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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/09/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 668/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 668/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata in [...] il [...] (cf. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Alessi, presso il cui studio, sito in Taurianova (RC) alla via Circonvallazione n. 227, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente -
E
, nato il [...], in [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
);
[...]
-resistente contumace-
e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 19.09.2025
In fatto ed in diritto
1. Con ricorso depositato in data 03.06.2024, premetteva: che nel 2018 aveva Parte_1 instaurato una convivenza more uxorio con durante la quale, il Controparte_1
18.4.2020, era nata la figlia che a causa dei rapporti conflittuali nel 2022 le parti Persona_1 decidevano di porre fine alla relazione;
che il padre non si era mai interessato dello stato di salute della figlia, che tra l'altro era seguita da un logopedista, né del suo mantenimento, ma anzi aveva dichiarato espressamente alla di non voler essere disturbato e di occuparsene lei;
che Pt_1 attualmente la ricorrente viveva in casa d'affitto ed era disoccupata con l'assegno di inclusione come fonte di reddito;
che del non aveva più notizie da mesi. Pertanto chiedeva “a) Disporre CP_1 che la minore venga affidata in via esclusiva alla madre, signora con PE Parte_1 collocazione presso la residenza della stessa, e, per l'effetto, Regolamentare il diritto di visita del padre, secondo le modalità, relativamente ai giorni e agli orari, che codesto Tribunale riterrà più opportune;
b) Determinare il contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 100,00, PE
e/o in subordine, secondo giustizia;
c) Determinare nella misura del 50% il contributo delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative (concordate, salvo urgenze, e successivamente documentate); d) Con riserva di meglio precisare, modificare, proporre eccezione e difese, ivi compresi indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria, in seguito alle difese di controparte;
e) Con liquidazione di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito e ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.”
Il giudice delegato fissava l'udienza di prima comparizione per il 18.10.2024.
All'udienza fissata veniva sentita la ricorrente, la quale insisteva nel ricorso. Il Giudice, attesa la mancata comparizione del resistente e la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, dichiarava la contumacia di e dava i seguenti provvedimenti provvisori ex art. Controparte_1
473bis.22 c.p.c.: “
1. affida in forma esclusiva la figlia nata in Polistena (RC), in [...]
18.4.2020 alla madre, alla quale sono anche rimesse le decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia;
2. faculta il padre, a vedere e a tenere con sé ogni volta che ne abbia la possibilità, PE mettendosi previamente d'accordo con la moglie. In difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé
due volte a settimana (in mancanza di accordo il martedì ed il venerdì) dalle ore 16.00 alle PE ore 20.00. Inoltre, il padre eserciterà il suo diritto di visita anche attraverso telefonate e videochiamate quotidiane, da effettuarsi preferibilmente la sera prima che la bambina vada a letto;
3. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 100,00 Euro quale contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso. Tale importo, deve essere rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT. Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse della bambina.” Con Inoltre, dava mandato all' per l'indagine psicosociale del nucleo familiare e alla G.d.F. per gli accertamenti tributari ed economico-patrimoniali.
La causa, dopo essere stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione dell'estratto di nascita della minore, all'udienza del 19.09.2025 veniva assunta in decisione.
2. Ritiene il Collegio di dover confermare l'affidamento esclusivo della minore Persona_1 nata in [...], in data [...] alla madre alla quale sono anche rimesse le Parte_1 decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia.
L'affidamento esclusivo è disciplinato dall'art. 337 quater c.c. secondo cui: “il giudice può disporre
l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma.
Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma
l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile”.
In virtù della disciplina prevista dalla l. n. 54/2006, il Giudice deve preferire la soluzione dell'affidamento condiviso, che presupponendo un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana, si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, ed è derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Poiché la scelta di attribuire l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva ad un genitore rappresenta una rilevante deroga rispetto al regime ordinario di affidamento condiviso l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Sono state nel tempo definito alcune figure sintomatiche in presenza delle quali l'interesse del minore non risulterebbe assicurato se non attraverso l'affidamento esclusivo, tra cui, ad esempio, oltre al totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, il mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore;
il mancato rispetto del regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori;
comportamenti del genitore collocatario marginalizzanti nei confronti dell'altro genitore o comunque tesi ad ostacolare i rapporti tra figli e genitori non collocatario.
Proprio per la natura eccezionale dell'istituto l'affidamento esclusivo non è giustificabile nel mero conflitto tra i genitori, che, di per sé solo, è quindi inidoneo ad escluderlo. La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6535; Cassazione civile sez. I, 29/03/2012, n.5108).
Per poter adeguatamente motivare la decisione di affidare un figlio in via esclusiva ad un solo genitore il Tribunale è quindi chiamato a svolgere un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento sono emersi profili di inidoneità genitoriale nei confronti del padre tali da legittimare un affidamento esclusivo della minore alla madre. Nel caso di specie è stata provata la manifesta carenza PE genitoriale del padre concretatasi in comportamenti di disinteresse nei confronti dei bisogni educativi e materiali della figlia;
nel caso di specie dalle risultanze processuali e dalle relazioni delle agenzie incaricate (relazione Servizi Sociali del 7.1.2025) risulta che il carico delle scelte familiari è sostanzialmente addossato alla madre, anche a seguito del trasferimento del a Controparte_1
Reggio Calabria. Gli operatori professionali hanno dato atto che di fatto i rapporti tra la piccola PE di cinque anni d'età, ed il padre si sono di fatto ridotte, per volontà paterna, a poche videochiamate o telefonate e con incontri con cadenza mensile, nonostante gli stessi non vivano lontani.
Dunque, ciò dimostra un disinteresse del padre alle esigenze di accudimento Controparte_1 morale e materiale della figlia.
Pertanto, sussistono i presupposti per stabilire, per una maggiore tutela della figlia minore e per la gestione delle sue esigenze, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, comprese per le PE decisioni di maggiore interesse concernenti la salute della predetta minore, e ciò anche per evitare che, pure per questioni fondamentali nell'interesse della prole, il meccanismo di rappresentanza sia inibito nel suo funzionamento in ragione della mancanza di un atteggiamento collaborativo da parte del padre.
Riguardo al diritto di visita paterno si ritiene di mantenere le modalità minime di incontri già previste in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, al fine di mantenere vivo il legame tra la figlia ed il padre, nell'auspicio di un futuro recupero.
Quanto al mantenimento della minore, ritiene il Tribunale di dover confermare la previsione di euro
100,00 mensili a carico del padre per il mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie. PE Al riguardo, nel rammentare che l'obbligo di mantenere la prole è disposto per legge, occorre precisare che l'importo indicato costituisce il contributo minimo necessario per garantire il sostentamento di un figlio, al di sotto del quale non verrebbero garantiti nemmeno gli alimenti.
Del resto, la somma indicata a titolo di mantenimento risulta adeguata alle capacità economico- patrimoniali delle parti, in base alla relazione della Guardia di Finanza, e alla circostanza che con l'affido esclusivo di alla madre, a quest'ultima spetterà per legge anche il 100% dell'assegno PE
Unico INPS.
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate in ragione della natura del giudizio e della circostanza che l'istruttoria è stata integralmente condotta d'ufficio dal Tribunale.
PQM
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_1
1. affida in forma esclusiva la figlia nata in [...] in data [...], alla madre PE
, alla quale sono anche rimesse le decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia;
Parte_1
2. faculta il padre a vedere e a tenere con sé ogni volta che Controparte_1 PE ne abbia la possibilità, mettendosi previamente d'accordo con la madre. In difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé due volte a settimana (in mancanza di accordo il martedì ed il venerdì) PE dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Inoltre, il padre eserciterà il suo diritto di visita anche attraverso telefonate e videochiamate quotidiane, da effettuarsi preferibilmente la sera prima che la bambina vada a letto;
3. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di 100,00 Euro quale contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso. Tale importo, deve essere rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT. Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse della bambina;
4. compensa interamente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 23.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 668/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata in [...] il [...] (cf. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Alessi, presso il cui studio, sito in Taurianova (RC) alla via Circonvallazione n. 227, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente -
E
, nato il [...], in [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
);
[...]
