Art. 8. Procedure per i pagamenti da effettuarsi all'estero
Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono ai pagamenti in esecuzione delle convenzioni di cui ai precedenti articoli 3, lettera a), 4 e 5, nonche' ai rimborsi parziali di cui all'art. 7 avvalendosi dei fondi ad essi trimestralmente accreditati dal Ministero della Sanita', al quale sono trasmessi i relativi rendiconti. Si applicano le norme di cui agli articoli 75 , 76 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
Il Ministero della sanita' provvede al pagamento del saldo dei rimborsi di cui all'art. 7 o di quelli previsti dall'art. 9, con mandati diretti a favore degli interessati presso la sede di lavoro all'estero in cui essi si trovano al momento del pagamento ovvero al loro domicilio, se nel frattempo sono rientrati in Italia.
Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono ai pagamenti in esecuzione delle convenzioni di cui ai precedenti articoli 3, lettera a), 4 e 5, nonche' ai rimborsi parziali di cui all'art. 7 avvalendosi dei fondi ad essi trimestralmente accreditati dal Ministero della Sanita', al quale sono trasmessi i relativi rendiconti. Si applicano le norme di cui agli articoli 75 , 76 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
Il Ministero della sanita' provvede al pagamento del saldo dei rimborsi di cui all'art. 7 o di quelli previsti dall'art. 9, con mandati diretti a favore degli interessati presso la sede di lavoro all'estero in cui essi si trovano al momento del pagamento ovvero al loro domicilio, se nel frattempo sono rientrati in Italia.