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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 296/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
TALLARO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1474/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 146010 TARES 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 146010 TARES 2014 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 146010 TARES 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 146010 TARI 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 146010 TARI 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 146010 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Ricorrente_1 si è rivolto a questa Corte di Giustizia Tributaria per contestare il fermo amministrativo n. 146010, comunicatogli da So.Ge.T. S.p.a. in data 12 marzo 2024 e da questa fatto apporre sul veicolo targato Targa_1, di proprietà del contribuente, a tutela del credito tributario per TARI e TARES preteso dal Comune di Catanzaro con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, per un importo complessivo di € 2.107,50.
Il ricorrente deduce che il bene ha natura strumentale rispetto all'attività di fioraio da lui svolta, sicché il vincolo non potrebbe insistere su di esso;
e lamenta che l'iscrizione del fermo non sarebbe stata preceduta da atti prodromici, sicché il credito sarebbe prescritto per intervenuta prescrizione.
2. - Hanno resistito all'avversa azione tanto l'Ente impositore, Comune di Catanzaro, che il concessionario della riscossione, So.Ge.T. S.p.a., i quali hanno anche prodotto documentazione.
3. - Il ricorso è stato discusso nel merito all'udienza pubblica del 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Il primo motivo di ricorso va disatteso.
L'art. 86, comma 2 d.P.R. 29 dettembre 1972, n. 600, esclude che l'agente della riscossione proceda al fermo amministrativo se "il debitore o i coobbligati (...) dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione".
Come di recente ricordato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria (sentenza del
12 novembre 2025, n. 3019), il contribuente, per evitare il fermo amministrativo del proprio mezzo, deve provare, avendone l'onere, che lo stesso, sottoposto al vincolo cautelare, è regolarmente iscritto nel libro dei cespiti ammortizzabili e, come tale, oltre ogni ragionevole dubbio, è sicuramente strumentale alla sua attività professionale.
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, essendosi limitato il ricorrente a semplici deduzioni non documentate.
5. - Anche il secondo motivo si rivela infondato.
In particolare, So.Ge.T. S.p.a. ha depositato copia in formato .pdf della ricevuta di consegna, in data 29 maggio 2023, alla casella di PEC del contribuente, del preavviso di fermo amministrativo.
Con le stesse modalità risulta la notificazione di intimazioni di pagamento per i crediti di cui si tratta in data
8 settembre 2021 (annualità 2013 e 2014) e 6 luglio 2022 (annualità 2015). Il contribuente, che non ha contestato la conformità delle copie in formato .pdf agli originali (in formato .eml o . msg), non risulta aver contestato in giudizio tali atti prodromici.
Conseguentemente, l'eventuale prescrizione maturata precedentemente non è in questa sede rilevabile, mentre successivamente non è trascorso il tempo necessario all'estinzione del credito per inattività.
6. - Il ricorso è respinto e le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo rigetta.
Condanna Ricorrente_1 alla rifusione, in favore del Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco in carica, e di So.G.E.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 923,00 per ciascuno, oltre ad accessori di legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
TALLARO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1474/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - . 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 146010 TARES 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 146010 TARES 2014 - FERMO AMMINISTRATIVO n. 146010 TARES 2015
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 146010 TARI 2013
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 146010 TARI 2014
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 146010 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Ricorrente_1 si è rivolto a questa Corte di Giustizia Tributaria per contestare il fermo amministrativo n. 146010, comunicatogli da So.Ge.T. S.p.a. in data 12 marzo 2024 e da questa fatto apporre sul veicolo targato Targa_1, di proprietà del contribuente, a tutela del credito tributario per TARI e TARES preteso dal Comune di Catanzaro con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, per un importo complessivo di € 2.107,50.
Il ricorrente deduce che il bene ha natura strumentale rispetto all'attività di fioraio da lui svolta, sicché il vincolo non potrebbe insistere su di esso;
e lamenta che l'iscrizione del fermo non sarebbe stata preceduta da atti prodromici, sicché il credito sarebbe prescritto per intervenuta prescrizione.
2. - Hanno resistito all'avversa azione tanto l'Ente impositore, Comune di Catanzaro, che il concessionario della riscossione, So.Ge.T. S.p.a., i quali hanno anche prodotto documentazione.
3. - Il ricorso è stato discusso nel merito all'udienza pubblica del 22 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Il primo motivo di ricorso va disatteso.
L'art. 86, comma 2 d.P.R. 29 dettembre 1972, n. 600, esclude che l'agente della riscossione proceda al fermo amministrativo se "il debitore o i coobbligati (...) dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione".
Come di recente ricordato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria (sentenza del
12 novembre 2025, n. 3019), il contribuente, per evitare il fermo amministrativo del proprio mezzo, deve provare, avendone l'onere, che lo stesso, sottoposto al vincolo cautelare, è regolarmente iscritto nel libro dei cespiti ammortizzabili e, come tale, oltre ogni ragionevole dubbio, è sicuramente strumentale alla sua attività professionale.
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, essendosi limitato il ricorrente a semplici deduzioni non documentate.
5. - Anche il secondo motivo si rivela infondato.
In particolare, So.Ge.T. S.p.a. ha depositato copia in formato .pdf della ricevuta di consegna, in data 29 maggio 2023, alla casella di PEC del contribuente, del preavviso di fermo amministrativo.
Con le stesse modalità risulta la notificazione di intimazioni di pagamento per i crediti di cui si tratta in data
8 settembre 2021 (annualità 2013 e 2014) e 6 luglio 2022 (annualità 2015). Il contribuente, che non ha contestato la conformità delle copie in formato .pdf agli originali (in formato .eml o . msg), non risulta aver contestato in giudizio tali atti prodromici.
Conseguentemente, l'eventuale prescrizione maturata precedentemente non è in questa sede rilevabile, mentre successivamente non è trascorso il tempo necessario all'estinzione del credito per inattività.
6. - Il ricorso è respinto e le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo rigetta.
Condanna Ricorrente_1 alla rifusione, in favore del Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco in carica, e di So.G.E.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 923,00 per ciascuno, oltre ad accessori di legge.