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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/07/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3321/2023
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 14 luglio, all'udienza tenuta dal G.U., presso la II Sezione
Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 3321/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
, codice fiscale in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Civica;
(appellante) contro
codice fiscale , nata a Controparte_1 C.F._1 [...]
il 25.9.1975 ed ivi residente a[...]; Pt_1
(appellata contumace)
Oggi, all'udienza del 14/7/2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Delfino, nell'interesse di parte appellante, è comparso l'avv. Alberto Abenavoli il quale precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in data 5.5.2022, ritualmente notificato al Parte_1
, proponeva impugnazione ex art. 204-bis C.d.S. avverso il
[...] Parte_2 verbale di accertamento n. V/23284A/2022 (prot. 15619/2022) di violazione all'art. 142
c. 8 C.d.S., elevatole dalla Polizia Municipale di il 30.3.2022, per aver Parte_1 superato di 11 km/h il limite di velocità fissato nella strada cd. Bretelle Calopinace - altezza Ingresso Ce.Dir - direzione monte/mare.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduceva: 1) l'inesistenza giuridica della notifica del verbale di contestazione proveniente da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri ed inoltrata a indirizzo PEC utilizzato per uso professionale;
2) la mancata indicazione del decreto prefettizio;
3) difetto di prova circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura; 4) mancanza della segnaletica di preavviso;
5) redazione del verbale ad opera di soggetto diverso dagli agenti accertatori.
Si costituiva in giudizio il e chiedeva il rigetto del ricorso, Parte_1 osservando che: 1) non è previsto da alcuna norma di legge che, in materia di violazioni al C.d.S., la relativa sanzione debba essere inviata da indirizzo PEC inserito nei pubblici registri;
2) nei riguardi dei professionisti non sussistono preclusioni alla notifica di sanzioni amministrativi nella PEC utilizzata per uso professionale;
3) nell'ipotesi di cui all'art. 201 c.
1-bis C.d.S. non è richiesto il decreto prefettizio autorizzativo; 4)
l'apparecchiatura era stata preventivamente omologata;
5) la segnaletica apposta era ben visibile e a distanza di legge;
6) il verbale è stato redatto con sistema meccanizzato.
Con sentenza n. 1030/2023, il Giudice di Pace di accoglieva Parte_1
l'opposizione di e, per l'effetto, annullava il verbale di contestazione, Parte_2 rilevando, relativamente al motivo di cui al n. 1 (inesistenza giuridica della notifica), quanto segue: “In virtù del combinato disposto dell'art. 3 bis, l. n. 53/1994 e dell'art. 16 ter del DL179/2012 (convertito dalla L. 221/2012), la notificazione via pec, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri […]. Ritenuto che pag. 2/8 deve essere assicurato al destinatario di poter verificare che l'indirizzo pec dal quale proviene un atto della Pubblica Amministrazione sia riconducibile effettivamente a quest'ultima e, quindi, ricompreso in pubblici registri, laddove la notifica sia stata eseguita mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici registri, come è nel caso di specie, questa non potrà che ritenersi viziata ab origine, e, in quanto tale, viziata da nullità insanabile, dovendosi considerare inesistente. Ai fini della notificazione e comunicazione degli atti si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e cioè Inipec, Ipa e PCT. […].
Visto che il verbale oggetto della presente opposizione è stato notificato utilizzando
l'indirizzo di posta elettronica certificata
“ , che non si rinviene nei pubblici registri, Email_1 la notifica è da ritenersi inesistente”.
Gli altri motivi di impugnazione non venivano esaminati dal primo giudice poiché
l'accoglimento del primo motivo di opposizione rendeva superflua la loro trattazione (c.d. principio dell'assorbimento).
Avverso tale decisione, il proponeva appello per i Parte_1 medesimi motivi riportati in comparsa di costituzione e memoria depositata in primo grado e chiedeva la riforma della sentenza impugnata.
pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e, pertanto, Parte_2 deve essere dichiarata la sua contumacia.
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, l'appellante precisava le conclusioni all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è fondato e, pertanto, va accolto per quanto di seguito esposto.
Preliminarmente, va rilevato che, in materia di notificazioni dei verbali di accertamento delle violazioni al C.d.S., la norma di riferimento è il D.M. del 18.12.2017 recante la “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento
pag. 3/8 delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica”, emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze e per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che dà attuazione al disposto dell'art. 20, c.