-resistente contumace-
e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 19.09.2025
In fatto ed in diritto
1. Con ricorso depositato in data 03.06.2024, premetteva: che nel 2018 aveva Parte_1 instaurato una convivenza more uxorio con durante la quale, il Controparte_1
18.4.2020, era nata la figlia che a causa dei rapporti conflittuali nel 2022 le parti Persona_1 decidevano di porre fine alla relazione;
che il padre non si era mai interessato dello stato di salute della figlia, che tra l'altro era seguita da un logopedista, né del suo mantenimento, ma anzi aveva dichiarato espressamente alla di non voler essere disturbato e di occuparsene lei;
che Pt_1 attualmente la ricorrente viveva in casa d'affitto ed era disoccupata con l'assegno di inclusione come fonte di reddito;
che del non aveva più notizie da mesi. Pertanto chiedeva “a) Disporre CP_1 che la minore venga affidata in via esclusiva alla madre, signora con PE Parte_1 collocazione presso la residenza della stessa, e, per l'effetto, Regolamentare il diritto di visita del padre, secondo le modalità, relativamente ai giorni e agli orari, che codesto Tribunale riterrà più opportune;
b) Determinare il contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 100,00, PE
e/o in subordine, secondo giustizia;
c) Determinare nella misura del 50% il contributo delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative (concordate, salvo urgenze, e successivamente documentate); d) Con riserva di meglio precisare, modificare, proporre eccezione e difese, ivi compresi indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria, in seguito alle difese di controparte;
e) Con liquidazione di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito e ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.”
Il giudice delegato fissava l'udienza di prima comparizione per il 18.10.2024.
All'udienza fissata veniva sentita la ricorrente, la quale insisteva nel ricorso. Il Giudice, attesa la mancata comparizione del resistente e la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, dichiarava la contumacia di e dava i seguenti provvedimenti provvisori ex art. Controparte_1
473bis.22 c.p.c.: “
1. affida in forma esclusiva la figlia nata in Polistena (RC), in [...]
18.4.2020 alla madre, alla quale sono anche rimesse le decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia;
2. faculta il padre, a vedere e a tenere con sé ogni volta che ne abbia la possibilità, PE mettendosi previamente d'accordo con la moglie. In difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé
due volte a settimana (in mancanza di accordo il martedì ed il venerdì) dalle ore 16.00 alle PE ore 20.00. Inoltre, il padre eserciterà il suo diritto di visita anche attraverso telefonate e videochiamate quotidiane, da effettuarsi preferibilmente la sera prima che la bambina vada a letto;
3. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 100,00 Euro quale contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso. Tale importo, deve essere rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT. Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse della bambina.” Con Inoltre, dava mandato all' per l'indagine psicosociale del nucleo familiare e alla G.d.F. per gli accertamenti tributari ed economico-patrimoniali.
La causa, dopo essere stata rimessa sul ruolo per l'acquisizione dell'estratto di nascita della minore, all'udienza del 19.09.2025 veniva assunta in decisione.
2. Ritiene il Collegio di dover confermare l'affidamento esclusivo della minore Persona_1 nata in [...], in data [...] alla madre alla quale sono anche rimesse le Parte_1 decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia.
L'affidamento esclusivo è disciplinato dall'art. 337 quater c.c. secondo cui: “il giudice può disporre
l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma.
Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337 ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma
l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile”.
In virtù della disciplina prevista dalla l. n. 54/2006, il Giudice deve preferire la soluzione dell'affidamento condiviso, che presupponendo un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana, si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, ed è derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Poiché la scelta di attribuire l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva ad un genitore rappresenta una rilevante deroga rispetto al regime ordinario di affidamento condiviso l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Sono state nel tempo definito alcune figure sintomatiche in presenza delle quali l'interesse del minore non risulterebbe assicurato se non attraverso l'affidamento esclusivo, tra cui, ad esempio, oltre al totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, il mancato pagamento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del minore;
il mancato rispetto del regime delle visite, che determina la violazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori;
comportamenti del genitore collocatario marginalizzanti nei confronti dell'altro genitore o comunque tesi ad ostacolare i rapporti tra figli e genitori non collocatario.
Proprio per la natura eccezionale dell'istituto l'affidamento esclusivo non è giustificabile nel mero conflitto tra i genitori, che, di per sé solo, è quindi inidoneo ad escluderlo. La mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6535; Cassazione civile sez. I, 29/03/2012, n.5108).
Per poter adeguatamente motivare la decisione di affidare un figlio in via esclusiva ad un solo genitore il Tribunale è quindi chiamato a svolgere un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare, giudizio da formularsi con riferimento ad elementi concreti, emergenti non solo dalle modalità con cui ciascuno dei genitori ha svolto in passato i propri compiti, ma anche con riguardo alla rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alla personalità del genitore, alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento sono emersi profili di inidoneità genitoriale nei confronti del padre tali da legittimare un affidamento esclusivo della minore alla madre. Nel caso di specie è stata provata la manifesta carenza PE genitoriale del padre concretatasi in comportamenti di disinteresse nei confronti dei bisogni educativi e materiali della figlia;
nel caso di specie dalle risultanze processuali e dalle relazioni delle agenzie incaricate (relazione Servizi Sociali del 7.1.2025) risulta che il carico delle scelte familiari è sostanzialmente addossato alla madre, anche a seguito del trasferimento del a Controparte_1
Reggio Calabria. Gli operatori professionali hanno dato atto che di fatto i rapporti tra la piccola PE di cinque anni d'età, ed il padre si sono di fatto ridotte, per volontà paterna, a poche videochiamate o telefonate e con incontri con cadenza mensile, nonostante gli stessi non vivano lontani.
Dunque, ciò dimostra un disinteresse del padre alle esigenze di accudimento Controparte_1 morale e materiale della figlia.
Pertanto, sussistono i presupposti per stabilire, per una maggiore tutela della figlia minore e per la gestione delle sue esigenze, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, comprese per le PE decisioni di maggiore interesse concernenti la salute della predetta minore, e ciò anche per evitare che, pure per questioni fondamentali nell'interesse della prole, il meccanismo di rappresentanza sia inibito nel suo funzionamento in ragione della mancanza di un atteggiamento collaborativo da parte del padre.
Riguardo al diritto di visita paterno si ritiene di mantenere le modalità minime di incontri già previste in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, al fine di mantenere vivo il legame tra la figlia ed il padre, nell'auspicio di un futuro recupero.
Quanto al mantenimento della minore, ritiene il Tribunale di dover confermare la previsione di euro
100,00 mensili a carico del padre per il mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie. PE Al riguardo, nel rammentare che l'obbligo di mantenere la prole è disposto per legge, occorre precisare che l'importo indicato costituisce il contributo minimo necessario per garantire il sostentamento di un figlio, al di sotto del quale non verrebbero garantiti nemmeno gli alimenti.
Del resto, la somma indicata a titolo di mantenimento risulta adeguata alle capacità economico- patrimoniali delle parti, in base alla relazione della Guardia di Finanza, e alla circostanza che con l'affido esclusivo di alla madre, a quest'ultima spetterà per legge anche il 100% dell'assegno PE
Unico INPS.
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate in ragione della natura del giudizio e della circostanza che l'istruttoria è stata integralmente condotta d'ufficio dal Tribunale.
PQM
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe promossa da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_1
1. affida in forma esclusiva la figlia nata in [...] in data [...], alla madre PE
, alla quale sono anche rimesse le decisioni di maggiore interesse riguardanti la figlia;
Parte_1
2. faculta il padre a vedere e a tenere con sé ogni volta che Controparte_1 PE ne abbia la possibilità, mettendosi previamente d'accordo con la madre. In difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé due volte a settimana (in mancanza di accordo il martedì ed il venerdì) PE dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Inoltre, il padre eserciterà il suo diritto di visita anche attraverso telefonate e videochiamate quotidiane, da effettuarsi preferibilmente la sera prima che la bambina vada a letto;
3. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di 100,00 Euro quale contributo al mantenimento della figlia, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso. Tale importo, deve essere rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT. Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse della bambina;
4. compensa interamente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Palmi nella camera di consiglio del 23.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola