobile nonchè della mancata installazione delle inferriate motorizzate alle finestre dell'appartamento. A sostegno della domanda ha esposto:
-di aver sottoscritto, in data 29.6.2016, una “prenotazione irrevocabile d'acquisto – unità edificio in costruzione in Verona via Pighi” indirizzata alla futura venditrice dell'appartamento Industrie Edili s.p.a, nonché “dichiarazione di riconoscimento di provvigione” con la quale si era impegnato a corrispondere all'agenzia “Abitare Verona” l'importo di € 10.000 pari al 4% del corrispettivo di vendita;
-di aver concluso, in data 14.6.2018, “contratto preliminare di compravendita di edificio in costruzione” con la società che avrebbe provveduto all'acquisto del Controparte_1 fabbricato in luogo della Industrie Edili s.p.a;
-che nel contratto era stato pattuito che la consegna dell'immobile finito sarebbe avvenuta entro diciotto mesi dall'inizio dei lavori da parte dell'impresa costruttrice, termine entro cui sarebbe stato concluso anche il contratto definitivo;
pagina 4 di 10 -di aver versato l'importo di € 20.000 a titolo di caparra, e due ulteriori acconti di € 20.000 ciascuno;
-che i lavori per la realizzazione dell'immobile erano iniziati il 19.11.2018;
-che a marzo 2019 era stato segnalato un differimento delle attività di edificazione a causa della presenza di ordigni bellici nell'area di cantiere, con lavori ripresi prima dell'estate;
-che era seguito un ulteriore fermo del cantiere in conseguenza del periodo di lockdown deciso per contrastare l'emergenza pandemica da CO 19;
-di aver poi ricevuto rassicurazioni da parte della convenuta che l'immobile sarebbe stato consegnato nei primi mesi del 2021;
-di aver quindi concluso, in data 6.3.2021, contratto preliminare per la vendita della sua abitazione;
-che le tempistiche tuttavia non venivano rispettate, oltre ad emergere alcune difformità nell'installazione dei telai delle finestre con conseguente necessità di pagare interventi di adeguamento;
-che pur non potendosi trasferire nel nuovo appartamento e per non rendersi inadempiente al preliminare con il proprio promissario acquirente, in data 15.7.2021 concludeva il contratto definitivo di vendita, con conseguente necessità di trovare un'abitazione temporanea;
-che solo il 29.7.2022 era stato possibile stipulare il contratto definitivo, mentre l'immobile veniva reso disponibile solo a settembre 2022, non avendo l'impresa appaltatrice attivato la pompa di calore, e quindi oltre due anni dopo il termine previsto in contratto;
-che i danni subiti erano pari ai canoni di locazione corrisposti per l'abitazione temporanea nel periodo dal 15.7.2021 al 15.9.2022 (per € 14.215 iva inclusa), nonché ai costi per il trasloco della mobilia dal proprio appartamento e per il deposito degli stessi (per rispettivi € 2928 ed € 3013,40 ivi inclusa). A dette voci doveva poi aggiungersi il costo sostenuto per i lavori di sistemazione sui telai delle finestre. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1 parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. La convenuta ha contestato l'imputabilità a sé del ritardo e della mancata installazione delle inferriate motorizzate, nonché il quantum di risarcimento richiesto. Depositate le memorie ex art 171ter c.p.c, la causa è stata istruita solo documentalmente e rinviata per la rimessione in decisione. In data 5.3.2025 è stata assegnata al ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127ter cpc, previo deposito di comparse conclusionali e repliche nei termini di cui all'art 189 c.p.c.
2. Dalla documentazione in atti e all'esito del giudizio è emerso che:
-in data 14.8.2018 le parti hanno sottoscritto un contratto preliminare di compravendita per un appartamento in immobile in corso di costruzione da parte della Ai sensi Controparte_1 dell'art 4.1 “la promittente venditrice si impegna a consegnare l'immobile in oggetto finito secondo quanto descritto nel Capitolato …. presumibilmente entro diciotto mesi dall'inizio pagina 5 di 10 lavori dati dall'impresa costruttrice” e il successivo art.
5.1 stabiliva che “la stipula del rogito notarile verrà effettuata, salvo diverso accordo tra le parti, indicativamente entro diciotto mesi dall'inizio lavori dati dall'impresa costruttrice” (cfr doc. 2 di parte convenuta);
-i lavori di costruzione sono iniziati il 19.11.2018;
-vi è stato un primo fermo di cantiere da marzo 2019 ai primi di maggio 2019 per lavori di bonifica dell'area dalla presenza di ordigni bellici (cfr docc. 6 e 7 di parte attrice e doc. 4 di parte convenuta), ed un secondo per il periodo di lockdown dovuto alla pandemia da CO 19 (da marzo ai primi di maggio 2020);
-non è stato specificamente contestato dalla convenuta che erano state date rassicurazioni all'attore, nel corso del 2020, per la consegna dell'immobile entro i primi mesi del 2021;
-nel corso dei lavori è stato necessario adeguare i telai delle finestre al fine di consentire l'installazione delle inferriate motorizzate, essendo stato montato il cappotto termico prima della posa degli stessi (cfr doc 10 con comunicazione di aprile 2021 e doc. 12 di parte attrice);
-parte attrice ha concluso contratto preliminare per la vendita del proprio appartamento in data 6.3.2021 (cfr doc. 9 di parte attrice) ed ha sottoscritto il rogito in data 15.7.2021 (cfr doc. 14 di parte attrice);
-il contratto definitivo di acquisto con la è stato sottoscritto in data Controparte_1
29.7.2022, e l'immobile è stato consegnato a settembre 2022, quando è avvenuta l'attivazione della pompa di calore dell'appartamento (cfr doc. 20 di parte attrice, circostanza non specificamente contestata dalla convenuta). Così ricostruiti i fatti rilevanti di causa, parte attrice ha agito in giudizio chiedendo la condanna di controparte al risarcimento dei danni patiti a seguito del ritardo nella stipula del definitivo e nella consegna dell'immobile oggetto di lavori di costruzione, nonché per l'errore di montaggio dei telai delle finestre. L'attore ha quindi allegato un inadempimento della società convenuta. A tal fine è irrilevante la natura non essenziale del termine indicato nel contratto preliminare (“presumibilmente entro diciotto mesi” e “indicativamente entro diciotto mesi dall'inizio lavori”), né occorre verificare la sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza, non essendo stata richiesta la risoluzione del contratto (cfr ex multis Cass. 4640/2021 “la natura non essenziale del termine previsto dalle parti per l'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità della risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude che l'inosservanza di esso, ove superi ogni ragionevole limite di tolleranza da apprezzarsi discrezionalmente dal giudice di merito in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, possa costituire inadempimento di non scarsa importanza a norma dell'art. 1455 e determinare quindi la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 c.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 11653 del 14/05/2018; Cass., Sez. 2, sentenza n. 4314 del 04/03/2016; Cass., sez. 2, sentenza n. 3688 del 29/03/1995; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3523 del 10/06/1982)”). Le difese della convenuta, secondo cui vi sarebbe stata una rinuncia per fatti concludenti dell'attore avendo comunque sottoscritto il contratto definitivo, non sono fondate. Essendo stato richiesto il risarcimento del danno, e non la risoluzione del contratto, la pronuncia pagina 6 di 10 richiamata non pare attinente, nè può dirsi che vi sia stata acquiescenza alla violazione di una norma contrattuale per il fatto di non aver richiesto una rideterminazione del prezzo parametrato ai costi nel frattempo sostenuti, o non aver formulato una riserva sul punto. Non si rinviene poi un prezzo maggiorato di acquisto, posto che nel contratto definitivo il prezzo è riportato comprensivo di IVA e dell'ulteriore importo di € 3000 indicato nel preliminare per i costi di allacciamento. Spettava dunque alla società convenuta provare che l'inadempimento (e quindi il ritardo) non era a lei imputabile. Quest'ultima ha eccepito la non imputabilità a sé del ritardo stante l'interruzione dei lavori per la necessaria bonifica da ordigni bellici, il fermo di cantiere e i ritardi dovuti alla pandemia CO, nonché i ritardi conseguenti all'entrata in vigore della normativa sui c.d Bonus edilizi. La difesa non è fondata. Il termine per la consegna era indicato nel contratto in 18 mesi dall'inizio dei lavori. Questi sono iniziati il 19.11.2018 e dovevano pertanto concludersi circa a maggio del 2020. Per quanto indicativo, il termine rappresentava una stima della durata dei lavori considerate le attività da svolgere. La bonifica bellica ha comportato una sospensione di soli tre mesi (a partire da febbraio/marzo 2019), e non è contestato che i lavori di costruzione sono ripresi a maggio del 2019. La successiva interruzione per il lockdown è intervenuta 10 mesi dopo, a marzo del 2020, e, anche in tal caso, non è stata contestata la ripresa delle attività al termine del periodo imposto a livello normativo (due mesi). La società convenuta si è limitata a richiamare la normativa CO, le difficoltà causate dalla pandemia, prima, e dalla normativa in tema di bonus edilizi, poi, senza allegare e provare come tali situazioni abbiano inciso concretamente sui lavori per cui è causa. Non vi è prova di carenze di personale, o di ritardi nella consegna delle merci o difficoltà nel loro reperimento (i capitoli di prova articolati sul punto risultano infatti del tutto generici, oltre che vertenti su circostanze in parte tardivamente allegate). Evidenzia il Tribunale, infatti, che, in particolare per quanto riguarda la pandemia da CO 19, va sempre provato e dimostrato il nesso causale fra rispetto delle misure e inadempimento. L'obbligato, infatti, per slegarsi dalla responsabilità, non può limitarsi ad allegare assiomaticamente che l'inadempimento è ascrivibile alle misure anti-contagio o alla situazione successiva alla pandemia, dovendo, per converso, in linea con la previsione dell'art. 1218 c.c., offrire la prova circostanziata del collegamento eziologico fra inadempimento e causa impossibilitante (rappresentata dal rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'epidemia o dalla mancata produzione e consegna dei materiali). Analoghe considerazioni valgono quanto alle difficoltà provocate dall'entrata in vigore dei
“bonus edilizi”, nulla essendo stato allegato di preciso sul punto. A fronte, pertanto, della prova di cinque mesi di sospensione (tre per la bonifica e due per il CO), e anche a voler considerare un “periodo di tolleranza”, come sostenuto dalla pagina 7 di 10 convenuta, non appare giustificabile un ritardo di quasi due anni per la consegna dell'immobile e la convenuta non ha fornito prova che lo stesso non fosse dovuto a causa a sé non imputabile, considerato peraltro che prima del CO i lavori erano andati avanti per 13 mesi (3 prima della bonifica e 10 dopo) e che a settembre del 2020 l'attore era stato convocato per segnalare le proprie esigenze in tema di prese elettriche, punti luce e posizionamento dei sanitari (cfr doc. 8 di parte attrice), circostanza che dimostra la ripresa dei lavori e il loro avanzamento anche dopo il lockdown. Va quindi affermata la sussistenza di un inadempimento della convenuta per il ritardo lamentato. Quanto poi alla scelta dell'attore di mettere in vendita il proprio immobile, non è stato specificamente contestato, con la comparsa di costituzione e risposta, che per la consegna erano stati indicati i primi mesi del 2021. La circostanza che tale indicazione sia stata data prima del lockdown non pare dirimente, posto che successivamente i lavori erano ripresi e non erano seguiti diverse indicazioni da parte della società. Inoltre, l'attore ha concluso il preliminare a marzo 2021 periodo in cui, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, si stava ponendo il problema dell'errato montaggio dei telai delle finestre tenuto conto del cappotto realizzato sull'immobile, il che dimostra che i lavori erano ad un punto avanzato. Sicchè anche il termine indicato per la conclusione del definitivo (luglio 2021) non appare eccessivamente ristretto. Venendo al quantum richiesto, vanno riconosciuti gli importi per il trasloco della mobilia dall'appartamento di proprietà al magazzino e per il deposito degli stessi per complessivi € 5941,40, in quanto il ritardo nella consegna dell'immobile da parte della convenuta ha richiesto, oltre al deposito, un trasloco ulteriore dei mobili rispetto a quanto necessario se vi fosse stato direttamente lo spostamento dal vecchio al nuovo appartamento. L'attore ha poi richiesto i canoni di locazione corrisposti per la sistemazione temporanea resa necessaria per il periodo da luglio 2021 (conclusione del definitivo per il proprio appartamento) a settembre 2022 (data di consegna dell'immobile da parte della
[...]
. CP_1
La convenuta ha contestato gli importi richiesti in quanto eccessivi. Ritiene il Tribunale che l'importo mensile di 750€ corrisposto dall'attore risulti congruo considerato anche la temporaneità dell'occupazione e risultando plausibile l'impossibilità di stipulare una locazione per un periodo più lungo, e quindi ad un costo inferiore, vista la non chiara tempistica di consegna dell'immobile acquistato. Quanto invece all'importo di € 1500 per i mesi di giugno, luglio e agosto 2022 questo appare eccessivo, non essendo peraltro stato allegato dall'attore il perché del cambiamento o particolari ragioni tali da giustificare così elevato esborso. Anche per detti mesi, si ritiene pertanto di limitare il danno ad € 750 mensili (e quindi ad € 425 per il mese di settembre 2022, solo in parte trascorso in abitazione temporanea). Quanto al mese di settembre 2022, le difese della convenuta non sono fondate non avendo provato che la pompa di calore alimentava solo il riscaldamento dell'immobile e non anche pagina 8 di 10 l'acqua sanitaria (necessaria anche nel periodo estivo), come al contrario emergerebbe dal capitolato d'appalto (cfr doc. 5 di parte convenuta). L'importo complessivamente dovuto per i canoni di locazione ammonta, pertanto, ad € 11.165 iva inclusa.
3. L'attore ha poi richiesto il risarcimento dei costi sostenuti per l'adeguamento dei telai delle finestre e consentire l'installazione delle inferriate motorizzate all'immobile, altrimenti non possibile essendo stato installato il cappotto termico prima della posa dei telai. La doglianza è fondata. Pur non essendo indicato come condizione necessaria per l'acquisto dell'immobile, posto che nulla è stato scritto nel contratto preliminare, risulta dalla documentazione in atti (cfr doc. 11) che i modelli di telai necessari per il montaggio delle inferriate motorizzate erano stati inviati alla convenuta successivamente alla stipula del contratto di giugno 2018. L'attore aveva quindi richiesto una variante al capitolato come previsto dall'art 3.1 del preliminare, non rifiutata da Beni Immobili reali. Il fatto, poi, che le doglianze riportate sub doc. 10 siano riferite all'attività e alla decisione dell'impresa costruttrice non esclude un inadempimento dell'odierna convenuta, rispondendo questa dell'operato dei suoi ausiliari ex art 1228 c.c. Va quindi riconosciuto l'importo di €2282,38 iva inclusa.
4. In conclusione, la domanda è fondata e parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo omnicomprensivo pari ad € 19.388,78 a titolo di risarcimento del danno. Trattandosi di somma liquidata all'attualità, non spetta rivalutazione monetaria, ma solo interessi al tasso di cui all'art 1284 comma quarto c.c. dalla presente sentenza al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5200 ad € 26.000), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per quanto riguarda la fase di studio, introduttiva e decisionale, e secondo i valori minimi per la fase istruttoria stante il solo deposito delle memorie ex art 171ter c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: ACCOGLIE la domanda proposta nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, CONDANNA al pagamento, in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 19388,78 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi di cui all'art 1284 comma quarto c.c. dalla presente sentenza al saldo;
pagina 9 di 10 CONDANNA al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite Controparte_1 che liquida in € 264 per spese ed € 4237 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Padova 5 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
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