5-quater D.L. n. 69/2013 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013), che demandava ad un provvedimento di normazione secondaria la definizione delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S. tramite PEC.
Ai sensi dell'art. 2 del D. M. del 18.12.2017, la notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del CAD e del D.P.R. n. 68/2005 (e successive modificazioni), effettuate nel rispetto dei termini previsti dal C.d.S. nei confronti di “colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art.
3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;
b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art.
3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito” (art. 3,
D.M.18.12.2017).
Nulla di specifico è previsto in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
L'opposizione proposta dalla è stata accolta dal primo giudice in quanto Pt_2 eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito nei pubblici elenchi.
La valutazione effettuata nella sentenza impugnata non è condivisibile poiché in contrasto con i principi di diritto espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Nella pronuncia n. 6040/2024 (la quale, a sua volta, richiama la pronuncia Cass. Sez.
U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) la Suprema Corte ha ribadito nella pronuncia n.
6040/2024 che, in tema di notificazione a mezzo PEC “la notifica avvenuta utilizzando un
pag. 4/8 indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Ed ancora i giudici di legittimità, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, hanno affermato che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec “non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023).
Va, dunque, censurata la sentenza appellata nella parte in cui ha accolto l'opposizione alla luce del dettato normativo di cui all'art.
3-bis della L. n. 53/1994 (“Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”) che sancisce che la notificazione con modalità telematiche debba avvenire utilizzando, esclusivamente, un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi.
Tale norma non può trovare applicazione nel caso di specie poiché prevista per regolare fattispecie differenti, ovvero le notificazioni da parte di avvocati/procuratori legali.
pag. 5/8 L'elemento differenziale tra le norme in contrasto va individuato nella diversa
“qualifica” del soggetto notificante. Nelle notificazioni ex L. 53/1994, l'attendibilità dell'indirizzo PEC è assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare, esclusivamente, un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o dI altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio (Trib. Reggio Calabria-sez. lavoro, sent. n. 218/2023).
In applicazione dei principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata e dai quali non vi è ragione di discostarsi, non essendo emersi pregiudizi sostanziali al diritto di difesa del trasgressore, in riforma della sentenza appellata, deve ritenersi validamente notificato il verbale di accertamento n. V/23284A/2022 e rigettata l'opposizione proposta da , la quale, restando contumace nel presente Parte_2 grado di giudizio, non ha riproposto i motivi di opposizione rimasti assorbiti nella decisione del primo giudice).
Per di più, anche in caso di costituzione, la Corte di Cassazione, con riferimento ai procedimenti, come quello in esame, soggetti al rito del lavoro, ha affermato che “opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicchè vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall'art. 436 c.p.c.” (Cass.,
Sez. 2 , Sentenza n. 19571 /2020).
In conclusione, la sentenza impugnata va integralmente riformata.
2. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata ex art. 7 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011.
Nel caso di specie, stante la sua congruità, si conferma la sanzione già determinata pag. 6/8 dalla Pubblica Amministrazione nel verbale impugnato (pari ad € 182,00).
3. Le spese di lite, relative al giudizio di gravame, seguono la soccombenza e si liquidano, come segue, facendo applicazione dei vigenti parametri di cui al d.m. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività svolta e della natura documentale del procedimento.
Nulla va disposto, invece, per le spese del giudizio davanti al giudice di pace, poiché
l'amministrazione era difesa da un proprio funzionario e nessuna nota risulta prodotta in giudizio per le “spese vive” - esborsi - di primo grado (cfr., ex multis, Cass. n. 28870 del
2021, secondo cui “Quando una pubblica amministrazione si costituisce in giudizio a mezzo di funzionario, quindi di difesa non tecnica, la sentenza che condanni la controparte non può addebitare anche le spese per la difesa ma soltanto quelle vive eventualmente sopportate e documentate”).
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione sulla causa come in epigrafe promossa, avverso la sentenza n. 1030/2023 del Giudice di Pace di
, così provvede: Parte_1
1) accoglie l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_1
1030/2023 e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento n. V/23284°/2022 (prot. 1519/2022), confermando l'ammontare della sanzione irrogata (pari ad € 182,00);
2) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio Parte_2 di appello che si liquidano in complessivi € 296,50, di cui € 64,50 per esborsi ed € 232,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed
IVA come nelle misure di legge;
3) nulla per le spese del giudizio di primo grado.
pag. 7/8 Reggio Calabria, 14 luglio 2025.
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
pag. 8/8
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 14 luglio, all'udienza tenuta dal G.U., presso la II Sezione
Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 3321/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
, codice fiscale in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Civica;
(appellante) contro
codice fiscale , nata a Controparte_1 C.F._1 [...]
il 25.9.1975 ed ivi residente a[...]; Pt_1
(appellata contumace)
Oggi, all'udienza del 14/7/2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Delfino, nell'interesse di parte appellante, è comparso l'avv. Alberto Abenavoli il quale precisa le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in data 5.5.2022, ritualmente notificato al Parte_1
, proponeva impugnazione ex art. 204-bis C.d.S. avverso il
[...] Parte_2 verbale di accertamento n. V/23284A/2022 (prot. 15619/2022) di violazione all'art. 142
c. 8 C.d.S., elevatole dalla Polizia Municipale di il 30.3.2022, per aver Parte_1 superato di 11 km/h il limite di velocità fissato nella strada cd. Bretelle Calopinace - altezza Ingresso Ce.Dir - direzione monte/mare.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduceva: 1) l'inesistenza giuridica della notifica del verbale di contestazione proveniente da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri ed inoltrata a indirizzo PEC utilizzato per uso professionale;
2) la mancata indicazione del decreto prefettizio;
3) difetto di prova circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura; 4) mancanza della segnaletica di preavviso;
5) redazione del verbale ad opera di soggetto diverso dagli agenti accertatori.
Si costituiva in giudizio il e chiedeva il rigetto del ricorso, Parte_1 osservando che: 1) non è previsto da alcuna norma di legge che, in materia di violazioni al C.d.S., la relativa sanzione debba essere inviata da indirizzo PEC inserito nei pubblici registri;
2) nei riguardi dei professionisti non sussistono preclusioni alla notifica di sanzioni amministrativi nella PEC utilizzata per uso professionale;
3) nell'ipotesi di cui all'art. 201 c.
1-bis C.d.S. non è richiesto il decreto prefettizio autorizzativo; 4)
l'apparecchiatura era stata preventivamente omologata;
5) la segnaletica apposta era ben visibile e a distanza di legge;
6) il verbale è stato redatto con sistema meccanizzato.
Con sentenza n. 1030/2023, il Giudice di Pace di accoglieva Parte_1
l'opposizione di e, per l'effetto, annullava il verbale di contestazione, Parte_2 rilevando, relativamente al motivo di cui al n. 1 (inesistenza giuridica della notifica), quanto segue: “In virtù del combinato disposto dell'art. 3 bis, l. n. 53/1994 e dell'art. 16 ter del DL179/2012 (convertito dalla L. 221/2012), la notificazione via pec, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici registri […]. Ritenuto che pag. 2/8 deve essere assicurato al destinatario di poter verificare che l'indirizzo pec dal quale proviene un atto della Pubblica Amministrazione sia riconducibile effettivamente a quest'ultima e, quindi, ricompreso in pubblici registri, laddove la notifica sia stata eseguita mediante un indirizzo pec non risultante da pubblici registri, come è nel caso di specie, questa non potrà che ritenersi viziata ab origine, e, in quanto tale, viziata da nullità insanabile, dovendosi considerare inesistente. Ai fini della notificazione e comunicazione degli atti si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e cioè Inipec, Ipa e PCT. […].
Visto che il verbale oggetto della presente opposizione è stato notificato utilizzando
l'indirizzo di posta elettronica certificata
“ , che non si rinviene nei pubblici registri, Email_1 la notifica è da ritenersi inesistente”.
Gli altri motivi di impugnazione non venivano esaminati dal primo giudice poiché
l'accoglimento del primo motivo di opposizione rendeva superflua la loro trattazione (c.d. principio dell'assorbimento).
Avverso tale decisione, il proponeva appello per i Parte_1 medesimi motivi riportati in comparsa di costituzione e memoria depositata in primo grado e chiedeva la riforma della sentenza impugnata.
pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio e, pertanto, Parte_2 deve essere dichiarata la sua contumacia.
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, l'appellante precisava le conclusioni all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è fondato e, pertanto, va accolto per quanto di seguito esposto.
Preliminarmente, va rilevato che, in materia di notificazioni dei verbali di accertamento delle violazioni al C.d.S., la norma di riferimento è il D.M. del 18.12.2017 recante la “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento
pag. 3/8 delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica”, emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze e per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che dà attuazione al disposto dell'art. 20, c.
5-quater D.L. n. 69/2013 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98/2013), che demandava ad un provvedimento di normazione secondaria la definizione delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S. tramite PEC.
Ai sensi dell'art. 2 del D. M. del 18.12.2017, la notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del CAD e del D.P.R. n. 68/2005 (e successive modificazioni), effettuate nel rispetto dei termini previsti dal C.d.S. nei confronti di “colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art.
3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;
b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art.
3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito” (art. 3,
D.M.18.12.2017).
Nulla di specifico è previsto in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
L'opposizione proposta dalla è stata accolta dal primo giudice in quanto Pt_2 eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito nei pubblici elenchi.
La valutazione effettuata nella sentenza impugnata non è condivisibile poiché in contrasto con i principi di diritto espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Nella pronuncia n. 6040/2024 (la quale, a sua volta, richiama la pronuncia Cass. Sez.
U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) la Suprema Corte ha ribadito nella pronuncia n.
6040/2024 che, in tema di notificazione a mezzo PEC “la notifica avvenuta utilizzando un
pag. 4/8 indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Ed ancora i giudici di legittimità, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, hanno affermato che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec “non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023).
Va, dunque, censurata la sentenza appellata nella parte in cui ha accolto l'opposizione alla luce del dettato normativo di cui all'art.
3-bis della L. n. 53/1994 (“Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”) che sancisce che la notificazione con modalità telematiche debba avvenire utilizzando, esclusivamente, un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi.
Tale norma non può trovare applicazione nel caso di specie poiché prevista per regolare fattispecie differenti, ovvero le notificazioni da parte di avvocati/procuratori legali.
pag. 5/8 L'elemento differenziale tra le norme in contrasto va individuato nella diversa
“qualifica” del soggetto notificante. Nelle notificazioni ex L. 53/1994, l'attendibilità dell'indirizzo PEC è assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare, esclusivamente, un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o dI altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio (Trib. Reggio Calabria-sez. lavoro, sent. n. 218/2023).
In applicazione dei principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata e dai quali non vi è ragione di discostarsi, non essendo emersi pregiudizi sostanziali al diritto di difesa del trasgressore, in riforma della sentenza appellata, deve ritenersi validamente notificato il verbale di accertamento n. V/23284A/2022 e rigettata l'opposizione proposta da , la quale, restando contumace nel presente Parte_2 grado di giudizio, non ha riproposto i motivi di opposizione rimasti assorbiti nella decisione del primo giudice).
Per di più, anche in caso di costituzione, la Corte di Cassazione, con riferimento ai procedimenti, come quello in esame, soggetti al rito del lavoro, ha affermato che “opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicchè vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall'art. 436 c.p.c.” (Cass.,
Sez. 2 , Sentenza n. 19571 /2020).
In conclusione, la sentenza impugnata va integralmente riformata.
2. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata ex art. 7 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011.
Nel caso di specie, stante la sua congruità, si conferma la sanzione già determinata pag. 6/8 dalla Pubblica Amministrazione nel verbale impugnato (pari ad € 182,00).
3. Le spese di lite, relative al giudizio di gravame, seguono la soccombenza e si liquidano, come segue, facendo applicazione dei vigenti parametri di cui al d.m. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia, dell'attività svolta e della natura documentale del procedimento.
Nulla va disposto, invece, per le spese del giudizio davanti al giudice di pace, poiché
l'amministrazione era difesa da un proprio funzionario e nessuna nota risulta prodotta in giudizio per le “spese vive” - esborsi - di primo grado (cfr., ex multis, Cass. n. 28870 del
2021, secondo cui “Quando una pubblica amministrazione si costituisce in giudizio a mezzo di funzionario, quindi di difesa non tecnica, la sentenza che condanni la controparte non può addebitare anche le spese per la difesa ma soltanto quelle vive eventualmente sopportate e documentate”).
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione sulla causa come in epigrafe promossa, avverso la sentenza n. 1030/2023 del Giudice di Pace di
, così provvede: Parte_1
1) accoglie l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_1
1030/2023 e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento n. V/23284°/2022 (prot. 1519/2022), confermando l'ammontare della sanzione irrogata (pari ad € 182,00);
2) condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio Parte_2 di appello che si liquidano in complessivi € 296,50, di cui € 64,50 per esborsi ed € 232,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed
IVA come nelle misure di legge;
3) nulla per le spese del giudizio di primo grado.
pag. 7/8 Reggio Calabria, 14 luglio 2025.
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
pag. 8/8