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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/09/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1688/24 R.G., promossa
DA
, nella sua qualità di socia della Isaf Service s.r.l. in Parte_1 liquidazione, cod. fisc. , residente a RI ed C.F._1 elettivamente domiciliata a Siracusa in via S. Olivieri 33, presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Alicata, cod. fisc. , che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 residente in [...], sia in nome proprio e sia nella qualità di amministratore del Condominio Gamma 2, sito in RI (C.F.
), elettivamente domiciliato in Siracusa nel Viale Scala Greca P.IVA_1
n. 67/B, presso lo studio del sottoscritto Avv. Italo Basso
( ), che lo rappresenta e difende giusta procura in CodiceFiscale_4 atti;
Appellati- Appellanti Incidentale
Con ordinanza del 10/9/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato il 15/01/2024
l'odierna appellante conveniva dinanzi al Tribunale di Siracusa il condominio
Gamma 2, in persona del suo amministratore p.t. , e Controparte_1 quest'ultimo in proprio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ritenere
e dichiarare che , in proprio oltre che nella sua qualità di Controparte_1 amministratore p.t. del condominio Gamma 2, non ha adempiuto all'obbligo di comunicare alla odierna ricorrente l'elenco dei condomini morosi con
l'indicazione delle rispettive quote di proprietà (millesimi) e/o non ha provveduto alla riscossione, anche coattiva delle quote per i motivi di causa, rendendo, di fatto, impossibile il recupero del credito, ritenendolo per l'effetto responsabile;
conseguentemente condannare in solido i convenuti al pagamento delle somme segnatamente indicate nell'ordinanza del Tribunale di Siracusa del 20/06/2022 oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1224 c.c. dal dovuto al soddisfo oltre le spese vive affrontate per tutti i procedimenti resesi necessari;
- per l'effetto condannare altresì in proprio e nella sua qualità Controparte_1 di amministratore del Condominio Gamma 2 al risarcimento della somma di
€ 1.000,00 e in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per inattività da parte dell'amministratore per i motivi suddetti.
Con vittoria di spese vive e per diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Si costituivano in giudizio il condominio Gamma 2 e , Controparte_1 quest'ultimo, sia nella sua qualità di amministratore del condominio de quo, che in proprio, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente rigettare il ricorso proposto da per carenza della Parte_1 legittimazione attiva della stessa;
2) in subordine rigettare il ricorso per la sua manifesta infondatezza derivante sia dalla mancanza di responsabilità personale dell'amministratore del Condominio e sia per la violazione del principio del “ne bis in i dem”; 3) Condannare la ricorrente ai compensi del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore che ne ha titolo;
4) condannare la ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
responsabilità aggravata perché ha agito in giudizio con colpa grave, al risarcimento dei danni da liquidarsi nella misura di € 2.000,00 o in quella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.”
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con Sentenza n. 2252/2024 pubbl. il 31/10/2024, il Tribunale di Siracusa così statuiva:”
1. In parziale accoglimento delle domande azionate da , accerta la Parte_1 responsabilità di per l'inadempimento dell'obbligo di Controparte_1 riscuotere gli oneri condominiali ex art. 1123 c.c. nei termini di legge nonché dell'obbligo di consegna a dell'elenco dei condomini morosi Parte_1 ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.;
2. Rigetta ogni altra domanda azionata da avverso Parte_1 CP_1
;
[...]
3. Dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta rinuncia con riguardo alle domande azionate da avverso il Parte_1
Condominio Gamma 2 sito in Piazza Einaudi in RI;
4. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
Condominio Gamma 2 sito in Piazza Einaudi in RI, spese liquidate in
Euro 5.000,00 per compenso di avvocato oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfettario spese generali;
5. Compensate per metà le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1
, condanna a rimborsare a le Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano nella rimanente metà in € 150,00 per spese ed €
2.500,00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfettarie spese generali”.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 18/12/24, proponeva appello
[...]
assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la Pt_1 riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento integrale delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, proponendo appello incidentale nel quale insistevano, con il favore di spese e compensi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Con ordinanza del 10/9/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame principale deduce l'erroneità della sentenza impugnata:
a) per non avere, il Tribunale, considerato l'inammissibilità insuscettibile di sanatoria delle domande spiegate nella comparsa di costituzione degli odierni appellati per evidente conflitto di interessi, essendo il Condominio e l'Amministratore assistiti dallo stesso legale;
b) per avere il Tribunale dichiarato la cessazione della materia del contendere in riferimento alla domanda spiegata nei confronti del condominio Gamma 2 ed omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c.;
c) per avere omesso di condannare con riferimento alle Controparte_1 domande spiegate nei suoi confronti;
d) per avere erroneamente condannato alle spese la , in favore del Pt_1 condominio per cessata materia del contendere e in favore del nella CP_1 misura del 50%.
1.1) Il gravame principale è infondato.
a) Giova, sul punto osservare che nel ricorso introduttivo del presente giudizio l'odierna appellante aveva proposto le seguenti domande: “ - ritenere e dichiarare che , in proprio oltre che nella sua qualità di Controparte_1 amministratore p.t. del condominio Gamma 2, non ha adempiuto all'obbligo di comunicare alla odierna ricorrente l'elenco dei condomini morosi con
l'indicazione delle rispettive quote di proprietà (millesimi) e/o non ha provveduto alla riscossione, anche coattiva, delle quote per i motivi di causa, rendendo, di fatto, impossibile il recupero del credito, ritenendolo per l'effetto responsabile;
conseguentemente condannare in solido i convenuti al pagamento delle somme segnatamente indicate nell'ordinanza del Tribunale di Siracusa del 20/06/2022 oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art.
1224 c.c. dal dovuto al soddisfo oltre le spese vive affrontate per tutti i procedimenti resesi necessari;
- per l'effetto condannare altresì in proprio e nella sua qualità Controparte_1 di amministratore del Condominio Gamma 2 al risarcimento della somma di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
€ 1.000,00 e in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per inattività da parte dell'amministratore per i motivi suddetti.
Appare evidente che le medesime domande erano state proposte sia nei confronti del Condominio che dell'amministratore, non evidenziandosi, in tal caso, alcun conflitto di interessi tra le parti.
b) Passando ad esaminare il punto b), dalla documentazione in atti risulta che, in seno alla memoria ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c., del 23/4/24, volta a norma del citato articolo alla precisazione delle domande, eccezioni e conclusioni, la così concludeva:” Voglia il Tribunale adito, previa ogni Pt_1 più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che Controparte_1 non ha adempiuto agli obblighi di legge e quindi ritenerlo personalmente responsabile e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma dovuta dal
Condominio Gamma 2 così come portata nell'ordinanza del Tribunale di
Siracusa resa nel giudizio iscritto al n. 2436/2 RG e dal precetto notificati.
Evidentemente, per quanto sopra, l'odierna appellante ha rinunciato all'azione nei confronti del Condominio, precisando la propria domanda, esclusivamente, nei confronti del in proprio. CP_1
c) Per quanto attiene alla condanna del ex art. 614 bis c.p.c., a norma del CP_1 già menzionato articolo “con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile”.
Nel caso in specie, nessuna richiesta è stata avanzata in tal senso nell'atto introduttivo del giudizio da parte dell'odierna appellante;
rinvenendosi richiesta di condanna ex art. 614 bis, esclusivamente nella memoria del
23/4/24, pertanto, trattandosi di nuova domanda, tardivamente.
Per quanto attiene alla mancata condanna del alla corresponsione del CP_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
credito individuato nell'ordinanza del Trib. di Siracusa del 20/06/22 rep.
1878/22, e al risarcimento del danno, non meglio qualificato, asseritamente pari a €. 1000,00, il Tribunale ha ritenuto, correttamente, non accoglibili le suddette domande per difetto di prova.
Infatti, per quanto riguarda il pagamento della somma di cui alla menzionata ordinanza, l'odierna appellante non ha fornito alcuna prova sul fatto che il ritardo del , nel consegnare l'elenco dei condomini, incompleto delle CP_1 carature millesimali, abbia irrimediabilmente pregiudicato la possibilità di esigere il credito dai singoli condomini, alla luce del titolo in possesso della e dell'orientamento della Cassazione in merito, secondo cui:” Pt_1
l'esecuzione, ove relativa alle obbligazioni contratte dall'amministratore, può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale del condomino
e, pertanto, ove il creditore ne ometta la specificazione ovvero proceda per il totale dell'importo portato dal titolo, l'esecutato può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo di non essere affatto condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore: nel primo caso, l'onere di provare il fatto costitutivo di detta qualità spetta al creditore procedente ed in mancanza il precetto deve essere dichiarato inefficace per l'intero mentre, nel secondo caso, è lo stesso opponente a dover dimostrare l'effettiva misura della propria quota condominiale, ai fini della declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto per l'eccedenza, ed in mancanza
l'opposizione non può essere accolta” ( Cass. 29 settembre 2017 n. 22856).
Pertanto, l'appellante, in possesso del titolo passato in giudicato e dell'elenco dei condomini (trasmesso dal in data 1/2/24), seppur privo di carature CP_1 millesimali, avrebbe, comunque potuto porre in esecuzione lo stesso titolo.
Per quanto riguarda il danno per il risarcimento del danno per il ritardo nell'assolvimento, ad opera dello stesso amministratore , degli obblighi CP_1 di esazione quote condominiali e di comunicazione dei dati dei condomini morosi, nessuna prova è stata fornita per potere correttamente individuare e quantificare il suddetto danno.
d) per quanto fin qui esposto, alla luce dell'esito della causa, corretta appare la regolamentazione delle spese, sia nei confronti del Condominio alla luce della Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
evidenziata rinuncia alla relativa domanda in corso di causa, sia nei confronti del , essendo la , comunque, parzialmente soccombente. CP_1 Pt_1
2.) Passando a esaminare l'appello incidentale, proposto dal in proprio e CP_1
n.q. di amministratore, con lo stesso si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, deciso “ultra petita”, ossia al di là delle richieste delle parti, in violazione dell'art.112 c.p.c., ritenendo l'inadempienza dello stesso . CP_1
2.1) Dalla documentazione in atti, risulta che il , a seguito della richiesta CP_1 dell'appellante, effettuata in data 13/7/23, di fornire l'elenco dei condomini morosi, restava inerte fino al primo febbraio 2024 (data successiva all'instaurazione del giudizio), nella quale trasmetteva il detto elenco;
pertanto, lo stesso è certamente rimasto inadempiente fino a tale data, al di là del fatto che il detto elenco contenesse o meno le carature millesimali dei singoli condomini.
3.) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Attesa la reciproca soccombenza, appare di giustizia compensare per intero le spese del presente grado di giudizio.
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da
[...]
e l'appello incidentale proposto da in proprio e n.q., Pt_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. n. 2252/2024 pubbl. il
31/10/2024, che conferma;
compensa, integralmente, tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 16 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1688/24 R.G., promossa
DA
, nella sua qualità di socia della Isaf Service s.r.l. in Parte_1 liquidazione, cod. fisc. , residente a RI ed C.F._1 elettivamente domiciliata a Siracusa in via S. Olivieri 33, presso lo studio dell'Avv. Maria Cristina Alicata, cod. fisc. , che la C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 residente in [...], sia in nome proprio e sia nella qualità di amministratore del Condominio Gamma 2, sito in RI (C.F.
), elettivamente domiciliato in Siracusa nel Viale Scala Greca P.IVA_1
n. 67/B, presso lo studio del sottoscritto Avv. Italo Basso
( ), che lo rappresenta e difende giusta procura in CodiceFiscale_4 atti;
Appellati- Appellanti Incidentale
Con ordinanza del 10/9/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato il 15/01/2024
l'odierna appellante conveniva dinanzi al Tribunale di Siracusa il condominio
Gamma 2, in persona del suo amministratore p.t. , e Controparte_1 quest'ultimo in proprio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ritenere
e dichiarare che , in proprio oltre che nella sua qualità di Controparte_1 amministratore p.t. del condominio Gamma 2, non ha adempiuto all'obbligo di comunicare alla odierna ricorrente l'elenco dei condomini morosi con
l'indicazione delle rispettive quote di proprietà (millesimi) e/o non ha provveduto alla riscossione, anche coattiva delle quote per i motivi di causa, rendendo, di fatto, impossibile il recupero del credito, ritenendolo per l'effetto responsabile;
conseguentemente condannare in solido i convenuti al pagamento delle somme segnatamente indicate nell'ordinanza del Tribunale di Siracusa del 20/06/2022 oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1224 c.c. dal dovuto al soddisfo oltre le spese vive affrontate per tutti i procedimenti resesi necessari;
- per l'effetto condannare altresì in proprio e nella sua qualità Controparte_1 di amministratore del Condominio Gamma 2 al risarcimento della somma di
€ 1.000,00 e in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per inattività da parte dell'amministratore per i motivi suddetti.
Con vittoria di spese vive e per diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Si costituivano in giudizio il condominio Gamma 2 e , Controparte_1 quest'ultimo, sia nella sua qualità di amministratore del condominio de quo, che in proprio, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente rigettare il ricorso proposto da per carenza della Parte_1 legittimazione attiva della stessa;
2) in subordine rigettare il ricorso per la sua manifesta infondatezza derivante sia dalla mancanza di responsabilità personale dell'amministratore del Condominio e sia per la violazione del principio del “ne bis in i dem”; 3) Condannare la ricorrente ai compensi del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore e difensore che ne ha titolo;
4) condannare la ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
responsabilità aggravata perché ha agito in giudizio con colpa grave, al risarcimento dei danni da liquidarsi nella misura di € 2.000,00 o in quella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.”
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con Sentenza n. 2252/2024 pubbl. il 31/10/2024, il Tribunale di Siracusa così statuiva:”
1. In parziale accoglimento delle domande azionate da , accerta la Parte_1 responsabilità di per l'inadempimento dell'obbligo di Controparte_1 riscuotere gli oneri condominiali ex art. 1123 c.c. nei termini di legge nonché dell'obbligo di consegna a dell'elenco dei condomini morosi Parte_1 ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.;
2. Rigetta ogni altra domanda azionata da avverso Parte_1 CP_1
;
[...]
3. Dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta rinuncia con riguardo alle domande azionate da avverso il Parte_1
Condominio Gamma 2 sito in Piazza Einaudi in RI;
4. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
Condominio Gamma 2 sito in Piazza Einaudi in RI, spese liquidate in
Euro 5.000,00 per compenso di avvocato oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfettario spese generali;
5. Compensate per metà le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1
, condanna a rimborsare a le Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che si liquidano nella rimanente metà in € 150,00 per spese ed €
2.500,00 per compenso di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfettarie spese generali”.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 18/12/24, proponeva appello
[...]
assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la Pt_1 riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento integrale delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati chiedendo l'integrale rigetto del gravame, siccome infondato, proponendo appello incidentale nel quale insistevano, con il favore di spese e compensi. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Con ordinanza del 10/9/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il proposto gravame principale deduce l'erroneità della sentenza impugnata:
a) per non avere, il Tribunale, considerato l'inammissibilità insuscettibile di sanatoria delle domande spiegate nella comparsa di costituzione degli odierni appellati per evidente conflitto di interessi, essendo il Condominio e l'Amministratore assistiti dallo stesso legale;
b) per avere il Tribunale dichiarato la cessazione della materia del contendere in riferimento alla domanda spiegata nei confronti del condominio Gamma 2 ed omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c.;
c) per avere omesso di condannare con riferimento alle Controparte_1 domande spiegate nei suoi confronti;
d) per avere erroneamente condannato alle spese la , in favore del Pt_1 condominio per cessata materia del contendere e in favore del nella CP_1 misura del 50%.
1.1) Il gravame principale è infondato.
a) Giova, sul punto osservare che nel ricorso introduttivo del presente giudizio l'odierna appellante aveva proposto le seguenti domande: “ - ritenere e dichiarare che , in proprio oltre che nella sua qualità di Controparte_1 amministratore p.t. del condominio Gamma 2, non ha adempiuto all'obbligo di comunicare alla odierna ricorrente l'elenco dei condomini morosi con
l'indicazione delle rispettive quote di proprietà (millesimi) e/o non ha provveduto alla riscossione, anche coattiva, delle quote per i motivi di causa, rendendo, di fatto, impossibile il recupero del credito, ritenendolo per l'effetto responsabile;
conseguentemente condannare in solido i convenuti al pagamento delle somme segnatamente indicate nell'ordinanza del Tribunale di Siracusa del 20/06/2022 oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art.
1224 c.c. dal dovuto al soddisfo oltre le spese vive affrontate per tutti i procedimenti resesi necessari;
- per l'effetto condannare altresì in proprio e nella sua qualità Controparte_1 di amministratore del Condominio Gamma 2 al risarcimento della somma di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
€ 1.000,00 e in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per inattività da parte dell'amministratore per i motivi suddetti.
Appare evidente che le medesime domande erano state proposte sia nei confronti del Condominio che dell'amministratore, non evidenziandosi, in tal caso, alcun conflitto di interessi tra le parti.
b) Passando ad esaminare il punto b), dalla documentazione in atti risulta che, in seno alla memoria ex art. 281 duodecies quarto comma c.p.c., del 23/4/24, volta a norma del citato articolo alla precisazione delle domande, eccezioni e conclusioni, la così concludeva:” Voglia il Tribunale adito, previa ogni Pt_1 più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che Controparte_1 non ha adempiuto agli obblighi di legge e quindi ritenerlo personalmente responsabile e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma dovuta dal
Condominio Gamma 2 così come portata nell'ordinanza del Tribunale di
Siracusa resa nel giudizio iscritto al n. 2436/2 RG e dal precetto notificati.
Evidentemente, per quanto sopra, l'odierna appellante ha rinunciato all'azione nei confronti del Condominio, precisando la propria domanda, esclusivamente, nei confronti del in proprio. CP_1
c) Per quanto attiene alla condanna del ex art. 614 bis c.p.c., a norma del CP_1 già menzionato articolo “con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile”.
Nel caso in specie, nessuna richiesta è stata avanzata in tal senso nell'atto introduttivo del giudizio da parte dell'odierna appellante;
rinvenendosi richiesta di condanna ex art. 614 bis, esclusivamente nella memoria del
23/4/24, pertanto, trattandosi di nuova domanda, tardivamente.
Per quanto attiene alla mancata condanna del alla corresponsione del CP_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
credito individuato nell'ordinanza del Trib. di Siracusa del 20/06/22 rep.
1878/22, e al risarcimento del danno, non meglio qualificato, asseritamente pari a €. 1000,00, il Tribunale ha ritenuto, correttamente, non accoglibili le suddette domande per difetto di prova.
Infatti, per quanto riguarda il pagamento della somma di cui alla menzionata ordinanza, l'odierna appellante non ha fornito alcuna prova sul fatto che il ritardo del , nel consegnare l'elenco dei condomini, incompleto delle CP_1 carature millesimali, abbia irrimediabilmente pregiudicato la possibilità di esigere il credito dai singoli condomini, alla luce del titolo in possesso della e dell'orientamento della Cassazione in merito, secondo cui:” Pt_1
l'esecuzione, ove relativa alle obbligazioni contratte dall'amministratore, può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale del condomino
e, pertanto, ove il creditore ne ometta la specificazione ovvero proceda per il totale dell'importo portato dal titolo, l'esecutato può proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo di non essere affatto condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore: nel primo caso, l'onere di provare il fatto costitutivo di detta qualità spetta al creditore procedente ed in mancanza il precetto deve essere dichiarato inefficace per l'intero mentre, nel secondo caso, è lo stesso opponente a dover dimostrare l'effettiva misura della propria quota condominiale, ai fini della declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto per l'eccedenza, ed in mancanza
l'opposizione non può essere accolta” ( Cass. 29 settembre 2017 n. 22856).
Pertanto, l'appellante, in possesso del titolo passato in giudicato e dell'elenco dei condomini (trasmesso dal in data 1/2/24), seppur privo di carature CP_1 millesimali, avrebbe, comunque potuto porre in esecuzione lo stesso titolo.
Per quanto riguarda il danno per il risarcimento del danno per il ritardo nell'assolvimento, ad opera dello stesso amministratore , degli obblighi CP_1 di esazione quote condominiali e di comunicazione dei dati dei condomini morosi, nessuna prova è stata fornita per potere correttamente individuare e quantificare il suddetto danno.
d) per quanto fin qui esposto, alla luce dell'esito della causa, corretta appare la regolamentazione delle spese, sia nei confronti del Condominio alla luce della Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
evidenziata rinuncia alla relativa domanda in corso di causa, sia nei confronti del , essendo la , comunque, parzialmente soccombente. CP_1 Pt_1
2.) Passando a esaminare l'appello incidentale, proposto dal in proprio e CP_1
n.q. di amministratore, con lo stesso si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, deciso “ultra petita”, ossia al di là delle richieste delle parti, in violazione dell'art.112 c.p.c., ritenendo l'inadempienza dello stesso . CP_1
2.1) Dalla documentazione in atti, risulta che il , a seguito della richiesta CP_1 dell'appellante, effettuata in data 13/7/23, di fornire l'elenco dei condomini morosi, restava inerte fino al primo febbraio 2024 (data successiva all'instaurazione del giudizio), nella quale trasmetteva il detto elenco;
pertanto, lo stesso è certamente rimasto inadempiente fino a tale data, al di là del fatto che il detto elenco contenesse o meno le carature millesimali dei singoli condomini.
3.) Per quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Attesa la reciproca soccombenza, appare di giustizia compensare per intero le spese del presente grado di giudizio.
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da
[...]
e l'appello incidentale proposto da in proprio e n.q., Pt_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. n. 2252/2024 pubbl. il
31/10/2024, che conferma;
compensa, integralmente, tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 16 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro