Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.V.G. 59/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 59/2025 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 ttivamente domiciliati in Montec via Tullio Lenza n. 57/P, presso lo studio degli avv. ti Maria Carmela Malangone e Martino D'Onofrio che li rappresentano e difendono in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
(02.09.2010). Per_2
, trascorsi oltre sei mesi dalla data di omologa della separazione consensuale avvenuta con decreto del Tribunale di Salerno del 24.11.2021, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dall'omologa della separazione consensuale con decreto del Tribunale di Salerno, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 libera scelta tra i di determinare i tempi e le modalità di frequentazione sia del figlio minore sia della figlia maggiorenne , circa la loro presenza Per_1 presso l'abitazione di ciascun genitore;
2. l'accollo a carico del sig. di tutte le spese straordinarie Parte_1 relative ad entrambi i f li stessi non raggiungeranno un'autosufficienza economica;
3. A modifica di quanto stabilito in sede di separazione dei coniugi, il sig. Parte_1
provvederà alle spese ordinarie relative al mantenimen
[...]
o non verserà alcuna somma alla sig.ra , che provvederà Parte_2 alle spese necessarie per i figli nei giorni in cui q soggiorneranno presso l'abitazione della mamma;
4. A modifica di quanto stabilito in sede di separazione dei coniugi, il sig. Parte_1
provvederà all'estinzione del finanziamento stipulato da
[...]
n l'istituto di credito Santander per un importo pari ad euro 22.500,00 per l'acquisto di un'autovettura che resterà nella disponibilità della sig.ra Pt_2
[...]
De sere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 27 agosto 2005 nel Comune di Montecorvino Rovella (SA) tra , Parte_1 nato a [...] il [...], C.F.: , CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...] il [...], C.F.: tt CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comune di M (Anno 2005, Atto n.46, Parte II, Serie A, Vol. 1, Uff. 1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montecorvino Rovella (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
Provvedimento redatto con la partecipazione del Mot dott.ssa Federica Lavanga