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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
Dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza pubblica del 5 febbraio 2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia in grado di reclamo iscritta al n. 324/2024 del Ruolo generale Civile – Lavoro e
Previdenza promossa
DA rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Sticca ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Francesco Massi 12;
RECLAMANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rosetta ed elettivamente AR
domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via del Viminale 43;
RECLAMATO
OGGETTO: reclamo ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e seguenti, della legge n. 92/2012 avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Velletri n. 114/2024, pubblicata il 20 gennaio
2024.
CONCLUSIONI RECLAMANTE: Piaccia alla Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa del presente atto, l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia del provvedimento disciplinare assunto al protocollo n. 40411 del 4.7.2022 e per l'effetto annullare e revocare il licenziamento comminato al ricorrente ordinando al
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare il sig. CP_1 Parte_1
nel posto di lavoro precedentemente occupato con le stesse mansioni ed a versare a llo
[...] stesso un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione;
voglia altresì annullare e revocare ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale al licenziamento, anche se non conosciuto, ivi compresi, tra gli altri, per quanto di ragione e nella misura in cui lesivi, tutti gli atti e provvedimenti richiamati nell'impugnato atto, ivi compresi, ma per quanto occorrer possa: la richiesta di restituzione quote stipendio per mancate prestazioni lavoro del 21.6.2022 prot. 38214.
Con condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi legali al saldo.
In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento delle ragioni del CP_1 appellato riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, disponendone la compensazione ovvero in subordine una riduzione proporzionale alla accertata soccombenza dello stesso.
Vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre alla fase cautelare, da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario.
CONCLUSIONI RECLAMATO: In via preliminare, Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, rilevare l'inammissibilità del doc. “Z” e la mancata allegazione e deposito di copia della sentenza del Tribunale di Velletri, n. 114/2024 emessa dal Dott. in data 20.01.2024 (RG 161/2023) oggetto della presente Controparte_2
impugnazione.
In via principale, piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'avversa domanda e, per l'effetto, rigettare il ricorso di controparte confermando la sentenza del
Tribunale di Velletri, n. 114/2024 emessa dal Dott. in data 20.01.2024 nella Controparte_2 causa iscritta al ruolo con RG 161/2023 e la legittimità e l'efficacia del provvedimento prot. n.
40411 del 4 luglio 2022 irrogato nei confronti del Sig. Parte_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda formulata in via principale, commutare il licenziamento irrogato nella diversa sanzione espulsiva (giustificato motivo soggettivo) ritenuta di giustizia o altra più severa immediatamente sottordinata.
In ogni caso, con vittore di spese di lite e onorari.
2 Fatto e diritto
1.Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Velletri, iscritto in data 13 gennaio 2023, proponeva opposizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 51 della legge Parte_1
92/2012, avverso l'ordinanza che aveva definito, respingendo la domanda, la fase sommaria del giudizio di impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli dal con AR
provvedimento n. 0040411 del 4 luglio 2022.
Il concludeva il ricorso in opposizione chiedendo quanto segue: <Piaccia all'Ecc.mo Pt_1
Tribunale adito, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa del presente atto,
l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia del provvedimento disciplinare assunto al protocollo n.
40411 del 4.7.2022 e per l'effetto annullare e revocare il licenziamento comminato al ricorrente ordinando al Comune di , in persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare CP_1
il sig. nel posto di lavoro precedentemente occupato con le stesse Parte_1 mansioni ed a versare allo stesso un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione;
voglia altresì annullare e revocare ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale al licenziamento, anche se non conosciuto, ivi compresi, tra gli altri, per quanto di ragione e nella misura in cui lesivi, tutti gli atti e provvedimenti richiamati nell'impugnato atto, ivi compresi, ma per quanto occorrer possa: la richiesta di restituzione quote stipendio per mancate prestazioni lavoro del 21.6.2022 prot. 38214.
Con condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi legali al saldo.>>.
2.Con la sentenza oggi impugnata Tribunale di Velletri ha così statuito: <disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
condanna al Parte_1
pagamento in favore del dei compensi di lite, liquidati in € 6.000,00, oltre AR
spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.>>.
Il giudice a quo, per quanto d'interesse del presente giudizio di reclamo, così motivava la decisione: <
3.2. La lettera di contestazione disciplinare del 23 maggio 2022, richiamati tutti gli atti rilevanti nella fattispecie, recita: “Dato atto che il commissario si è Parte_1
assentato ingiustificatamente dal lavoro dal 10/03/2022 al 02/05/2022 e che non ha ripreso immediatamente servizio nel termine fissato dall'Amministrazione ossia il 04/05/2022 riprendendo il servizio solo in data 10 Maggio c.a.
Considerato che
tali comportamenti sono posti in violazione degli obblighi del dipendente comunale, in particolare: Art. 55 quater del Dlgs 165/01, comma 1 lett b. Viste le norme disciplinari stabilite dal Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) per il
3 personale non dirigenziale del Comparto Regioni - Autonomie Locali;
*il Codice disciplinare vigente;
*gli artt. 54, 55, 55-bis del D. Lgs. 31 marzo 2001 n. 165 come modificati dal D.Lgs. n.
75/2017; TUTTO CIO' premesso e considerato, CONTESTA Al commissario di Polizia Locale presso questo Ente, le violazioni di cui sopra e pertanto, si AVVIA il Parte_1
procedimento disciplinare. La S.V. è convocata per il giorno 14/06/2022 alle ore 9,00 per essere sentito, a sua difesa con eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato. A tal proposito la S.V ha altresì la facoltà di inviare anche memorie scritte prima della seduta di difesa o nel corso della stessa” (doc. 1)
3.2.1. Risulta dagli atti che, in forza di convezione, per il lavoratore è stato disposto un comando per 18 ore settimanali per ricoprire le funzioni di Comandante della Polizia Locale del Comune di
Sabaudia, per un anno a decorrere dal 10 marzo 2020, prorogato a seguito di richiesta, con deliberazione della Giunta Comunale del 29 aprile 2022 (doc. 8 di parte ricorrente); il Comune di
Sabaudia confermava quindi il nuovo comando dell'opponente, a far data dalla delibera del 3 maggio 2022 (doc. 1 di parte opposta).
3.2.2. Contemporaneamente, il ha disposto il comando del ricorrente presso il AR
Comune di San Felice Circeo, dapprima sino al 10 marzo 2022 e poi con una successiva proroga per un ulteriore anno, disposta il 29 aprile 2022, su richiesta (doc. 14 di parte ricorrente). Nelle more della formalizzazione della proroga, il Sindaco di San Felice Circeo, ritenuto scaduto il comando dell'opponente (“CONSIDERATO che attualmente il Corpo di Polizia Locale del
Comune di San Felice Circeo, nelle more della definizione dell'iter amministrativo del comune di
, risulta essere sprovvisto di figura apicale”), nominava il 14 aprile 2022 un Vice CP_1
Comandante (doc. 34 di parte opposta). A seguito di corrispondenza tra il Comune di San Felice
Circeo e il , in cui l'ente datore di lavoro apprendeva dell'assenza dal servizio AR
di dal 10 marzo 2022, parte opposta invitava il ricorrente a riprendere Parte_1
servizio immediatamente a Nettino, con nota inviata via pec il 4 maggio 2022 e ricevuto a mezzo messo comunale il 6 maggio 2022 (doc. 12 di parte opposta e doc. 21 di parte ricorrente); in pari data il Segretario Generale del Comune di San Felice Circeo confermava alla parte opposta la revoca del comando, in assenza di autorizzazione per il periodo dal 10 marzo 2022 (doc. 13 di parte opposta).
3.2.3. Infine, il ricorrente ha ripreso servizio presso il comune di Nettino il 10 maggio 2022 (doc.
16 di parte resistente) Successivamente, con nota del 12 giugno 2022 il Sindaco del Comune di San
Felice comunicava al Comune di che l'opponente “ha garantito, nonostante le difficoltà CP_1
della procedura burocratica di rinnovo del comando, la disponibilità direzionale della Polizia
4 Locale di San Felice Circeo prestando con grande professionalità la propria opera a favore di questo Comune” (doc. 19 di parte opponente),
3.3. ha affermato di aver sempre prestato servizio, in forza di tali Parte_1
comandi, ordinariamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì presso il Comune di Sabaudia e nei giorni di martedì, giovedì e sabato presso il Comune di San Felice Circeo.
3.3.1. Dal report del cartellino di presenza del ricorrente, presso il Comune di Sabaudia, emerge che nel periodo oggetto di contestazione (10 marzo 2022 – 2 maggio 2022) Parte_1 ha prestato servizio regolarmente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dall'1 al 23
[...]
marzo, ha fruito di ferie dal 18 marzo al 29 aprile ed è rientrato in servizio nel mese di maggio
(docc. 10, 11, 12 e 15 di parte opponente).
3.3.2. Dal report del cartellino di presenza presso il Comune di San Felice Circeo, risulta invece che il ricorrente ha lavorato nei giorni di martedì, giovedì e sabato dal 1 al 15 marzo, dal 22 al 24 marzo e ha fruito di ferie per i giorni del 17, 19, 26, 29, 31 marzo e del 2, 5, 7, 9 e 12 aprile (doc.
17 di parte opponente); non risulta invece registrata alcuna presenza, né la fruizione di ferie, per i giorni 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 e 30 aprile 2022, quindi per otto giorni di lavoro. Al riguardo, il ricorrente ha depositato, copia di screenshot di una chat Whatsapp della Polizia Locale di San
Felice Circeo, cui non può tuttavia essere attribuita alcuna capacità probatoria, in assenza di certezza della data e della identità delle parti delle comunicazioni (doc. A) di parte opponente).
Dal 6 maggio 2022 il ricorrente, a seguito della notifica della disposizione che gli ordinava di riprendere servizio presso il Comune di , pur considerata la prosecuzione del comando CP_1
presso il Comune di Sabaudia, non si è presentato il giorno successivo (7 maggio) che cadeva di sabato, giorno lavorativo sulla base delle sue stesse affermazioni, ma solo il martedì successivo (10 maggio).
3.4. Tanto premesso, sulla base della documentazione prodotta proprio dal lavoratore, occorre affermare che sussiste la prova della mancata presentazione in servizio di Parte_1
per otto giorni dal 14 al 30 aprile 2022, sia presso il Comune di San Felice Circeo che
[...]
presso il Comune di , e per un ulteriore giorno, il 7 maggio 2022, presso il Comune di CP_1
. CP_1
3.5. Ritiene l'Ufficio che la condotta del lavoratore assume certamente i connotati di una assoluta gravità in quanto, pur in una situazione di incertezza in relazione alla proroga del comando formalmente scaduto il 10 marzo 2022, non risulta che si sia presentato Parte_1 al lavoro né presso l'Ufficio in cui era comandato (Polizia Locale di San Felice Circeo) né presso
l'Ufficio di appartenenza ( ), concretando una assenza priva di giustificazione, AR
protratta per otto giorni. Inoltre, pur considerata la sola notifica a mezzo messo comunale del 6
5 maggio 2022 (e non quella via pec del 4 maggio 2022), il ricorrente non si è presentato il giorno successivo (sabato) presso il Comune di , come naturale considerato che il suo o rario di CP_1
lavoro proprio presso il Comune di San Felice Circeo comprendeva anche la giornata di sabato, con un ulteriore giorno di assenza ingiustificata.
3.6. Tanto premesso, rilevata la prova dell'assenza ingiustificata per 9 giorni lavorativi, visto l'art.
55-quater comma 1 lett. b) d.lgs. 165/2001, si deve ritenere la legittimità del licenziamento. …>>.
3. Avverso tale decisione propone l'odierno reclamo il sulla base di quattro motivi Pt_1
d'impugnazione cui resiste il . AR
- Con il primo motivo si duole dell'erronea ed illegittima valutazione delle risultanze probatorie relative al servizio prestato dal ricorrente presso il Comune di San Felice Circeo e dell'omesso esame testimoniale su circostanze decisive per il giudizio.
Rileva, in primo luogo, che dall'originaria contestazione disciplinare che gli imputava l'assenza ingiustificata dal servizio presso il Comune di Sabaudia dal 10 marzo 2022 al 2 maggio 2022 nonché presso il Comune di San Felice Circeo dal 9 marzo 2022 al 6 maggio 2022, così come quella dal 9 marzo 2022 al 9 maggio 2022 presso il Comune di , rimane a carico del CP_1 ricorrente, come indicato nella sentenza impugnata “la mancata presentazione in servizio di per otto giorni dal 14 al 30 aprile 2022, sia presso il Comune di San Felice Circeo che presso il
, e per un ulteriore giorno, il 7 maggio 2022, presso il .”. AR AR
Al riguardo, si duole dell'erronea valutazione effettuata dal giudice di prime cure, in tale quadro, della chat di whatsapp prodotta in giudizio.
Osserva che tale documentazione, se correttamente valutata da parte del Tribunale – che comunque avrebbe dovuto tenere conto che la stessa indica con precisione la data e l'ora dei messaggi ivi riportati, nonché il nominativo della persona che invia e riceve -, anche ove non fosse stata ritenuta capace di offrire una prova diretta delle affermazioni ivi contenute, quanto meno avrebbe dovuto essere valutata come indizio da cui far derivare l'ammissione della correlativa prova testimoniale articolata in ricorso.
-Con il secondo motivo d'impugnazione censura la sentenza per l'erronea valutazione delle prove in riferimento all'assenza presso il , nonché con riguardo il primo giorno utile AR
per la ripresa del servizio presso la medesima amministrazione.
Osserva, al riguardo, l'erroneità dell'addebito effettuato in sentenza degli otto giorni di assenza nel mese di aprile 2022 presso il , posto che il ricorrente era pacificamente e AR legittimamente impegnato presso l'amministrazione di San Felice Circeo. Infatti, quest'ultimo
Comune con la nota sindacale dell'8 marzo 2022 prot. 5925 aveva richiesto la proroga della
6 convenzione in comando per 18 ore settimanali, fino alla fine del mandato del sindaco, nota alla quale il aveva dato disponibilità con comunicazione prot. 6040 del 9.3.2022. AR
L'appellante evidenzia di essere stato in costante contatto sia con l'allora Sindaco del CP_1
, sia con il responsabile dell'ufficio del personale, da cui aveva ricevuto rassicurazioni sul
[...]
fatto che avrebbe potuto proseguire regolarmente il proprio servizio presso i comuni di San Felice
Circeo e Sabaudia in quanto risultante in vigore una prassi (dovuta alla durata delle procedure di affidamento del comando) per la quale al termine del procedimento amministrativo sarebbe stato emesso un provvedimento con efficacia ex tunc.
-Con il terzo motivo di reclamo censura la decisione del Tribunale di Velletri per violazione ed illegittima interpretazione delle norme relative all'assenza di terzietà ed imparzialità dell'ufficio procedimenti disciplinari monocratico che ha emesso la sanzione impugnata e circa la vio lazione dell'obbligo di astensione di cui alla legge n. 241/90, articolo 6 bis, da parte del suo dirigente.
- Con il quarto motivo di reclamo si duole dell'errata valutazione della Parte_1
soccombenza con riferimento alla condanna alle spese di lite.
Osserva che la sentenza impugnata, nel porre la condanna alle spese di lite a carico del ricorrente, non abbia tenuto conto della soccombenza solo parziale dello stesso rispetto agli addebiti di cui è causa. Al riguardo evidenzia, infatti, che l'amministrazione gli ha contestato, con il provvedimento disciplinare impugnato, ben 90 giorni di assenza ingiustificata, mentre all'esito del giudizio il
Tribunale ha riconosciuto solo 9 giorni nei quali non risulta prova della sua presenza in servizio.
4. Nel presente giudizio di reclamo il Collegio ha disposto l'ammissione di prova testimoniale al cui esito, all'udienza del 5 febbraio 2025, ha riservato la decisione.
5. In primo luogo vanno esaminate le eccezioni preliminari proposte dal nella AR
memoria di costituzione del presente grado.
L'amministrazione reclamata ha chiesto, in via preliminare, che sia rilevata l'inammissibilità del doc. “Z”, prodotto solamente con il reclamo, e la mancata allegazione e deposito di copia della sentenza impugnata del Tribunale di Velletri n. 114/2024.
Quanto al documento Z è effettivamente inammissibile perché non si tratta di prova indispensabile ai fini della decisione – anzi, del tutto irrilevante -, sicché non può esserne disposta l'ammissione in appello, ai sensi dell'articolo 437 c.p.c.
Quanto alla mancata produzione della sentenza impugnata, si tratta di inadempimento del tutto irrilevante ai fini della decisione, anche tenuto conto che il fascicolo d ella precedente fase di opposizione, interamente telematico, è stato acquisito d'ufficio, ivi compresa la sentenza.
7 6. Passando, quindi, al merito dell'impugnazione, i primi due motivi di reclamo, che devono essere congiuntamente esaminati per l'interdipendenza delle questioni con gli stessi proposte, sono fondati.
6.1. dipendente della Polizia locale del Comune di con qualifica Parte_1 CP_1
di Istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D2, prestava la propria attività lavorativa comandato per 18 ore settimanali presso il Comune di Sabaudia e per le restanti 18 ore presso il
Comune di San Felice Circeo: presso tali ultime amministrazioni svolgeva mansioni di
Responsabile della Polizia locale.
Il comando presso il era stato deliberato dalla Giunta Comunale di Controparte_3
il 20 febbraio 2020 per la durata di un anno, poi prorogato nel 2021 (doc. 1 fascicolo del CP_1
). Quello presso il Comune di Sabaudia era stato deliberato dalla Giunta AR
Comunale di il 5 marzo 2021 parimenti per la durata di un anno (doc. 2 fascicolo CP_1 [...]
). CP_1
In data 8 marzo 2022 il Responsabile del settore tecnico – contabile del Controparte_3
, richiamando il decreto del Sindaco di detto Comune n. 1 del 10 gennaio 2021, con cui il
[...]
era stato nominato Responsabile del settore Polizia locale, richiedeva al Pt_1 CP_1
la proroga del comando fino alla fine del mandato del Sindaco, in scadenza nel corso
[...] dell'anno (doc. 3 fascicolo ). CP_1
In data 10 marzo 2022 anche il Comune di Sabaudia, con nota a firma del Commissario prefettizio, chiedeva la proroga del comando del fino all'immissione in servizio del nuovo Pt_1
Responsabile, la cui attività di reclutamento era in corso (doc. 5 fascicolo ). CP_1
Con note del 31 marzo 2022, dirette al ed a quello di Sabaudia, il Controparte_3
Sindaco del rappresentava che “questo Ente sta provvedendo a formalizzare gli AR atti necessari per la proroga del Comando al dipendente …; pertanto Parte_1 appena sarà possibile si procederà a trasmettere la deliberazione di Giunta Comunale” (doc. 6 fascicolo ). CP_1
Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 48 e 49 del 29 aprile 2022 il AR
disponeva la proroga del comando del per 18 ore settimanali rispettivamente presso il Pt_1
Comune di Sabaudia e di San Felice Circeo.
6.2. La contestazione disciplinare avanzata dal all'odierno reclamante in data AR
23 maggio 2022 (doc. 1 del fascicolo attiene all'assenza dal servizio dal 10 marzo 2022 Pt_1
al 2 maggio 2022 ed alla mancata immediata ripresa del servizio nel termine fissato
8 dall'amministrazione, ossia il 4 maggio 2022, servizio che, invece, secondo la contestazione disciplinare sarebbe stato ripreso solamente nella data del 10 maggio dello stesso anno.
La contestazione disciplinare trova origine, come esposto nelle premesse dell'atto, in due circostanze: a) la prima è la mail del 2 maggio 2022 del Segretario generale del CP_3
dott.ssa che, in relazione all'invio della deliberazione n. 49 del 29 aprile
[...] Persona_1
2022 di proroga del comando, rappresenta al Segretario generale del , dott.ssa AR
, che il aveva già in precedenza trasmesso la Persona_2 Controparte_3
revoca della richiesta di comando del e che non era possibile far decorrere la proroga dal Pt_1
10 marzo perché il non sarebbe più andato a San Felice Circeo e, quindi, Pt_1
l'amministrazione non lo avrebbe contemplato fra le spese;
b) la seconda è la lettera del Segretario generale del del 13 maggio 2022, n. 29441, al Comune di Sabaudia AR concernente la richiesta dell'attestazione del servizio reso dal dal 10 marzo al 3 maggio Pt_1
2022, cui tale ultimo ente non aveva dato riscontro.
6.3. Entrambe le circostanze sono infondate.
6.3.1. Riguardo alla prima, la palese erroneità dell'affermazione che il non sarebbe più Pt_1
andato a San Felice Circeo dal 10 marzo emerge con tutta evidenza dai documenti concernenti gli atti dallo stesso firmati, in qualità di Comandante della Polizia locale, nel periodo: il ricorrente ha prodotto, infatti, la determina 105 del 18 marzo 2022 concernente l'impegno di spesa per il servizio telematico di accesso agli archivi della motorizzazione civile, l'ordinanza del 1° aprile 2022 concernente l'istituzione di un senso unico alternato, l'attestazione del Corpo di Polizia locale concernente gli atti dell'Ufficio sottoscritti dal successivamente al 9 marzo 2022 che Pt_1
evidenzia l'esistenza di atti firmati fino al 12 aprile 2022 (doc. 16, 16a e 16b del fascicolo
. Pt_1
Il ricorrente ha prodotto, inoltre, l'attestazione delle timbrature di presenza nel periodo in esame, da cui emerge – come accertato dal primo giudice – che non risultano le timbrature solamente per gli otto giorni del 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 e 30 aprile 2022.
6.3.2. Riguardo al Comune di Sabaudia, già la sentenza di primo grado ha accertato che, in realtà, il ha prestato regolarmente servizio presso detta amministrazione nel periodo oggetto della Pt_1
contestazione disciplinare, ciò risultando dal report delle presenze: su tale punto della controversia, essendo intervenuta specifica decisione del giudice a quo, il reclamato, se avesse voluto CP_1
proporre contestazioni, avrebbe dovuto avanzare un reclamo incidentale, anche nella forma condizionata, che non è stato proposto.
Sicché anche la seconda premessa della contestazione disciplinare viene meno.
9 6.3.3. Il Tribunale di Velletri ha ritenuto di poter confermare il licenziamento disciplinare sul rilievo della mancanza di timbrature per gli otto giorni suindicati presso il Comune di San Felice
Circeo, nonché della mancata immediata ripresa del servizio dopo l'intimazione in tal senso proveniente dall'amministrazione comunale: ritiene, invece, questa Corte che l'erroneità dei presupposti da cui ha preso avvio la contestazione disciplinare imponga una più approfondita disamina istruttoria, sia della documentazione prodotta, che mediante la richiesta prova testimoniale cui, infatti, si è dato accesso nel presente giudizio di reclamo.
6.4. A seguito della già richiamata mail del 2 maggio 2022 del Segretario generale del Comune di
San Felice Circeo, in data 3 maggio 2022 il Segretario generale del rispondeva CP_1 CP_1
rappresentando che “al gli è stato trasmesso solo il decreto sindacale del AR
Comune di San Felice Circeo di revoca della P.O. al dipendente e non la manifestazione Pt_1
di volontà di non voler più rinnovare il comando, come invece già manifestata con Vs. nota n. 5925 del 08/03/2022” (doc. 10 del fascicolo ). CP_1
A detta nota dava riscontro il Segretario generale del di San Felice Circeo, con missiva n. CP_1
27435 del 4 maggio 2022, rappresentando che “non avendo ricevuto nell'immediato autorizzazione alcuna alla prosecuzione del comando del sig. lo stesso è stato revocato Parte_1 con decreto sindacale n. 6 del 14.04.2022, a Voi trasmesso in pari data con nota prot. n. 0009088”
(doc. 13 fascicolo ). CP_1
Tale ultima affermazione dell'intervenuta revoca è smentita dalla disamina del richiamato decreto sindacale - concernente la nomina del Vice Comandante del Corpo di Polizia locale di San Felice
Circeo e la revoca del dalla posizione di Responsabile dello stesso -, nelle cui premesse si Pt_1
dà atto: a) della richiesta di proroga del comando avanzata in data 8 marzo 2022; b) della successiva nota n. 6040 del 9 marzo 2022 del Comune di con cui veniva rilasciato nulla CP_1
osta alla proroga della convenzione relativa al comando di 18 ore settimanali;
c) della successiva nota n. 7927 del 4 aprile 2022 del con cui veniva comunicato che l'ente stava AR
provvedendo alla formalizzazione degli atti necessari alla proroga del comando del che, Pt_1
appena possibile, sarebbero stati trasmessi.
Sempre nelle premesse della richiamata ordinanza sindacale si legge che la nomina del Vice
Comandante si rende necessaria per l'attuale mancanza di una figura apicale “nelle more della definizione dell'iter amministrativo del ” (doc. 34 fascicolo ). AR CP_1
Il contenuto dell'atto sindacale non giustifica, quindi, l'affermazione del Segretario del
[...]
che lo stesso conterrebbe anche la revoca della richiesta di comando, anzi dalle Controparte_3
premesse dell'atto di evince chiaramente che la nomina del Vice Comandante era stata effettuata
“nelle more della definizione dell'iter amministrativo del ”. AR
10 Il decreto sindacale del 14 aprile 2022 giustifica, invece, la mancanza di atti successivi al 12 aprile a firma del quale Responsabile del Corpo di Polizia locale, essendo stato revocato da tale Pt_1
Posizione Organizzativa con il suddetto atto, e rende, in qualche modo, ragione anche delle mancate timbrature successive a tale data perché, come precisato nella già richiamata nota del
Segretario generale del 4 maggio 2022, il Comune di San Felice Circeo non aveva posti di funzionario di categoria D vacanti, se non quello di Comandante della Polizia locale.
6.5. E' evidente, quindi, la confusione e l'incertezza amministrativa determinatasi a causa del ritardo nel provvedere del e della mancanza di chiarezza dei provvedimenti del AR
, in cui è rimasto involontariamente coinvolto l'odierno reclamante. Controparte_3
Dalla prova testimoniale espletata, infatti, è emerso che lo stesso, nella seconda metà del mese di aprile 2022 – cui si riferiscono i giorni di mancata timbratura – ha svolto regolarmente il servizio presso il Comune di San Felice Circeo nei giorni di martedì, giovedì e sabato normalmente deputati all'attività lavorativa presso detta amministrazione.
Il testimone dipendente in servizio del Corpo della Polizia locale di San Testimone_1
Felice Circeo all'epoca dei fatti, ha dichiarato: “ricordo che il Comandante predispose i Pt_1
servizi fino alla prima settimana di maggio, all'incirca. Ricordo con precisione tale circostanza perché all'inizio di maggio mi rivolsi al Sindaco chiedendo chi dovesse predisporre i servizi perché il Comandante non era più comandato presso il Comune di San Felice Circeo. Preciso Pt_1
che io divenni vice Comandante della Polizia Locale il 14.04.2022 Faccio presente che il
Comandante veniva a giorni alterni e predisponeva i servizi anche per i giorni in cui non Pt_1
veniva a San Felice Circeo che comunicava tramite un apposito gruppo della Polizia Locale su whatsapp. A.D.R.: confermo che il comandante venne in ufficio anche nei giorni alterni Pt_1
nella seconda metà di aprile 2022, non so specificare se fosse presente tutti i giorni indicati ma comunque ricordo di averlo visto in tale periodo. Capitava che a volte venisse due volte a settimana in detto periodo e se vi era necessità lo chiamavamo e lui ci diceva che era in Comune dal Sindaco o dal segretario comunale o comunque nella sede comunale di San Felice Circeo.”.
La testimone anch'essa dipendente in servizio della Polizia locale di San Felice Testimone_2
Circeo all'epoca dei fatti, ha dichiarato: “posso riferire che nella seconda metà del mese di aprile
2022 il veniva a giorni alterni presso il comando di polizia locale di S. Felice Circeo e Pt_1
svolgeva le mansioni di Comandante di polizia locale. A.D.R.: ricordo che il comandante tramite la chat assegnò i turni fino all'inizio del mese di maggio. Ricordo che in quel periodo a volte era nell'ufficio del comando, a volte era presso la sede centrale del comune ma se vi era necessità e lo chiamavamo lui veniva presso il comando. Ricordo che veniva anche quando non erano i giorni
11 assegnati, se vi era necessità. Preciso che il comando della polizia locale di S. Felice Circeo è dislocato presso una sede distaccata rispetto alla sede del Comune.”.
Le due deposizioni non lasciano dubbi sulla presenza in servizio del a giorni alterni, Pt_1
presso il Comune di San Felice Circeo nella seconda metà del mese di aprile 2022 ove, nonostante la revoca della Posizione Organizzativa disposta dal Sindaco con il decreto del 14 aprile 2022, continuava di fatto a svolgere l'attività di Comandante organizzando i turni di servizio del personale.
Le deposizioni testimoniali trovano esplicita conferma nella documentazione prodotta da parte ricorrente afferente la chat di whatsapp (doc. A fascicolo , la cui valutazione deve essere Pt_1
riveduta alla luce delle dichiarazioni rese dei testimoni che confermano che, tramite il suddetto strumento, il provvedeva all'assegnazione dei servizi anche per i giorni in cui non si Pt_1
recava in ufficio.
Le due deposizioni sono precise e concordanti e non suscitano alcun dubbio sulla loro attendibilità.
Al contrario, i due testimoni citati dal nulla hanno saputo riferire sulla presenza AR
del ei giorni anzidetti. Pt_1
Il primo testimone, la dott.ssa – il Segretario generale che, di fatto, ha dato lo spunto Persona_1
alla vicenda disciplinare comunicando al che dal 10 marzo il non si AR Pt_1
sarebbe più fatto vedere al Comune di San Felice Circeo – ha dichiarato: “fino al 15.03.2022 sono stata reggente a tempo parziale dell'incarico di Segretario Comunale del Comune di S. Felice
Circeo. Dal 15.03.2022 sono diventata titolare dell'incarico di segretario comunale al Comune di
Pomezia. Non ricordo se nella seconda metà del mese di aprile 2022 ho avuto supplenze come segretario comunale presso il comune di S. Felice Circeo. Faccio presente che anche nel periodo antecedente al 15.03.2022 in due occasioni il non si presentò in servizio. A.D.R.: Pt_1
confermo di non ricordare se nella seconda metà di aprile 2022 fui adibita a supplenza al comune di S. Felice Circeo”.
La testimone, quindi, Segretario generale del Comune di Pomezia ed inviata solo in supplenza a quello di San Felice Circeo, non ha saputo riferire nemmeno se abbia svolto supplenze presso detta amministrazione nella seconda metà del mese di aprile 2022. La testimone, evidentemente quasi a giustificazione del proprio operato, ha poi aggiunto che il sarebbe stato assente in due Pt_1
imprecisate occasioni in data antecedente al 15 marzo 2022, fatto del tutto irrilevante perché estraneo alla contestazione disciplinare.
Il secondo testimone, Segretario generale del Comune di Anagni, ha Testimone_3
dichiarato: “conosco i fatti perché fui chiamato a maggio dal sindaco di S. Felice Circeo per dare una mano per l'approvazione del rendiconto e le imminenti elezioni politiche. Io ero segretario
12 titolare al comune di Anagni, mentre la sede di S. Felice Circeo, per quanto riguarda il segretario comunale, era vacante da molto tempo Sentito sull'ultimo capitolo della memoria difensiva del
io non so chi fosse il sig. A.D.R.: ho dato la mia disponibilità a dare una mano CP_1 Pt_1 al dall'inizio del mese di maggio 2022 e sono andato per la prima volta al comune a metà CP_1
maggio 2022. A.D.R.: non sono assolutamente in grado di dare una risposta se il fosse in Pt_1 servizio nella seconda metà del mese di aprile 2022.”.
Il testimone, quindi, nulla ha saputo riferire sulla vicenda, non sapendo nemmeno chi fosse il
Pt_1
7. Alla luce delle suindicate risultanze istruttorie, appare chiaro che il rimasto vittima di Pt_1
un intricato equivoco amministrativo determinato, da una canto, dal grande ritardo con cui il ha provveduto sulla richiesta di proroga del comando, dall'altro dalla scarsa AR
chiarezza dei provvedimenti assunti dal Comune di San Felice Circeo, in particolare il decreto sindacale del 14 aprile 2022 che, di fatto, non revocava la richiesta di comando, ma che in seguito, sfruttando la revoca della Posizione Organizzativa, è stato interpretato in tal senso dalla predetta amministrazione.
E' comprensibile, quindi, che in tale situazione di incertezza il non abbia timbrato la Pt_1
presenza presso il Comune di San Felice Circeo nella seconda metà del mese di aprile 2022: infatti, da un canto era ancora pendente la procedura per la proroga del comando, in relazione alla quale aveva ricevuto assicurazione dalla sua amministrazione di appartenenza (il ) che AR
il provvedimento sarebbe stato emesso con efficacia ex tunc; d'altro canto, una volta revocata formalmente la sua posizione di Responsabile della Polizia locale, come dipendente di livello D non poteva timbrare in alcuna altra posizione presso il Comune di San Felice Circeo.
Ma ciò non toglie che lo stesso sia stato, di fatto, presente in servizio, come accertato in base alle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio e dalla documentazione relativa alla chat di whatsapp.
Le deposizioni testimoniali escludono, poi, che il fosse presente a San Felice Circeo per Pt_1
un rapporto personale intercorrente con il Sindaco, come dedotto dall'amministrazione reclamata: i testimoni, infatti, dipendenti della Polizia locale, hanno chiarito che il era presente e Pt_1
svolgeva l'attività di Comandante.
Dalla documentazione in atti si evince, altresì, che l'equivoco amministrativo è stato alimentato dalla problematica su chi dovesse sostenere la spesa del per il periodo successivo al 10 Pt_1
marzo 2022.
13 Sostiene il ricorrente di essere stato in costante contatto sia con l'allora Sindaco del CP_1
, sia con il responsabile dell'ufficio del personale, da cui aveva ricevuto rassicurazioni sul
[...]
fatto che avrebbe potuto proseguire regolarmente il proprio servizio presso i comuni di San Felice
Circeo e Sabaudia in quanto risultante in vigore una prassi (dovuta alla durata delle procedure di affidamento del comando) per la quale al termine del procedimento amministrativo sarebbe stato emesso un provvedimento con efficacia ex tunc.
Tale circostanza trova conferma nelle deliberazioni di autorizzazione della proroga n. 48 e 49 del
29 aprile 2022 che datano la stessa a decorrere dal 10 marzo 2022 (doc. 7 e 8 del fascicolo del
). AR
Da qui la mail del 2 maggio 2022 del Segretario generale del di San Felice Circeo che CP_1
afferma che il al 10 marzo non sarebbe più andato al Comune e che, per tale ragione, non Pt_1
lo sarebbe stato ricompreso nella spesa, la successiva nota del 4 maggio con cui afferma che il comando sarebbe cessato il 9 marzo 2022 (quando fino al 12 aprile vi sono atti a firma del Pt_1
come Responsabile della Polizia locale e solo in data 14 aprile il Sindaco aveva provveduto alla revoca della relativa Posizione Organizzativa), e la successiva nota del 17 giugno 2022, sempre a firma del Segretario generale del con cui, riscontrando la richiesta del Controparte_3
di restituzione della quota dello stipendio versato al conferma la AR Pt_1
precedente missiva del 4 maggio sostenendo l'avvenuta cessazione del comando dal 9 aprile 2022 e che dal gestionale delle presenze e dalla documentazione in atti non risulterebbe lo svolgimento di alcuna attività lavorativa del successivamente a tale data (circostanza smentita da tutta la Pt_1
documentazione in precedenza richiamata).
Non sussiste, quindi, l'assenza ingiustificata di otto giorni erroneamente accertata dal Tribunale.
Né sussiste l'ulteriore contestazione avanzata dal afferente la mancata ripresa AR
immediata del servizio dopo l'intimazione.
L'articolo 55 quater del d.lgs. 165/2001 prevede, infatti, la sanzione del licenziamento disciplinare per l'ipotesi di “assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione”.
Esclusa, quindi, l'assenza ingiustificata viene meno anche la contestazione della mancata ripresa del servizio a seguito dell'intimazione che, come reso chiaro dalla norma, rileva solo in caso di precedente assenza ingiustificata.
In ogni caso, nei giorni del 7 e del 9 maggio il risulta avere prestato servizio presso il Pt_1
Comune di Sabaudia (doc. 12 fascicolo . Pt_1
14 7.1. Il licenziamento disciplinare è, quindi, ingiustificato e deve essere annullato.
Essendo stato intimato nel luglio 2022, trova applicazione l'articolo 63, comma 2, del d.lgs.
165/2001, come modificato dall'articolo 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. 175/2017, che prevede che
“Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna
l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.”.
Pertanto, il deve essere reintegrato nel posto di lavoro, con conseguente condanna Pt_1
dell'amministrazione al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nella misura di ventiquattro mensilità
(essendo trascorso dalla data del licenziamento ad oggi un termine superiore rispetto a detta misura).
Non si fa luogo alla detrazione dell'aliunde perceptum perché l'amministrazione reclamata nulla ha allegato, né provato sull'avvenuto svolgimento, dopo il licenziamento, di altre attività lavorative da parte del Pt_1
Il Comune di deve essere, infine, condannato al versamento dei contributi previdenziali ed CP_1
assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
7.2. L'accertato svolgimento del servizio nel periodo oggetto della contestazione e del licenziamento disciplinare rende, di conseguenza, evidente l'infondatezza della pretesa, avanzata dal nei confronti del di recupero delle retribuzioni corrisposte dal 9 AR Pt_1
marzo 2022 al 6 maggio 2022 per la asserita mancata prestazione del servizio presso il Comune di
San Felice Circeo e dal 11 marzo al 3 maggio 2022 per la asserita mancata prestazione del servizio presso il Comune di Sabaudia, pretesa avanzata con la nota del 21.6.2022 prot. 0038214.
7.3. L'accoglimento dei primi due motivi di reclamo determina l'assorbimento degli altri.
8. Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono poste, secondo il principio della soccombenza, a carico del e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, tenendo AR
conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta
(non si liquida, quindi, per il procedimento sommario ed il giudizio di opposizione la fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta).
15
P.q.m.
Accoglie il reclamo e, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla il licenziamento disciplinare intimato a dal con provvedimento n. 0040411 del 4 Parte_1 AR
luglio 2022 e, per l'effetto, condanna il a reintegrare l'odierno reclamante nel AR
posto di lavoro ed a pagargli l'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nella misura di ventiquattro mensilità, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Condanna, altresì, il Comune di al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali CP_1
dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Dichiara non dovuta da la restituzione delle quote di stipendio per Parte_1
mancate prestazioni di lavoro richiesta dal Comune di con nota del 21.6.2022 prot. CP_1
0038214.
Condanna il a rimborsare a le spese di lite di tutti i AR Parte_1
gradi del giudizio, che liquida: a) quanto al procedimento sommario, nella somma di € 2.000,00 per compenso;
b) quanto al giudizio di opposizione, nella somma di € 6.000,00 per compenso;
c) quanto al presente giudizio di reclamo, nella somma di € 7.500,00 per compenso;
tutte oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. da distrarre al difensore antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
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