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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/07/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1324 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.
Oggi 09/07/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Pizzolla per la parte convenuta Avv. Biancardi CP_1 per la parte convenuta Avv. Pizzolo Controparte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Cont L'Avv. Biancardi precisa che nei conteggi prodotti da ultimo da si è tenuto conto anche dell'anno 2014 e 2015, tuttavia non richiesti in ricorso,
e quindi la somma risultante dal conteggio per la c.d. ipotesi “168” deve essere ridotta a € 838. L'avv. Biancardi rileva inoltre che la parte ricorrente non ha mai contestato di avere ricevuto le retribuzioni e ratei dei prospetti paga non prodotti.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 09/07/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1324 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 27/06/2024 da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BOTTEGA PABLO e dell'avv. PIZZOLLA FEDERICA
Contro
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BIANCARDI BERTO SERENA.
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2
dell'avv. GRIGOLI ANDREA
Motivi della decisione
Il ricorrente ha convenuto in giudizio le società indicate in epigrafe esponendo di avere lavorato alle dipendenze di Controparte_5
con sede in Verona dal 1.10.2013 al 30.6.2022 in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato;
di essere stato inquadrato nel 6 livello del
CCNL Trasporto Merci e logistica;
di avere sempre lavorato presso l'unità locale di presso unità locale di San Martino Parte_2
Buon Albergo ove la società datrice di lavoro operava in forza di contratto
1 di appalto di servizi di logistica;
che la società cooperativa non aveva liquidato la 13 e la 14 attenendosi ai parametri previsti dal CCNL ma aveva versato mensilmente tali ratei come quota aggiuntiva del compenso per le ore effettivamente svolte;
di avere maturato un credito per differenze su tali ratei e per incidenza sul TF di € 5165,76 lordi oltre interessi e rivalutazione
Formulava pertanto le seguenti conclusioni
1.In via preliminare: disporsi la riunione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 c.p.c. alla causa pendente avanti il medesimo
Tribunale di Verona, sezione Lavoro, con R.G. 323/2023, assegnata al dott. Gasparini per connessione soggettiva ed oggettiva delle domande proposte nei giudizi;
2.Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente , Parte_1
residente in [...] (c.f. ) e nato a [...]F._2
Napoli il 18.08.1991, nel corso del rapporto lavorativo intercorso con la società , con sede in Verona, Controparte_3
Via Sommacampagna n.63/H (P.I. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, ha sempre prestato la propria attività lavorativa presso l'unità locale della società Controparte_6
sita in San Martino Buon Albergo (VR),
[...]
Piazzale Apollinare Veronesi n.1, nei giorni e con gli orari indicati nel presente ricorso.
3.Accertarsi e dichiararsi che nel corso dell'intero rapporto lavorativo intercorso con il ricorrente, la società Controparte_3
, con sede in Verona, Via Sommacampagna n.63/H (P.I.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha P.IVA_1
operato in regime di appalto/sub-appalto per conto della società
2 , presso l'unità locale Controparte_6
di quest'ultima sita in San Martino Buon Albergo (VR), Piazzale Apollinare
Veronesi n.1 e che il ricorrente è sempre stato addetto all'esecuzione delle opere oggetto di tale contratto di appalto/sub-appalto.
4.Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, in forza dei titoli di cui in premessa, è creditore nei confronti della ex datrice di lavoro
[...]
, con sede in Verona, Via Controparte_3
Sommacampagna n.63/H (P.I. ), in persona del l.r.p.t., P.IVA_1
nonché nei confronti di Controparte_6
con sede legale in Verona (VR), Via Valpantena 18/G
[...]
(P.I. ), in persona del l.r.p.t. in quanto responsabili P.IVA_3
solidalmente ex art.29, comma II, D.Lgs. 276/03 ed ex art.1676 c.c. dell'importo di €.5165,76 lordi sempre i titoli di cui al presente atto, come da conteggi allegati( Documento 06 Conteggi tredicesima e quattordicesima.pdf) al presente ricorso che si devono intendere qui di seguito integralmente riportati e ritrascritti, salvo diversa maggiore e/o minore stima.
5.Per l'effetto condannarsi , Controparte_3
con sede in Verona, Via Sommacampagna n.63/H (P.I. ), in P.IVA_1
persona del l.r.p.t e la società Controparte_6
con sede legale in Verona (VR), Via Valpantena 18/G
[...]
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., in quanto responsabili P.IVA_3
solidalmente ex art.29, comma II, D.Lgs. 276/03 ed ex art.1676 c.c., a corrispondere al ricorrente l'importo di €.5165,76 lordi sempre i titoli di cui al presente ricorso, così come da conteggi oggi dimessi in allegato al presente ricorso che si devono intendere qui di seguito integralmente riportati e ritrascritti, salvo diversa maggiore e/o minore stima.
3 Il tutto salvo diversa maggiore e/o minore stima e/o comunque la somma che parrà di giustizia anche ai sensi dell'art.36 Cost., 2099 c.c. e 2108 c.c.
Per tutti i crediti azionati si richiedono interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Le società convenute si costituivano in giudizio e chiedevano l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale e nel merito contestando il criterio di calcolo utilizzato dalla parte ricorrente e formulando comunque specifiche contestazioni in ordine ai conteggi allegati dalla parte ricorrente, sia con riferimento alle voci utilizzate sia con riferimento ad asseriti errori di calcolo
La causa non richiedeva attività istruttoria e pertanto veniva fissata l'udienza di discussione. Il Giudice autorizzava la difesa di L&P service a depositare propri conteggi e fissava nuova udienza di discussione.
All'udienza odierna tenutasi con modalità di collegamento in remoto la causa veniva decisa mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
***
1.La domanda avente per oggetto le differenze a titolo di 13 e 14 è in parte fondata
Il ricorrente sostiene che la convenuta non si è attenuta alle CP_3
previsioni del CCNL che regolano le modalità di computo e corresponsione degli istituti differiti, tra cui la 13a e la 14a mensilità
L'art. 18 prevede che “L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente
4 CCNL. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
La tredicesima mensilità va computata agli effetti del T.F.R. e della indennità sostitutiva di preavviso”,
L'art. 19 del medesimo CCNL prevede che: “L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno. La quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente, al periodo dall'1 luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non sa-ranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni. La quattordicesima mensilità
5 viene computata ai soli effetti del T.F.R. e dell'indennità sostitutiva del preavviso”
Il ricorrente lamenta che la cooperativa convenuta ha erogato la tredicesima e la quattordicesima mensilmente, in ragione di un dodicesimo della paga base maturata per le ore effettivamente lavorate ogni mese o comunque per un dodicesimo della paga base contrattualmente dovuta. Il ricorrente allega, sulla base dei conteggi prodotti in giudizio, che tale sistema di computo delle mensilità differite ha comportato la liquidazione di somme inferiori a quanto previsto dal CCNL, con riflessi anche sulla determinazione del TF.
L'art. 37 del CCNL prevede che la 13 e 14 compongono la retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo del TF. Le differenze a credito del ricorrente sono state conteggiate (doc. 7) in complessivi €
5165,76 lordi.
Le parti convenute sostengono la piena legittimità del metodo di calcolo usato dalla alla luce dell'art. 61 della Sezione Cooperative CP_1
del CCNL, il quale consente alle cooperative di optare per la corresponsione della 13ma e 14ma mensilità mediante l'erogazione di una maggiorazione della retribuzione oraria.
Dalle buste paga prodotte in giudizio in allegato al ricorso risulta tuttavia che sono stati utilizzati diversi metodi nel corso del rapporto di lavoro per il calcolo delle mensilità supplementari: sino al gennaio 2019 le quote sono state ricavate moltiplicando la retribuzione oraria per le ore effettivamente svolte nel mese (comprensive delle ferie e permessi goduti); dal febbraio
2019 risulta che in ciascun mese veniva corrisposto un rateo di 13ma in quota fissa corrispondente ad un dodicesimo della retribuzione tabellare e per la 14ma veniva riconosciuto un valore unitario (di importo inferiore
6 rispetto alla paga oraria ordinaria) moltiplicato per le ore effettivamente lavorate nel mese (includendo eventuali ferie godute) dal giugno 2019 risulta una liquidazione in quota fissa parametrata a divisore 168 sia per la
13 sia per la 14
La convenuta costituita allega che tale metodologia è stata riconosciuta e confermata anche nell'accordo aziendale (doc. 2 del Controparte_2
6.9.2013, in cui si legge al punto 7: “la corresponsione dei ratei di 13ma,
14ma, dei permessi ed ex festività verrà inserita all'interno della retribuzione mensile, così come previsto dal CCNL”
La Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 1935/2019, richiamata nella più recente sentenza n. 217/2023) si è pronunciata sull'interpretazione delle clausole contrattuali in esame: “In punto di diritto, osserva la Corte che l'interpretazione degli accordi suddetti debba essere effettuata, trattandosi di atti di autonomia privata, seguendo i criteri contenuti negli articoli 1362-
1371 cod. civ. e che debbano applicarsi nella fattispecie i principi sanciti dalla Suprema Corte in materia di interpretazione dei contratti collettivi.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che
“nell'interpretazione del contratto collettivo ove il giudice di merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta senza necessità di far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, il cui intervento si giustifica solo nel caso in cui siano insufficienti i criteri principali (Cass. Sez. Lav. 19357/2013).
In altre decisioni la Corte di Cassazione ha precisato che “in materia, fra i criteri di ermeneutica contrattuale, fondamentale e prioritario è quello
7 letterale, che è suscettibile di integrazione mediante gli altri criteri interpretativi, i quali svolgono una funzione sussidiaria solo quando le espressioni dei contraenti siano di oscuro ed equivoco significato” (così in motivazione Cass. Sez. Lav. 26442/2011).
Tenuto conto di tali principi, ritiene la Corte di condividere , alla luce dell'inequivoco dato letterale dell'art. 61 , l'interpretazione già effettuata dal giudice di prime cure : l'articolo riguarda esclusivamente le modalità di erogazione ( “ Possono essere erogati attraverso .... “ ) e non l'entità istituti oggetto della controversia
Sulla base di tali condivisibili argomentazioni, si deve ritenere quindi che le parti sociali abbiano voluto riconoscere alle singole cooperative esclusivamente la facoltà di scegliere un metodo alternativo, avente cadenza mensile, di corresponsione degli istituti differiti, e non anche la libertà di optare per un regime derogatorio che consenta di rideterminare la base di calcolo di tali voci in senso più favorevole al datore di lavoro
La cooperativa può pertanto legittimamente adottare il metodo di corresponsione delle mensilità differite previsto dalla Sezione Cooperative del CCNL. Tuttavia, in assenza di ulteriori ed espresse previsioni derogatorie della disciplina generale del CCNL, non è consentito utilizzare tale forma di erogazione della 13 e 14 per scendere al di sotto dei trattamenti minimi previsti dalla contrattazione collettiva nella parte generale
Si richiamano inoltre, in quanto condivise ed ispirate ai medesimi criteri interpretativi, le motivazioni con le quale il Tribunale di Treviso (cfr.
195/2024) ha risolto la questione in senso favorevole al socio lavoratore, sulla base dei medesimi criteri interpretativi: “l'art. 61 parte speciale facoltizza la maggiorazione della retribuzione oraria come strumento per
8 corrispondere le mensilità aggiuntive, senza indicare i presupposti in presenza dei quali tale facoltà può essere dalla cooperativa datrice di lavoro correttamente esercitata. Non è però ipotizzabile che la scelta tra l'una e l'altra modalità sia rimessa alla incondizionata decisione della cooperativa datrice di lavoro, sia perché le clausole contrattuali sono, per definizione, fonte di un qualche vincolo per i contraenti sia perché è principio legislativo quello per il quale ai soci lavoratori deve garantirsi un trattamento retributivo minimo non inferiore a quello che la contrattazione collettiva del settore prevede per analoghe mansioni da cui, quantomeno,
l'opzione per il criterio di cui all'art. 61 parte speciale non può dirsi corretta quando determini tale deteriore trattamento.” “Essendosi in presenza di un rapporto di lavoro continuativo ed a tempo pieno, privo di caratteri atti a giustificare, od a rendere in qualche modo congrua, la scelta della retribuzione su base oraria, risulta conseguentemente oscura la legittimazione per l'opzione del pagamento delle mensilità aggiuntive in base all'art. 61 di parte speciale;
e nel momento in cui tale opzione risulta, altresì, pregiudizievole per il lavoratore rispetto al criterio previsto dagli artt. 18 e 19, invece congruo rispetto al rapporto di lavoro del ricorrente siccome concretamente articolatosi, l'opzione risulta violare il principio di cui all'art 3 l.142/01. E considerata altresì la dichiarazione congiunta in base alla quale “le associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti convengono che il trattamento economico del socio delle cooperative del settore è quello previsto dal presente CCNL e con le modalità e specificità definite nella Sezione Cooperative..”, deve concludersi che le norme della parte speciale non sono, neanche per lo stesso CCNL, mai applicabili qualora determinino un trattamento inferiore a quello che deriva dalla parte generale da cui, almeno nei casi in cui il rapporto di lavoro si
9 concreti in forma perfettamente compatibile con la retribuzione su base mensile, l'art. 61 di parte speciale può, al massimo, incidere sulle modalità di corresponsione (mensile, e con conguagli) ma non anche sulla base di calcolo che rimane quella prevista dalla parte generale.”
La parte convenuta L&P da ultimo (22.5.2025) ha depositato, previa autorizzazione del giudice, conteggi riferiti al periodo oggetto di causa in cui vi sono delle ipotesi alternative di conteggio delle differenze eventualmente dovute secondo il criterio basato sulla retribuzione mensile tabellare. In particolare, sono state conteggiate anche le differenze eventualmente dovute tenendo conto della 13 e 14 mensile calcolata moltiplicando il compenso orario per 168 e cioè il divisore previsto nel
CCNL e richiamato nei prospetti paga. Il conteggio della 14 è stato fatto correttamente seguendo un criterio di cassa e non di competenza. Si è confrontato infatti l'importo della 14^ annuale (12 mensilità) con i ratei versati nel corso di ciascun anno. Pertanto, nell'ultimo anno di lavoro (il rapporto è cessato a giugno 2022) correttamente è stata considerata come 14^ dovuta una somma corrispondente al 50% dell'importo annuale, così come per la 13^.
Sulla base dei conteggi di parte convenuta L&P (ipotesi 168 ore) risulta una differenza di € 1.378,56. All'odierna udienza il procuratore di L&P ha precisato che i conteggi in questione comprendono anche gli anni 2014 e
2015, che tuttavia non sono stati oggetto di domanda da parte del ricorrente, e pertanto la somma eventualmente dovuta per l'ipotesi di calcolo su 168 ore ammonta a € 838.
Cont La convenuta nella memoria difensiva aveva obiettato che nei conteggi di parte ricorrente non si era tenuto conto di varie mensilità in cui
10 risultavano invece versati i ratei di 13 e 14. Tali omissioni corrispondono ai prospetti paga che non risultano prodotti dalla parte ricorrente.
Come ha correttamente osservato in sede di discussione il difensore di
, la parte ricorrente non ha mai contestato il fatto di avere CP_1
comunque ricevuto le dovute retribuzioni nelle mensilità per le quali manca la produzione dei prospetti paga. Neppure sono stati contestati nel quantum gli importi dei ratei indicati come percepiti nei conteggi depositati da . CP_1
Pertanto, si deve ritenere che, alla luce delle osservazioni sopra svolte sulla metodologia di calcolo delle mensilità differite conforme al CCNL, il conteggio elaborato da L&P per le differenze retributive spettanti al ricorrente sia corretto. Alla somma indicata nel conteggio, come precisata all'odierna udienza, si deve aggiungere la quota di incidenza sul TF (€
838:13,5=62,07), richiesta in ricorso.
2. L'eccezione di prescrizione quinquennale non è fondata. Si richiama e si intende dare continuità al più recente orientamento del Tribunale di
Verona (cfr. ex multis sent. n. 710/2023, 206/2024, 296/2024 del
26.4.2024, 668/2024, 669/2024, 139/2025) sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi per i soci lavoratori delle cooperative, pur nella consapevolezza del contrasto giurisprudenziale in materia (in senso contrario Corte d'Appello Venezia, sent. 712/2024 del 27.12.2024; Corte
d'Appello Torino, sent. 378/2024 del 31.10.2024).
L' orientamento da ultimo seguito da questo Tribunale è stato confermato anche dalla recente pronuncia della Corte d'Appello di CI (sent.
253/2024 pubblicata il 22.4.2025), di cui si riportano le ampie e condivise motivazioni.
11 «A) Passando all'esame dell'appello principale, le cooperative, con il primo motivo, criticano il capo della decisione di primo grado che ha respinto l'eccezione di prescrizione.
Osservano che nel caso di lavoratori di soci di cooperativa che siano anche dipendenti, come tutti i ricorrenti, non troverebbe applicazione il recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui dopo la novella dell'art.18 della l.300/70, che ha affievolito la tutela reale del posto di lavoro, il termine di prescrizione non decorre più in corso di rapporto, ma soltanto a partire dalla sua cessazione.
Ed invero, al dipendente e socio di cooperativa sarebbe comunque riconosciuta dalla legge la tutela reintegratoria di diritto comune e di cui al cit.art.18 stat.lav., che gli garantirebbe la stabilità del posto di lavoro, tutela che non verrebbe meno per il fatto che il socio oltre ad impugnare il licenziamento a lui intimato, avrebbe l'onere di impugnare, per ottenere la tutela reintegratoria, anche la contestuale delibera di esclusione dalla compagine sociale, come anche recentemente affermato da Cass. 27783 del 2022.
La giurisprudenza di legittimità, sulla base delle caratteristiche del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa e della disciplina allo stesso applicabile avrebbe dunque ritenuto che il rapporto sia assistito da stabilità idonea ad escludere la non operatività della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro.
Decorrendo la prescrizione in corso di rapporto, il giudice pertanto avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione degli asseriti crediti dei ricorrenti anteriori alla data del 23 dicembre 2014.
Il motivo non può trovare accoglimento.
12 E' noto che sino alla novella dell'art.18 stat.lav., introdotta dalla l.n.92 del
2012 (c.d. legge Fornero), era principio consolidato in giurisprudenza che per i rapporti di lavoro assistiti dalla c.d. stabilità (ossia, per quanto attiene al settore privato, i rapporti intercorrenti con imprese in possesso del requisito dimensionale previsto dallo stesso stat.lav. e che in quanto tali, a fronte di un licenziamento illegittimo, erano assistiti da una tutela non soltanto risarcitoria, ma anche reintegratoria), la prescrizione decorresse in corso di rapporto di lavoro (ciò diversamente da quanto accadeva per i rapporti non assistiti dalla tutela reale, ma solo dalla tutela risarcitoria di cui all'art.8 della l.604 del 1966, con riferimento ai quali la prescrizione iniziava invece a decorrere soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro).
Con la modifica dell'art.18 stat.lav., la situazione è cambiata.
Ed invero, le novità apportate all'art.18 stat.lav. dalla cit.l. n.92 del 2012, e anche quelle successive di cui agli artt.3 e 4 del d.lgs. n.23 del 2015, hanno comportato il passaggio da un'automatica applicazione, nel vigore del precedente testo, ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza
(retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione) ad un'applicazione selettiva delle tutele, reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria (con una diversa commisurazione), assolutamente inedita, in funzione della specifica fattispecie di licenziamento illegittimo presa in considerazione dalla norma e con carattere recessivo della tutela reintegratoria rispetto a quella indennitaria.
Ciò, come affermato dal giudice di legittimità (cfr.Cass.26246 del 2022), ha inevitabilmente inciso sul concetto di stabilità del rapporto di lavoro
13 anche con riferimento a quei rapporti ai quali si applica la tutela dell'art.18 stat.lav. (o di cui al d.lgs. n.23 del 2015).
Si può infatti parlare di stabilità del rapporto di lavoro soltanto quando la reintegrazione non soltanto sia, ma appaia anche la sanzione contro ogni illegittima risoluzione del rapporto di lavoro, così come accade per i lavoratori pubblici o come era nel vigore del testo dell'art.18 anteriore alla l.92 del 2012, posto che soltanto in questa ipotesi può parlarsi di assenza del metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio diritto o un proprio credito nel corso di esso;
al contrario, la stabilità non è più configurabile quando manchino i presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e soprattutto di una tutela adeguata e per lo più reintegratoria (a seguito del regime sanzionatorio modificato, il giudice, com'è noto, deve procedere ad una valutazione più articolata dei licenziamenti disciplinari o per giustificato motivo oggettivo, e nel caso ritenga illegittimo l'atto espulsivo, deve poi svolgere un'ulteriore disamina sulla sussistenza o meno di una delle due condizioni previste dall'art.18, comma 4, per accedere alla tutela reintegratoria – insussistenza del fatto contestato ovvero fatto rientrante tra le condotte punibili con sanzione conservativa sulla base del CCNL o del codice disciplinare -, dovendo, in assenza, applicare il regime soltanto indennitario di cui al comma 5 dell'art.18). Ne deriva che, dopo la modifica dell'art.18 stat.lav., la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per tutti quei diritti che non siano già prescritti al momento dell'entrata in vigore della l.n.92 del 2012, anche per quei rapporti che sono assistiti dalle nuove tutele previste dalla citata norma (e anche dal d.lgs.23 del 2015), non essendo più questi rapporti assistiti dalla stabilità (cfr.la Cass.cit.26246 del 2022).
14 Posto questo principio sul piano generale, non vi sono ragioni per non applicare lo stesso anche ai rapporti subordinati dei soci di cooperativa.
Va subito chiarito che i precedenti giurisprudenziali invocati dalle cooperative appellanti (che apparentemente darebbero ragione alla loro tesi, avendo affermato che anche il rapporto subordinato dei lavoratori soci di cooperative è assistito da stabilità, con conseguente decorso della prescrizione in pendenza di rapporto di lavoro), non sono pertinenti, o meglio, sono intervenuti su fattispecie di fatto anteriori alle modifiche dell'art.18 introdotte dalla l.92 del 2012 (si tratta di Cass.27783 del 2022 e di Cass.17989 del 2018).
Giova ricordare che secondo giurisprudenza ormai consolidata (a partire dalle sezioni unite n.27436 del 2017), tra il rapporto associativo e quello di lavoro sussiste un collegamento unidirezionale, considerato che la cessazione del rapporto associativo trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro, perché il socio, se può non essere anche lavoratore, non può invece essere più lavoratore se perde la qualità di socio, ossia se è espulso dalla compagine associativa.
Da questo collegamento unidirezionale discendono due autonome tutele azionabili da parte del socio lavoratore di cooperativa: quella restitutoria che consegue all'invalidazione della delibera di espulsione e all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, tutela da cui a sua volta deriva sia la ricostituzione del rapporto associativo che la ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.18 stat.lav., che è espressamente richiamato dall'art.2 della l.142 del 2001; quella meramente risarcitoria nel caso in cui non venga impugnata la delibera di esclusione adottata contestualmente al licenziamento e fondata sulle medesime ragioni afferenti al rapporto di lavoro.
15 A fronte di queste tutele (una delle quali, nel caso di licenziamento illegittimo, finisce per essere meramente risarcitoria qualora non sia impugnata la delibera di espulsione del socio lavoratore, non potendo, come detto, un lavoratore non essere anche socio della cooperativa e non potendo pertanto ripristinarsi il rapporto di lavoro se l'espulsione del socio non viene rimossa con l'invalidazione della relativa delibera), si era posto il problema, prima della riforma dell'art.18 stat.lav., se il rapporto di lavoro del socio di cooperativa restasse comunque assistito da stabilità, con conseguente decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, come all'epoca avveniva per tutti i rapporti di lavoro assistiti dalle tutele di cui art.18 stat.lav., nella sua versione ante modifica della l.92 del 2012, applicabile anche ai soci lavoratori di cooperativa qualora questi avessero impugnato la delibera di espulsione.
La Corte di Cassazione ha risolto positivamente la questione, osservando che pur nelle peculiarità proprie del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, derivanti dal descritto collegamento unidirezionale del vincolo associativo con il rapporto di lavoro, la risoluzione del rapporto associativo, alle cui sorti era legato il rapporto di lavoro, era comunque subordinata a requisiti di legittimità ed efficacia, specificamente previsti dal codice civile e dall'atto costitutivo, integranti circostanze oggettive e predeterminate a conoscenza del lavoratore sin dall'inizio del rapporto e come tali idonee a garantire lo stesso contro condotte lesive del suo interesse alla conservazione dello status di socio e, per l'effetto, del rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che la maggiore onerosità per il conseguimento della tutela restitutoria, nel caso di socio lavoratore di cooperativa, dovuta oltre che all'impugnativa del licenziamento, anche alla
16 tempestiva impugnazione della delibera di esclusione, non poteva, di per sé, definirsi equivalente ad una condizione di metus caratterizzante lo svolgimento del rapporto lavorativo e tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro.
Ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui in caso di licenziamento intimato al socio lavoratore di cooperativa, l'onere di quest'ultimo di proporre opposizione alla contestuale delibera di esclusione, al fine di ottenere la tutela restitutoria (e reintegratoria), non esclude che il rapporto di lavoro resti comunque assistito dalla garanzia di stabilità e quindi non preclude il decorso della prescrizione in costanza di rapporto (cfr. le sent. cit. n.27783 del 2022 e n.17989 del 2018).
Se questo è il contenuto dei principi affermati dalla Suprema Corte nei precedenti ora esaminati e invocati dalle società appellanti, è indubbio che una volta negata la stabilità del rapporto di lavoro per tutti i rapporti di lavoro tutelati dall'art.18 stat.lav., per effetto della sua modifica introdotta dalla l.92 del 2012 (e anche a seguito delle previsioni di cui al d.lgs.23 del
2015), deve automaticamente escludersi anche la stabilità del rapporto dei soci lavoratori di cooperativa, cui, appunto si applica, per espresso richiamo di legge (art.2 della l.142 del 2001) il cit.art.18 (ovviamente come modificato dalla legge che lo ha rivisto).
Con la conseguenza che anche con riferimento ai rapporti di lavoro di lavoratori soci di cooperativa, come per tutti gli altri rapporti di lavoro assistiti dalle nuove tutele ex art.18 novellato (ed ex d.lgs. 23 del 2015), la prescrizione inizia a decorrere soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvi i crediti già prescritti alla data di entrata in vigore della l.92 del
2012.
17 Non a caso la giurisprudenza di legittimità più recente (sent.25477/2023), affrontando la questione (proprio con riferimento al rapporto di lavoro di un socio di cooperativa), ha ritenuto corretta la statuizione della Corte di merito che aveva reputato incidere sul regime della prescrizione le modifiche introdotte dalla legge n.92 del2012 e aveva affermato che la prescrizione in costanza di rapporto di lavoro non potesse operare.
E a giustificazione di questa conclusione la Suprema Corte ha richiamato proprio l'orientamento di legittimità venutosi a formare dopo le modifiche dell'art.18 stat.lav. e riguardante in generale tutti i rapporti di lavoro assistiti da quest'ultima norma, di cui si è detto sopra ed esposto nella sent.n.26246 del 2022, ossia l'orientamento secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l.92 del 2012 e del d.lgs. n.23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più assistito da un regime di stabilità, con la conseguenza che per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della l.92 del 2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto dell'art.2948 c.c., n.4, e art.2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In definitiva, anche per i rapporti di lavoro dei soci di cooperativa, come per tutti i rapporti di lavoro assistiti dalle tutele di cui all'art.18 per come novellato (e dalle tutele di cui al d.lgs.23 del 2015), la prescrizione dei diritti del lavoratore inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Non vi sono dunque ragioni per rivedere la decisione di primo grado in materia di rigetto dell'eccezione di prescrizione”.
18 3. Non può essere accolta l'eccezione di compensazione fra i c.d. ristorni e le somme retributive spettanti al ricorrente. A prescindere dalla diversa natura di tali elementi (l'uno previsto a titolo di partecipazione agli utili, in quanto socio, l'altro quale differenza retributiva in quanto lavoratore subordinato) non è ravvisabile alcun collegamento fra l'una e l'altro, ossia non è sussistente e neppure allegata la prova che la corretta esecuzione degli obblighi retributivi in capo alla datrice di lavoro avrebbe inciso sugli utili in modo speculare e diretto così da azzerare i ristorni corrisposti a parte ricorrente.
Cont 4. La società , quale ex datrice di lavoro e la società convenuta quale obbligata solidale ex art. 29 Dlg 276/2003, devono essere condannate in via solidale a versare le somme sopra indicate al ricorrente oltre accessori di legge. La parte convenuta costituita, che ha svolto la rituale eccezione, ha diritto al beneficio della preventiva escussione per i crediti maturati sino all'entrata in vigore del DL 25/2017 (17.3.2017).
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore effettivamente accertato in giudizio come spettante al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna in via solidale le convenute e a Controparte_7 Parte_2
pagare al ricorrente, a titolo di differenze sui ratei di 13^ e 14^ la somma di € 900,07, di cui € 62,07 a titolo di incidenza sul TF, oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione dei crediti sino al saldo;
19 2) Riconosce alla il beneficio della Parte_2
preventiva escussione dell'obbligata principale Controparte_7
per i crediti maturati sino al 17.3.2017,
[...]
3) Condanna le società convenute in solido a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in € 500,00 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%
Verona, 9.7.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
20
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1324 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.
Oggi 09/07/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Pizzolla per la parte convenuta Avv. Biancardi CP_1 per la parte convenuta Avv. Pizzolo Controparte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Cont L'Avv. Biancardi precisa che nei conteggi prodotti da ultimo da si è tenuto conto anche dell'anno 2014 e 2015, tuttavia non richiesti in ricorso,
e quindi la somma risultante dal conteggio per la c.d. ipotesi “168” deve essere ridotta a € 838. L'avv. Biancardi rileva inoltre che la parte ricorrente non ha mai contestato di avere ricevuto le retribuzioni e ratei dei prospetti paga non prodotti.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 09/07/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1324 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 27/06/2024 da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BOTTEGA PABLO e dell'avv. PIZZOLLA FEDERICA
Contro
(C.F. ), con il Controparte_3 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. BIANCARDI BERTO SERENA.
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2
dell'avv. GRIGOLI ANDREA
Motivi della decisione
Il ricorrente ha convenuto in giudizio le società indicate in epigrafe esponendo di avere lavorato alle dipendenze di Controparte_5
con sede in Verona dal 1.10.2013 al 30.6.2022 in forza di contratto a tempo pieno e indeterminato;
di essere stato inquadrato nel 6 livello del
CCNL Trasporto Merci e logistica;
di avere sempre lavorato presso l'unità locale di presso unità locale di San Martino Parte_2
Buon Albergo ove la società datrice di lavoro operava in forza di contratto
1 di appalto di servizi di logistica;
che la società cooperativa non aveva liquidato la 13 e la 14 attenendosi ai parametri previsti dal CCNL ma aveva versato mensilmente tali ratei come quota aggiuntiva del compenso per le ore effettivamente svolte;
di avere maturato un credito per differenze su tali ratei e per incidenza sul TF di € 5165,76 lordi oltre interessi e rivalutazione
Formulava pertanto le seguenti conclusioni
1.In via preliminare: disporsi la riunione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 c.p.c. alla causa pendente avanti il medesimo
Tribunale di Verona, sezione Lavoro, con R.G. 323/2023, assegnata al dott. Gasparini per connessione soggettiva ed oggettiva delle domande proposte nei giudizi;
2.Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente , Parte_1
residente in [...] (c.f. ) e nato a [...]F._2
Napoli il 18.08.1991, nel corso del rapporto lavorativo intercorso con la società , con sede in Verona, Controparte_3
Via Sommacampagna n.63/H (P.I. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, ha sempre prestato la propria attività lavorativa presso l'unità locale della società Controparte_6
sita in San Martino Buon Albergo (VR),
[...]
Piazzale Apollinare Veronesi n.1, nei giorni e con gli orari indicati nel presente ricorso.
3.Accertarsi e dichiararsi che nel corso dell'intero rapporto lavorativo intercorso con il ricorrente, la società Controparte_3
, con sede in Verona, Via Sommacampagna n.63/H (P.I.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha P.IVA_1
operato in regime di appalto/sub-appalto per conto della società
2 , presso l'unità locale Controparte_6
di quest'ultima sita in San Martino Buon Albergo (VR), Piazzale Apollinare
Veronesi n.1 e che il ricorrente è sempre stato addetto all'esecuzione delle opere oggetto di tale contratto di appalto/sub-appalto.
4.Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, in forza dei titoli di cui in premessa, è creditore nei confronti della ex datrice di lavoro
[...]
, con sede in Verona, Via Controparte_3
Sommacampagna n.63/H (P.I. ), in persona del l.r.p.t., P.IVA_1
nonché nei confronti di Controparte_6
con sede legale in Verona (VR), Via Valpantena 18/G
[...]
(P.I. ), in persona del l.r.p.t. in quanto responsabili P.IVA_3
solidalmente ex art.29, comma II, D.Lgs. 276/03 ed ex art.1676 c.c. dell'importo di €.5165,76 lordi sempre i titoli di cui al presente atto, come da conteggi allegati( Documento 06 Conteggi tredicesima e quattordicesima.pdf) al presente ricorso che si devono intendere qui di seguito integralmente riportati e ritrascritti, salvo diversa maggiore e/o minore stima.
5.Per l'effetto condannarsi , Controparte_3
con sede in Verona, Via Sommacampagna n.63/H (P.I. ), in P.IVA_1
persona del l.r.p.t e la società Controparte_6
con sede legale in Verona (VR), Via Valpantena 18/G
[...]
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., in quanto responsabili P.IVA_3
solidalmente ex art.29, comma II, D.Lgs. 276/03 ed ex art.1676 c.c., a corrispondere al ricorrente l'importo di €.5165,76 lordi sempre i titoli di cui al presente ricorso, così come da conteggi oggi dimessi in allegato al presente ricorso che si devono intendere qui di seguito integralmente riportati e ritrascritti, salvo diversa maggiore e/o minore stima.
3 Il tutto salvo diversa maggiore e/o minore stima e/o comunque la somma che parrà di giustizia anche ai sensi dell'art.36 Cost., 2099 c.c. e 2108 c.c.
Per tutti i crediti azionati si richiedono interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Le società convenute si costituivano in giudizio e chiedevano l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale e nel merito contestando il criterio di calcolo utilizzato dalla parte ricorrente e formulando comunque specifiche contestazioni in ordine ai conteggi allegati dalla parte ricorrente, sia con riferimento alle voci utilizzate sia con riferimento ad asseriti errori di calcolo
La causa non richiedeva attività istruttoria e pertanto veniva fissata l'udienza di discussione. Il Giudice autorizzava la difesa di L&P service a depositare propri conteggi e fissava nuova udienza di discussione.
All'udienza odierna tenutasi con modalità di collegamento in remoto la causa veniva decisa mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione
***
1.La domanda avente per oggetto le differenze a titolo di 13 e 14 è in parte fondata
Il ricorrente sostiene che la convenuta non si è attenuta alle CP_3
previsioni del CCNL che regolano le modalità di computo e corresponsione degli istituti differiti, tra cui la 13a e la 14a mensilità
L'art. 18 prevede che “L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente
4 CCNL. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
La tredicesima mensilità va computata agli effetti del T.F.R. e della indennità sostitutiva di preavviso”,
L'art. 19 del medesimo CCNL prevede che: “L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno. La quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente, al periodo dall'1 luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non sa-ranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni. La quattordicesima mensilità
5 viene computata ai soli effetti del T.F.R. e dell'indennità sostitutiva del preavviso”
Il ricorrente lamenta che la cooperativa convenuta ha erogato la tredicesima e la quattordicesima mensilmente, in ragione di un dodicesimo della paga base maturata per le ore effettivamente lavorate ogni mese o comunque per un dodicesimo della paga base contrattualmente dovuta. Il ricorrente allega, sulla base dei conteggi prodotti in giudizio, che tale sistema di computo delle mensilità differite ha comportato la liquidazione di somme inferiori a quanto previsto dal CCNL, con riflessi anche sulla determinazione del TF.
L'art. 37 del CCNL prevede che la 13 e 14 compongono la retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo del TF. Le differenze a credito del ricorrente sono state conteggiate (doc. 7) in complessivi €
5165,76 lordi.
Le parti convenute sostengono la piena legittimità del metodo di calcolo usato dalla alla luce dell'art. 61 della Sezione Cooperative CP_1
del CCNL, il quale consente alle cooperative di optare per la corresponsione della 13ma e 14ma mensilità mediante l'erogazione di una maggiorazione della retribuzione oraria.
Dalle buste paga prodotte in giudizio in allegato al ricorso risulta tuttavia che sono stati utilizzati diversi metodi nel corso del rapporto di lavoro per il calcolo delle mensilità supplementari: sino al gennaio 2019 le quote sono state ricavate moltiplicando la retribuzione oraria per le ore effettivamente svolte nel mese (comprensive delle ferie e permessi goduti); dal febbraio
2019 risulta che in ciascun mese veniva corrisposto un rateo di 13ma in quota fissa corrispondente ad un dodicesimo della retribuzione tabellare e per la 14ma veniva riconosciuto un valore unitario (di importo inferiore
6 rispetto alla paga oraria ordinaria) moltiplicato per le ore effettivamente lavorate nel mese (includendo eventuali ferie godute) dal giugno 2019 risulta una liquidazione in quota fissa parametrata a divisore 168 sia per la
13 sia per la 14
La convenuta costituita allega che tale metodologia è stata riconosciuta e confermata anche nell'accordo aziendale (doc. 2 del Controparte_2
6.9.2013, in cui si legge al punto 7: “la corresponsione dei ratei di 13ma,
14ma, dei permessi ed ex festività verrà inserita all'interno della retribuzione mensile, così come previsto dal CCNL”
La Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 1935/2019, richiamata nella più recente sentenza n. 217/2023) si è pronunciata sull'interpretazione delle clausole contrattuali in esame: “In punto di diritto, osserva la Corte che l'interpretazione degli accordi suddetti debba essere effettuata, trattandosi di atti di autonomia privata, seguendo i criteri contenuti negli articoli 1362-
1371 cod. civ. e che debbano applicarsi nella fattispecie i principi sanciti dalla Suprema Corte in materia di interpretazione dei contratti collettivi.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che
“nell'interpretazione del contratto collettivo ove il giudice di merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta senza necessità di far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, il cui intervento si giustifica solo nel caso in cui siano insufficienti i criteri principali (Cass. Sez. Lav. 19357/2013).
In altre decisioni la Corte di Cassazione ha precisato che “in materia, fra i criteri di ermeneutica contrattuale, fondamentale e prioritario è quello
7 letterale, che è suscettibile di integrazione mediante gli altri criteri interpretativi, i quali svolgono una funzione sussidiaria solo quando le espressioni dei contraenti siano di oscuro ed equivoco significato” (così in motivazione Cass. Sez. Lav. 26442/2011).
Tenuto conto di tali principi, ritiene la Corte di condividere , alla luce dell'inequivoco dato letterale dell'art. 61 , l'interpretazione già effettuata dal giudice di prime cure : l'articolo riguarda esclusivamente le modalità di erogazione ( “ Possono essere erogati attraverso .... “ ) e non l'entità istituti oggetto della controversia
Sulla base di tali condivisibili argomentazioni, si deve ritenere quindi che le parti sociali abbiano voluto riconoscere alle singole cooperative esclusivamente la facoltà di scegliere un metodo alternativo, avente cadenza mensile, di corresponsione degli istituti differiti, e non anche la libertà di optare per un regime derogatorio che consenta di rideterminare la base di calcolo di tali voci in senso più favorevole al datore di lavoro
La cooperativa può pertanto legittimamente adottare il metodo di corresponsione delle mensilità differite previsto dalla Sezione Cooperative del CCNL. Tuttavia, in assenza di ulteriori ed espresse previsioni derogatorie della disciplina generale del CCNL, non è consentito utilizzare tale forma di erogazione della 13 e 14 per scendere al di sotto dei trattamenti minimi previsti dalla contrattazione collettiva nella parte generale
Si richiamano inoltre, in quanto condivise ed ispirate ai medesimi criteri interpretativi, le motivazioni con le quale il Tribunale di Treviso (cfr.
195/2024) ha risolto la questione in senso favorevole al socio lavoratore, sulla base dei medesimi criteri interpretativi: “l'art. 61 parte speciale facoltizza la maggiorazione della retribuzione oraria come strumento per
8 corrispondere le mensilità aggiuntive, senza indicare i presupposti in presenza dei quali tale facoltà può essere dalla cooperativa datrice di lavoro correttamente esercitata. Non è però ipotizzabile che la scelta tra l'una e l'altra modalità sia rimessa alla incondizionata decisione della cooperativa datrice di lavoro, sia perché le clausole contrattuali sono, per definizione, fonte di un qualche vincolo per i contraenti sia perché è principio legislativo quello per il quale ai soci lavoratori deve garantirsi un trattamento retributivo minimo non inferiore a quello che la contrattazione collettiva del settore prevede per analoghe mansioni da cui, quantomeno,
l'opzione per il criterio di cui all'art. 61 parte speciale non può dirsi corretta quando determini tale deteriore trattamento.” “Essendosi in presenza di un rapporto di lavoro continuativo ed a tempo pieno, privo di caratteri atti a giustificare, od a rendere in qualche modo congrua, la scelta della retribuzione su base oraria, risulta conseguentemente oscura la legittimazione per l'opzione del pagamento delle mensilità aggiuntive in base all'art. 61 di parte speciale;
e nel momento in cui tale opzione risulta, altresì, pregiudizievole per il lavoratore rispetto al criterio previsto dagli artt. 18 e 19, invece congruo rispetto al rapporto di lavoro del ricorrente siccome concretamente articolatosi, l'opzione risulta violare il principio di cui all'art 3 l.142/01. E considerata altresì la dichiarazione congiunta in base alla quale “le associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti convengono che il trattamento economico del socio delle cooperative del settore è quello previsto dal presente CCNL e con le modalità e specificità definite nella Sezione Cooperative..”, deve concludersi che le norme della parte speciale non sono, neanche per lo stesso CCNL, mai applicabili qualora determinino un trattamento inferiore a quello che deriva dalla parte generale da cui, almeno nei casi in cui il rapporto di lavoro si
9 concreti in forma perfettamente compatibile con la retribuzione su base mensile, l'art. 61 di parte speciale può, al massimo, incidere sulle modalità di corresponsione (mensile, e con conguagli) ma non anche sulla base di calcolo che rimane quella prevista dalla parte generale.”
La parte convenuta L&P da ultimo (22.5.2025) ha depositato, previa autorizzazione del giudice, conteggi riferiti al periodo oggetto di causa in cui vi sono delle ipotesi alternative di conteggio delle differenze eventualmente dovute secondo il criterio basato sulla retribuzione mensile tabellare. In particolare, sono state conteggiate anche le differenze eventualmente dovute tenendo conto della 13 e 14 mensile calcolata moltiplicando il compenso orario per 168 e cioè il divisore previsto nel
CCNL e richiamato nei prospetti paga. Il conteggio della 14 è stato fatto correttamente seguendo un criterio di cassa e non di competenza. Si è confrontato infatti l'importo della 14^ annuale (12 mensilità) con i ratei versati nel corso di ciascun anno. Pertanto, nell'ultimo anno di lavoro (il rapporto è cessato a giugno 2022) correttamente è stata considerata come 14^ dovuta una somma corrispondente al 50% dell'importo annuale, così come per la 13^.
Sulla base dei conteggi di parte convenuta L&P (ipotesi 168 ore) risulta una differenza di € 1.378,56. All'odierna udienza il procuratore di L&P ha precisato che i conteggi in questione comprendono anche gli anni 2014 e
2015, che tuttavia non sono stati oggetto di domanda da parte del ricorrente, e pertanto la somma eventualmente dovuta per l'ipotesi di calcolo su 168 ore ammonta a € 838.
Cont La convenuta nella memoria difensiva aveva obiettato che nei conteggi di parte ricorrente non si era tenuto conto di varie mensilità in cui
10 risultavano invece versati i ratei di 13 e 14. Tali omissioni corrispondono ai prospetti paga che non risultano prodotti dalla parte ricorrente.
Come ha correttamente osservato in sede di discussione il difensore di
, la parte ricorrente non ha mai contestato il fatto di avere CP_1
comunque ricevuto le dovute retribuzioni nelle mensilità per le quali manca la produzione dei prospetti paga. Neppure sono stati contestati nel quantum gli importi dei ratei indicati come percepiti nei conteggi depositati da . CP_1
Pertanto, si deve ritenere che, alla luce delle osservazioni sopra svolte sulla metodologia di calcolo delle mensilità differite conforme al CCNL, il conteggio elaborato da L&P per le differenze retributive spettanti al ricorrente sia corretto. Alla somma indicata nel conteggio, come precisata all'odierna udienza, si deve aggiungere la quota di incidenza sul TF (€
838:13,5=62,07), richiesta in ricorso.
2. L'eccezione di prescrizione quinquennale non è fondata. Si richiama e si intende dare continuità al più recente orientamento del Tribunale di
Verona (cfr. ex multis sent. n. 710/2023, 206/2024, 296/2024 del
26.4.2024, 668/2024, 669/2024, 139/2025) sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi per i soci lavoratori delle cooperative, pur nella consapevolezza del contrasto giurisprudenziale in materia (in senso contrario Corte d'Appello Venezia, sent. 712/2024 del 27.12.2024; Corte
d'Appello Torino, sent. 378/2024 del 31.10.2024).
L' orientamento da ultimo seguito da questo Tribunale è stato confermato anche dalla recente pronuncia della Corte d'Appello di CI (sent.
253/2024 pubblicata il 22.4.2025), di cui si riportano le ampie e condivise motivazioni.
11 «A) Passando all'esame dell'appello principale, le cooperative, con il primo motivo, criticano il capo della decisione di primo grado che ha respinto l'eccezione di prescrizione.
Osservano che nel caso di lavoratori di soci di cooperativa che siano anche dipendenti, come tutti i ricorrenti, non troverebbe applicazione il recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui dopo la novella dell'art.18 della l.300/70, che ha affievolito la tutela reale del posto di lavoro, il termine di prescrizione non decorre più in corso di rapporto, ma soltanto a partire dalla sua cessazione.
Ed invero, al dipendente e socio di cooperativa sarebbe comunque riconosciuta dalla legge la tutela reintegratoria di diritto comune e di cui al cit.art.18 stat.lav., che gli garantirebbe la stabilità del posto di lavoro, tutela che non verrebbe meno per il fatto che il socio oltre ad impugnare il licenziamento a lui intimato, avrebbe l'onere di impugnare, per ottenere la tutela reintegratoria, anche la contestuale delibera di esclusione dalla compagine sociale, come anche recentemente affermato da Cass. 27783 del 2022.
La giurisprudenza di legittimità, sulla base delle caratteristiche del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa e della disciplina allo stesso applicabile avrebbe dunque ritenuto che il rapporto sia assistito da stabilità idonea ad escludere la non operatività della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro.
Decorrendo la prescrizione in corso di rapporto, il giudice pertanto avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione degli asseriti crediti dei ricorrenti anteriori alla data del 23 dicembre 2014.
Il motivo non può trovare accoglimento.
12 E' noto che sino alla novella dell'art.18 stat.lav., introdotta dalla l.n.92 del
2012 (c.d. legge Fornero), era principio consolidato in giurisprudenza che per i rapporti di lavoro assistiti dalla c.d. stabilità (ossia, per quanto attiene al settore privato, i rapporti intercorrenti con imprese in possesso del requisito dimensionale previsto dallo stesso stat.lav. e che in quanto tali, a fronte di un licenziamento illegittimo, erano assistiti da una tutela non soltanto risarcitoria, ma anche reintegratoria), la prescrizione decorresse in corso di rapporto di lavoro (ciò diversamente da quanto accadeva per i rapporti non assistiti dalla tutela reale, ma solo dalla tutela risarcitoria di cui all'art.8 della l.604 del 1966, con riferimento ai quali la prescrizione iniziava invece a decorrere soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro).
Con la modifica dell'art.18 stat.lav., la situazione è cambiata.
Ed invero, le novità apportate all'art.18 stat.lav. dalla cit.l. n.92 del 2012, e anche quelle successive di cui agli artt.3 e 4 del d.lgs. n.23 del 2015, hanno comportato il passaggio da un'automatica applicazione, nel vigore del precedente testo, ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza
(retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione) ad un'applicazione selettiva delle tutele, reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria (con una diversa commisurazione), assolutamente inedita, in funzione della specifica fattispecie di licenziamento illegittimo presa in considerazione dalla norma e con carattere recessivo della tutela reintegratoria rispetto a quella indennitaria.
Ciò, come affermato dal giudice di legittimità (cfr.Cass.26246 del 2022), ha inevitabilmente inciso sul concetto di stabilità del rapporto di lavoro
13 anche con riferimento a quei rapporti ai quali si applica la tutela dell'art.18 stat.lav. (o di cui al d.lgs. n.23 del 2015).
Si può infatti parlare di stabilità del rapporto di lavoro soltanto quando la reintegrazione non soltanto sia, ma appaia anche la sanzione contro ogni illegittima risoluzione del rapporto di lavoro, così come accade per i lavoratori pubblici o come era nel vigore del testo dell'art.18 anteriore alla l.92 del 2012, posto che soltanto in questa ipotesi può parlarsi di assenza del metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio diritto o un proprio credito nel corso di esso;
al contrario, la stabilità non è più configurabile quando manchino i presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e soprattutto di una tutela adeguata e per lo più reintegratoria (a seguito del regime sanzionatorio modificato, il giudice, com'è noto, deve procedere ad una valutazione più articolata dei licenziamenti disciplinari o per giustificato motivo oggettivo, e nel caso ritenga illegittimo l'atto espulsivo, deve poi svolgere un'ulteriore disamina sulla sussistenza o meno di una delle due condizioni previste dall'art.18, comma 4, per accedere alla tutela reintegratoria – insussistenza del fatto contestato ovvero fatto rientrante tra le condotte punibili con sanzione conservativa sulla base del CCNL o del codice disciplinare -, dovendo, in assenza, applicare il regime soltanto indennitario di cui al comma 5 dell'art.18). Ne deriva che, dopo la modifica dell'art.18 stat.lav., la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per tutti quei diritti che non siano già prescritti al momento dell'entrata in vigore della l.n.92 del 2012, anche per quei rapporti che sono assistiti dalle nuove tutele previste dalla citata norma (e anche dal d.lgs.23 del 2015), non essendo più questi rapporti assistiti dalla stabilità (cfr.la Cass.cit.26246 del 2022).
14 Posto questo principio sul piano generale, non vi sono ragioni per non applicare lo stesso anche ai rapporti subordinati dei soci di cooperativa.
Va subito chiarito che i precedenti giurisprudenziali invocati dalle cooperative appellanti (che apparentemente darebbero ragione alla loro tesi, avendo affermato che anche il rapporto subordinato dei lavoratori soci di cooperative è assistito da stabilità, con conseguente decorso della prescrizione in pendenza di rapporto di lavoro), non sono pertinenti, o meglio, sono intervenuti su fattispecie di fatto anteriori alle modifiche dell'art.18 introdotte dalla l.92 del 2012 (si tratta di Cass.27783 del 2022 e di Cass.17989 del 2018).
Giova ricordare che secondo giurisprudenza ormai consolidata (a partire dalle sezioni unite n.27436 del 2017), tra il rapporto associativo e quello di lavoro sussiste un collegamento unidirezionale, considerato che la cessazione del rapporto associativo trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro, perché il socio, se può non essere anche lavoratore, non può invece essere più lavoratore se perde la qualità di socio, ossia se è espulso dalla compagine associativa.
Da questo collegamento unidirezionale discendono due autonome tutele azionabili da parte del socio lavoratore di cooperativa: quella restitutoria che consegue all'invalidazione della delibera di espulsione e all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, tutela da cui a sua volta deriva sia la ricostituzione del rapporto associativo che la ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.18 stat.lav., che è espressamente richiamato dall'art.2 della l.142 del 2001; quella meramente risarcitoria nel caso in cui non venga impugnata la delibera di esclusione adottata contestualmente al licenziamento e fondata sulle medesime ragioni afferenti al rapporto di lavoro.
15 A fronte di queste tutele (una delle quali, nel caso di licenziamento illegittimo, finisce per essere meramente risarcitoria qualora non sia impugnata la delibera di espulsione del socio lavoratore, non potendo, come detto, un lavoratore non essere anche socio della cooperativa e non potendo pertanto ripristinarsi il rapporto di lavoro se l'espulsione del socio non viene rimossa con l'invalidazione della relativa delibera), si era posto il problema, prima della riforma dell'art.18 stat.lav., se il rapporto di lavoro del socio di cooperativa restasse comunque assistito da stabilità, con conseguente decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, come all'epoca avveniva per tutti i rapporti di lavoro assistiti dalle tutele di cui art.18 stat.lav., nella sua versione ante modifica della l.92 del 2012, applicabile anche ai soci lavoratori di cooperativa qualora questi avessero impugnato la delibera di espulsione.
La Corte di Cassazione ha risolto positivamente la questione, osservando che pur nelle peculiarità proprie del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, derivanti dal descritto collegamento unidirezionale del vincolo associativo con il rapporto di lavoro, la risoluzione del rapporto associativo, alle cui sorti era legato il rapporto di lavoro, era comunque subordinata a requisiti di legittimità ed efficacia, specificamente previsti dal codice civile e dall'atto costitutivo, integranti circostanze oggettive e predeterminate a conoscenza del lavoratore sin dall'inizio del rapporto e come tali idonee a garantire lo stesso contro condotte lesive del suo interesse alla conservazione dello status di socio e, per l'effetto, del rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che la maggiore onerosità per il conseguimento della tutela restitutoria, nel caso di socio lavoratore di cooperativa, dovuta oltre che all'impugnativa del licenziamento, anche alla
16 tempestiva impugnazione della delibera di esclusione, non poteva, di per sé, definirsi equivalente ad una condizione di metus caratterizzante lo svolgimento del rapporto lavorativo e tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro.
Ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui in caso di licenziamento intimato al socio lavoratore di cooperativa, l'onere di quest'ultimo di proporre opposizione alla contestuale delibera di esclusione, al fine di ottenere la tutela restitutoria (e reintegratoria), non esclude che il rapporto di lavoro resti comunque assistito dalla garanzia di stabilità e quindi non preclude il decorso della prescrizione in costanza di rapporto (cfr. le sent. cit. n.27783 del 2022 e n.17989 del 2018).
Se questo è il contenuto dei principi affermati dalla Suprema Corte nei precedenti ora esaminati e invocati dalle società appellanti, è indubbio che una volta negata la stabilità del rapporto di lavoro per tutti i rapporti di lavoro tutelati dall'art.18 stat.lav., per effetto della sua modifica introdotta dalla l.92 del 2012 (e anche a seguito delle previsioni di cui al d.lgs.23 del
2015), deve automaticamente escludersi anche la stabilità del rapporto dei soci lavoratori di cooperativa, cui, appunto si applica, per espresso richiamo di legge (art.2 della l.142 del 2001) il cit.art.18 (ovviamente come modificato dalla legge che lo ha rivisto).
Con la conseguenza che anche con riferimento ai rapporti di lavoro di lavoratori soci di cooperativa, come per tutti gli altri rapporti di lavoro assistiti dalle nuove tutele ex art.18 novellato (ed ex d.lgs. 23 del 2015), la prescrizione inizia a decorrere soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvi i crediti già prescritti alla data di entrata in vigore della l.92 del
2012.
17 Non a caso la giurisprudenza di legittimità più recente (sent.25477/2023), affrontando la questione (proprio con riferimento al rapporto di lavoro di un socio di cooperativa), ha ritenuto corretta la statuizione della Corte di merito che aveva reputato incidere sul regime della prescrizione le modifiche introdotte dalla legge n.92 del2012 e aveva affermato che la prescrizione in costanza di rapporto di lavoro non potesse operare.
E a giustificazione di questa conclusione la Suprema Corte ha richiamato proprio l'orientamento di legittimità venutosi a formare dopo le modifiche dell'art.18 stat.lav. e riguardante in generale tutti i rapporti di lavoro assistiti da quest'ultima norma, di cui si è detto sopra ed esposto nella sent.n.26246 del 2022, ossia l'orientamento secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l.92 del 2012 e del d.lgs. n.23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più assistito da un regime di stabilità, con la conseguenza che per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della l.92 del 2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto dell'art.2948 c.c., n.4, e art.2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In definitiva, anche per i rapporti di lavoro dei soci di cooperativa, come per tutti i rapporti di lavoro assistiti dalle tutele di cui all'art.18 per come novellato (e dalle tutele di cui al d.lgs.23 del 2015), la prescrizione dei diritti del lavoratore inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Non vi sono dunque ragioni per rivedere la decisione di primo grado in materia di rigetto dell'eccezione di prescrizione”.
18 3. Non può essere accolta l'eccezione di compensazione fra i c.d. ristorni e le somme retributive spettanti al ricorrente. A prescindere dalla diversa natura di tali elementi (l'uno previsto a titolo di partecipazione agli utili, in quanto socio, l'altro quale differenza retributiva in quanto lavoratore subordinato) non è ravvisabile alcun collegamento fra l'una e l'altro, ossia non è sussistente e neppure allegata la prova che la corretta esecuzione degli obblighi retributivi in capo alla datrice di lavoro avrebbe inciso sugli utili in modo speculare e diretto così da azzerare i ristorni corrisposti a parte ricorrente.
Cont 4. La società , quale ex datrice di lavoro e la società convenuta quale obbligata solidale ex art. 29 Dlg 276/2003, devono essere condannate in via solidale a versare le somme sopra indicate al ricorrente oltre accessori di legge. La parte convenuta costituita, che ha svolto la rituale eccezione, ha diritto al beneficio della preventiva escussione per i crediti maturati sino all'entrata in vigore del DL 25/2017 (17.3.2017).
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore effettivamente accertato in giudizio come spettante al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna in via solidale le convenute e a Controparte_7 Parte_2
pagare al ricorrente, a titolo di differenze sui ratei di 13^ e 14^ la somma di € 900,07, di cui € 62,07 a titolo di incidenza sul TF, oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione dei crediti sino al saldo;
19 2) Riconosce alla il beneficio della Parte_2
preventiva escussione dell'obbligata principale Controparte_7
per i crediti maturati sino al 17.3.2017,
[...]
3) Condanna le società convenute in solido a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in € 500,00 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%
Verona, 9.7.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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