Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 296
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione

    La Corte ha ritenuto che il contribuente non abbia fornito la prova richiesta dalla legge, limitandosi a mere deduzioni non documentate. L'onere della prova spetta al contribuente, che deve dimostrare che il bene è regolarmente iscritto nel libro dei cespiti ammortizzabili e quindi strumentale all'attività professionale.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha accertato che So.Ge.T. S.p.a. ha depositato copia del preavviso di fermo amministrativo notificato tramite PEC in data 29 maggio 2023, e delle intimazioni di pagamento relative ai crediti in questione. Il contribuente non ha contestato tali atti né la loro conformità agli originali. Pertanto, l'eventuale prescrizione maturata precedentemente non è rilevabile in questa sede, mentre successivamente non è trascorso il tempo necessario all'estinzione del credito per inattività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 296
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 296
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo