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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 333/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74
promosso con ricorso depositato in data 23/01/2025 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura alle liti allegata telematicamente e da considerarsi in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Picerni (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Bassano del Grappa;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte ricorrente:
Come da ricorso, con modifica del punto 5), in quanto l'assegno di mantenimento non sarà versato direttamente dal datore di lavoro ma vi provvederà personalmente il resistente entro il 17 di ogni mese.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 333/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data 24/09/2005 contraeva Parte_1 matrimonio civile con;
che dall'unione nascevano due figli: in data Controparte_1 Per_1
10/07/2017 e in data 28/02/2020; che, a seguito di ricorso consensuale, il Tribunale di Per_2
Treviso in data 14/02/2024 dichiarava la separazione personale delle parti con provvedimento definitorio n. 352/2024; che tuttavia il sig. non rispettava alcuni dei punti Controparte_1
previsti in sentenza. Ricorrendone i presupposti, non essendo possibile una riconciliazione, chiedeva di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza di prima comparizione del 27/05/2025 erano presenti le parti personalmente e il procuratore della ricorrente. Il Giudice, preso atto che il resistente pur presente non si era costituito, ne dichiarava la contumacia. Il resistente dichiarava di aderire integralmente alle richieste della ricorrente, precisando che l'assegno di mantenimento sarebbe stato versato personalmente dal medesimo e non da parte del datore di lavoro.
La ricorrente accettava quindi la modifica proposta dal sig. e pertanto il procuratore della CP_1
medesima, autorizzato, precisava le conclusioni come da ricorso, con la modifica sopra delineata.
Preso atto, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Difatti, la separazione tra le parti si protrae ininterrottamente dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all'udienza del 13/02/2024, la comunione spirituale e materiale tra le medesime non può essere ricostituita e pertanto sono maturate le condizioni per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, le cui condizioni rassegnate dalla ricorrente, alle quali ha aderito il resistente, non presentano profili di illegittimità e rispondono al preminente interesse dei figli e Per_1 Per_2
2. Attesa l'integrale adesione del resistente alle richieste della ricorrente, si ritiene di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 24/09/2005 da nata ad [...] il [...] e Parte_2 Controparte_1
nato a [...] il [...] e trascritto al n. 16, Parte I, Anno 2005, del registro degli atti di matrimonio del Comune di ASOLO alle seguenti condizioni:
1. I figli ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e collocati con la Per_1 Per_2
madre nella casa di sua proprietà sita in Fonte, via A. Palladio n. 32.
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 333/2025 2. I minori vedranno il padre secondo modalità graduali da concordare tra i genitori favorendo la ricostruzione del rapporto genitoriale per giungere alle seguenti condizioni:
ogni giovedì all'uscita dalla scuola fino e dopo cena ore 20.30, per poi essere riaccompagnati presso la residenza materna;
a fine settimana alternati i minori passeranno il sabato e la domenica con il padre e la sera della domenica alle ore 20.30 saranno riaccompagnati da quest'ultimo presso la residenza materna.
Fino a sette giorni, anche non consecutivi durante le vacanze natalizie;
tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali;
il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua saranno alternati ogni anno (il genitore che trascorre con la minore il Natale non sarà lo stesso che trascorrerà con la minore la Pasqua).
Fino a venti giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare questo periodo entro il 31 maggio di ciascun anno.
Fino a quando il padre non avrà un'abitazione consona ad ospitare i figli, la madre acconsentirà acché lo stesso si rechi nei suoi giorni e previo accordo presso la casa materna per stare con i figli con esclusione del pernotto.
3. L'accesso all'abitazione famigliare da parte del sig. deve essere preventivamente CP_1
autorizzata costituendo in difetto violazione di domicilio.
4. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di mantenimento ordinario dei due figli CP_1 Pt_1
minori, Euro 650,00 entro il 17 di ogni mese, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Treviso.
5. Le parti concordano che l'assegno unico familiare sarà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
così come le deduzioni per i figli a carico, mentre le detrazioni delle spese straordinarie
[...]
saranno ripartite al 50% tra gli stessi.
6. Qualora il padre sei giorni di sua competenza non dovesse ottemperare a tenere i figli lasciandoli alla madre, si obbliga a rifondere la spesa sostenuta dalla sig.ra per il reperimento di una Pt_1
babysitter.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, nulla è vicendevolmente dovuto a titolo di assegno divorzile, ritenendosi reciprocamente soddisfatti.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 27/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 333/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 333/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74
promosso con ricorso depositato in data 23/01/2025 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura alle liti allegata telematicamente e da considerarsi in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Picerni (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio in Bassano del Grappa;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte ricorrente:
Come da ricorso, con modifica del punto 5), in quanto l'assegno di mantenimento non sarà versato direttamente dal datore di lavoro ma vi provvederà personalmente il resistente entro il 17 di ogni mese.
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 333/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data 24/09/2005 contraeva Parte_1 matrimonio civile con;
che dall'unione nascevano due figli: in data Controparte_1 Per_1
10/07/2017 e in data 28/02/2020; che, a seguito di ricorso consensuale, il Tribunale di Per_2
Treviso in data 14/02/2024 dichiarava la separazione personale delle parti con provvedimento definitorio n. 352/2024; che tuttavia il sig. non rispettava alcuni dei punti Controparte_1
previsti in sentenza. Ricorrendone i presupposti, non essendo possibile una riconciliazione, chiedeva di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza di prima comparizione del 27/05/2025 erano presenti le parti personalmente e il procuratore della ricorrente. Il Giudice, preso atto che il resistente pur presente non si era costituito, ne dichiarava la contumacia. Il resistente dichiarava di aderire integralmente alle richieste della ricorrente, precisando che l'assegno di mantenimento sarebbe stato versato personalmente dal medesimo e non da parte del datore di lavoro.
La ricorrente accettava quindi la modifica proposta dal sig. e pertanto il procuratore della CP_1
medesima, autorizzato, precisava le conclusioni come da ricorso, con la modifica sopra delineata.
Preso atto, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Difatti, la separazione tra le parti si protrae ininterrottamente dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all'udienza del 13/02/2024, la comunione spirituale e materiale tra le medesime non può essere ricostituita e pertanto sono maturate le condizioni per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, le cui condizioni rassegnate dalla ricorrente, alle quali ha aderito il resistente, non presentano profili di illegittimità e rispondono al preminente interesse dei figli e Per_1 Per_2
2. Attesa l'integrale adesione del resistente alle richieste della ricorrente, si ritiene di compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 24/09/2005 da nata ad [...] il [...] e Parte_2 Controparte_1
nato a [...] il [...] e trascritto al n. 16, Parte I, Anno 2005, del registro degli atti di matrimonio del Comune di ASOLO alle seguenti condizioni:
1. I figli ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e collocati con la Per_1 Per_2
madre nella casa di sua proprietà sita in Fonte, via A. Palladio n. 32.
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 333/2025 2. I minori vedranno il padre secondo modalità graduali da concordare tra i genitori favorendo la ricostruzione del rapporto genitoriale per giungere alle seguenti condizioni:
ogni giovedì all'uscita dalla scuola fino e dopo cena ore 20.30, per poi essere riaccompagnati presso la residenza materna;
a fine settimana alternati i minori passeranno il sabato e la domenica con il padre e la sera della domenica alle ore 20.30 saranno riaccompagnati da quest'ultimo presso la residenza materna.
Fino a sette giorni, anche non consecutivi durante le vacanze natalizie;
tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali;
il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua saranno alternati ogni anno (il genitore che trascorre con la minore il Natale non sarà lo stesso che trascorrerà con la minore la Pasqua).
Fino a venti giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare questo periodo entro il 31 maggio di ciascun anno.
Fino a quando il padre non avrà un'abitazione consona ad ospitare i figli, la madre acconsentirà acché lo stesso si rechi nei suoi giorni e previo accordo presso la casa materna per stare con i figli con esclusione del pernotto.
3. L'accesso all'abitazione famigliare da parte del sig. deve essere preventivamente CP_1
autorizzata costituendo in difetto violazione di domicilio.
4. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di mantenimento ordinario dei due figli CP_1 Pt_1
minori, Euro 650,00 entro il 17 di ogni mese, somma da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Treviso.
5. Le parti concordano che l'assegno unico familiare sarà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
così come le deduzioni per i figli a carico, mentre le detrazioni delle spese straordinarie
[...]
saranno ripartite al 50% tra gli stessi.
6. Qualora il padre sei giorni di sua competenza non dovesse ottemperare a tenere i figli lasciandoli alla madre, si obbliga a rifondere la spesa sostenuta dalla sig.ra per il reperimento di una Pt_1
babysitter.
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, pertanto, nulla è vicendevolmente dovuto a titolo di assegno divorzile, ritenendosi reciprocamente soddisfatti.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 27/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 333/2025