Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 09.04.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3142/2023
promossa da
, C.F: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
GIUSEPPE GIARDINA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
protempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI COLONNA ROMANO, giusta procura in atti,
-terzo chiamato in causa-
Oggetto: opposizione preavviso di fermo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
14/12/2023 limitatamente alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito di competenza del giudice adito e specificamente:
- avviso di addebito n. 592 2016 0000130902 000 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2015, per l'importo complessivo di € 2.760,56,
comprensivo di sanzioni ed interessi;
- avviso di addebito n. 592 2016 0000925745 000 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2015, per l'importo complessivo di € 2.734,66,
comprensivo di sanzioni ed interessi;
- avviso di addebito n. 592 2017 0000187081 000 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2016, per l'importo complessivo di € 4.581,63,
comprensivo di sanzioni ed interessi.;
- avviso di addebito n. 592 2019 0000000239 000 per contributi ivs fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per l'anno 2015, per l'importo complessivo di € 2.538,61,
comprensivo di sanzioni ed interessi.
Eccepiva la violazione dell'art. 25 d.p.r. n. 602/1973, l'inefficacia dei ruoli quale conseguenza della violazione del combinato disposto di cui all'art. 86 ed all'art. 50 d.p.r. n. 602/73,
l'inesistenza della notifica degli atti prodromici, il difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 l. 212/2000 ed art. 3 l. 241/90 nonché l'intervenuta prescrizione delle relative pretese creditorie. Con vittoria di spese del giudizio e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' il quale chiedeva, in via preliminare, di dichiarare cessata la materia del CP_1
contendere con riferimento ai primi 3 avvisi di addebito impugnati, nonché di disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente di riscossione;
nel merito,
deduceva l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24
della D.LGS 46/99 e ne argomentava l'infondatezza, chiedendone il rigetto. Con condanna alle spese. Ordinata l'integrazione del contraddittorio, si costituiva altresì Controparte_2
, argomentando circa la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del
[...]
ricorso. Con condanna alle spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va parzialmente accolto.
In punto di diritto, la presente opposizione è qualificabile sia come opposizione agli atti esecutivi, tenuto conto che il ricorrente sostiene la nullità del provvedimento impugnato per inesistenza della notifica degli atti prodromici e per vizi attinenti alla stessa notifica del preavviso di fermo amministrativo e al contenuto dell'atto (Cassazione civile, sez. VI,
02/09/2020, n. 18256), sia come opposizione all'esecuzione.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità per inefficacia dei ruoli per la dedotta violazione dell'art. 86 e 50 del d.p.r. n. 602/73, tenuto conto, da un lato, che l'ente di riscossione ha notificato, quale atto prodromico all'avviso di fermo, l'intimazione di pagamento n. 292 2022 90000704 42 000; dall'altro, che per consolidato indirizzo della
Suprema Corte “Il fermo, ancorché qualificato quale atto funzionale all'espropriazione, non è,
comunque inserito nella sequenza procedimentale dell'esecuzione forzata e non richiede, pertanto,
l'assolvimento degli incombenti del processo esecutivo nei quali si prescrive l'obbligo di cui all'art.
50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 20310/2013).
Procedendo oltre, non può trovare totale accoglimento la richiesta avanzata dall'ente previdenziale di dichiarare cessata materia del contendere in merito agli avvisi di addebito n. 59220160000130902000 – 59220160000925745000 – 59220170000187081000 a seguito del giudizio iscritto al n.r.g. 1272/2022 e definito con sentenza n. 58/2024 tenuto conto che,
contrariamente a quanto affermato dall' i suindicati avvisi di addebito sono stati solo CP_1
parzialmente sgravati.
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che l'ente previdenziale avrebbe effettuato lo sgravio esclusivamente dell'avviso di addebito n. 59220160000130902000, mentre con riferimento agli altri due addebiti sopraindicati l'importo risulta ancora dovuto,
come si evince dall'elenco ava prodotto in atti (cfr. allegati alla memoria di costituzione); ed in effetti, la pronuncia giudiziale n. 58/2024 dichiara prescritte le somme ingiunte con l'intimazione di pagamento impugnata per quel che concerne i contributi IVS fissi e somme aggiuntive relativi all'anno 2014 e 2015 primo e secondo trimestre (AVA n. 592 2015
0000248882 000 e n. 592 2016 0000130902 000) e dovute le somme richieste ingiunte con l'intimazione di pagamento impugnata per quel che concerne i contributi IVS fissi e somme aggiuntive relativi all'anno 2016 e 2015 terzo e quarto trimestre (AVA n. n. 592 2017
0000187081 000 e n. 592 2016 0000925745 000).
Pertanto, conformemente alle risultanze probatorie, va dichiarata cessata la materia del contendere in merito all'avviso di addebito n. 59220160000130902000, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa solo in ordine alla spettanza delle somme ivi indicate.
Invece, per quanto riguarda i richiamati avvisi di addebito n. 59220160000925745000 e n.
59220170000187081000, va rilevato che l'ente previdenziale non ha dato prova dell'avvenuta notifica degli stessi per cui va accolta l'eccezione di parte ricorrente relativamente alla mancata notifica.
Non così per l'avviso di addebito n. 592 20190000000239000, poiché dal compendio documentale emerge l'avvenuta e regolare notifica a mezzo raccomandata perfezionatasi in data 25.01.2019 (cfr. allegati alla memoria di costituzione).
Peraltro, come già evidenziato, l' ha, altresì, provato di aver Controparte_3
notificato a parte ricorrente prima l'intimazione di pagamento n. 292 2022 90000704 42 000
in data 04.04.2022 (cfr. allegato alla memoria).
Va infine rigettata la doglianza afferente l'omessa motivazione degli atti impugnati,
considerato che negli avvisi di addebito opposti risultano chiaramente indicati tanto i dati anagrafici del contribuente-debitore, quanto i tributi relativi alle somme richieste, gli anni di imposizione, l'ente impositore, nonché il responsabile del procedimento.
Alle medesime conclusioni si perviene circa l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora applicati, essendo l'eccezione sollevata generica.
Deve pertanto concludersi per l'accoglimento parziale del ricorso. Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in parziale accoglimento del ricorso,
dichiara, limitatamente all'avviso di addebito n. 59220160000130902000, l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
accoglie il ricorso con riferimento agli avvisi di addebito n. 59220160000925745000 e
592201700001870810, dichiarando prescritte le somme ivi indicate;
rigetta il ricorso con riferimento all'avviso di addebito n. 592 20190000000239000,
dichiarando dovute le somme intimate;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 09/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo