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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 24/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1439/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1439/2021 R.G., promossa da
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Lorefice Parte_1 C.F._1
Annarita
APPELLANTE contro
(p.i. – c.f. ), con il ministero dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Micaela Chirico
(p.i. – c.f. ), con il ministero dell'avv. Marco Corradi, e con Controparte_2 P.IVA_2 elezione di domicilio presso l'avv. Joseph Donegani
APPELLATI
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza dell'8.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, co.1, c.p.c., previo rinvio dell'art. 352 c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 18.11.2021 nei confronti di Controparte_3
(ora ), e di ha proposto appello avverso Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
la sentenza n. 476/2021 del Giudice di pace di Gela, depositata il 27.10.2021 a definizione del giudizio
1 civile n. 379/2019 R.G.civ., con cui è stata rigettata la sua domanda di condanna al pagamento della somma complessiva di euro 2.194,18 per estinzione anticipata del finanziamento n. 63641, oltre interessi dall'estinzione anticipata, e oltre risarcimento del danno morale e/o da perdita di chance, proposta nei confronti della convenuta (ora ), con chiamata in Controparte_3 Controparte_1
garanzia di con compensazione delle spese di lite. Controparte_2
In particolare, l'appellante ha chiesto al presente Tribunale in funzione di Parte_1 giudice di appello: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto riformare per i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa la sentenza n.
476/2021 R.G. Sent. emessa dal Giudice di pace di Gela, Dott. Giuseppe Rinzivillo, in data 07.08.2020, depositata in data 27.10.2021, nella causa civile n. 379/2019 R.G., mai notificata, e per l'effetto: In via preliminare, ritenere legittimo l'atto di appello proposto;
Nel merito, in accoglimento del presente atto, ritenere e dichiarare legittima la richiesta della sig.ra ad ottenere il rimborso della Parte_1 somma complessiva di €. 2.194,18 quale premio assicurativo pagato e non goduto nonché rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie totalmente pagate e non godute a causa dell'anticipata estinzione del finanziamento n. 0063641, oltre agli interessi dal giorno dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento de quo avvenuto il 30.11.2012 ed interessi moratori dal 20.01.2019, data di messa in mora dell'odierna convenuta e per l'effetto: condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033
Cod. Civ., la a pagare la somma di €. 2.194,18 quale premio assicurativo pagato e Controparte_3
non goduto nonché rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie totalmente pagate e non godute a causa dell'anticipata estinzione del finanziamento n. 0063641, oltre agli interessi dal giorno dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento de quo avvenuto il 30.11.2012 ed interessi moratori dal 20.01.2019, data di messa in mora dell'odierna convenuta entro i limiti di competenza del giudice adito;
in via del tutto subordinata, e nella non temuta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice non voglia ritenere applicabile al caso di specie l'art. 2033 Cod. Civ., si chiede che la Controparte_3 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 Cod. Civ., indennizzi l'attrice della diminuzione
[...] patrimoniale subita pari ad €. 2.194,18 quale premio assicurativo pagato e non goduto nonché rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie totalmente pagate e non godute a causa dell'anticipata estinzione del finanziamento n. 0094268, oltre agli interessi dal giorno dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento de quo avvenuto il 30.11.2012 ed interessi moratori dal
20.01.2019, data di messa in mora dell'odierna convenuta entro i limiti di competenza del giudice adito;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sulla base dell'art. 2033 Cod. Civ. prima e dell'art. 2041 Cod. Civ. poi, condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., al risarcimento dei danni ingiusti subiti dall'attrice, ammontanti ad €.
2 2.194,18 pari al premio pagato e non goduto ed alle commissioni integralmente versate e non totalmente dovute oltre agli interessi dal giorno dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento de quo avvenuto il 30.11.2012 ed interessi moratori dal 20.01.2018, data di messa in mora dell'odierna convenuta entro i limiti di competenza del giudice adito;
Con vittoria di spese, compensi ed onorari del primo grado di giudizio e del secondo grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, avendo questi anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 cpc.,
e avendo già reso dichiarazione anche nel primo grado di giudizio.”.
Con comparsa depositata il 25.01.2022, si è costituita l'appellata Controparte_4
(oggi ), chiedendo al presente Tribunale in funzione di giudice di
[...] Controparte_1 appello: “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito: In via principale: respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Gela. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”.
Con comparsa depositata il 4.2.2022, si è costituita l'appellata chiedendo al Controparte_2 presente Tribunale in funzione di giudice di appello: “Contrariis reiectis, per i motivi sopraesposti confermare la sentenza n. 476/2021 resa dal Giudice di Pace di Gela nella persona del Dott. Rinzivillo
a definizione del procedimento R.G. n. 379/2019, pubblicata in data 27 ottobre Parte_2
2021. Conseguentemente, rigettare l'impugnazione spiegata dalla signora . Con Parte_1 vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio.”.
2. L'unico motivo di appello, con cui si deduce “vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia laddove il giudice di primo grado non ha ritenuto dovute le commissioni finanziarie, accessorie ed il premio assicurativo non applicando correttamente le norme giuridiche presenti in materia”, è parzialmente fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
E' provato documentalmente che con scrittura privata del 15.02.2006, , n.q. Parte_1
di parte mutuataria, ha stipulato con n.q. di parte mutuante, il contratto n. 63641 di Controparte_3
“finanziamento contro cessione di quote dello stipendio”, per “la retribuzione globale ceduta” di euro
28.200,00 da restituirsi in 120 rate mensili di euro 235,00 ciascuna, decorrenti dal 31.03.2006, estinto anticipatamente con il calcolo in sede di conteggio estintivo di 81 rate mensili scadute alla data del
30.11.2012, e con un conseguente residuo di 39 rate mensili non scadute.
Il contratto di mutuo per cui è causa non è soggetto alla disciplina in materia di estinzione anticipata del finanziamento di cui all'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (cd. T.U.B.), che è stato introdotto, successivamente alla stipula del contratto di specie, dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 141/2010, in attuazione della Direttiva
3 2008/48/CE, il cui art. 16, paragrafo 1, è stato oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18, e che è stato modificato dall'art. 11-octies, d.l. n. 73/2021, l.conv. n. 106/2021, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, in quanto ai fini dell'applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B. , per espressa previsione legislativa del citato art. 11- octies, al comma 2, rileva la data di stipula del contratto.
Tale contratto è invece soggetto alla disciplina in materia di estinzione anticipata del finanziamento di cui all'art. 125, comma 2, T.U.B., attuativo delle Direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, vigente alla data di stipula del contratto stesso, ai sensi del quale “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal
C.I.C.R..”, che già di per sè, in base ad una interpretazione orientata al rispetto del diritto dell'Unione
Europea, dotato di rilevanza costituzionale ex artt. 11 e 117 Cost., nonostante la mancata adozione delle disposizioni attuative del C.I.C.R. a cui l'art. 125 T.U.B. rinvia, e ancor prima dell'introduzione dell'art. 125-sexies T.U.B. previo d.lgs. n. 141/2010, contrariamente a quanto statuito dal Giudice a quo, attribuisce già al consumatore il diritto alla riduzione di tutti i costi del finanziamento non maturati per estinzione anticipata, senza che possa operarsi, contrariamente a quanto eccepito dalla controparte, una distinzione tra costi up front e costi recurring, e senza che rilevi, contrariamente a quanto eccepito dalla controparte, la clausola specificamente approvata per iscritto ex artt. 1341 e 1342
c.c., che escluda la rimborsabilità dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, trattandosi di una clausola vessatoria in un contratto tra consumatore e professionista ex art. 33, d.lgs.
n. 206/2005, colpita da nullità di protezione, rilevabile dal Giudice anche d'ufficio, ex art. 36, d.lgs. n.
206/2005, recante il codice del consumo (cfr. Cass. civ., sez. II, dep. 06/09/2023, n. 25977, principi di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.”; “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.”; con la precisazione in motivazione: “2.38.
4 Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del consumatore alla CP_5
riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
2.39. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva
90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi " tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento".”; conforme, Cass. civ., sez. I, dep. 28/05/2024, n. 14836).
In particolare, il contratto di finanziamento n. 63641 per cui è causa è stato stipulato il
15.02.2006 per “la retribuzione globale ceduta” di euro 28.200,00, ricomprendente euro 5.786,30 per interessi corrispettivi al T.A.N. del 4,75%, euro 1.009,90 per “commissioni finanziarie”, euro 2.256,00 per “commissioni accessorie”, euro 220,00 per “rimborso spese contrattuali”, euro 1.136,62 per
“rimborso premi assicurativi” (di cui: euro 765,20 per “rischio vita” + euro 371,42 per “rischio impiego”), ed euro 17.791,18 per “saldo al cedente”, da restituirsi in 120 rate mensili di euro 235,00 ciascuna, estinto anticipatamente con il calcolo in sede di conteggio estintivo di 81 rate mensili scadute ed un conseguente residuo di 39 rate mensili non scadute, per cui, rispetto alla somma complessiva di euro 2.194,18 domandata dall'attrice odierna appellante e negata dal giudice a quo, ne deriva che:
-- la somma di euro 220,00 prevista in contratto per “rimborso spese contrattuali” va restituita pro rata temporis per la somma di euro 71,37 (così calcolata: euro 220,00 diviso 120 rate, fino al secondo decimale, moltiplicato per 39 rate non scadute), e non integralmente come domandato dall'attrice;
-- la somma di euro 1.009,90 prevista in contratto per “commissioni finanziarie” va restituita pro rata temporis per la somma di euro 327,99 (così calcolata: euro 1.009,90 diviso 120 rate, fino al secondo decimale, moltiplicato per 39 rate non scadute), e non per la somma di euro 345,04 domandata dall'attrice;
-- la somma di euro 2.256,00 prevista in contratto per “commissioni accessorie” va restituita pro rata temporis per la somma di euro 733,20 (così calcolata: euro 2.256,00 diviso 120 rate, fino al secondo decimale, moltiplicato per 39 rate non scadute), e non per la somma di euro 770,80 domandata dall'attrice;
5 -- la somma di euro 1.136,62 prevista in contratto per “rimborso premi assicurativi” (di cui: euro
765,20 per “rischio vita” + euro 371,42 per “rischio impiego va restituita pro rata temporis per la somma di euro 369,33 (così calcolata: euro 1.136,62 diviso 120 rate, fino al secondo decimale, moltiplicato per 39 rate non scadute), e non per la somma di euro 388,34 domandata dall'attrice.
Inoltre non spetta all'attrice la restituzione dell'ulteriore somma domandata di euro 470,00 per le rate mensili di novembre 2012 e di dicembre 2012, che l'attrice odierna appellata asserisce essere state erroneamente addebitate nel conteggio estintivo come rate insolute, sebbene asseritamente trattenute in busta paga, in quanto risulta documentalmente che nel conteggio estintivo alla data del 30.11.2012 sono state considerate come rate scadute ed insolute quelle del 31.10.2012 e del 30.11.2012, mentre l'attrice odierna appellata ha prodotto le buste paga con addebito delle rate mensili di novembre 2011 e di dicembre 2011.
Pertanto, n.q. di parte mutuataria consumatore, ha diritto ex art. 125 Parte_1
T.U.B. alla restituzione della somma complessiva di euro 1.501,89 (così calcolata: euro 71,37 per
“spese contrattuali” non maturate + euro 327,99 per “commissioni finanziarie” non maturate + euro
733,20 per “commissioni accessorie” non maturate + euro 369,33 per “premi assicurativi” non maturate), per estinzione anticipata del finanziamento n. 63641, con la precisazione che l'obbligo restitutorio grava ex art. 125 T.U.B. su (oggi ) n.q. di parte Controparte_3 Controparte_1
mutuante professionista, in ordine a tutti i costi del finanziamento, inclusi nella “retribuzione globale ceduta” a , e non maturati per estinzione anticipata del finanziamento, tra cui sono CP_3
espressamente compresi in contratto anche i “premi assicurativi” per la polizza n. 311244 collegata al contratto di finanziamento, stipulata da n.q. di contraente e beneficiaria con la Controparte_3
compagnia di assicurazione con conseguente rigetto della domanda di chiamata in Controparte_2
garanzia formulata nei confronti di da . Controparte_2 CP_3
Trattandosi di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., per il venir meno del titolo sulla cui base i costi del finanziamento erano dovuti, data l'estinzione anticipata del finanziamento, con conseguente obbligo restitutorio pro rata temporis in favore del consumatore ex art. 125 T.U.B., su tale somma sono dovuti gli interessi legali, come domandati dall'attrice, ma con decorrenza, non dall'estinzione anticipata del finanziamento, bensì dalla data dalla domanda del 20.01.2019, previa qualificazione della controparte come accipiens di buona fede ex art. 2033 c.c., fino al soddisfo.
Non è invece dovuto il risarcimento per danno morale e/o per perdita di chance, in quanto l'attrice non ne ha fornito, com'era suo onere ex art. 2697, comma 1, c.c., la prova sul piano dell'an, che la liquidazione equitativa richiesta ex art. 1226 c.c. postula, attinendo solo al quantum (cfr. ex multis, Cass. civ. , sez. III, n. 29330/2019, testualmente: “La valutazione equitativa, espressione del più
6 generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., non può sopperire ad un difetto di prova circa la ricorrenza del danno, ma soccorre sussidiariamente ove, provato il danno, sia difficile o impossibile quantificarlo;
pertanto, è subordinata, da un lato, alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza del danno e non esonera la parte dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va parzialmente accolto e, per l'effetto, la sentenza appellata va annullata, così statuendo: accoglie parzialmente la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a restituire a ex art. 125 T.U.B. la somma complessiva di euro
[...] Parte_1
1.501,89 oltre interessi legali dal 20.01.2019 fino al soddisfo, per estinzione anticipata del finanziamento n. 63641; compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio ex art. 92 c.p.c., tenuto conto del parziale accoglimento della domanda dell'attrice, della complessità dell'evoluzione normativa in materia di estinzione anticipata di un finanziamento e delle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza n. 476/2021 del Giudice di pace di
Gela, depositata il 27.10.2021 a definizione del giudizio civile n. 379/2019 R.G.civ., così statuendo: accoglie parzialmente la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_1
(p.i. – c.f. ) in persona del rappresentante legale p.t., a restituire a
[...] P.IVA_1
(c.f. ) ex art. 125 T.U.B. la somma complessiva Parte_1 C.F._1
di euro 1.501,89 oltre interessi legali dal 20.01.2019 fino al soddisfo, per estinzione anticipata del finanziamento n. 63641; compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Gela, 24.04.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1439/2021 R.G., promossa da
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Lorefice Parte_1 C.F._1
Annarita
APPELLANTE contro
(p.i. – c.f. ), con il ministero dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Micaela Chirico
(p.i. – c.f. ), con il ministero dell'avv. Marco Corradi, e con Controparte_2 P.IVA_2 elezione di domicilio presso l'avv. Joseph Donegani
APPELLATI
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza dell'8.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, co.1, c.p.c., previo rinvio dell'art. 352 c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. del 18.11.2021 nei confronti di Controparte_3
(ora ), e di ha proposto appello avverso Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
la sentenza n. 476/2021 del Giudice di pace di Gela, depositata il 27.10.2021 a definizione del giudizio
1 civile n. 379/2019 R.G.civ., con cui è stata rigettata la sua domanda di condanna al pagamento della somma complessiva di euro 2.194,18 per estinzione anticipata del finanziamento n. 63641, oltre interessi dall'estinzione anticipata, e oltre risarcimento del danno morale e/o da perdita di chance, proposta nei confronti della convenuta (ora ), con chiamata in Controparte_3 Controparte_1
garanzia di con compensazione delle spese di lite. Controparte_2
In particolare, l'appellante ha chiesto al presente Tribunale in funzione di Parte_1 giudice di appello: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello proposto riformare per i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa la sentenza n.
