TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2360/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2360 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare dell'11.09.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
OC PE, presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattamaggiore (NA), alla via Vittoria n.63, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Maria Dolores Di Micco, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Frattamaggiore (NA), alla via Padre Mario Vergara n.9, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 12.06.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Minturno (LT) il
03.10.1981, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale, e precisando che dalla loro unione era nato un figlio, maggiorenne, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza dell'11.09.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM che ha espresso parere favorevole in data 11.07.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologa dell'11.10.2005 depositato in cancelleria in data 21.10.2005; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si trascrivono:
“1) entrambi i coniugi verseranno entro il giorno 10 di ogni mese in favore del figlio
la somma di euro 500,00 (cinquecento/00), nella misura di euro 250,00 Per_1 cadauno, a titolo di contributo per il mantenimento, che sarà dovuto benché maggiorenne e fino a che lo stesso non diventi definitivamente autosufficiente.
L'importo sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT.
2) eventuali spese straordinarie, di qualunque natura, verranno corrisposte dai coniugi in favore del figlio nella misura del 50% cadauno. Per_1
3) spese di giudizio compensate”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
In ragione di ciò deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), contratto in Minturno (LT) il 03.10.1981 (atto n.72, Parte C.F._2
II, Serie A, anno 1981);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 20.10.25
Il giudice estensore 3 Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2360 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare dell'11.09.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
OC PE, presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattamaggiore (NA), alla via Vittoria n.63, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Maria Dolores Di Micco, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Frattamaggiore (NA), alla via Padre Mario Vergara n.9, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 12.06.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Minturno (LT) il
03.10.1981, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale, e precisando che dalla loro unione era nato un figlio, maggiorenne, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza dell'11.09.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM che ha espresso parere favorevole in data 11.07.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologa dell'11.10.2005 depositato in cancelleria in data 21.10.2005; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2 Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si trascrivono:
“1) entrambi i coniugi verseranno entro il giorno 10 di ogni mese in favore del figlio
la somma di euro 500,00 (cinquecento/00), nella misura di euro 250,00 Per_1 cadauno, a titolo di contributo per il mantenimento, che sarà dovuto benché maggiorenne e fino a che lo stesso non diventi definitivamente autosufficiente.
L'importo sarà adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT.
2) eventuali spese straordinarie, di qualunque natura, verranno corrisposte dai coniugi in favore del figlio nella misura del 50% cadauno. Per_1
3) spese di giudizio compensate”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
In ragione di ciò deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), contratto in Minturno (LT) il 03.10.1981 (atto n.72, Parte C.F._2
II, Serie A, anno 1981);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 20.10.25
Il giudice estensore 3 Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4