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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SAMUELE GIOVANNI, Presidente
ZAMPETTI ENRICO, Relatore
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 440/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01M200471 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti concordemente chiedono la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TQY01M200471/2025 relativo a IRPEF e IVA per il periodo di imposta 2020, notificato in data 05.09.2025.
La Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituiva nel giudizio.
In data 12.02.2026, quindi, le parti sottoscrivevano un accordo di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 546/1992 e chiedevano concordemente pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò chiarito, in ossequio alla concorde richiesta delle parti e preso atto dell'avvenuta conciliazione della controversia, non può che essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SAMUELE GIOVANNI, Presidente
ZAMPETTI ENRICO, Relatore
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 440/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01M200471 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti concordemente chiedono la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TQY01M200471/2025 relativo a IRPEF e IVA per il periodo di imposta 2020, notificato in data 05.09.2025.
La Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si costituiva nel giudizio.
In data 12.02.2026, quindi, le parti sottoscrivevano un accordo di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 546/1992 e chiedevano concordemente pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò chiarito, in ossequio alla concorde richiesta delle parti e preso atto dell'avvenuta conciliazione della controversia, non può che essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.