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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 24/11/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pesaro Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa MA SA RO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 748/2025 avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 229/2025
promossa da
Cod. Fisc. , corr. Fano (PU) Parte_1 P.IVA_1
Via Oleandri n. 3, in persona dell'amministratore pro tempore corr. Parte_2
Fano (PU) Via Carlo Gozzi n. 10/c, Cod. Fisc. e Part. i.v.a. che a P.IVA_2 sua volta agisce in persona del legale rappresentante , Parte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Montanari (Cod. F C.F._1
), elettivamente domiciliato nello studio dello stesso difensore in Fano (PU)
[...]
Novembre n. 65, in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Attore/Opponente - nei confronti di
(P.I: ) con sede in Bastia Umbra, Via Roma n. 103 CP_1 P.IVA_3 legal te pro tempore Geom. , nato ad CP_2
Assisi il 21/4/1961 ed ivi residente in [...]. San Rufino Camp. n. 48;
- Convenuta/Opposta –
-contumace-
CONCLUSIONI
Per l'attore/opponente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pesaro, in accoglimento dell'opposizione proposta dal
” avverso il decreto ingiuntivo n. 229/2025 Tribunale Parte_1
pagina 1 di 5 di Pesaro: a) in via preliminare, sospendere inaudita altera parte o, in subordine, previa udienza di comparizione delle parti la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni indicate in premessa;
b) nel merito, accertare e dichiarare che il non è debitore di alcuna somma nei Parte_1 confronti di per carenza di legittimazione passiva del primo e di Controparte_3 legittimazio seconda e comunque per le ragioni indicate in premessa e, di conseguenza, revocare e/o comunque dichiarare nullo o annullare il d.i. n. 229/2025 Tribunale di Pesaro;
c) accertare e dichiarare che nei confronti del opponente non possono essere applicati gli interessi moratori di Parte_1 cui er d.i. ed al successivo decreto ingiuntivo;
d) con vittoria delle spese di lite”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.4.2025, il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 229/2025, provvisoriamente esecutivo, emesso su ricorso di con cui era Controparte_3 stato ingiunto il pagamento della somma di € 14.000,00, oltre interessi e spese, sulla base della fattura n. 34 del 16.12.2024 (doc. 4 fasc. monitorio).
Con separata istanza, il opponente ha chiesto la sospensione della Parte_1 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ex art. 649 c.p.c., istanza accolta con ordinanza del 15.6.2025 nell'ambito del sub-procedimento n. 748-1/2025.
La società opposta si è costituita esclusivamente nel sub-procedimento cautelare, mentre è rimasta contumace nel giudizio di merito, nonostante rituale notifica della citazione (v. decreto del 15.7.2025).
All'udienza del 27.10.2025, stante la superfluità dei mezzi istruttori dedotti dalla parte opponente, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281- sexies, comma 3, c.p.c.
L'opponente ha contestato la pretesa creditoria per plurimi motivi.
In primo luogo, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società opposta, evidenziando che la richiesta di pagamento era stata formulata dal geom. in proprio, e non quale legale rappresentante della società CP_2
, come risulta dal verbale assembleare del 12.9.2023 (doc. 5 fasc. CP_1 opponente).
In secondo luogo, ha dedotto la mancanza di conferimento di incarico da parte del alla società opposta per la presentazione della variante CILAS, Parte_1 sottolineando che nessun preventivo era stato approvato e che la delibera pagina 2 di 5 assembleare del 5.4.2023 (doc. 4 fasc. opponente) si era limitata ad autorizzare la presentazione della variante, senza alcuna attribuzione di incarico né approvazione di spesa.
In terzo luogo, ha sostenuto che la prestazione oggetto della fattura rientrava tra gli interventi agevolati con 110%, e che, pertanto, le relative spese Parte_4 dovevano essere sostenute dal General Contractor, come previsto dal contratto di appalto del 23.9.2021 (doc. 3 fasc. opponente), il quale prevedeva espressamente lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Infine, ha allegato la perizia tecnica del geom. (doc. 15 fasc. Per_1 opponente), evidenziando che dalla stessa emergevano gravi vizi nei lavori progettati da , con infiltrazioni negli appartamenti sottostanti ai lastrici CP_1 solari oggetto di intervento e costi di ripristino stimati in € 144.303,55, riservandosi la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili.
La fondatezza dei motivi di opposizione è già stata riconosciuta, in parte, nell'ordinanza del 15.6.2025, con cui è stata accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, sul presupposto che la fattura prodotta con il ricorso monitorio non potesse assurgere a idonea prova del credito, trattandosi di atto unilaterale, e che il verbale assembleare del 12.9.2023 non chiarisse la riferibilità della richiesta di pagamento alla società opposta, in particolare evidenziandosi come la richiesta fosse stata formulata dal geom. in proprio, mentre il CP_2 documento esibito in assemblea a conferma della pretesa non era stato prodotto in giudizio (così l'ordinanza: “…dal verbale di assemblea del 12.9.2023 non risulta in modo chiaro a cosa si riferisca l'attività di cui è stato chiesto il pagamento da parte del geom. , il quale ha avanzato, in quella sede, richiesta di pagamento CP_2 in proprio e non in qualità di legale rappresentante della odierna società opposta, esibendo, tra l'altro, un documento a conferma della fondatezza della richiesta di pagamento che, tuttavia, non è stato prodotto in giudizio…”).
In effetti, non vi è prova certa ed univoca che l'attività oggetto della fattura azionata riguardasse lavori aggiuntivi non ricompresi nel contratto di appalto oppure che si trattasse di attività collegata agli interventi per il “superbonus”, come sostenuto dal;
tale incertezza non risulta superata neppure Parte_1
pagina 3 di 5 dalla lettura del verbale d'assemblea 12.9.2023, poiché in tale sede il geom. CP_2 ha chiesto il pagamento in proprio e non quale legale rappresentante dell'opposta.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la fattura commerciale, in quanto atto unilaterale, non costituisce prova del credito, ma può al più rappresentare un mero indizio (Cass. 18652/2010; Cass. 1437/2021; Cass.
27370/2019). In presenza di contestazione del rapporto sottostante, è necessario che la parte opposta produca documentazione contrattuale o elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza del credito.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta da parte opponente, valutata unitamente alla mancata allegazione di elementi di segno contrario, non dedotti dalla società opposta, rimasta contumace, consentono di ritenere fondate le eccezioni sollevate.
In particolare, la fattura n. 34/2024 risulta priva di riscontro documentale;
il verbale assembleare del 12.9.2023 non chiarisce se la richiesta fosse avanzata da o dal geom. in proprio;
il documento esibito in assemblea a supporto CP_1 CP_2 della richiesta non è stato prodotto;
la perizia tecnica (doc. 15) evidenzia vizi gravi e diffusi nei lavori progettati da , con danni accertati e costi di CP_1 ripristino significativi;
il contratto di appalto del 23.9.2021 (doc. 3) prevede che le spese per le prestazioni tecniche relative al Superbonus 110% siano a carico del
General Contractor, mediante sconto in fattura e cessione del credito;
infine, la delibera assembleare del 5.4.2023 (doc. 4) autorizza la presentazione della variante CILAS, ma non contiene alcuna approvazione di parcella né conferimento di incarico a . CP_1
Inoltre, la delibera non contiene alcuna indicazione circa la legittimazione del geom. ad agire per conto di , né risulta che la società opposta fosse CP_2 CP_1 presente o rappresentata in assemblea.
La parte opposta, onerata della prova dei fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria, in presenza di specifica contestazione da parte dell'opponente, non ha fornito alcuna prova a sostegno della propria pretesa, essendo rimasta contumace nel giudizio di merito. Tale comportamento processuale rafforza la pagina 4 di 5 conclusione circa l'infondatezza della pretesa monitoria, dovendosi in questa sede ribadire quanto già osservato nella citata ordinanza del 15.6.2025.
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata fornita prova dei fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n.
229/2025 deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per la fase istruttoria e per quella decisionale, stante l'esiguità dell'attività difensiva svolta in tali fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
• accoglie l'opposizione proposta dal e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 229/2025 emesso in data 3.4.2025 dal Tribunale di Pesaro;
• condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 145,50 per esborsi e in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA (22%) se dovuta, e CPA (4%) come per legge.
Così deciso in Pesaro, il 24.11.2025
IL GIUDICE
MA SA RO
pagina 5 di 5
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa MA SA RO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 748/2025 avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 229/2025
promossa da
Cod. Fisc. , corr. Fano (PU) Parte_1 P.IVA_1
Via Oleandri n. 3, in persona dell'amministratore pro tempore corr. Parte_2
Fano (PU) Via Carlo Gozzi n. 10/c, Cod. Fisc. e Part. i.v.a. che a P.IVA_2 sua volta agisce in persona del legale rappresentante , Parte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Montanari (Cod. F C.F._1
), elettivamente domiciliato nello studio dello stesso difensore in Fano (PU)
[...]
Novembre n. 65, in virtù di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Attore/Opponente - nei confronti di
(P.I: ) con sede in Bastia Umbra, Via Roma n. 103 CP_1 P.IVA_3 legal te pro tempore Geom. , nato ad CP_2
Assisi il 21/4/1961 ed ivi residente in [...]. San Rufino Camp. n. 48;
- Convenuta/Opposta –
-contumace-
CONCLUSIONI
Per l'attore/opponente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pesaro, in accoglimento dell'opposizione proposta dal
” avverso il decreto ingiuntivo n. 229/2025 Tribunale Parte_1
pagina 1 di 5 di Pesaro: a) in via preliminare, sospendere inaudita altera parte o, in subordine, previa udienza di comparizione delle parti la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni indicate in premessa;
b) nel merito, accertare e dichiarare che il non è debitore di alcuna somma nei Parte_1 confronti di per carenza di legittimazione passiva del primo e di Controparte_3 legittimazio seconda e comunque per le ragioni indicate in premessa e, di conseguenza, revocare e/o comunque dichiarare nullo o annullare il d.i. n. 229/2025 Tribunale di Pesaro;
c) accertare e dichiarare che nei confronti del opponente non possono essere applicati gli interessi moratori di Parte_1 cui er d.i. ed al successivo decreto ingiuntivo;
d) con vittoria delle spese di lite”. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.4.2025, il Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 229/2025, provvisoriamente esecutivo, emesso su ricorso di con cui era Controparte_3 stato ingiunto il pagamento della somma di € 14.000,00, oltre interessi e spese, sulla base della fattura n. 34 del 16.12.2024 (doc. 4 fasc. monitorio).
Con separata istanza, il opponente ha chiesto la sospensione della Parte_1 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, ex art. 649 c.p.c., istanza accolta con ordinanza del 15.6.2025 nell'ambito del sub-procedimento n. 748-1/2025.
La società opposta si è costituita esclusivamente nel sub-procedimento cautelare, mentre è rimasta contumace nel giudizio di merito, nonostante rituale notifica della citazione (v. decreto del 15.7.2025).
All'udienza del 27.10.2025, stante la superfluità dei mezzi istruttori dedotti dalla parte opponente, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281- sexies, comma 3, c.p.c.
L'opponente ha contestato la pretesa creditoria per plurimi motivi.
In primo luogo, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società opposta, evidenziando che la richiesta di pagamento era stata formulata dal geom. in proprio, e non quale legale rappresentante della società CP_2
, come risulta dal verbale assembleare del 12.9.2023 (doc. 5 fasc. CP_1 opponente).
In secondo luogo, ha dedotto la mancanza di conferimento di incarico da parte del alla società opposta per la presentazione della variante CILAS, Parte_1 sottolineando che nessun preventivo era stato approvato e che la delibera pagina 2 di 5 assembleare del 5.4.2023 (doc. 4 fasc. opponente) si era limitata ad autorizzare la presentazione della variante, senza alcuna attribuzione di incarico né approvazione di spesa.
In terzo luogo, ha sostenuto che la prestazione oggetto della fattura rientrava tra gli interventi agevolati con 110%, e che, pertanto, le relative spese Parte_4 dovevano essere sostenute dal General Contractor, come previsto dal contratto di appalto del 23.9.2021 (doc. 3 fasc. opponente), il quale prevedeva espressamente lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Infine, ha allegato la perizia tecnica del geom. (doc. 15 fasc. Per_1 opponente), evidenziando che dalla stessa emergevano gravi vizi nei lavori progettati da , con infiltrazioni negli appartamenti sottostanti ai lastrici CP_1 solari oggetto di intervento e costi di ripristino stimati in € 144.303,55, riservandosi la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti dei responsabili.
La fondatezza dei motivi di opposizione è già stata riconosciuta, in parte, nell'ordinanza del 15.6.2025, con cui è stata accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, sul presupposto che la fattura prodotta con il ricorso monitorio non potesse assurgere a idonea prova del credito, trattandosi di atto unilaterale, e che il verbale assembleare del 12.9.2023 non chiarisse la riferibilità della richiesta di pagamento alla società opposta, in particolare evidenziandosi come la richiesta fosse stata formulata dal geom. in proprio, mentre il CP_2 documento esibito in assemblea a conferma della pretesa non era stato prodotto in giudizio (così l'ordinanza: “…dal verbale di assemblea del 12.9.2023 non risulta in modo chiaro a cosa si riferisca l'attività di cui è stato chiesto il pagamento da parte del geom. , il quale ha avanzato, in quella sede, richiesta di pagamento CP_2 in proprio e non in qualità di legale rappresentante della odierna società opposta, esibendo, tra l'altro, un documento a conferma della fondatezza della richiesta di pagamento che, tuttavia, non è stato prodotto in giudizio…”).
In effetti, non vi è prova certa ed univoca che l'attività oggetto della fattura azionata riguardasse lavori aggiuntivi non ricompresi nel contratto di appalto oppure che si trattasse di attività collegata agli interventi per il “superbonus”, come sostenuto dal;
tale incertezza non risulta superata neppure Parte_1
pagina 3 di 5 dalla lettura del verbale d'assemblea 12.9.2023, poiché in tale sede il geom. CP_2 ha chiesto il pagamento in proprio e non quale legale rappresentante dell'opposta.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la fattura commerciale, in quanto atto unilaterale, non costituisce prova del credito, ma può al più rappresentare un mero indizio (Cass. 18652/2010; Cass. 1437/2021; Cass.
27370/2019). In presenza di contestazione del rapporto sottostante, è necessario che la parte opposta produca documentazione contrattuale o elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza del credito.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta da parte opponente, valutata unitamente alla mancata allegazione di elementi di segno contrario, non dedotti dalla società opposta, rimasta contumace, consentono di ritenere fondate le eccezioni sollevate.
In particolare, la fattura n. 34/2024 risulta priva di riscontro documentale;
il verbale assembleare del 12.9.2023 non chiarisce se la richiesta fosse avanzata da o dal geom. in proprio;
il documento esibito in assemblea a supporto CP_1 CP_2 della richiesta non è stato prodotto;
la perizia tecnica (doc. 15) evidenzia vizi gravi e diffusi nei lavori progettati da , con danni accertati e costi di CP_1 ripristino significativi;
il contratto di appalto del 23.9.2021 (doc. 3) prevede che le spese per le prestazioni tecniche relative al Superbonus 110% siano a carico del
General Contractor, mediante sconto in fattura e cessione del credito;
infine, la delibera assembleare del 5.4.2023 (doc. 4) autorizza la presentazione della variante CILAS, ma non contiene alcuna approvazione di parcella né conferimento di incarico a . CP_1
Inoltre, la delibera non contiene alcuna indicazione circa la legittimazione del geom. ad agire per conto di , né risulta che la società opposta fosse CP_2 CP_1 presente o rappresentata in assemblea.
La parte opposta, onerata della prova dei fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria, in presenza di specifica contestazione da parte dell'opponente, non ha fornito alcuna prova a sostegno della propria pretesa, essendo rimasta contumace nel giudizio di merito. Tale comportamento processuale rafforza la pagina 4 di 5 conclusione circa l'infondatezza della pretesa monitoria, dovendosi in questa sede ribadire quanto già osservato nella citata ordinanza del 15.6.2025.
Alla luce di quanto sopra, non essendo stata fornita prova dei fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n.
229/2025 deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per la fase istruttoria e per quella decisionale, stante l'esiguità dell'attività difensiva svolta in tali fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
• accoglie l'opposizione proposta dal e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 229/2025 emesso in data 3.4.2025 dal Tribunale di Pesaro;
• condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 145,50 per esborsi e in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA (22%) se dovuta, e CPA (4%) come per legge.
Così deciso in Pesaro, il 24.11.2025
IL GIUDICE
MA SA RO
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