Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
Qualora il lavoratore agisca in giudizio contro il datore di lavoro lamentando il non integrale adempimento dell'obbligazione, assunta in sede di conciliazione giudiziale, di pagare una somma di danaro, e contesti la ritenuta fiscale dal datore di lavoro posta a giustificazione della discrepanza in questione solo sotto il profilo della esistenza di una pattuizione contrattuale relativa al versamento della somma concordata al netto di ritenute (cosiddetto "patto di netto"), la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella delle commissioni tributarie; ne' in senso contrario, stante la "causa petendi", rileva il fatto che possa essere stata una norma sopravvenuta alla stipulazione della conciliazione (l'art. 32 del D.L. n. 41 del 1995, convertito in legge n. 85 del 1995) a comportare l'assoggettamento a ritenuta fiscale del versamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/06/1999, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIFINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS AN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 96, presso lo studio dell'avvocato NICOLA TROILO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO SQUASSI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PA PI RA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato D'AMATI DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BONESCHI LUCA, MAISTO GUGLIELMO, giusta procura speciale del dott. Mirella Dayan, delegata dal Console d'Italia, depositata in data 5/12/1997, in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9724/96 del Tribunale di AN, depositata il 19/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/99 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato Nicola TROILO, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per dichiararsi la giurisdizione dell'A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 414 e 700 cod. proc. civ., depositato il 26 ottobre 1994, il signor DO ON conveniva in giudizio davanti al Pretore di LA, quale giudice del lavoro, la LI LA s.p.a. Esponeva di essere un dipendente della società convenuta e di avere subito una grave dequalificazione professionale. Chiedeva quindi che il Pretore, in via cautelare e urgente, ordinasse alla società LI di astenersi da atti pregiudizievoli alla sua professionalità e la condannasse a risarcirgli i danni subiti nella misura di duecento milioni di lire o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
La LI si costituiva in giudizio negando le avversarie pretese e, alla successiva udienza del 15 novembre 1994, le parti sottoscrivevano avanti al Pretore del Lavoro un verbale di conciliazione con il quale il rapporto di lavoro veniva risolto con effetto immediato e senza reciproci obblighi di preavviso o indennità sostitutiva. Con lo stesso verbale di conciliazione "la società LI LA s.p.a., senza voler riconoscere la fondatezza delle avversarie pretese e a mero scopo pratico e conciliativo, si obbliga al pagamento dell'importo di L. 340.000.000 (trecentoquarantamilioni) a titolo risarcitorio per quanto dedotto in ricorso in ordine ai danni emergenti conseguenti al preteso declassamento professionale e al preteso danno biologico alla salute del ricorrente. Tale importo, stante il titolo di erogazione, non verrà assoggettato a ritenute fiscali e verrà pagato in 4 rate uguali, ciascuna di L. 85.000.000 (ottantacinquemilioni) con scadenze rispettivamente al 30 dicembre 1994, 28 febbraio 1995, 30 aprile 1995, 31 maggio 1995".
La LI corrispondeva interamente le rate scadenti il 30 dicembre 1994 e il 28 febbraio 1995, mentre alla data del 30 aprile 1994 (prevista per il pagamento della terza rata) corrispondeva la sola somma di L. 12.657.237, e alla data del 31 maggio 1995 (prevista per il pagamento della quarta rata) corrispondeva la somma di L. 48.798.500.
In data 12 giugno 1995 il signor ON intimava precetto nei confronti della LI per la somma di L. 108.544.263, (differenza tra la somma di L. 340.000.000, dovuta come da verbale di conciliazione e la somma di L. 231.455.747 effettivamente pagata dalla società) oltre agli interessi fino al 15 giugno 1996. Con ricorso al Pretore del Lavoro di LA, depositato in data 27 giugno 1995, la LI proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615, 618 bis, 624 e 700 c.p.c., assumendo di aver trattenuto e versato all'Erario la rimanente complessiva somma di L. 108.544.263 in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85, le somme concordate nel verbale di conciliazione 15 novembre 1994 dovevano essere sottoposte a tassazione separata con applicazione dell'aliquota del 42,59%.
Il signor ON si costituiva in giudizio contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto della proposta opposizione. Con sentenza in data 24 ottobre - 9 novembre 1995, il Pretore del Lavoro di LA respingeva l'opposizione, affermando che l'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione doveva essere identificato nell'inadempimento parziale della LI all'obbligazione di pagare al signor ON la somma di L. 340.000.000 e che pertanto priva di pregio doveva ritenersi l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice del lavoro a favore del giudice tributario sollevata da controparte;
che il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e la successiva legge di conversione n. 85195
non possono essere applicati al caso di specie, pena la violazione del principio di irretroattività delle leggi, sancito dall'art. 11 delle Preleggi, e dei criteri di ermeneutica legislativa stabiliti dall'art. 12 delle Preleggi.
A seguito della sentenza del Pretore, il signor ON notificava alla LI atto di pignoramento presso terzi, citando la s.p.a. Credito Commerciale / Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza a comparire avanti al Pretore di LA, giudice dell'esecuzione, al fine di rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c. Con ricorso depositato in data 11 dicembre 1995 e notificato al signor ON nel domicilio eletto il 18 dicembre 1995 la LI LA s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Pretore. Assumeva che il Pretore aveva erroneamente ritenuto inapplicabile al caso di specie la nuova normativa introdotta con il D.L. 41195, attribuendo, al contempo, alle parti un patto di netto in realtà inesistente e anzi contraddetto dalla conciliazione. La sentenza del Pretore sarebbe inoltre erronea, essendo stata in essa disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione o, in ogni caso, non essendo stato ritenuto sussistente il litisconsorzio necessario tra la società resistente e l'amministrazione finanziaria, ed essendo, infine, carenti i presupposti per l'azione esecutiva. Concludeva la società appellante chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare di aver già integralmente pagato quanto dovuto al signor ON, e di accertare, al contempo, l'illegittimità della pretesa creditoria fatta valere dall'appellato con l'atto di precetto, nonché di condannare il signor ON al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con lo stesso atto la società resistente formulava istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 431 c.p.c. Con sentenza in data 11 luglio - 19 ottobre 1996, il Tribunale di LA respingeva l'appello della LI e confermava la sentenza del Pretore del lavoro n. 3003/95, rilevava preliminarmente il Tribunale che "la controversia attiene comunque all'adempimento di un'obbligazione, che come fonte una transazione stipulata tra le parti relativamente a domande che avevano origine nel rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ON e la LI. Indubbia è quindi la competenza giurisdizionale del giudice adito". Osserva altresì il Tribunale che la "transazione, stipulata in un momento in cui la vigente normativa fiscale, di cui all'art. 16 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, secondo la comune interpretazione, non prevedeva l'imposizione degli importi corrisposti a titolo di risarcimento di danni, indicava espressamente il carattere risarcitorio dell'erogazione, in relazione a quanto dedotto nei ricorso del ON e la non soggezione a ritenuta fiscale, in relazione alla natura dell'erogazione".
Avverso la decisione del Tribunale la LI propone ricorso articolato in quattro motivi.
Il signor ON resiste con controricorso illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano erroneamente e immotivatamente ritenuto che le parti con la transazione del 15 novembre 1994 abbiano inteso stipulare un cosiddetto "patto di netto", ossia una pattuizione privata di erogazione di compensi al netto di ritenuta. Con il secondo motivo la società lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto che la normativa tributaria di cui all'art. 32 del d.l. n. 41195, convertito in legge n. 85 del 27 marzo 1995, non si applichi alla transazione stipulata anteriormente all'entrata in vigore del decreto.
Con il terzo motivo la società lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 37 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360, comma 1, punto 1, e dell'art. 102 in relazione all'art. 360, comma 1, punti 3 e 4 dello stesso codice. Lamenta che i giudici di merito non abbiano rilevato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, nonostante che si trattasse di una questione squisitamente tributaria di competenza delle commissioni tributarie. Assume inoltre che i giudici di merito avrebbero dovuto quantomeno integrare il contraddittorio nei confronti dell'amministrazione finanziaria quale litisconsorte necessario.
Con il quarto motivo la società lamenta che i giudici di merito non abbiano rilevato che l'azione esecutiva promossa dal sig. ON era illegittima e addirittura temeraria perché fondata su un credito privo dei requisiti di certezza e di esigibilità.
L'esame di queste sezioni unite deve essere limitato alla sola questione di giurisdizione sollevata con il terzo motivo del ricorso. Il motivo è infondato.
L'oggetto della controversia non è infatti la questione tributaria relativa alla soggezione a ritenuta fiscale degli importi corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di risarcimento dei danni, ma la diversa questione dell'inadempimento della società alle obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione del verbale di conciliazione del 15 novembre 1994. Il patto prevedeva, almeno secondo la domanda del lavoratore accolta dal Tribunale, un cosiddetto "patto di netto", ossia una pattuizione privata di erogazione di compensi al netto di ritenute;
rispetto all'oggetto della domanda, pertanto, è del tutto irrilevante che il sopravvenuto art. 32 del d.l. 23 febbraio 1995 n.41, a modifica dell'art. 16 del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, abbia assoggettato a ritenuta fiscale "le somme e i valori comunque percepiti anche se a titolo risarcitorio. . . . . a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di lavoro".
Si tratta, difatti, di un "jus superveniens" che, almeno secondo la domanda del ricorrente, non incide sulla portata delle obbligazioni contrattuali tra le parti, ma può, eventualmente, far nascere un obbligo della società nei confronti dell'amministrazione:
rapporto al quale il lavoratore, in base alla sostenuta natura di "patto del netto" del contratto, è e intende rimanere del tutto estraneo.
Come ha infatti esattamente osservato il Tribunale, rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, "la fonte delle obbligazioni tra le parti rimane la transazione che prevedeva una corresponsione al ON del totale importo di lire trecento milioni senza trattenute". È pur vero che il Tribunale ha anche interpretato la disposizione fiscale sopravvenuta e ha ritenuto che essa non si applichi alle somme in questione;
si tratta, tuttavia, di una motivazione "ad abundantiam" che non rileva ai fini della questione di giurisdizione: questa, come lo stesso Tribunale riconosce, deve essere accertata e risolta in base alla natura di "patto del netto" della obbligazione contrattuale fatta valere dal lavoratore. Deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;
il terzo motivo del ricorso deve essere rigettato e la causa va rinviata alla sezione del lavoro per l'esame degli altri motivi.
P. Q. M.
la Corte a sezioni unite dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, rigetta il terzo motivo del ricorso e rinvia la causa alla sezione del lavoro per l'esame degli altri motivi.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 1999