476/2021 R.G. Sent. emessa dal Giudice di pace di Gela, Dott. Giuseppe Rinzivillo, in data 07.08.2020, depositata in data 27.10.2021, nella causa civile n. 379/2019 R.G., mai notificata, e per l'effetto: In via preliminare, ritenere legittimo l'atto di appello proposto;
Nel merito, in accoglimento del presente atto, ritenere e dichiarare legittima la richiesta della sig.ra ad ottenere il rimborso della Parte_1 somma complessiva di €. 2.194,18 quale premio assicurativo pagato e non goduto nonché rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie totalmente pagate e non godute a causa dell'anticipata estinzione del finanziamento n. 0063641, oltre agli interessi dal giorno dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento de quo avvenuto il 30.11.2012 ed interessi moratori dal 20.01.2019, data di messa in mora dell'odierna convenuta e per l'effetto: condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033
Cod. Civ., la a pagare la somma di €. 2.194,18 quale premio assicurativo pagato e Controparte_3
non goduto nonché rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie totalmente pagate e non godute a causa dell'anticipata estinzione del finanziamento n. 0063641, oltre agli interessi dal giorno dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento de quo avvenuto il 30.11.2012 ed interessi moratori dal 20.01.2019, data di messa in mora dell'odierna convenuta entro i limiti di competenza del giudice adito;
in via del tutto subordinata, e nella non temuta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice non voglia ritenere applicabile al caso di specie l'art. 2033 Cod. Civ., si chiede che la Controparte_3 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 Cod. Civ., indennizzi l'attrice della diminuzione
[...] patrimoniale subita pari ad €. 2.194,18 quale premio assicurativo pagato e non goduto nonché rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie totalmente pagate e non godute a causa dell'anticipata estinzione del finanziamento n. 0094268, oltre agli interessi dal giorno dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento de quo avvenuto il 30.11.2012 ed interessi moratori dal
20.01.2019, data di messa in mora dell'odierna convenuta entro i limiti di competenza del giudice adito;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste sulla base dell'art. 2033 Cod. Civ. prima e dell'art. 2041 Cod. Civ. poi, condannare la convenuta, ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., al risarcimento dei danni ingiusti subiti dall'attrice, ammontanti ad €.
2 2.194,18 pari al premio pagato e non goduto ed alle commissioni integralmente versate e non totalmente dovute oltre agli interessi dal giorno dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento de quo avvenuto il 30.11.2012 ed interessi moratori dal 20.01.2018, data di messa in mora dell'odierna convenuta entro i limiti di competenza del giudice adito;
Con vittoria di spese, compensi ed onorari del primo grado di giudizio e del secondo grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, avendo questi anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 cpc.,
e avendo già reso dichiarazione anche nel primo grado di giudizio.”.
Con comparsa depositata il 25.01.2022, si è costituita l'appellata Controparte_4
(oggi ), chiedendo al presente Tribunale in funzione di giudice di
[...] Controparte_1 appello: “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito: In via principale: respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado emessa dall'Ufficio del
Giudice di Pace di Gela. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”.
Con comparsa depositata il 4.2.2022, si è costituita l'appellata chiedendo al Controparte_2 presente Tribunale in funzione di giudice di appello: “Contrariis reiectis, per i motivi sopraesposti confermare la sentenza n. 476/2021 resa dal Giudice di Pace di Gela nella persona del Dott. Rinzivillo
a definizione del procedimento R.G. n. 379/2019, pubblicata in data 27 ottobre Parte_2
2021. Conseguentemente, rigettare l'impugnazione spiegata dalla signora . Con Parte_1 vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio.”.
2. L'unico motivo di appello, con cui si deduce “vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia laddove il giudice di primo grado non ha ritenuto dovute le commissioni finanziarie, accessorie ed il premio assicurativo non applicando correttamente le norme giuridiche presenti in materia”, è parzialmente fondato nei termini e per le ragioni che seguono.
E' provato documentalmente che con scrittura privata del 15.02.2006, , n.q. Parte_1
di parte mutuataria, ha stipulato con n.q. di parte mutuante, il contratto n. 63641 di Controparte_3
“finanziamento contro cessione di quote dello stipendio”, per “la retribuzione globale ceduta” di euro
28.200,00 da restituirsi in 120 rate mensili di euro 235,00 ciascuna, decorrenti dal 31.03.2006, estinto anticipatamente con il calcolo in sede di conteggio estintivo di 81 rate mensili scadute alla data del
30.11.2012, e con un conseguente residuo di 39 rate mensili non scadute.
Il contratto di mutuo per cui è causa non è soggetto alla disciplina in materia di estinzione anticipata del finanziamento di cui all'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (cd. T.U.B.), che è stato introdotto, successivamente alla stipula del contratto di specie, dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 141/2010, in attuazione della Direttiva
3 2008/48/CE, il cui art. 16, paragrafo 1, è stato oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18, e che è stato modificato dall'art. 11-octies, d.l. n. 73/2021, l.conv. n. 106/2021, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, in quanto ai fini dell'applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B. , per espressa previsione legislativa del citato art. 11- octies, al comma 2, rileva la data di stipula del contratto.
Tale contratto è invece soggetto alla disciplina in materia di estinzione anticipata del finanziamento di cui all'art. 125, comma 2, T.U.B., attuativo delle Direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, vigente alla data di stipula del contratto stesso, ai sensi del quale “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal
C.I.C.R..”, che già di per sè, in base ad una interpretazione orientata al rispetto del diritto dell'Unione
Europea, dotato di rilevanza costituzionale ex artt. 11 e 117 Cost., nonostante la mancata adozione delle disposizioni attuative del C.I.C.R. a cui l'art. 125 T.U.B. rinvia, e ancor prima dell'introduzione dell'art. 125-sexies T.U.B. previo d.lgs. n. 141/2010, contrariamente a quanto statuito dal Giudice a quo, attribuisce già al consumatore il diritto alla riduzione di tutti i costi del finanziamento non maturati per estinzione anticipata, senza che possa operarsi, contrariamente a quanto eccepito dalla controparte, una distinzione tra costi up front e costi recurring, e senza che rilevi, contrariamente a quanto eccepito dalla controparte, la clausola specificamente approvata per iscritto ex artt. 1341 e 1342
c.c., che escluda la rimborsabilità dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, trattandosi di una clausola vessatoria in un contratto tra consumatore e professionista ex art. 33, d.lgs.
n. 206/2005, colpita da nullità di protezione, rilevabile dal Giudice anche d'ufficio, ex art. 36, d.lgs. n.
206/2005, recante il codice del consumo (cfr. Cass. civ., sez. II, dep. 06/09/2023, n. 25977, principi di diritto: “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento.”; “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.”; con la precisazione in motivazione: “2.38.
4 Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del consumatore alla CP_5
riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
2.39. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva
90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi " tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento".”; conforme, Cass. civ., sez. I, dep. 28/05/2024, n. 14836).
In particolare, il contratto di finanziamento n. 63641 per cui è causa è stato stipulato il
15.02.2006 per “la retribuzione globale ceduta” di euro 28.200,00, ricomprendente euro 5.786,30 per interessi corrispettivi al T.A.N. del 4,75%, euro 1.009,90 per “commissioni finanziarie”, euro 2.256,00 per “commissioni accessorie”, euro 220,00 per “rimborso spese contrattuali”, euro 1.136,62 per
“rimborso premi assicurativi” (di cui: euro 765,20 per “rischio vita” + euro 371,42 per “rischio impiego”), ed euro 17.791,18 per “saldo al cedente”, da restituirsi in 120 rate mensili di euro 235,00 ciascuna, estinto anticipatamente con il calcolo in sede di conteggio estintivo di 81 rate mensili scadute ed un conseguente residuo di 39 rate mensili non scadute, per cui, rispetto alla somma complessiva di euro 2.194,18 domandata dall'attrice odierna appellante e negata dal giudice a quo, ne deriva che:
-- la somma di euro 220,00 prevista in contratto per “rimborso spese contrattuali” va restituita pro rata temporis per la somma di euro 71,37 (così calcolata: euro 220,00 diviso 120 rate, fino al secondo decimale, moltiplicato per 39 rate non scadute), e non integralmente come domandato dall'attrice;
-- la somma di euro 1.009,90 prevista in contratto per “commissioni finanziarie” va restituita pro rata temporis per la somma di euro 327,99 (così calcolata: euro 1.009,90 diviso 120 rate, fino al secondo decimale, moltiplicato per 39 rate non scadute), e non per la somma di euro 345,04 domandata dall'attrice;
-- la somma di euro 2.256,00 prevista in contratto per “commissioni accessorie” va restituita pro rata temporis per la somma di euro 733,20 (così calcolata: euro 2.256,00 diviso 120 rate, fino al secondo decimale, moltiplicato per 39 rate non scadute), e non per la somma di euro 770,80 domandata dall'attrice;
5 -- la somma di euro 1.136,62 prevista in contratto per “rimborso premi assicurativi” (di cui: euro
765,20 per “rischio vita” + euro 371,42 per “rischio impiego va restituita pro rata temporis per la somma di euro 369,33 (così calcolata: euro 1.136,62 diviso 120 rate, fino al secondo decimale, moltiplicato per 39 rate non scadute), e non per la somma di euro 388,34 domandata dall'attrice.
Inoltre non spetta all'attrice la restituzione dell'ulteriore somma domandata di euro 470,00 per le rate mensili di novembre 2012 e di dicembre 2012, che l'attrice odierna appellata asserisce essere state erroneamente addebitate nel conteggio estintivo come rate insolute, sebbene asseritamente trattenute in busta paga, in quanto risulta documentalmente che nel conteggio estintivo alla data del 30.11.2012 sono state considerate come rate scadute ed insolute quelle del 31.10.2012 e del 30.11.2012, mentre l'attrice odierna appellata ha prodotto le buste paga con addebito delle rate mensili di novembre 2011 e di dicembre 2011.
Pertanto, n.q. di parte mutuataria consumatore, ha diritto ex art. 125 Parte_1
T.U.B. alla restituzione della somma complessiva di euro 1.501,89 (così calcolata: euro 71,37 per
“spese contrattuali” non maturate + euro 327,99 per “commissioni finanziarie” non maturate + euro
733,20 per “commissioni accessorie” non maturate + euro 369,33 per “premi assicurativi” non maturate), per estinzione anticipata del finanziamento n. 63641, con la precisazione che l'obbligo restitutorio grava ex art. 125 T.U.B. su (oggi ) n.q. di parte Controparte_3 Controparte_1
mutuante professionista, in ordine a tutti i costi del finanziamento, inclusi nella “retribuzione globale ceduta” a , e non maturati per estinzione anticipata del finanziamento, tra cui sono CP_3
espressamente compresi in contratto anche i “premi assicurativi” per la polizza n. 311244 collegata al contratto di finanziamento, stipulata da n.q. di contraente e beneficiaria con la Controparte_3
compagnia di assicurazione con conseguente rigetto della domanda di chiamata in Controparte_2
garanzia formulata nei confronti di da . Controparte_2 CP_3
Trattandosi di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., per il venir meno del titolo sulla cui base i costi del finanziamento erano dovuti, data l'estinzione anticipata del finanziamento, con conseguente obbligo restitutorio pro rata temporis in favore del consumatore ex art. 125 T.U.B., su tale somma sono dovuti gli interessi legali, come domandati dall'attrice, ma con decorrenza, non dall'estinzione anticipata del finanziamento, bensì dalla data dalla domanda del 20.01.2019, previa qualificazione della controparte come accipiens di buona fede ex art. 2033 c.c., fino al soddisfo.
Non è invece dovuto il risarcimento per danno morale e/o per perdita di chance, in quanto l'attrice non ne ha fornito, com'era suo onere ex art. 2697, comma 1, c.c., la prova sul piano dell'an, che la liquidazione equitativa richiesta ex art. 1226 c.c. postula, attinendo solo al quantum (cfr. ex multis, Cass. civ. , sez. III, n. 29330/2019, testualmente: “La valutazione equitativa, espressione del più
6 generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., non può sopperire ad un difetto di prova circa la ricorrenza del danno, ma soccorre sussidiariamente ove, provato il danno, sia difficile o impossibile quantificarlo;
pertanto, è subordinata, da un lato, alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza del danno e non esonera la parte dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinchè l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.”).
3. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va parzialmente accolto e, per l'effetto, la sentenza appellata va annullata, così statuendo: accoglie parzialmente la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a restituire a ex art. 125 T.U.B. la somma complessiva di euro
[...] Parte_1
1.501,89 oltre interessi legali dal 20.01.2019 fino al soddisfo, per estinzione anticipata del finanziamento n. 63641; compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio ex art. 92 c.p.c., tenuto conto del parziale accoglimento della domanda dell'attrice, della complessità dell'evoluzione normativa in materia di estinzione anticipata di un finanziamento e delle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza n. 476/2021 del Giudice di pace di
Gela, depositata il 27.10.2021 a definizione del giudizio civile n. 379/2019 R.G.civ., così statuendo: accoglie parzialmente la domanda dell'attrice e, per l'effetto, condanna Controparte_1
(p.i. – c.f. ) in persona del rappresentante legale p.t., a restituire a
[...] P.IVA_1
(c.f. ) ex art. 125 T.U.B. la somma complessiva Parte_1 C.F._1
di euro 1.501,89 oltre interessi legali dal 20.01.2019 fino al soddisfo, per estinzione anticipata del finanziamento n. 63641; compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Gela, 24.04.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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