Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 1801
TAR
Sentenza 4 dicembre 2023
>
CS
Parere definitivo 9 giugno 2025
>
CS
Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione competenza esclusiva statale in tema di imposizione fiscale e mancanza di competenza dell'Azienda USL e della Società della Salute a stabilire clausola sull'IVA

    La Corte ha ritenuto che la tariffa pubblica a carico della Regione non possa subire differenziazioni in funzione della natura giuridica o del regime fiscale del soggetto erogatore. L'onnicomprensività della tariffa è coerente con l'esigenza della Regione di contenere e predeterminare la spesa pubblica in modo certo. Gli atti impugnati sono in linea con il criterio di esatta predeterminazione della spesa sanitaria, non incidono sulla competenza statale in materia di IVA né su quella regionale relativa alla tariffazione dei servizi sociali.

  • Rigettato
    Nullità della clausola che stabilisce la tariffa sanitaria e sociale "omnicomprensiva di IVA"

    La Corte ha ritenuto che stabilire che la tariffa sanitaria (come la quota sociale) sia comprensiva dell’IVA non costituisce un intervento sul piano fiscale, ma una scelta nell’ambito della programmazione sanitaria e del contenimento della spesa pubblica. Il principio di onnicomprensività implica che le tariffe stabilite indichino l’entità massima delle somme che l’ente pubblico si impegna a versare per l’acquisto delle prestazioni sociosanitarie, intese come inclusive di ogni onere fiscale. La tariffa non può differenziarsi in base alla natura giuridica del soggetto erogatore o al regime fiscale. La scelta di adottare una tariffa onnicomprensiva è coerente con l’esigenza della Regione di contenere la spesa pubblica e di controllarla preventivamente. L'eventualità che in questo modo la tariffa netta risulti differenziata è la conseguenza dei diversi regimi IVA applicabili e non di una scelta regionale o dell'azienda sanitaria. L'aliquota al 5% rappresenta un regime di favore per le cooperative sociali, rispetto al regime di esenzione previsto dall'art. 10, D.P.R. n. 633 del 1972. La circostanza che una tariffa comprensiva dell’IVA riduca l’importo netto corrisposto alle cooperative non vale a istituire un regime deteriore in danno di queste ultime.

  • Rigettato
    Usurpazione di competenza della Regione e degli enti locali in materia di organizzazione del sistema integrato e competenza statale in materia fiscale

    La Corte ha ritenuto che la tariffa pubblica a carico della Regione non possa subire differenziazioni in funzione della natura giuridica o del regime fiscale del soggetto erogatore. L'onnicomprensività della tariffa è coerente con l'esigenza della Regione di contenere e predeterminare la spesa pubblica in modo certo. Gli atti impugnati sono in linea con il criterio di esatta predeterminazione della spesa sanitaria, non incidono sulla competenza statale in materia di IVA né su quella regionale relativa alla tariffazione dei servizi sociali.

  • Rigettato
    Potere impositivo volto a sterilizzare il vantaggio fiscale riconosciuto dal legislatore statale e violazione del codice dei contratti pubblici

    La Corte ha ritenuto che stabilire che la tariffa sanitaria (come la quota sociale) sia comprensiva dell’IVA non costituisce un intervento sul piano fiscale, ma una scelta nell’ambito della programmazione sanitaria e del contenimento della spesa pubblica. Il principio di onnicomprensività implica che le tariffe stabilite indichino l’entità massima delle somme che l’ente pubblico si impegna a versare per l’acquisto delle prestazioni sociosanitarie, intese come inclusive di ogni onere fiscale. La tariffa non può differenziarsi in base alla natura giuridica del soggetto erogatore o al regime fiscale. La scelta di adottare una tariffa onnicomprensiva è coerente con l’esigenza della Regione di contenere la spesa pubblica e di controllarla preventivamente. L'eventualità che in questo modo la tariffa netta risulti differenziata è la conseguenza dei diversi regimi IVA applicabili e non di una scelta regionale o dell'azienda sanitaria. L'aliquota al 5% rappresenta un regime di favore per le cooperative sociali, rispetto al regime di esenzione previsto dall'art. 10, D.P.R. n. 633 del 1972. La circostanza che una tariffa comprensiva dell’IVA riduca l’importo netto corrisposto alle cooperative non vale a istituire un regime deteriore in danno di queste ultime.

  • Rigettato
    Sviamento di potere e violazione del principio d'imparzialità e dell'art. 3 Cost.

    La Corte ha ritenuto che stabilire che la tariffa sanitaria (come la quota sociale) sia comprensiva dell’IVA non costituisce un intervento sul piano fiscale, ma una scelta nell’ambito della programmazione sanitaria e del contenimento della spesa pubblica. Il principio di onnicomprensività implica che le tariffe stabilite indichino l’entità massima delle somme che l’ente pubblico si impegna a versare per l’acquisto delle prestazioni sociosanitarie, intese come inclusive di ogni onere fiscale. La tariffa non può differenziarsi in base alla natura giuridica del soggetto erogatore o al regime fiscale. La scelta di adottare una tariffa onnicomprensiva è coerente con l’esigenza della Regione di contenere la spesa pubblica e di controllarla preventivamente. L'eventualità che in questo modo la tariffa netta risulti differenziata è la conseguenza dei diversi regimi IVA applicabili e non di una scelta regionale o dell'azienda sanitaria. L'aliquota al 5% rappresenta un regime di favore per le cooperative sociali, rispetto al regime di esenzione previsto dall'art. 10, D.P.R. n. 633 del 1972. La circostanza che una tariffa comprensiva dell’IVA riduca l’importo netto corrisposto alle cooperative non vale a istituire un regime deteriore in danno di queste ultime.

  • Rigettato
    Inefficacia della clausola contrattuale in caso di declaratoria di illegittimità della clausola nello schema di accordo

    La Corte ha rigettato l'appello nel merito, pertanto questa doglianza è assorbita.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 1801
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1801
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo