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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9009/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati: dr.ssa VA RA Presidente dr.ssa Vittoria Cuogo Giudice dr. VI SI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 9009 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 22 ottobre 2025 vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Annamaria Basso (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Schio (VI), Via Btg. Val C.F._3
Leogra, 47, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- attrici – contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ludovica Dalla Controparte_1 C.F._4
TA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in NE (VI), C.F._5
Via Marconi, 1, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione risposta
- convenuto -
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 22.10.2025 si riscontrava il deposito delle note del 20.10.2025, in cui parte attrice così precisava le conclusioni:
“- Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande di controparte.
pagina 1 di 21 - Darsi atto che i capi oggetto di gravame pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia sono esclusivamente i capi ii e iii e quindi confermarsi che il compendio ereditario di è Parte_3 costituito dal credito verso di € 340.204,00 e verso e di € Controparte_1 Pt_1 Parte_2
22.000,00, ciascuna con interessi legali per ciascuna posta.
- In relazione alla collazione dei beni donati in vita dal de cuius al figlio ed alle figlie Controparte_1
e sia compresa la corte mapp. 763 sub 7 nella donazione a favore di Pt_1 Parte_2
; sia valutato in modo appropriato, e cioè senza svalutazione ovvero minima Controparte_1 svalutazione attribuibile alle migliorie non documentate o comunque non riconoscibili in virtù del comodato, per quanto riguarda l'immobile donato a e valutando con ulteriore Controparte_1 attenzione il peso rappresentato dalla servitù esistente a carico del mapp.n.763 sub1. In esito determinarsi il conguaglio dovuto da alle sorelle e . Controparte_1 Pt_1 Parte_2
- Con vittoria di spese e competenze legali, anche per le fasi di mediazione e cautelare, nonché per la fase di CT”
Si riscontrava il deposito delle note del 20.10.2025, in cui così precisava le Controparte_1 conclusioni:
“In via preliminare:
A fronte del giudizio d'appello pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia avverso la sentenza non definitiva n. 1263/2024, si insiste anche in questa sede per l'accoglimento della domanda di sospensione della causa ex art. 295 c.p.c. anche per motivi di economia processuale.
Si precisa che la Corte d'Appello, nel giudizio n. 180/2025 R.G., ha rinviato la causa ex art. 352 c.p.c. per la rimessione della causa in decisione all'udienza cartolare del 19.6.2026 (all. A), assegnando i termini alle parti per il deposito delle note scritte per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Pertanto, vista anche la prossimità dell'udienza in cui il giudizio di secondo grado verrà rimesso in decisione, appare opportuno sospendere, per i motivi anzidetti, il presente giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste nell'accoglimento delle domande istruttorie non accolte e precisamente si chiede di rimettere la causa in istruttoria ed ammettere la C.T.U. grafologico- psicologica volta ad accertare lo stato della volontà del testatore nel momento in cui venne redatto il testamento olografo del 4.3.2011, mediante - fra l'altro – l'analisi del movimento scrittorio e delle sue variazioni nel calibro, nelle larghezze tra lettere e parole, nella forma, nella direzione delle lettere, nonchè mediante la comparazione della scrittura del testamento rispetto alle scritture da noi prodotte;
il tutto come già richiesto nella memoria istruttoria depositata nell'interesse del convenuto ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; si rammenta che il pagina 2 di 21 convenuto ha già offerto un principio di prova sul punto, mediante la perizia della Controparte_1 dott.ssa (cfr. doc. 1 di parte convenuta) depositata contestualmente alla propria Per_1 costituzione in giudizio.
Nel merito:
Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, che qui si riportano:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto:
1) Rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avversarie.
In via riconvenzionale:
2) Per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'indegnità a succedere delle signore Pt_1
e e, per l'effetto, dichiararle escluse dalla successione del signor
[...] Parte_2 Pt_3
ai sensi e per gli effetti dell'art. 463 n. 4 c.c.
[...]
3) Conseguentemente, condannare le signore e a restituire i beni Parte_1 Parte_2 donati loro in vita dal signor ed i relativi frutti loro pervenuti dopo l'apertura della Parte_3 successione.
4) Per i motivi di cui alle premesse, annullare il testamento olografo datato 4.3.2011 per violenza, e/o per dolo e/o per errore.
5) Dichiarare la validità del testamento pubblico datato 21.1.2011 registrato il 17.12.2015 e, conseguentemente, ricostituire l'asse ereditario e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le attrici non dovessero essere dichiarate indegne a succedere al padre, regolare ed eseguire la successione del signor in forza delle disposizioni di tale testamento pubblico. Parte_3
6) Condannare conseguentemente le attrici a conferire al convenuto quanto loro donato in vita dal padre in eccedenza rispetto alla legittima loro spettante.
7) Condannare le attrici al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in via equitativa, in favore del convenuto . Controparte_1
8) Con rifusione delle spese e competenze di lite.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza parziale n. 1263/2024 del 20.6.2024, pubblicata il 26.6.2024, il Tribunale così provvedeva:
“(i) dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] e ivi deceduto Parte_3 il 25 luglio 2015;
(ii) rigetta le domande del convenuto con cui si chiede di “annullare il testamento olografo datato
4.3.2011 per violenza e/o per dolo e/o per errore” (punto 4) conclusioni riportate in epigrafe), di pagina 3 di 21 declaratoria di indegnità di e (punto 2) conclusioni) e dirette, previa Pt_1 Parte_2 declaratoria di validità del testamento pubblico del 21.1.2011, a regolare la successione di
[...]
in base a detto atto (punto 5 conclusioni) Pt_3
(iii) dichiara che coeredi di , in virtù del predetto testamento olografo, sono , Parte_3 Pt_1
e , per la quota di 1/3 ciascuno;
Parte_2 Controparte_1
(iv) accerta e dichiara la nullità per difetto della forma prescritta ad substantiam delle donazioni del
17.12.2020, del 24.11.2010, del 24.12.2010, del 28.2.2011 e del 2.3.2011 con cui ha Parte_3 donato a rispettivamente € € 45.523,81, € 22.000,00, € 90.880,59, €140.000,00 ed € Controparte_1
41.800,00, per complessivi € 340.204,40;
(v) accerta e dichiara la nullità per difetto della forma prescritta ad substantiam delle donazioni del del 12/15-24.11.2010 con cui ha donato a e € 22.000,00 Parte_3 Pt_1 Parte_2 ciascuna;
(vi) rigetta la domanda attorea, diretta ad accertare “l'ammontare dovuto all'asse ereditario da
per mancato riconoscimento economico all'usufruttuario, sia per quanto riguarda Controparte_1
l'abitazione occupata direttamente dal nudo proprietario che per il laboratorio dentistico/odontotecnico”;
(vii) dichiara che il compendio ereditario relitto da è costituito da: (a) il credito verso il Parte_3 figlio per la somma di € 340.204,40, derivante dalla declaratoria di nullità delle Controparte_1 donazioni di cui al punto iv); b) il credito verso le figlie e per la somma di € Pt_1 Parte_2
22.000,00 ciascuna (per complessivi € 44.000,00), derivante dalla declaratoria di nullità delle donazioni di cui al punto v);
(viii) accerta e dichiara l'obbligo di di collazione degli immobili a lui donati da Controparte_1 [...]
con atto del 2.12.1983 a rogito notaio rep. 93.900 rac. 13.772, siti in NE Pt_3 Persona_2
(Vi);
(ix) accerta e dichiara l'obbligo di e di collazione degli immobili donati Pt_1 Parte_2 loro da con atto del 16.11.2006 a rogito notaio rep. 36.358 rac. 9.815, siti Parte_3 Persona_3 in NE (Vi);
(x) dichiara l'estinzione parziale del giudizio limitatamente al terzo chiamato;
Persona_4
(xi) compensa le spese tra le attrici e e tra il convenuto e;
Persona_4 Persona_4
(xii) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza, riservando la pronuncia delle spese di giudizio tra attrici e convenuto alla sentenza definitiva”
Con separata ordinanza in pari data veniva disposta CT, nominandosi il Geom. , Controparte_2 sul seguente quesito: pagina 4 di 21 “il C.T.U., esaminati gli atti di causa e il contenuto della sentenza parziale e previo accesso ed esame dello stato dei luoghi, acquisita eventualmente presso i pubblici uffici la documentazione strettamente necessaria e connessa agli elementi già dedotti/documenti già depositati dalle parti, avvalendosi se ritenuto necessario di Ausiliario specializzato, con nominativo da comunicarsi all'udienza di giuramento dinnanzi al Relatore, tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui all'art. 194, 2° comma c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c.:
1) accerti se, al momento della morte (25.7.2015), fosse effettivamente proprietario dei Parte_3
Contr seguenti immobili, indicati come di “proprietà del de cuius” nel rendiconto dell' (cfr. doc. 3 attoreo), vale a dire i 10/40 del terreno in OA (Foglio 48, part. 715 CT del detto Comune) e piena proprietà del bene ubicato in NE (censito al CF di detto comune al foglio 3, part. 763 sub. 7 cat C/2 di detto Comune);
2) laddove i predetti beni dovessero risultare di proprietà di al momento della morte: Parte_3
i) descriva gli immobili da dividere dandone rappresentazione grafica e fotografica, provvedendo a redigerne schizzo planimetrico;
ii) acquisisca l'estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili effettuate negli ultimi vent'anni, verificando la titolarità degli immobili e la provenienza ed accertando se vi siano creditori iscritti o altri comproprietari oltre agli attori;
iii) acquisisca i titoli abilitativi di cui all'art. 46 d.p.r. n. 380/2001 (permesso a costruire/permesso in sanatoria) o, a seconda del caso di cui all'art. 40 l. 47/1985 (licenza o concessione ad edificare o concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 o stessa legge) o verifichi se sussistono le condizioni per la dichiarazione sostitutiva ex art. 4, l. 15/1968, attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967; iv) rilevi se gli immobili oggetto di causa presentino o meno i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 47/85 e d.p.r. 380/2001;
v) verifichi se sussistano difformità tra le risultanze delle planimetrie depositate in catasto e l'attuale stato degli immobili (art. 29, co. 1bis, l- 52/1985); in caso sussistano difformità o abusi, precisi se si tratti di difformità insanabili;
in caso di abusi minori, indichi le spese di sanatoria;
vi) ove i beni non siano comodamente divisibili, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità; vii) stimi il valore dei predetti beni, alla morte di e all'attualità; nello stimare i beni, sia Parte_3 all'attualità, sia al momento dell'apertura della successione, faccia riferimento al valore di mercato, indicando gli elementi di stima e di confronto utilizzati per la valutazione;
3) determini il valore, al momento dell'apertura della successione, (i) degli immobili che CP_1
è tenuta a collazionare (punto viii del dispositivo della sentenza) e (ii) degli immobili che
[...]
pagina 5 di 21 e sono tenute a collazionare (punto ix del dispositivo della sentenza), Pt_1 Parte_2 deducendo a favore dei donatari le migliorie e spese straordinarie realizzate sugli immobili tra il momento della loro donazione e l'apertura della successione;
4) predisponga quindi uno o più progetti divisionali dei beni relitti (crediti del de cuius verso gli eredi, di cui al punto vii) del dispositivo della sentenza e, in caso di risposta positiva ai quesiti di cui al punto
1) della presente ordinanza, i beni immobili;
a tal fine il CT dovrà:
(i) previamente, imputare alle quote degli eredi, considerando i valori dei beni al momento dell'apertura della successione e l'ammontare dei crediti per come indicato nel dispositivo della sentenza, (a) il valore degli immobili donati agli eredi, per come determinati in risposta al quesito sub.
3); (b) le somme di cui gli eredi erano debitori verso il defunto, applicando il sistema dei prelevamenti di cui all'art. 725 c.c.,
(ii) determinare, all'esito delle predette operazioni, quale sia la consistenza della residua massa ereditaria da dividere e il suo valore attuale (con la precisazione che, laddove all'esito delle operazioni dovessero risultare somme dovute dagli eredi alla massa di cui al punto vii) del dispositivo, sul residuo saranno dovuti gli interessi ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla morte di all'attualità); Parte_3
(iii) predisporre quindi il progetto divisionale dei beni residui all'esito di imputazione e prelevamenti, con eventuali conguagli in denaro”.
Il CT prestava giuramento all'udienza del 17.7.2024, depositando la propria relazione il 15.9.2025.
All'udienza dell'1.10.2025 i difensori di entrambe le parti chiedevano chiamarsi a chiarimenti il CT;
il difensore di parte convenuta dava atto di aver appellato la sentenza parziale, segnalando che per il gravame risulterebbe fissata per giugno 2026 udienza di p.c. e instava per la sospensione del giudizio, ex art. 279, co. 4 c.p.c. o 295 c.p.c. Il GI si riservava e con provvedimento del 10.10.2025, ritenuto di non dover chiamare a chiarimenti il CT – risultando le questioni sollevate in udienza già discusse nel corso delle operazioni peritali e, in parte, riguardanti profili giuridici di competenza del Collegio – e di dover rigettare l'istanza di sospensione del procedimento in quanto “(i) quella proposta ex art. 279 c.c. presuppone la richiesta “concorde” delle parti, mentre nel caso di specie parte attrice si è opposta;
(ii) non potrebbe disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. in quanto “È illegittimo il provvedimento di sospensione del giudizio di primo grado proseguito dopo la pronuncia di sentenza parziale su questione pregiudiziale, che sia stato adottato in ragione della pendenza del giudizio d'appello su detta sentenza, giacché l'esito di esso, se difforme, ha effetto sul giudizio di merito, sicché difetta il presupposto per l'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., costituito dal possibile contrasto di giudicati.” (Cass. Sez. III, ord. n. 2962 del 15/2/2005)”, rinviava la causa per p.c. all'udienza del
21.10.2025, disponendone la trattazione ex art. 127ter c.p.c. Con provvedimento ai sensi della stessa pagina 6 di 21 disposizione, riscontrato il deposito delle note in cui le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe, il Relatore riservava di riferire al Collegio, trattenendo la causa in decisione, previa assegnazione di termini abbreviati per conclusionali e di legge per repliche.
2. Preliminarmente, in rito, si osserva che il difensore attoreo ha depositato, irritualmente dopo la scadenza della memoria di replica, una nota denominata “istanza urgente” in realtà contenente una asserita integrazione della nota spese. La nota è inammissibile e non se ne terrà conto ai fini della decisione.
3. Sempre in via preliminare, il convenuto ha insistito sulla richiesta di sospensione, da rigettarsi per le ragioni già chiarite dal GI nel provvedimento del 10.10.2025 e su richiamate.
4. Ancora in via preliminare, il convenuto ribadisce delle istanze istruttorie già disattese e delle conclusioni su questioni che già hanno formato oggetto della sentenza parziale. Le istanze istruttorie sono inammissibili, dovendo se del caso essere riproposte nella sede naturale (il gravame già interposto), così come le conclusioni su questioni già definite (ossia, quelle da 2 a 5 riportate in epigrafe).
5. Con la sentenza parziale è stato chiarito quale sia il testamento applicabile (rigettandosi la domanda di annullamento articolata dal convenuto e la collegata domanda di indegnità); si è accertato quali fossero le donazioni di denaro (nulle) del de cuius in favore di tutte le parti, concludendosi che il relictum alla morte di fosse costituito dal credito verso i figli – derivante dalla declaratoria Parte_3 di nullità delle varie donazioni di denaro – e si è accertato pure che le parti sono tenute alla collazione di varie donazioni di immobili eseguite in vita da parte del padre.
La causa è stata dunque rimessa sul ruolo, disponendosi CT, anzi tutto per accertare se, oltre ai crediti di cui si è detto, nel relictum dovessero intendersi ricompresi anche degli immobili (stante l'incertezza derivante dalle allegazioni delle parti su tale aspetto) quindi per procedere alla divisione, previa collazione e imputazione delle donazioni cui le parti sono tenute, come accertato dalla sentenza parziale.
6. Anzitutto il CT ha escluso che , alla morte, fosse titolare anche solo di quote dei beni Parte_3
Contr immobili indicati nel rendiconto dell' (punto 7.1. sentenza parziale), accertando che, pur risultando il de cuius catastalmente intestatario dei 10/40 di alcuni terreni siti in OA (fg. 48, part. 715) e di un immobile sito in NE (foglio 3, part. 763, sub. 7 cat. C/2), in realtà detta intestazione è errata: quanto alla prima per un erroneo inserimento di un frazionamento, quanto alla seconda per un mancato adeguamento catastale (relazione CT, pagg. 9-11). Tale accertamento non è stato contestato dalle parti.
Oggetto di divisione sono pertanto solo i crediti del de cuius verso i figli, derivanti dalla declaratoria di pagina 7 di 21 nullità delle varie donazioni, di cui alla sentenza parziale.
7. Al fine di procedere alla divisione, essendo stato accertato che le parti sono tenute alla collazione di quanto ricevuto per effetto delle sentenze di cui alla sentenza parziale, occorreva preliminarmente ex art. 724 c.c. procedere alla collazione e imputazione, conferendo tutto ciò che è stato donato ai Pt_3 dal de cuius e, quindi, ai prelevamenti ex art. 725 c.c.
Infatti, giacché oggetto delle donazioni soggette a collazione sono degli immobili, nel caso di specie le parti avrebbero potuto sceglier se rendere il bene in natura o procedere alla collazione per imputazione ex art. 746 c.c.
Nel caso di specie nessuna delle parti tenuta a collazione ha esercitato tale scelta, sicché opera il principio per cui “in tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura, con la conseguenze che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di spettanza” (Cass. Sez. II, sent. n.
17409 del 16/6/2023, tra le varie in tal senso).
Le modalità per procedere a collazione/prelevamenti e alle conseguenze concrete di tali operazioni, propedeutiche alla divisione vera e propria, sono state riassunte con motivazione limpida da Cass. Sez.
II, sent. n. 17755 del 21/6/2023 (nello specifico, punti 2, 3 della motivazione che richiama ulteriori precedenti di legittimità).
In estrema sintesi e rinviando alle chiare e pienamente condivisibili argomentazioni di detto precedente, in caso di collazione per imputazione il bene rimane sempre di proprietà del coerede donatario, che lo trattiene, dovendo versare nella massa l'equivalente pecuniario, cosa che di norma avviene idealmente, mediante l'imputazione del valore alla porzione del donatario ex art. 746, co. 1 c.c. e questo anche per l'ipotesi in cui il valore del bene donato sia superiore alla quota;
in tal caso il coerede dovrà imputare alla sua quota il valore della donazione ricevuta fino a concorrenza del valore della quota stessa, versando alla massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza, determinato con riferimento al tempo dell'apertura della successione e non del tempo della divisione.
Per l'eccedenza i coeredi aventi diritto alla collazione, non trovando nella massa beni della stessa natura di quello donato, non potranno che effettuare i prelevamenti ex art. 725 c.c. sulla somma determinata come sopra (ossia, al momento dell'apertura della successione).
Anche se l'art. 746 c.c. è strutturato sull'ipotesi per cui il valore del bene donato sia inferiore o al più uguale al valore della quota del coerede tenuto a collazione (perché si può presumere che in caso contrario egli rinunzi all'eredità), nell'ipotesi in cui il valore dei beni donati sia superiore alla quota spettante all'erede donatario l'art. 746 c.c. non può essere interpretato nel senso che il donatario
“potrebbe trattenere impunemente la differenza tra il valore della donazione ricevuta ed il valore della pagina 8 di 21 sua quota ereditaria” (Cass. Sez. II, sent. n. 17755 del 21/6/2023, pag. 7), sicché in tal caso, in conseguenza dei prelevamenti degli altri coeredi ex art. 725 c.c., il conferimento per imputazione (che di norma è meramente ideale) è invece effettivo per l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati rispetto al valore della quota ereditaria, perché per detta eccedenza il coerede è tenuto all'effettivo versamento dell'equivalente pecuniario.
L'ulteriore conseguenza è che in questa evenienza (ossia per il caso in cui il valore dei beni donati/debiti dell'erede sia superiore alla quota dell'erede donatario, per effetto della collazione per imputazione di donazioni – ipotesi esaminata dalla S.C. – e/o, ex art. 724, co. 2 c.c. anche dell'imputazione delle somme di cui l'erede era debitore verso il defunto – come desumibile dall'art. 726 co. 1 c.c. che prevede che alla divisione vera e propria si debba procedere una volta fatti i prelevamenti, consequenziali alla necessità di procedere a imputazione di donazioni e debiti alla quota), la collazione per imputazione non viene regolata dalle norme sulla divisione e in particolare sui conguagli divisionali, ma ricade sotto la disciplina delle norme dettate espressamente per la collazione, sicché il debito relativo all'eccedenza deve essere determinato secondo il dettato dell'art. 747 c.c. e dunque con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione.
Conseguentemente, in tale evenienza, costituisce debito di valuta, soggetto come tale al principio nominalistico, il diritto dell'altro erede, nei confronti del coerede conferente per imputazione all'esito delle operazioni di cui agli artt. 724/725 c.c.. In tal caso, dunque, la misura del conguaglio dovuto tra gli eredi si ottiene dividendo pro quota fra tutti i coeredi nei cui confronti opera la collazione, compreso il donatario, il valore dei beni relitti e del bene conferito per imputazione, stimati gli uno e gli altri secondo i valori del tempo dell'aperta successione, e poi sottraendo dalla quota del donatario il valore della donazione ricevuta (e/o la sua quota di somme di cui era debitore verso i coeredi). Sull'eccedenza, così calcolata, sono dovuti gli interessi dal tempo dell'apertura della successione.
8. Tanto premesso a livello generale, nel caso di specie, appurato che la massa da dividere era costituita unicamente dai crediti verso i figli, in forza delle donazioni dichiarate nulle (per complessivi €
384.204,40, ossia € 340.204,40 + 22.000,00 + 22.000,00), il CT, come da quesito demandatogli, ha proceduto alla collazione per imputazione, determinando anzitutto il valore degli immobili donati agli eredi per effetto delle donazioni accertate nella sentenza parziale (e, dunque, per , la donazione CP_1 del 2.12.1983, per e la donazione del 16.11.2006) al momento dell'apertura della Pt_1 Parte_2 successione (25.7.2015); al CT, in aderenza al dettato normativo, era stato chiesto di dedurre il valore delle migliorie e spese straordinarie sostenute dai donatari tra donazione e apertura della successione.
Il CT ha quindi anzitutto identificato (pagg. 13 ss.) i beni oggetto di donazione, chiarendo che i beni donati da ai figli sono tutti compresi in un unico edificio, sviluppato su tre piani fuori terra, oltre a Pt_3
pagina 9 di 21 un sottotetto e un piano interrato, sito in NE (Vi), Piazza Cesare Battisti, n. 26, 27, 28, 29.
Il fabbricato, di pianta quadrata, è costituito: da un piano terra, occupato da due negozi (m.n. 763, sub.
2 e sub. 5), un laboratorio (763, sub. 4), un'autorimessa (763 sub. 6) e dagli ingressi alle due abitazioni
(763, sub. 1 e sub. 8).
I piani primo, secondo, terzo (sottotetto) e interrato sono occupati da due abitazioni, censite al 763 sub.
1 e sub. 8, occupanti la porzione ovest e est dell'edificio.
Esternamente al fabbricato, in adiacenza al lato est, vi è un magazzino/laboratorio, mapp. 763 sub. 7
(già di , che con atto del 1989, doc. 9 ne vendette i 120/275 e donò i residui 155/275 a , Pt_3 Pt_3 donazione questa però che per effetto della sentenza parziale è stata esclusa tra quelle soggette a collazione, prevedendo l'atto una dispensa, cfr. punto 8.3).
Il CT ha chiarito che detto magazzino ha come pertinenza una corte esclusiva, osservando che durante le operazioni peritali è sorta la questione se detta corte debba rientrare o meno tra gli immobili da collazionare (ergo, se il CT ne dovesse calcolare il controvalore, cfr. relazione pag. 13); su questa questione si tornerà di seguito, per ora basti dire che parte attrice sostiene che la corte rientrerebbe tra i beni donati a con l'atto del 1983, per cui è tenuto a collazione;
parte convenuta deduce invece CP_1 che il bene sarebbe stato venduto/donato per effetto dell'atto del 1988.
Il CT ha riassunto le vicende dei beni chiarendo – salvo i dubbi sulla corte – che con l'atto del 1983
donò a il laboratorio sub. 4 e l'abitazione sub. 8. Pt_3 CP_1
Con l'atto del 2006 donò alle figlie l'abitazione sub. 1, i negozi sub. 2 e 5 e l'autorimessa sub. 6.
Il CT ha quindi proceduto, previa descrizione e verifiche urbanistiche più specifiche, a stimare il valore dei beni al momento dell'apertura della successione (pagg. 22 ss.). L'iter seguito dal CT è stato sostanzialmente il seguente per tutti gli immobili.
Il CT ha descritto caratteristiche e consistenza, all'attualità, dei beni;
svolto indagini urbanistiche per ricostruire possibili interventi che hanno interessato negli anni i beni (dando atto delle possibili difformità, edilizie e catastali e dei costi per sanarle); stimato il valore all'attualità dei beni, utilizzando a tal fine, secondo il metodo M.C.A., un valore base dato da operazioni riguardanti beni comparabili compravenduti nel periodo, su cui il CT ha operato alcune detrazioni a seconda delle specifiche caratteristiche dei beni;
il CT ha quindi valorizzato, a seconda del caso, le migliorie e spese straordinarie realizzate sugli immobili tra donazione e apertura della successione, ex art. 748 c.c., operando una ulteriore detrazione.
Quindi, stimato in tal modo il valore all'attualità dei beni, ha proceduto, sulla base dello stesso, a determinare i valori dei beni al momento dell'apertura della successione, considerando le variazioni economiche avvenute nel tempo (applicando un coefficiente tratto dai dati dalla Banca Omi pagina 10 di 21 dell'Agenzia delle entrate o della Camera di Commercio provinciale, specifico a seconda dei beni oggetto di stima) ma anche la maggior vetustà tra apertura della successione (2015) e momento della stima all'attualità (nel senso che la maggior vetustà ha comportato, nel corso degli anni, una perdita di valore), esplicitando nel dettaglio le modalità di calcolo (nello specifico, nei prospetti allegati alla
CT: ad es, per il laboratorio, doc. 11a, pag. 7).
Così riassunto il modus operandi del Geom. e sintetizzando gli esiti della dettagliata e CP_2 corposa relazione, il CT ha così stimato il valore dei beni oggetto di collazione per imputazione:
i) per il laboratorio 763 sub. 4 (donato a ), attualmente destinato a studio dentistico: valore base CP_1 all'attualità € 59.000,00, a cui il CT ha detratto € 1.000,00 per la regolarizzazione catastale ed €
5.000,00 per spese tecniche per regolarizzazione edilizio-urbanistica, per un valore al netto delle detrazioni per € 53.000,00. Appurato che dalle indagini urbanistiche nel 2008 risultano lavori su impianti elettrici/idrosanitari e alcune opere interne, il CT, ritenendo tali migliorie/lavori straordinari come realizzati da , ha operato una riduzione del 15% stimando il valore all'attualità in € CP_1
45.000,00.
Applicando i coefficienti OMI e per vetustà su tale importo, ha stimato il valore all'apertura della successione in € 65.000,00;
ii) per l'abitazione 763 sub. 8 (donata a ) il CT ha anzitutto osservato che per accedere a tale CP_1 abitazione è necessario passare per il vano scala di pertinenza dell'abitazione 763 sub. 1 (di proprietà delle sorelle) gravato da servitù (relazione, pag. 34); ha quindi riscontrato che “l'immobile appare in buone condizioni di manutenzione, e dalle finiture ed impianti si riscontra che, dopo l'atto di donazione del 02.12.1983, ha subito importanti lavori di ristrutturazione, in quanto nell'atto era stato riportato che “La porzione di fabbricato con questo atto donata è in effetti costituita da un piccolo laboratorio al piano terra e da una vecchia abitazione ai piani superiori, con scale in parte in pietra e in parte in legno, con sottotetto non abitabile, priva di impianti di riscaldamento, con impianti di luce ed acqua scoperti, da sostituire, con pavimenti in cotto da rinnovare, in breve il tutto da ristrutturare all'interno” (relazione, pag. 36).
Riepilogata la storia urbanistica e le irregolarità riscontrate, il CT ha dato atto che con la donazione del 1983 unitamente a detto immobile potrebbe essere stata donata anche la corte, esclusiva al magazzino 763 sub. 7 non oggetto di causa. Nel dubbio, lasciando la soluzione della questione al
Collegio, il CT ha eseguito due valutazioni stimando quindi: il valore base all'attualità in €
439.000,00 (senza includere il terreno), € 475.000,00 (includendolo), da cui detrarre comunque €
9.000,00 per regolarizzazioni catastali, spese tecniche per un valore attuale base al netto delle detrazioni per € 430.000,00 senza corte e 466.000,00 con la corte. pagina 11 di 21 Appurato che dalle indagini urbanistiche tra la donazione dell'appartamento (1983) e l'apertura della successione (2015) l'immobile è stato oggetto di lavori di restauro/ristrutturazione, il CT ha ritenuto tuttavia di considerare il valore al m/q dell'appartamento come prossimo a quello donato alle sorelle dal padre nel 2006 (e attualmente, ancora in scarse condizioni), stimando quindi il valore dell'appartamento, all'attualità e esaurite le detrazioni per sanatorie, in € 223.000,00 (senza corte) e
243.000,00 (con corte).
Per stimare, partendo da questi ultimi importi, il valore all'apertura della successione, il CT ha ritenuto di applicare su tale importo non i coefficienti tratti dai valori OMI per l'anno 2015 (ritenuti dal
CT errati con riferimento alla voce “Abitazioni civili con stato conservativo normale”, perché riportanti valori fuori mercato anche per detto anno), ma i coefficienti per l'anno di riferimento della
Camera di commercio di Vicenza, più affidabile e un ulteriore coefficiente per vetustà: ne ha quindi stimato il valore, all'apertura della successione, in € 262.000,00 (senza corte) e 285.000,00 (con);
(iii) per l'abitazione 763 sub. 1 (donata a e ) il CT ha anzitutto osservato che Pt_1 Parte_2
l'ingresso dell'unità è gravato da servitù in favore dell'abitazione di (relazione, pag. 54), CP_1 osservando che “le finiture dell'unità sono rimaste quelle dell'epoca di costruzione” (cfr. pag. 55), non riscontrando alcuna pratica urbanistica quanto a detto immobile, riscontrando comunque delle difformità, sanabili per il costo di € 9.000,00.
Ha quindi valorizzato la circostanza che l'immobile è gravato da servitù, chiarendo di ritenere opportuno applicare al valore di mercato dell'area occupata (determinato sulla base di comparabili), una percentuale, applicando un coefficiente di 0,35 (stimando quindi la decurtazione della porzione occupata in € 5.670,00) e stimando altresì il valore del deprezzamento, ossia il costo che si dovrebbe sostenere per realizzare un diverso accesso all'area pubblica verso l'appartamento del fratello, stimato in € 16.500,00, stimando il valore per l'aggravio in € 22.170,00, arrotondati in € 22.000,00
Il CT ha stimato quindi il valore base all'attualità dell'appartamento in € 254.000,00 da cui detrarre comunque € 9.000,00 per regolarizzazioni catastali € 22.000,00 per aggravio servitù, per un valore attuale pari ad € 223.000,00
Per stimare, partendo da questi ultimi importi, il valore all'apertura della successione, il CT ha applicato i coefficienti per l'anno di riferimento della Camera di commercio di Vicenza, più affidabile e per vetustà su tale importo: ne ha quindi stimato il valore, all'apertura della successione, in €
262.000,00; iv) per i negozi 763 subb. 2 e 5 (donati alle sorelle): valore base all'attualità € 84.000,00, a cui il CT ha detratto € 1.000,00 per la regolarizzazione delle irregolarità riscontrate, per un valore al netto delle detrazioni per € 83.000,00. pagina 12 di 21 Applicando i coefficienti OMI e per vetustà su tale importo, ha stimato il valore all'apertura della successione in € 119.000,00;
v) per l'autorimessa 763 sub. 6 (donata alle sorelle): valore base all'attualità € 12.000,00.
Applicando i coefficienti OMI e per vetustà su tale importo, ha stimato il valore all'apertura della successione in € 13.000,00.
Il CT ha quindi proceduto a riassumere il valore all'apertura della successione dei vari beni donati e ha ricostruito l'asse ereditario, aggiungendo i crediti del de cuius verso gli eredi (pag. 85), determinato le quote, e operato le imputazioni di donazioni/debiti (pagg. 87 ss.), ipotizzando in ogni caso un conguaglio a debito di , diverso se si consideri o meno la corte come donata insieme CP_1 all'appartamento.
9. Le stime del CT hanno però formato oggetto di vari rilievi dalle parti, dapprima nel corso delle operazioni peritali (osservazioni allegate subb. 19 e 20 alla CT), quindi a verbale dell'udienza dell'1.10.2025, da ultimo negli scritti conclusivi (conclusionale attorea, pagg. 3-5; convenuta, pagg. 13-
15).
9.1. Seguendo l'ordine logico, il convenuto ha contestato i prezzi al mq ricavati dai comparabili per la determinazione dei valori dei beni, osservando che non sarebbero stati adeguatamente rielaborati dal
CT per adattarli alle caratteristiche specifiche dei beni stimati;
il CTP menziona, ad esempio, quanto all'appartamento di , la mancata considerazione della classe energetica che “anche se Controparte_1 non esattamente nota, va comunque considerata molto bassa”; quanto alla vetustà del fabbricato il
CT nel valorizzarla avrebbe indicato una ristrutturazione del fabbricato del 2000, mai eseguita, sicché il fabbricato dovrebbe in generale considerarsi più vetusto, non avendo subito interventi dal 1985.
Inoltre, il CT non avrebbe considerato ai fini del deprezzamento o apprezzamento delle caratteristiche specifiche dell'appartamento di (taglio, distribuzione dei locali, qualità delle finiture, CP_1 disponibilità di parcheggio, traffico etc.), al che il convenuto propone una diversa valutazione del bene, operando dei diversi adattamenti rispetto ai comparabili (cfr. osservazioni, pag. 2 e conclusionale, pagg.
13-14).
Deve anzitutto osservarsi che, anche se il convenuto sembra muovere delle considerazioni di carattere generale, esse attengono per lo più unicamente all'appartamento donato a , non muovendo il CP_1 convenuto delle specifiche censure quanto agli altri beni.
I rilievi sono stati tuttavia ampiamente riscontrati dal CT (relazione, pag. 101-103) evidenziando che, quanto alla vetustà, si sarebbe considerato l'anno 2000 come data di esecuzione di lavori per aver rinvenuto una pratica presso il Comune;
di non aver indicato la classe energetica proprio perché, per quanto riguarda l'immobile di , non risulta depositata una pratica APE al riguardo. CP_1
pagina 13 di 21 Ha poi chiarito di aver attentamente vagliato le differenze emergenti tra i comparabili di riferimento e i beni oggetto di stima (o meglio, il solo appartamento donato a stanti le contestazioni del CTP) CP_1 procedendo a degli adattamenti (ad esempio, detraendo dai comparabili dei valori per caratteristiche proprie di quest'ultimi, quali la diversa manutenzione o la presenza di un fotovoltaico).
Ha quindi diffusamente preso posizione sui diversi parametri di deprezzamento/apprezzamento dell'appartamento donato a rispetto ai comparabili applicato dal CTP per orientamento, CP_1 affaccio, distacco, distribuzione, luminosità, manutenzione, vetustà, parcheggio e traffico, confermando la propria stima, con argomentazioni tecniche del tutto logiche e che il Tribunale ritiene senz'altro di far proprie.
9.2. Il convenuto ha poi contestato, sempre a livello generale, la scelta del CT di utilizzare i dati OMI
o della Camera di Commercio di Vicenza per la determinazione della variazione di valore tra 2025 e
2015, proponendo di applicare il dato ricavabile dalla “Serie storica Istat” (osservazioni CTP convenuto, pagg.
2-3 e conclusionale, pagg. 14-15), il che porterebbe a valori diversi per tutti i beni.
Il CT ha risposto a dette osservazioni, anzitutto chiarendo gli aggiustamenti utilizzati nell'utilizzo dei parametri OMI/della Camera di Commercio e poi evidenziando la totale erroneità del parametro ISTAT in quanto riferito “ai prezzi alla produzione delle costruzioni, e quindi rilevano l'andamento dei costi dei materiali e della manodopera del settore. Tali indici non hanno perciò alcuna attinenza sull'andamento del mercato immobiliare delle costruzioni, oltre ad essere di rilevazione nazionale e quindi non specifici del mercato della zona in cui insistono gli immobili oggetto di causa.” (relazione
CT, pag. 103-104).
Tali argomentazioni sono pienamente condivisibili, sicché devono confermarsi i parametri utilizzati dal
CT.
9.3. Deve poi affrontarsi la questione della corte. Parte attrice ha dedotto (osservazioni alla CT, pagg.
1-2 e da ultimo conclusionale, pag. 5) che essa dovrebbe intendersi donata da a con l'atto Pt_3 CP_1 del 1983, unitamente al laboratorio m.n. 763 sub. 4 e all'appartamento sub. 4.
Ciò perché nell'atto (doc. 5 attoreo/8 convenuto, pag. 3) si prevede che nella donazione “[…] si intende compreso il piccolo terreno scoperto intercluso di mq. 145 circa e confinante a sud con proprietà
a est con proprietà a nord con proprietà e e a ovest con proprietà Per_5 Per_6 Per_7 Pt_3
, fermo restando diritto di passaggio a favore negozio AN per l'accesso allo studio Pt_3 fotografico retrostante, come finora praticato” e perché tale atto precedeva quello del 1989 (per cui non è tenuto a collazione), con cui, nella prospettiva del convenuto, la corte sarebbe stata CP_1 trasferita.
Il convenuto ha invece chiesto non comprendersi detta corte, osservando in particolare il CTP del pagina 14 di 21 convenuto che la corte risulterebbe inclusa nella planimetria catastale dell'atto del 1989, sicché non essendo la planimetria stata variata a seguito dell'atto del 1983 la corte dovrebbe intendersi in realtà ceduta/donata, per effetto di quello del 1989, non soggetto a collazione (relazione CT, pagg. 39-40).
È stato chiarito che “Le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l'interpretazione del negozio, salvo, poi, al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell'immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nelle dette planimetrie, il compito di risolvere la "quaestio voluntatis" della maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all'intento negoziale ricavato dall'esame complessivo del contratto” (Cass. Sez. II, sent. n. 6764 del 5/5/2003 cfr. in tal senso, tra le varie in parte motiva, Cass. Sez. II, ord. n. 1922 del 18/1/2024). In ultima analisi, le planimetrie vanno lette unitamente al contenuto descrittivo degli atti e assumono rilievo in particolare allorché ad esse le parti si siano riferite.
Nel caso di specie, l'atto del 1983, antecedente a quello del 1989, è chiaro e specifico, nella parte descrittiva, nell'indicare come oggetto di donazione anche la corte attualmente pertinenziale al magazzino 763 sub. 7, poi ceduto/donato con l'atto del 1989, ben individuandola per misura
(coincidente con quella della corte) e tanto da specificare che la stessa veniva donata, fermi i diritti di passaggio in favore di unità di terzi.
Nell'atto del 1989 i beni ceduti/donati vengono così descritti (doc. 9 convenuto, art. 1) “porzione di fabbricato urbano sita in Comune di NE, alla P.zza C. Battisti, costituita da un locale ad uso magazzino, già censito al N.C.E.U. alla partita 1262 con il mappale numero 763 al foglio 23° e variato con denuncia di variazione […] Il tutto come risulta dalla planimetria che, previa disamina ed approvazione delle parti, si allega al presente atto […]”. Dalla parte descrittiva dell'atto è chiaro che oggetto della cessione/donazione del 1989 fu solo il magazzino oggi censiti al m.n. 763, sub. 7, non venendo menzionata la corte e venendo richiamata la planimetria solo per l'identificazione del magazzino, essendo dunque irrilevante che essa ricomprendesse anche la corte.
Da una lettura di entrambi gli atti (da valorizzare, anche nel vagliare la comune intenzione delle parti, ex art. 1362, co. 2 c.c., considerato che le parti dei due atti del 1983 e del 1989 erano sempre e Pt_3
) emerge dunque in maniera chiara che la corte fu donata con l'atto del 1983, sicché deve CP_1 essere anch'essa collazionata per imputazione.
9.4. Le attrici, pur concordando sulla valutazione base dello studio dentistico (763, sub. 4), hanno contestato il CT per aver detratto le migliorie/lavori eseguiti da (osservazioni CTP, pagg. 3- CP_1
4) per varie ragioni (i) perché del laboratorio, così come dell'appartamento, nel 1983 fu donata la sola pagina 15 di 21 nuda proprietà con riserva d'usufrutto a;
entrambi gli immobili furono concessi in comodato Pt_3 gratuito a , sicché non avrebbe comunque diritto al rimborso, ex art. 1808 c.c.; le CP_1 CP_1 migliorie sarebbero inoltre state eseguite per l'esercizio dell'attività dentistica, trattandosi di investimenti di cui avrebbe beneficiato solo il convenuto;
(ii) il CT avrebbe operato senza specificità, operando una riduzione forfettaria del 15%, senza analizzare analiticamente degli interventi, senza operare dunque una analisi costi-benefici e verificare l'incremento di valore dato dagli interventi, in ultima analisi avendo operato la riduzione senza far riferimento a fatture o opere.
9.4.1. L'argomentazione fondata sul comodato non è condivisibile. Premesso che ex art. 1808 co. 2 c.c. il comodatario ha comunque diritto, nei rapporti con il comodante, al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se necessarie e urgenti, i rilievi non paiono centrati, posto che il riparto delineato dall'art. 1808 c.c. avrebbe al più potuto rilevare nei rapporti personali tra de cuius e convenuto.
Le migliorie/spese straordinarie rilevano in questa sede ai fini dell'art. 748 c.c., nel vagliare i rapporti tra coeredi;
in quest'ottica, l'esecuzione di interventi straordinari rileva comunque, a prescindere dall'esistenza di un ulteriore titolo, giacché “in tema di collazione ereditaria d'immobili, la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal de cuius con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione delle opere eseguite a spese del nudo proprietario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali da questi solo sopportati” (Cass. Sez. II, sent. n. 29247 del 22/12/2020).
9.4.2. Quanto alla dedotta mancanza di analiticità, il CT, nel replicare alle osservazioni (relazione, pag. 94) ha chiarito, con argomentazioni pienamente condivisibili, di aver rinvenuto, nell'ambito delle verifiche, varia documentazione comprovante l'esecuzione di interventi nel corso degli anni (in particolare, autorizzazione all'esercizio come studio dentistico del 2008, da cui emerge il controllo e messa a norma dell'impianto, da cui il CT ha condivisibilmente dedotto che il servizio igienico fu oggetto di modifiche;
diffida del Comune del 2014 e dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, da cui emerge che il convenuto dovette procedere anche a detto intervento). Si concorda quindi pienamente con l'operato del CT, che ha operato una riduzione del 15% (pari a complessivi €
8.000,00, importo coerente con il costo dei predetti, incisivi interventi).
9.5. Attrici e convenuto hanno poi contestato – con diverse finalità - l'applicazione di detrazioni sull'appartamento donato a , per le migliorie/spese straordinarie. CP_1
Le attrici per due ragioni: (i) perché anche detto immobile avrebbe formato oggetto di comodato;
(ii) anche in questo caso per aver operato senza specificità e supporti documentali (osservazioni CTP pagina 16 di 21 attoreo, pagg. 5-8).
Il convenuto, di contro, ha sostanzialmente dedotto che il CT avrebbe sottostimato la detrazione, non considerando che l'appartamento sarebbe risultato in condizioni di inagibilità e inabitabilità, privo di impianti, con finiture fatiscenti e problemi strutturali. A supporto di tale prospettazione ha nel corso delle operazioni prodotto due fotografie (osservazioni CTP, pag. 1) e richiamato il contenuto dell'atto del 1983 in cui l'immobile viene descritto come “vecchia abitazione ai piani superiori, con scale in parte in pietra e in parte in legno, con sottotetto non abitabile, priva di impianti di riscaldamento, con impianti di luce ed acqua scoperti, da sostituire, con pavimenti in cotto da rinnovare, in breve il tutto da ristrutturare all'interno” – all'udienza dell'1.10.2025 la difesa convenuta ha dedotto peraltro che detta descrizione farebbe prova fino a querela di falso. Il convenuto in ultima analisi ritiene non congrua la scelta del CT, nel valorizzare le migliorie/spese, di dare all'appartamento lo stesso valore di quello ove abitava e donato alle sorelle nel 2006. Parte_3
I rilievi non persuadono.
Quanto al valore probatorio dell'atto e alla mancata proposizione della querela di falso, il rilievo è inconsistente, posto che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile è relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e ai fatti innanzi a questo compiuti ma non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti (Cass. Sez. III, ord. n. 18848 del 4/7/2023) sicché le dichiarazioni rese dalle parti dell'atto del 1983 (padre e figlio) circa le caratteristiche dell'appartamento non sono di per sé vincolanti, essendo liberamente apprezzabili;
al di là di ciò, il CT le ha comunque valorizzate.
Sulla circostanza che l'immobile fosse oggetto di comodato già si è detto.
Sul merito della valorizzazione delle migliorie da parte del CT, questi, nel rispondere ai rilievi del
CTP attoreo (pag. 96) ha chiarito di aver operato la detrazione perché in effetti l'immobile, in base alla descrizione del 1983, risultava necessitare taluni importanti interventi di manutenzione.
Quanto ai rilievi del convenuto, il CT ha chiarito (pagg. 99-100), con argomentazione pure pienamente condivisibile, che dalla descrizione dell'atto del 1983 l'immobile risultava solo con il sottotetto non abitabile e con gli impianti da sostituire, non riscontrando grandi differenze con l'attuale stato dell'immobile 763 sub. 1 donato alle sorelle (salvo che per l'assenza dell'impianto di riscaldamento). È pienamente condivisibile l'operato del CT che, al fine di valorizzare le migliorie del convenuto, ha ritenuto di ricostruire il valore del bene al netto degli interventi ex art. 748 c.c. (da ritenersi riferibili al convenuto) sulla base di quello poi donato dal padre alle sorelle, non avendo del resto fornito specifici elementi a supporto della sua diversa ricostruzione (del tutto Controparte_1 insufficienti le due fotografie allegate nel corso del CTP, in disparte della legittimità di detta pagina 17 di 21 produzione).
9.6. Attrici e convenuto hanno infine contestato il calcolo della detrazione connessa alla servitù sul vano scala, con riferimento all'appartamento donato alle attrici.
Queste (osservazioni CTP, pag. 8) pur condividendo la metodologia del CT, che ha optato per una doppia valutazione (minor valore dell'area gravata e ulteriore deprezzamento) ha contestato la seconda, ritenendo che il deprezzamento coincida con la differenza di valore di mercato tra valore del bene ante intervento per la realizzazione del passaggio alternativo e valore post realizzazione del passaggio alternativo, non nel mero costo del medesimo, come affermato dal CT.
Il convenuto ha rilevato che una soluzione per risolvere il problema sarebbe scambiare lo studio dentistico con il negozio sub. 5 (osservazioni CTP, pag. 4).
Il rilievo attoreo non è condivisibile, posto che il minor valore è stato correttamente individuato dal
CT facendo riferimento ai costi per la realizzazione di un passaggio alternativo (coerentemente con la giurisprudenza di legittimità, cfr. ad es. Cass. Sez. III, ord. n. 22815 del 29/9/2017, in punto valorizzazione della diminuzione del valore di un fondo per effetto della sua interclusione).
Le osservazioni del convenuto non sono centrate, considerando non il valore dei beni alla morte del de cuius, ma possibili, futuri assetti discendenti da intese tra le parti.
10. In definitiva, si condividono del tutto le valutazioni operate del CT nella stima del valore dei beni oggetto di collazione per imputazione, dovendosi, per le predette ragioni, considerare tra gli stessi anche la corte.
Eseguita la collazione, ex art. 724 c.c. conferendo il valore dei beni donati all'apertura della successione, l'asse ereditario, comprensivo di crediti del de cuius verso i figli (derivante dalla nullità delle donazioni) e valore dei beni donati, ammontava ad € 1.128.204,40 (relazione CT, pag. 85, secondo schema) per una quota per fratello di € 376.068,13 (relazione CT, pag. 86 secondo schema).
Operate le imputazioni e i prelevamenti dai crediti ex artt. 724-725 c.c. risulta che è Controparte_1 tenuto a versare alle sorelle un conguaglio in denaro di € 314.136,27 (€ 157.068,13 a sorella), cfr. relazione CT, pag. 89.
Ciò perché le somme che era tenuto a imputare alla propria quota erano superiori al Controparte_1 valore della stessa, in ragione delle donazioni che egli è tenuto a collazionare e dei debiti verso il de cuius, derivanti dalla declaratoria di nullità di cui alla sentenza parziale.
Su detto debito, per le ragioni su chiarite, decorrono gli interessi ex art. 1284, co. 1 c.c. dall'apertura della successione ex art. 745 c.c. (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 17755 del 21/6/2023), e dunque dal
25.7.2015, sicché la somma dovuta da alle sorelle ammonta, all'attualità, ad € 352.256,25 (€ CP_1
176.128,12 a sorella). pagina 18 di 21 In accoglimento della domanda di divisione proposta dalle attrici, accertato che è Controparte_1 tenuto al versamento di detti conguagli, il convenuto deve essere dunque condannato a versare alle sorelle la predetta somma, oltre interessi ulteriori maturandi dall'adozione del presente provvedimento, sino al saldo.
11. Segue la liquidazione delle spese di lite;
sul punto deve rammentarsi che nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti tesi a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie tra condividenti (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 1665 del 23/1/2017).
Nel caso di specie, il convenuto è prevalentemente soccombente nei confronti delle attrici quanto agli incidenti di cognizione, essendo stata rigettata la riconvenzionale avente ad oggetto l'annullamento del testamento/la declaratoria di indegnità delle attrici ed essendo state accolte le domande attoree tese ad accertare l'esistenza di varie donazioni – dichiarate nulle - da parte di in favore del figlio (pur Pt_3 essendo, nell'ambito di detta verifica, stato appurato che il de cuius eseguì delle donazioni anche verso le attrici, di misura di gran lunga inferiore a quelle in favore di ). CP_1
11.1. Le spese di lite seguono pertanto la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge
27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in considerazione delle somme concretamente riconosciute alle attrici in quello da € 260.000,01 ad € 520.000,00 – applicati ai medi e precisamente: € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria ed € 6.164,00 per la fase decisionale, per complessivi € 22.457,00, oltre accessori.
Non è possibile procedere, come indicato nella nota spese, ad una ulteriore liquidazione di compensi per la “causa di successione” e per la “fase di CT” trattandosi in realtà di fasi incluse in un unico giudizio, da valutarsi unitariamente.
Alle attrici dovranno essere anche rimborsati gli esborsi (cfr. nota spese allegata ad ultima memoria di replica), per € 8.409,42 (con esclusione delle voci relative a mediazione e sequestro, su cui si tornerà a breve e della voce “spese per ricerca documentazione”, generica: vanno rimborsate dunque le spese di notifica dell'atto di citazione, per € 13,86, la marca/iscrizione a ruolo, per € 545,00, le spese di notifica testi, per € 87,40, notifica a banche, per € 15,90; deve essere anche riconosciuto il rimborso per le spese dei compensi della CT anticipate dalle attrici – CT relativa agli e/c, da porsi nel rapport Parte_4 tra le parti integralmente a carico del convenuto,stante la prevalente soccombenza su tale aspetto –, per
€ 5.432,26 e del CTP AN in detta CT, per € 2.315,00; non possono invece essere riconosciuti gli esborsi per il CTP per l'attività svolta nell'ambito della relazione di stima, venendo Persona_8 quest'ultime, come si vedrà, compensate nel rapporto tra le parti). pagina 19 di 21 11.2. Devono essere altresì riconosciuti i compensi per la mediazione, secondo i valori minimi previsti per il predetto scaglione e solamente per la fase di attivazione (avendo l'attrici provato che il convenuto non partecipò al primo incontro, cfr. doc. 22), per € 685,00 per compensi, oltre accessori sui compensi;
devono pure essere riconosciuti gli esborsi connessi alla mediazione, per € 104,75 (97,60 + 7,15).
11.3. Quanto al sequestro in corso di causa, le spese vengono liquidate in base agli stessi parametri e scaglioni, applicati ai minimi, stante l'estrema linearità in fatto e diritto del subprocedimento e, precisamente: € 1.843,00 per la fase di studio della controversia, € 780,00 per l'introduttiva del giudizio, € 1.985,00 per l'istruttoria/trattazione ed € 1.276,00 per la decisionale, per complessivi €
5.884,00 oltre accessori. Alle attrici dovranno essere rimborsati gli esborsi per il cautelare, per € 683,91
(CU e marca, per € 286,00, spese notifica, per € 25,63, spese visure ipotecarie per esecuzione sequestro, per € 38,28, spese trascrizione del sequestro, per € 334,00).
12. Le spese per la CT contabile della Dott.ssa liquidate con separato decreto, vanno poste Parte_4 nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico di , ferma la responsabilità Controparte_1 solidale dei tre verso l'ausiliario, trattandosi di CT relativa a profili su cui è risultato Pt_3 CP_1 prevalentemente soccombente.
13. Quanto ai compensi per il CT , vanno posti a carico delle parti nella misura dell'1/3 CP_2 ciascuno (e, dunque 1/3 a carico di ciascuna attrice e 1/3 per il convenuto), ferma la responsabilità solidale dei verso l'ausiliario, trattandosi di CT diretta alla divisione, giacchè “Nei Pt_3 procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste
a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.”
(Cass. Sez. II, sent. n. 1635 del 24/1/2020).
Resta inteso che, nei rapporti interni, laddove quanto a detta CT una parte dovesse aver sborsato più del dovuto rispetto alla quota messa suo carico, potrà ripetere dall'altra la differenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) dispone lo scioglimento della comunione esistente tra gli eredi di avente ad oggetto i Parte_3 crediti accertati per effetto della sentenza n. 1263/2024 e, operate le collazioni delle donazioni cui gli eredi erano tenuti per come accertato da detta sentenza, le imputazioni e i prelevamenti ex art. 724-725
c.c., accertato e dichiarato che è debitore nei confronti delle sorelle per le ragioni Controparte_1 esposte in parte motiva, per l'effetto, in parziale accoglimento delle domande attoree: pagina 20 di 21 a) condanna al pagamento in favore di dell'importo di € 176.128,12 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla presente sentenza sino al soddisfo;
b) condanna al pagamento in favore di dell'importo di € 176.128,12, Controparte_1 Parte_2 oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla presente sentenza sino al soddisfo;
(ii) rigetta per il resto le domande attoree;
(iii) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore di Controparte_1 Pt_1
e , pari ad € 22.457,00 per compensi ed € 8.409,42 per esborsi, oltre accessori come Parte_2 per legge sui compensi e al rimborso delle spese per la mediazione, sempre in favore di e Pt_1
, pari ad € 685,00 per compensi ed € 104,75 per esborsi, oltre accessori sui compensi;
Parte_2
(iv) condanna alla refusione delle spese processuali per il procedimento cautelare in Controparte_1 corso di causa in favore di e pari ad € 5.884,00 per compensi, € 683,91 per Pt_1 Parte_2 esborsi, oltre accessori come per legge sui compensi.
(v) pone nei rapporti tra le parti definitivamente a carico di le spese per la CT Controparte_1
ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dell'ausiliario; Parte_4
(vi) pone nei rapporti tra le parti definitivamente a carico delle parti in solido (1/3 1/3 Pt_1
, 1/3 ) le spese per il CT , ferma la responsabilità solidale delle parti nei Parte_2 CP_1 CP_2 confronti dell'ausiliario.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 9 dicembre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
VI SI
Il Presidente
VA RA
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati: dr.ssa VA RA Presidente dr.ssa Vittoria Cuogo Giudice dr. VI SI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 9009 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, riservata in decisione all'esito di udienza di p.c. sostituita da deposito di note scritte con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 22 ottobre 2025 vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Annamaria Basso (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Schio (VI), Via Btg. Val C.F._3
Leogra, 47, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- attrici – contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ludovica Dalla Controparte_1 C.F._4
TA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in NE (VI), C.F._5
Via Marconi, 1, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione risposta
- convenuto -
OGGETTO: divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI: con provvedimento ex art. 127 ter, co. 3 c.p.c. del 22.10.2025 si riscontrava il deposito delle note del 20.10.2025, in cui parte attrice così precisava le conclusioni:
“- Si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande di controparte.
pagina 1 di 21 - Darsi atto che i capi oggetto di gravame pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia sono esclusivamente i capi ii e iii e quindi confermarsi che il compendio ereditario di è Parte_3 costituito dal credito verso di € 340.204,00 e verso e di € Controparte_1 Pt_1 Parte_2
22.000,00, ciascuna con interessi legali per ciascuna posta.
- In relazione alla collazione dei beni donati in vita dal de cuius al figlio ed alle figlie Controparte_1
e sia compresa la corte mapp. 763 sub 7 nella donazione a favore di Pt_1 Parte_2
; sia valutato in modo appropriato, e cioè senza svalutazione ovvero minima Controparte_1 svalutazione attribuibile alle migliorie non documentate o comunque non riconoscibili in virtù del comodato, per quanto riguarda l'immobile donato a e valutando con ulteriore Controparte_1 attenzione il peso rappresentato dalla servitù esistente a carico del mapp.n.763 sub1. In esito determinarsi il conguaglio dovuto da alle sorelle e . Controparte_1 Pt_1 Parte_2
- Con vittoria di spese e competenze legali, anche per le fasi di mediazione e cautelare, nonché per la fase di CT”
Si riscontrava il deposito delle note del 20.10.2025, in cui così precisava le Controparte_1 conclusioni:
“In via preliminare:
A fronte del giudizio d'appello pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia avverso la sentenza non definitiva n. 1263/2024, si insiste anche in questa sede per l'accoglimento della domanda di sospensione della causa ex art. 295 c.p.c. anche per motivi di economia processuale.
Si precisa che la Corte d'Appello, nel giudizio n. 180/2025 R.G., ha rinviato la causa ex art. 352 c.p.c. per la rimessione della causa in decisione all'udienza cartolare del 19.6.2026 (all. A), assegnando i termini alle parti per il deposito delle note scritte per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Pertanto, vista anche la prossimità dell'udienza in cui il giudizio di secondo grado verrà rimesso in decisione, appare opportuno sospendere, per i motivi anzidetti, il presente giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste nell'accoglimento delle domande istruttorie non accolte e precisamente si chiede di rimettere la causa in istruttoria ed ammettere la C.T.U. grafologico- psicologica volta ad accertare lo stato della volontà del testatore nel momento in cui venne redatto il testamento olografo del 4.3.2011, mediante - fra l'altro – l'analisi del movimento scrittorio e delle sue variazioni nel calibro, nelle larghezze tra lettere e parole, nella forma, nella direzione delle lettere, nonchè mediante la comparazione della scrittura del testamento rispetto alle scritture da noi prodotte;
il tutto come già richiesto nella memoria istruttoria depositata nell'interesse del convenuto ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; si rammenta che il pagina 2 di 21 convenuto ha già offerto un principio di prova sul punto, mediante la perizia della Controparte_1 dott.ssa (cfr. doc. 1 di parte convenuta) depositata contestualmente alla propria Per_1 costituzione in giudizio.
Nel merito:
Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, che qui si riportano:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto:
1) Rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avversarie.
In via riconvenzionale:
2) Per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'indegnità a succedere delle signore Pt_1
e e, per l'effetto, dichiararle escluse dalla successione del signor
[...] Parte_2 Pt_3
ai sensi e per gli effetti dell'art. 463 n. 4 c.c.
[...]
3) Conseguentemente, condannare le signore e a restituire i beni Parte_1 Parte_2 donati loro in vita dal signor ed i relativi frutti loro pervenuti dopo l'apertura della Parte_3 successione.
4) Per i motivi di cui alle premesse, annullare il testamento olografo datato 4.3.2011 per violenza, e/o per dolo e/o per errore.
5) Dichiarare la validità del testamento pubblico datato 21.1.2011 registrato il 17.12.2015 e, conseguentemente, ricostituire l'asse ereditario e, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le attrici non dovessero essere dichiarate indegne a succedere al padre, regolare ed eseguire la successione del signor in forza delle disposizioni di tale testamento pubblico. Parte_3
6) Condannare conseguentemente le attrici a conferire al convenuto quanto loro donato in vita dal padre in eccedenza rispetto alla legittima loro spettante.
7) Condannare le attrici al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi in via equitativa, in favore del convenuto . Controparte_1
8) Con rifusione delle spese e competenze di lite.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza parziale n. 1263/2024 del 20.6.2024, pubblicata il 26.6.2024, il Tribunale così provvedeva:
“(i) dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] e ivi deceduto Parte_3 il 25 luglio 2015;
(ii) rigetta le domande del convenuto con cui si chiede di “annullare il testamento olografo datato
4.3.2011 per violenza e/o per dolo e/o per errore” (punto 4) conclusioni riportate in epigrafe), di pagina 3 di 21 declaratoria di indegnità di e (punto 2) conclusioni) e dirette, previa Pt_1 Parte_2 declaratoria di validità del testamento pubblico del 21.1.2011, a regolare la successione di
[...]
in base a detto atto (punto 5 conclusioni) Pt_3
(iii) dichiara che coeredi di , in virtù del predetto testamento olografo, sono , Parte_3 Pt_1
e , per la quota di 1/3 ciascuno;
Parte_2 Controparte_1
(iv) accerta e dichiara la nullità per difetto della forma prescritta ad substantiam delle donazioni del
17.12.2020, del 24.11.2010, del 24.12.2010, del 28.2.2011 e del 2.3.2011 con cui ha Parte_3 donato a rispettivamente € € 45.523,81, € 22.000,00, € 90.880,59, €140.000,00 ed € Controparte_1
41.800,00, per complessivi € 340.204,40;
(v) accerta e dichiara la nullità per difetto della forma prescritta ad substantiam delle donazioni del del 12/15-24.11.2010 con cui ha donato a e € 22.000,00 Parte_3 Pt_1 Parte_2 ciascuna;
(vi) rigetta la domanda attorea, diretta ad accertare “l'ammontare dovuto all'asse ereditario da
per mancato riconoscimento economico all'usufruttuario, sia per quanto riguarda Controparte_1
l'abitazione occupata direttamente dal nudo proprietario che per il laboratorio dentistico/odontotecnico”;
(vii) dichiara che il compendio ereditario relitto da è costituito da: (a) il credito verso il Parte_3 figlio per la somma di € 340.204,40, derivante dalla declaratoria di nullità delle Controparte_1 donazioni di cui al punto iv); b) il credito verso le figlie e per la somma di € Pt_1 Parte_2
22.000,00 ciascuna (per complessivi € 44.000,00), derivante dalla declaratoria di nullità delle donazioni di cui al punto v);
(viii) accerta e dichiara l'obbligo di di collazione degli immobili a lui donati da Controparte_1 [...]
con atto del 2.12.1983 a rogito notaio rep. 93.900 rac. 13.772, siti in NE Pt_3 Persona_2
(Vi);
(ix) accerta e dichiara l'obbligo di e di collazione degli immobili donati Pt_1 Parte_2 loro da con atto del 16.11.2006 a rogito notaio rep. 36.358 rac. 9.815, siti Parte_3 Persona_3 in NE (Vi);
(x) dichiara l'estinzione parziale del giudizio limitatamente al terzo chiamato;
Persona_4
(xi) compensa le spese tra le attrici e e tra il convenuto e;
Persona_4 Persona_4
(xii) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza, riservando la pronuncia delle spese di giudizio tra attrici e convenuto alla sentenza definitiva”
Con separata ordinanza in pari data veniva disposta CT, nominandosi il Geom. , Controparte_2 sul seguente quesito: pagina 4 di 21 “il C.T.U., esaminati gli atti di causa e il contenuto della sentenza parziale e previo accesso ed esame dello stato dei luoghi, acquisita eventualmente presso i pubblici uffici la documentazione strettamente necessaria e connessa agli elementi già dedotti/documenti già depositati dalle parti, avvalendosi se ritenuto necessario di Ausiliario specializzato, con nominativo da comunicarsi all'udienza di giuramento dinnanzi al Relatore, tenuto conto delle eventuali osservazioni di cui all'art. 194, 2° comma c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c.:
1) accerti se, al momento della morte (25.7.2015), fosse effettivamente proprietario dei Parte_3
Contr seguenti immobili, indicati come di “proprietà del de cuius” nel rendiconto dell' (cfr. doc. 3 attoreo), vale a dire i 10/40 del terreno in OA (Foglio 48, part. 715 CT del detto Comune) e piena proprietà del bene ubicato in NE (censito al CF di detto comune al foglio 3, part. 763 sub. 7 cat C/2 di detto Comune);
2) laddove i predetti beni dovessero risultare di proprietà di al momento della morte: Parte_3
i) descriva gli immobili da dividere dandone rappresentazione grafica e fotografica, provvedendo a redigerne schizzo planimetrico;
ii) acquisisca l'estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili effettuate negli ultimi vent'anni, verificando la titolarità degli immobili e la provenienza ed accertando se vi siano creditori iscritti o altri comproprietari oltre agli attori;
iii) acquisisca i titoli abilitativi di cui all'art. 46 d.p.r. n. 380/2001 (permesso a costruire/permesso in sanatoria) o, a seconda del caso di cui all'art. 40 l. 47/1985 (licenza o concessione ad edificare o concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 o stessa legge) o verifichi se sussistono le condizioni per la dichiarazione sostitutiva ex art. 4, l. 15/1968, attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967; iv) rilevi se gli immobili oggetto di causa presentino o meno i requisiti che ne garantiscano la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della L. 47/85 e d.p.r. 380/2001;
v) verifichi se sussistano difformità tra le risultanze delle planimetrie depositate in catasto e l'attuale stato degli immobili (art. 29, co. 1bis, l- 52/1985); in caso sussistano difformità o abusi, precisi se si tratti di difformità insanabili;
in caso di abusi minori, indichi le spese di sanatoria;
vi) ove i beni non siano comodamente divisibili, dia adeguata spiegazione di detta indivisibilità; vii) stimi il valore dei predetti beni, alla morte di e all'attualità; nello stimare i beni, sia Parte_3 all'attualità, sia al momento dell'apertura della successione, faccia riferimento al valore di mercato, indicando gli elementi di stima e di confronto utilizzati per la valutazione;
3) determini il valore, al momento dell'apertura della successione, (i) degli immobili che CP_1
è tenuta a collazionare (punto viii del dispositivo della sentenza) e (ii) degli immobili che
[...]
pagina 5 di 21 e sono tenute a collazionare (punto ix del dispositivo della sentenza), Pt_1 Parte_2 deducendo a favore dei donatari le migliorie e spese straordinarie realizzate sugli immobili tra il momento della loro donazione e l'apertura della successione;
4) predisponga quindi uno o più progetti divisionali dei beni relitti (crediti del de cuius verso gli eredi, di cui al punto vii) del dispositivo della sentenza e, in caso di risposta positiva ai quesiti di cui al punto
1) della presente ordinanza, i beni immobili;
a tal fine il CT dovrà:
(i) previamente, imputare alle quote degli eredi, considerando i valori dei beni al momento dell'apertura della successione e l'ammontare dei crediti per come indicato nel dispositivo della sentenza, (a) il valore degli immobili donati agli eredi, per come determinati in risposta al quesito sub.
3); (b) le somme di cui gli eredi erano debitori verso il defunto, applicando il sistema dei prelevamenti di cui all'art. 725 c.c.,
(ii) determinare, all'esito delle predette operazioni, quale sia la consistenza della residua massa ereditaria da dividere e il suo valore attuale (con la precisazione che, laddove all'esito delle operazioni dovessero risultare somme dovute dagli eredi alla massa di cui al punto vii) del dispositivo, sul residuo saranno dovuti gli interessi ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla morte di all'attualità); Parte_3
(iii) predisporre quindi il progetto divisionale dei beni residui all'esito di imputazione e prelevamenti, con eventuali conguagli in denaro”.
Il CT prestava giuramento all'udienza del 17.7.2024, depositando la propria relazione il 15.9.2025.
All'udienza dell'1.10.2025 i difensori di entrambe le parti chiedevano chiamarsi a chiarimenti il CT;
il difensore di parte convenuta dava atto di aver appellato la sentenza parziale, segnalando che per il gravame risulterebbe fissata per giugno 2026 udienza di p.c. e instava per la sospensione del giudizio, ex art. 279, co. 4 c.p.c. o 295 c.p.c. Il GI si riservava e con provvedimento del 10.10.2025, ritenuto di non dover chiamare a chiarimenti il CT – risultando le questioni sollevate in udienza già discusse nel corso delle operazioni peritali e, in parte, riguardanti profili giuridici di competenza del Collegio – e di dover rigettare l'istanza di sospensione del procedimento in quanto “(i) quella proposta ex art. 279 c.c. presuppone la richiesta “concorde” delle parti, mentre nel caso di specie parte attrice si è opposta;
(ii) non potrebbe disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. in quanto “È illegittimo il provvedimento di sospensione del giudizio di primo grado proseguito dopo la pronuncia di sentenza parziale su questione pregiudiziale, che sia stato adottato in ragione della pendenza del giudizio d'appello su detta sentenza, giacché l'esito di esso, se difforme, ha effetto sul giudizio di merito, sicché difetta il presupposto per l'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., costituito dal possibile contrasto di giudicati.” (Cass. Sez. III, ord. n. 2962 del 15/2/2005)”, rinviava la causa per p.c. all'udienza del
21.10.2025, disponendone la trattazione ex art. 127ter c.p.c. Con provvedimento ai sensi della stessa pagina 6 di 21 disposizione, riscontrato il deposito delle note in cui le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe, il Relatore riservava di riferire al Collegio, trattenendo la causa in decisione, previa assegnazione di termini abbreviati per conclusionali e di legge per repliche.
2. Preliminarmente, in rito, si osserva che il difensore attoreo ha depositato, irritualmente dopo la scadenza della memoria di replica, una nota denominata “istanza urgente” in realtà contenente una asserita integrazione della nota spese. La nota è inammissibile e non se ne terrà conto ai fini della decisione.
3. Sempre in via preliminare, il convenuto ha insistito sulla richiesta di sospensione, da rigettarsi per le ragioni già chiarite dal GI nel provvedimento del 10.10.2025 e su richiamate.
4. Ancora in via preliminare, il convenuto ribadisce delle istanze istruttorie già disattese e delle conclusioni su questioni che già hanno formato oggetto della sentenza parziale. Le istanze istruttorie sono inammissibili, dovendo se del caso essere riproposte nella sede naturale (il gravame già interposto), così come le conclusioni su questioni già definite (ossia, quelle da 2 a 5 riportate in epigrafe).
5. Con la sentenza parziale è stato chiarito quale sia il testamento applicabile (rigettandosi la domanda di annullamento articolata dal convenuto e la collegata domanda di indegnità); si è accertato quali fossero le donazioni di denaro (nulle) del de cuius in favore di tutte le parti, concludendosi che il relictum alla morte di fosse costituito dal credito verso i figli – derivante dalla declaratoria Parte_3 di nullità delle varie donazioni di denaro – e si è accertato pure che le parti sono tenute alla collazione di varie donazioni di immobili eseguite in vita da parte del padre.
La causa è stata dunque rimessa sul ruolo, disponendosi CT, anzi tutto per accertare se, oltre ai crediti di cui si è detto, nel relictum dovessero intendersi ricompresi anche degli immobili (stante l'incertezza derivante dalle allegazioni delle parti su tale aspetto) quindi per procedere alla divisione, previa collazione e imputazione delle donazioni cui le parti sono tenute, come accertato dalla sentenza parziale.
6. Anzitutto il CT ha escluso che , alla morte, fosse titolare anche solo di quote dei beni Parte_3
Contr immobili indicati nel rendiconto dell' (punto 7.1. sentenza parziale), accertando che, pur risultando il de cuius catastalmente intestatario dei 10/40 di alcuni terreni siti in OA (fg. 48, part. 715) e di un immobile sito in NE (foglio 3, part. 763, sub. 7 cat. C/2), in realtà detta intestazione è errata: quanto alla prima per un erroneo inserimento di un frazionamento, quanto alla seconda per un mancato adeguamento catastale (relazione CT, pagg. 9-11). Tale accertamento non è stato contestato dalle parti.
Oggetto di divisione sono pertanto solo i crediti del de cuius verso i figli, derivanti dalla declaratoria di pagina 7 di 21 nullità delle varie donazioni, di cui alla sentenza parziale.
7. Al fine di procedere alla divisione, essendo stato accertato che le parti sono tenute alla collazione di quanto ricevuto per effetto delle sentenze di cui alla sentenza parziale, occorreva preliminarmente ex art. 724 c.c. procedere alla collazione e imputazione, conferendo tutto ciò che è stato donato ai Pt_3 dal de cuius e, quindi, ai prelevamenti ex art. 725 c.c.
Infatti, giacché oggetto delle donazioni soggette a collazione sono degli immobili, nel caso di specie le parti avrebbero potuto sceglier se rendere il bene in natura o procedere alla collazione per imputazione ex art. 746 c.c.
Nel caso di specie nessuna delle parti tenuta a collazione ha esercitato tale scelta, sicché opera il principio per cui “in tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura, con la conseguenze che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di spettanza” (Cass. Sez. II, sent. n.
17409 del 16/6/2023, tra le varie in tal senso).
Le modalità per procedere a collazione/prelevamenti e alle conseguenze concrete di tali operazioni, propedeutiche alla divisione vera e propria, sono state riassunte con motivazione limpida da Cass. Sez.
II, sent. n. 17755 del 21/6/2023 (nello specifico, punti 2, 3 della motivazione che richiama ulteriori precedenti di legittimità).
In estrema sintesi e rinviando alle chiare e pienamente condivisibili argomentazioni di detto precedente, in caso di collazione per imputazione il bene rimane sempre di proprietà del coerede donatario, che lo trattiene, dovendo versare nella massa l'equivalente pecuniario, cosa che di norma avviene idealmente, mediante l'imputazione del valore alla porzione del donatario ex art. 746, co. 1 c.c. e questo anche per l'ipotesi in cui il valore del bene donato sia superiore alla quota;
in tal caso il coerede dovrà imputare alla sua quota il valore della donazione ricevuta fino a concorrenza del valore della quota stessa, versando alla massa l'equivalente pecuniario dell'eccedenza, determinato con riferimento al tempo dell'apertura della successione e non del tempo della divisione.
Per l'eccedenza i coeredi aventi diritto alla collazione, non trovando nella massa beni della stessa natura di quello donato, non potranno che effettuare i prelevamenti ex art. 725 c.c. sulla somma determinata come sopra (ossia, al momento dell'apertura della successione).
Anche se l'art. 746 c.c. è strutturato sull'ipotesi per cui il valore del bene donato sia inferiore o al più uguale al valore della quota del coerede tenuto a collazione (perché si può presumere che in caso contrario egli rinunzi all'eredità), nell'ipotesi in cui il valore dei beni donati sia superiore alla quota spettante all'erede donatario l'art. 746 c.c. non può essere interpretato nel senso che il donatario
“potrebbe trattenere impunemente la differenza tra il valore della donazione ricevuta ed il valore della pagina 8 di 21 sua quota ereditaria” (Cass. Sez. II, sent. n. 17755 del 21/6/2023, pag. 7), sicché in tal caso, in conseguenza dei prelevamenti degli altri coeredi ex art. 725 c.c., il conferimento per imputazione (che di norma è meramente ideale) è invece effettivo per l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati rispetto al valore della quota ereditaria, perché per detta eccedenza il coerede è tenuto all'effettivo versamento dell'equivalente pecuniario.
L'ulteriore conseguenza è che in questa evenienza (ossia per il caso in cui il valore dei beni donati/debiti dell'erede sia superiore alla quota dell'erede donatario, per effetto della collazione per imputazione di donazioni – ipotesi esaminata dalla S.C. – e/o, ex art. 724, co. 2 c.c. anche dell'imputazione delle somme di cui l'erede era debitore verso il defunto – come desumibile dall'art. 726 co. 1 c.c. che prevede che alla divisione vera e propria si debba procedere una volta fatti i prelevamenti, consequenziali alla necessità di procedere a imputazione di donazioni e debiti alla quota), la collazione per imputazione non viene regolata dalle norme sulla divisione e in particolare sui conguagli divisionali, ma ricade sotto la disciplina delle norme dettate espressamente per la collazione, sicché il debito relativo all'eccedenza deve essere determinato secondo il dettato dell'art. 747 c.c. e dunque con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione.
Conseguentemente, in tale evenienza, costituisce debito di valuta, soggetto come tale al principio nominalistico, il diritto dell'altro erede, nei confronti del coerede conferente per imputazione all'esito delle operazioni di cui agli artt. 724/725 c.c.. In tal caso, dunque, la misura del conguaglio dovuto tra gli eredi si ottiene dividendo pro quota fra tutti i coeredi nei cui confronti opera la collazione, compreso il donatario, il valore dei beni relitti e del bene conferito per imputazione, stimati gli uno e gli altri secondo i valori del tempo dell'aperta successione, e poi sottraendo dalla quota del donatario il valore della donazione ricevuta (e/o la sua quota di somme di cui era debitore verso i coeredi). Sull'eccedenza, così calcolata, sono dovuti gli interessi dal tempo dell'apertura della successione.
8. Tanto premesso a livello generale, nel caso di specie, appurato che la massa da dividere era costituita unicamente dai crediti verso i figli, in forza delle donazioni dichiarate nulle (per complessivi €
384.204,40, ossia € 340.204,40 + 22.000,00 + 22.000,00), il CT, come da quesito demandatogli, ha proceduto alla collazione per imputazione, determinando anzitutto il valore degli immobili donati agli eredi per effetto delle donazioni accertate nella sentenza parziale (e, dunque, per , la donazione CP_1 del 2.12.1983, per e la donazione del 16.11.2006) al momento dell'apertura della Pt_1 Parte_2 successione (25.7.2015); al CT, in aderenza al dettato normativo, era stato chiesto di dedurre il valore delle migliorie e spese straordinarie sostenute dai donatari tra donazione e apertura della successione.
Il CT ha quindi anzitutto identificato (pagg. 13 ss.) i beni oggetto di donazione, chiarendo che i beni donati da ai figli sono tutti compresi in un unico edificio, sviluppato su tre piani fuori terra, oltre a Pt_3
pagina 9 di 21 un sottotetto e un piano interrato, sito in NE (Vi), Piazza Cesare Battisti, n. 26, 27, 28, 29.
Il fabbricato, di pianta quadrata, è costituito: da un piano terra, occupato da due negozi (m.n. 763, sub.
2 e sub. 5), un laboratorio (763, sub. 4), un'autorimessa (763 sub. 6) e dagli ingressi alle due abitazioni
(763, sub. 1 e sub. 8).
I piani primo, secondo, terzo (sottotetto) e interrato sono occupati da due abitazioni, censite al 763 sub.
1 e sub. 8, occupanti la porzione ovest e est dell'edificio.
Esternamente al fabbricato, in adiacenza al lato est, vi è un magazzino/laboratorio, mapp. 763 sub. 7
(già di , che con atto del 1989, doc. 9 ne vendette i 120/275 e donò i residui 155/275 a , Pt_3 Pt_3 donazione questa però che per effetto della sentenza parziale è stata esclusa tra quelle soggette a collazione, prevedendo l'atto una dispensa, cfr. punto 8.3).
Il CT ha chiarito che detto magazzino ha come pertinenza una corte esclusiva, osservando che durante le operazioni peritali è sorta la questione se detta corte debba rientrare o meno tra gli immobili da collazionare (ergo, se il CT ne dovesse calcolare il controvalore, cfr. relazione pag. 13); su questa questione si tornerà di seguito, per ora basti dire che parte attrice sostiene che la corte rientrerebbe tra i beni donati a con l'atto del 1983, per cui è tenuto a collazione;
parte convenuta deduce invece CP_1 che il bene sarebbe stato venduto/donato per effetto dell'atto del 1988.
Il CT ha riassunto le vicende dei beni chiarendo – salvo i dubbi sulla corte – che con l'atto del 1983
donò a il laboratorio sub. 4 e l'abitazione sub. 8. Pt_3 CP_1
Con l'atto del 2006 donò alle figlie l'abitazione sub. 1, i negozi sub. 2 e 5 e l'autorimessa sub. 6.
Il CT ha quindi proceduto, previa descrizione e verifiche urbanistiche più specifiche, a stimare il valore dei beni al momento dell'apertura della successione (pagg. 22 ss.). L'iter seguito dal CT è stato sostanzialmente il seguente per tutti gli immobili.
Il CT ha descritto caratteristiche e consistenza, all'attualità, dei beni;
svolto indagini urbanistiche per ricostruire possibili interventi che hanno interessato negli anni i beni (dando atto delle possibili difformità, edilizie e catastali e dei costi per sanarle); stimato il valore all'attualità dei beni, utilizzando a tal fine, secondo il metodo M.C.A., un valore base dato da operazioni riguardanti beni comparabili compravenduti nel periodo, su cui il CT ha operato alcune detrazioni a seconda delle specifiche caratteristiche dei beni;
il CT ha quindi valorizzato, a seconda del caso, le migliorie e spese straordinarie realizzate sugli immobili tra donazione e apertura della successione, ex art. 748 c.c., operando una ulteriore detrazione.
Quindi, stimato in tal modo il valore all'attualità dei beni, ha proceduto, sulla base dello stesso, a determinare i valori dei beni al momento dell'apertura della successione, considerando le variazioni economiche avvenute nel tempo (applicando un coefficiente tratto dai dati dalla Banca Omi pagina 10 di 21 dell'Agenzia delle entrate o della Camera di Commercio provinciale, specifico a seconda dei beni oggetto di stima) ma anche la maggior vetustà tra apertura della successione (2015) e momento della stima all'attualità (nel senso che la maggior vetustà ha comportato, nel corso degli anni, una perdita di valore), esplicitando nel dettaglio le modalità di calcolo (nello specifico, nei prospetti allegati alla
CT: ad es, per il laboratorio, doc. 11a, pag. 7).
Così riassunto il modus operandi del Geom. e sintetizzando gli esiti della dettagliata e CP_2 corposa relazione, il CT ha così stimato il valore dei beni oggetto di collazione per imputazione:
i) per il laboratorio 763 sub. 4 (donato a ), attualmente destinato a studio dentistico: valore base CP_1 all'attualità € 59.000,00, a cui il CT ha detratto € 1.000,00 per la regolarizzazione catastale ed €
5.000,00 per spese tecniche per regolarizzazione edilizio-urbanistica, per un valore al netto delle detrazioni per € 53.000,00. Appurato che dalle indagini urbanistiche nel 2008 risultano lavori su impianti elettrici/idrosanitari e alcune opere interne, il CT, ritenendo tali migliorie/lavori straordinari come realizzati da , ha operato una riduzione del 15% stimando il valore all'attualità in € CP_1
45.000,00.
Applicando i coefficienti OMI e per vetustà su tale importo, ha stimato il valore all'apertura della successione in € 65.000,00;
ii) per l'abitazione 763 sub. 8 (donata a ) il CT ha anzitutto osservato che per accedere a tale CP_1 abitazione è necessario passare per il vano scala di pertinenza dell'abitazione 763 sub. 1 (di proprietà delle sorelle) gravato da servitù (relazione, pag. 34); ha quindi riscontrato che “l'immobile appare in buone condizioni di manutenzione, e dalle finiture ed impianti si riscontra che, dopo l'atto di donazione del 02.12.1983, ha subito importanti lavori di ristrutturazione, in quanto nell'atto era stato riportato che “La porzione di fabbricato con questo atto donata è in effetti costituita da un piccolo laboratorio al piano terra e da una vecchia abitazione ai piani superiori, con scale in parte in pietra e in parte in legno, con sottotetto non abitabile, priva di impianti di riscaldamento, con impianti di luce ed acqua scoperti, da sostituire, con pavimenti in cotto da rinnovare, in breve il tutto da ristrutturare all'interno” (relazione, pag. 36).
Riepilogata la storia urbanistica e le irregolarità riscontrate, il CT ha dato atto che con la donazione del 1983 unitamente a detto immobile potrebbe essere stata donata anche la corte, esclusiva al magazzino 763 sub. 7 non oggetto di causa. Nel dubbio, lasciando la soluzione della questione al
Collegio, il CT ha eseguito due valutazioni stimando quindi: il valore base all'attualità in €
439.000,00 (senza includere il terreno), € 475.000,00 (includendolo), da cui detrarre comunque €
9.000,00 per regolarizzazioni catastali, spese tecniche per un valore attuale base al netto delle detrazioni per € 430.000,00 senza corte e 466.000,00 con la corte. pagina 11 di 21 Appurato che dalle indagini urbanistiche tra la donazione dell'appartamento (1983) e l'apertura della successione (2015) l'immobile è stato oggetto di lavori di restauro/ristrutturazione, il CT ha ritenuto tuttavia di considerare il valore al m/q dell'appartamento come prossimo a quello donato alle sorelle dal padre nel 2006 (e attualmente, ancora in scarse condizioni), stimando quindi il valore dell'appartamento, all'attualità e esaurite le detrazioni per sanatorie, in € 223.000,00 (senza corte) e
243.000,00 (con corte).
Per stimare, partendo da questi ultimi importi, il valore all'apertura della successione, il CT ha ritenuto di applicare su tale importo non i coefficienti tratti dai valori OMI per l'anno 2015 (ritenuti dal
CT errati con riferimento alla voce “Abitazioni civili con stato conservativo normale”, perché riportanti valori fuori mercato anche per detto anno), ma i coefficienti per l'anno di riferimento della
Camera di commercio di Vicenza, più affidabile e un ulteriore coefficiente per vetustà: ne ha quindi stimato il valore, all'apertura della successione, in € 262.000,00 (senza corte) e 285.000,00 (con);
(iii) per l'abitazione 763 sub. 1 (donata a e ) il CT ha anzitutto osservato che Pt_1 Parte_2
l'ingresso dell'unità è gravato da servitù in favore dell'abitazione di (relazione, pag. 54), CP_1 osservando che “le finiture dell'unità sono rimaste quelle dell'epoca di costruzione” (cfr. pag. 55), non riscontrando alcuna pratica urbanistica quanto a detto immobile, riscontrando comunque delle difformità, sanabili per il costo di € 9.000,00.
Ha quindi valorizzato la circostanza che l'immobile è gravato da servitù, chiarendo di ritenere opportuno applicare al valore di mercato dell'area occupata (determinato sulla base di comparabili), una percentuale, applicando un coefficiente di 0,35 (stimando quindi la decurtazione della porzione occupata in € 5.670,00) e stimando altresì il valore del deprezzamento, ossia il costo che si dovrebbe sostenere per realizzare un diverso accesso all'area pubblica verso l'appartamento del fratello, stimato in € 16.500,00, stimando il valore per l'aggravio in € 22.170,00, arrotondati in € 22.000,00
Il CT ha stimato quindi il valore base all'attualità dell'appartamento in € 254.000,00 da cui detrarre comunque € 9.000,00 per regolarizzazioni catastali € 22.000,00 per aggravio servitù, per un valore attuale pari ad € 223.000,00
Per stimare, partendo da questi ultimi importi, il valore all'apertura della successione, il CT ha applicato i coefficienti per l'anno di riferimento della Camera di commercio di Vicenza, più affidabile e per vetustà su tale importo: ne ha quindi stimato il valore, all'apertura della successione, in €
262.000,00; iv) per i negozi 763 subb. 2 e 5 (donati alle sorelle): valore base all'attualità € 84.000,00, a cui il CT ha detratto € 1.000,00 per la regolarizzazione delle irregolarità riscontrate, per un valore al netto delle detrazioni per € 83.000,00. pagina 12 di 21 Applicando i coefficienti OMI e per vetustà su tale importo, ha stimato il valore all'apertura della successione in € 119.000,00;
v) per l'autorimessa 763 sub. 6 (donata alle sorelle): valore base all'attualità € 12.000,00.
Applicando i coefficienti OMI e per vetustà su tale importo, ha stimato il valore all'apertura della successione in € 13.000,00.
Il CT ha quindi proceduto a riassumere il valore all'apertura della successione dei vari beni donati e ha ricostruito l'asse ereditario, aggiungendo i crediti del de cuius verso gli eredi (pag. 85), determinato le quote, e operato le imputazioni di donazioni/debiti (pagg. 87 ss.), ipotizzando in ogni caso un conguaglio a debito di , diverso se si consideri o meno la corte come donata insieme CP_1 all'appartamento.
9. Le stime del CT hanno però formato oggetto di vari rilievi dalle parti, dapprima nel corso delle operazioni peritali (osservazioni allegate subb. 19 e 20 alla CT), quindi a verbale dell'udienza dell'1.10.2025, da ultimo negli scritti conclusivi (conclusionale attorea, pagg. 3-5; convenuta, pagg. 13-
15).
9.1. Seguendo l'ordine logico, il convenuto ha contestato i prezzi al mq ricavati dai comparabili per la determinazione dei valori dei beni, osservando che non sarebbero stati adeguatamente rielaborati dal
CT per adattarli alle caratteristiche specifiche dei beni stimati;
il CTP menziona, ad esempio, quanto all'appartamento di , la mancata considerazione della classe energetica che “anche se Controparte_1 non esattamente nota, va comunque considerata molto bassa”; quanto alla vetustà del fabbricato il
CT nel valorizzarla avrebbe indicato una ristrutturazione del fabbricato del 2000, mai eseguita, sicché il fabbricato dovrebbe in generale considerarsi più vetusto, non avendo subito interventi dal 1985.
Inoltre, il CT non avrebbe considerato ai fini del deprezzamento o apprezzamento delle caratteristiche specifiche dell'appartamento di (taglio, distribuzione dei locali, qualità delle finiture, CP_1 disponibilità di parcheggio, traffico etc.), al che il convenuto propone una diversa valutazione del bene, operando dei diversi adattamenti rispetto ai comparabili (cfr. osservazioni, pag. 2 e conclusionale, pagg.
13-14).
Deve anzitutto osservarsi che, anche se il convenuto sembra muovere delle considerazioni di carattere generale, esse attengono per lo più unicamente all'appartamento donato a , non muovendo il CP_1 convenuto delle specifiche censure quanto agli altri beni.
I rilievi sono stati tuttavia ampiamente riscontrati dal CT (relazione, pag. 101-103) evidenziando che, quanto alla vetustà, si sarebbe considerato l'anno 2000 come data di esecuzione di lavori per aver rinvenuto una pratica presso il Comune;
di non aver indicato la classe energetica proprio perché, per quanto riguarda l'immobile di , non risulta depositata una pratica APE al riguardo. CP_1
pagina 13 di 21 Ha poi chiarito di aver attentamente vagliato le differenze emergenti tra i comparabili di riferimento e i beni oggetto di stima (o meglio, il solo appartamento donato a stanti le contestazioni del CTP) CP_1 procedendo a degli adattamenti (ad esempio, detraendo dai comparabili dei valori per caratteristiche proprie di quest'ultimi, quali la diversa manutenzione o la presenza di un fotovoltaico).
Ha quindi diffusamente preso posizione sui diversi parametri di deprezzamento/apprezzamento dell'appartamento donato a rispetto ai comparabili applicato dal CTP per orientamento, CP_1 affaccio, distacco, distribuzione, luminosità, manutenzione, vetustà, parcheggio e traffico, confermando la propria stima, con argomentazioni tecniche del tutto logiche e che il Tribunale ritiene senz'altro di far proprie.
9.2. Il convenuto ha poi contestato, sempre a livello generale, la scelta del CT di utilizzare i dati OMI
o della Camera di Commercio di Vicenza per la determinazione della variazione di valore tra 2025 e
2015, proponendo di applicare il dato ricavabile dalla “Serie storica Istat” (osservazioni CTP convenuto, pagg.
2-3 e conclusionale, pagg. 14-15), il che porterebbe a valori diversi per tutti i beni.
Il CT ha risposto a dette osservazioni, anzitutto chiarendo gli aggiustamenti utilizzati nell'utilizzo dei parametri OMI/della Camera di Commercio e poi evidenziando la totale erroneità del parametro ISTAT in quanto riferito “ai prezzi alla produzione delle costruzioni, e quindi rilevano l'andamento dei costi dei materiali e della manodopera del settore. Tali indici non hanno perciò alcuna attinenza sull'andamento del mercato immobiliare delle costruzioni, oltre ad essere di rilevazione nazionale e quindi non specifici del mercato della zona in cui insistono gli immobili oggetto di causa.” (relazione
CT, pag. 103-104).
Tali argomentazioni sono pienamente condivisibili, sicché devono confermarsi i parametri utilizzati dal
CT.
9.3. Deve poi affrontarsi la questione della corte. Parte attrice ha dedotto (osservazioni alla CT, pagg.
1-2 e da ultimo conclusionale, pag. 5) che essa dovrebbe intendersi donata da a con l'atto Pt_3 CP_1 del 1983, unitamente al laboratorio m.n. 763 sub. 4 e all'appartamento sub. 4.
Ciò perché nell'atto (doc. 5 attoreo/8 convenuto, pag. 3) si prevede che nella donazione “[…] si intende compreso il piccolo terreno scoperto intercluso di mq. 145 circa e confinante a sud con proprietà
a est con proprietà a nord con proprietà e e a ovest con proprietà Per_5 Per_6 Per_7 Pt_3
, fermo restando diritto di passaggio a favore negozio AN per l'accesso allo studio Pt_3 fotografico retrostante, come finora praticato” e perché tale atto precedeva quello del 1989 (per cui non è tenuto a collazione), con cui, nella prospettiva del convenuto, la corte sarebbe stata CP_1 trasferita.
Il convenuto ha invece chiesto non comprendersi detta corte, osservando in particolare il CTP del pagina 14 di 21 convenuto che la corte risulterebbe inclusa nella planimetria catastale dell'atto del 1989, sicché non essendo la planimetria stata variata a seguito dell'atto del 1983 la corte dovrebbe intendersi in realtà ceduta/donata, per effetto di quello del 1989, non soggetto a collazione (relazione CT, pagg. 39-40).
È stato chiarito che “Le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto immobili fanno parte integrante della dichiarazione di volontà, quando ad esse i contraenti si siano riferiti nel descrivere il bene, e costituiscono mezzo fondamentale per l'interpretazione del negozio, salvo, poi, al giudice di merito, in caso di non coincidenza tra la descrizione dell'immobile fatta in contratto e la sua rappresentazione grafica contenuta nelle dette planimetrie, il compito di risolvere la "quaestio voluntatis" della maggiore o minore corrispondenza di tali documenti all'intento negoziale ricavato dall'esame complessivo del contratto” (Cass. Sez. II, sent. n. 6764 del 5/5/2003 cfr. in tal senso, tra le varie in parte motiva, Cass. Sez. II, ord. n. 1922 del 18/1/2024). In ultima analisi, le planimetrie vanno lette unitamente al contenuto descrittivo degli atti e assumono rilievo in particolare allorché ad esse le parti si siano riferite.
Nel caso di specie, l'atto del 1983, antecedente a quello del 1989, è chiaro e specifico, nella parte descrittiva, nell'indicare come oggetto di donazione anche la corte attualmente pertinenziale al magazzino 763 sub. 7, poi ceduto/donato con l'atto del 1989, ben individuandola per misura
(coincidente con quella della corte) e tanto da specificare che la stessa veniva donata, fermi i diritti di passaggio in favore di unità di terzi.
Nell'atto del 1989 i beni ceduti/donati vengono così descritti (doc. 9 convenuto, art. 1) “porzione di fabbricato urbano sita in Comune di NE, alla P.zza C. Battisti, costituita da un locale ad uso magazzino, già censito al N.C.E.U. alla partita 1262 con il mappale numero 763 al foglio 23° e variato con denuncia di variazione […] Il tutto come risulta dalla planimetria che, previa disamina ed approvazione delle parti, si allega al presente atto […]”. Dalla parte descrittiva dell'atto è chiaro che oggetto della cessione/donazione del 1989 fu solo il magazzino oggi censiti al m.n. 763, sub. 7, non venendo menzionata la corte e venendo richiamata la planimetria solo per l'identificazione del magazzino, essendo dunque irrilevante che essa ricomprendesse anche la corte.
Da una lettura di entrambi gli atti (da valorizzare, anche nel vagliare la comune intenzione delle parti, ex art. 1362, co. 2 c.c., considerato che le parti dei due atti del 1983 e del 1989 erano sempre e Pt_3
) emerge dunque in maniera chiara che la corte fu donata con l'atto del 1983, sicché deve CP_1 essere anch'essa collazionata per imputazione.
9.4. Le attrici, pur concordando sulla valutazione base dello studio dentistico (763, sub. 4), hanno contestato il CT per aver detratto le migliorie/lavori eseguiti da (osservazioni CTP, pagg. 3- CP_1
4) per varie ragioni (i) perché del laboratorio, così come dell'appartamento, nel 1983 fu donata la sola pagina 15 di 21 nuda proprietà con riserva d'usufrutto a;
entrambi gli immobili furono concessi in comodato Pt_3 gratuito a , sicché non avrebbe comunque diritto al rimborso, ex art. 1808 c.c.; le CP_1 CP_1 migliorie sarebbero inoltre state eseguite per l'esercizio dell'attività dentistica, trattandosi di investimenti di cui avrebbe beneficiato solo il convenuto;
(ii) il CT avrebbe operato senza specificità, operando una riduzione forfettaria del 15%, senza analizzare analiticamente degli interventi, senza operare dunque una analisi costi-benefici e verificare l'incremento di valore dato dagli interventi, in ultima analisi avendo operato la riduzione senza far riferimento a fatture o opere.
9.4.1. L'argomentazione fondata sul comodato non è condivisibile. Premesso che ex art. 1808 co. 2 c.c. il comodatario ha comunque diritto, nei rapporti con il comodante, al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se necessarie e urgenti, i rilievi non paiono centrati, posto che il riparto delineato dall'art. 1808 c.c. avrebbe al più potuto rilevare nei rapporti personali tra de cuius e convenuto.
Le migliorie/spese straordinarie rilevano in questa sede ai fini dell'art. 748 c.c., nel vagliare i rapporti tra coeredi;
in quest'ottica, l'esecuzione di interventi straordinari rileva comunque, a prescindere dall'esistenza di un ulteriore titolo, giacché “in tema di collazione ereditaria d'immobili, la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal de cuius con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione delle opere eseguite a spese del nudo proprietario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali da questi solo sopportati” (Cass. Sez. II, sent. n. 29247 del 22/12/2020).
9.4.2. Quanto alla dedotta mancanza di analiticità, il CT, nel replicare alle osservazioni (relazione, pag. 94) ha chiarito, con argomentazioni pienamente condivisibili, di aver rinvenuto, nell'ambito delle verifiche, varia documentazione comprovante l'esecuzione di interventi nel corso degli anni (in particolare, autorizzazione all'esercizio come studio dentistico del 2008, da cui emerge il controllo e messa a norma dell'impianto, da cui il CT ha condivisibilmente dedotto che il servizio igienico fu oggetto di modifiche;
diffida del Comune del 2014 e dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, da cui emerge che il convenuto dovette procedere anche a detto intervento). Si concorda quindi pienamente con l'operato del CT, che ha operato una riduzione del 15% (pari a complessivi €
8.000,00, importo coerente con il costo dei predetti, incisivi interventi).
9.5. Attrici e convenuto hanno poi contestato – con diverse finalità - l'applicazione di detrazioni sull'appartamento donato a , per le migliorie/spese straordinarie. CP_1
Le attrici per due ragioni: (i) perché anche detto immobile avrebbe formato oggetto di comodato;
(ii) anche in questo caso per aver operato senza specificità e supporti documentali (osservazioni CTP pagina 16 di 21 attoreo, pagg. 5-8).
Il convenuto, di contro, ha sostanzialmente dedotto che il CT avrebbe sottostimato la detrazione, non considerando che l'appartamento sarebbe risultato in condizioni di inagibilità e inabitabilità, privo di impianti, con finiture fatiscenti e problemi strutturali. A supporto di tale prospettazione ha nel corso delle operazioni prodotto due fotografie (osservazioni CTP, pag. 1) e richiamato il contenuto dell'atto del 1983 in cui l'immobile viene descritto come “vecchia abitazione ai piani superiori, con scale in parte in pietra e in parte in legno, con sottotetto non abitabile, priva di impianti di riscaldamento, con impianti di luce ed acqua scoperti, da sostituire, con pavimenti in cotto da rinnovare, in breve il tutto da ristrutturare all'interno” – all'udienza dell'1.10.2025 la difesa convenuta ha dedotto peraltro che detta descrizione farebbe prova fino a querela di falso. Il convenuto in ultima analisi ritiene non congrua la scelta del CT, nel valorizzare le migliorie/spese, di dare all'appartamento lo stesso valore di quello ove abitava e donato alle sorelle nel 2006. Parte_3
I rilievi non persuadono.
Quanto al valore probatorio dell'atto e alla mancata proposizione della querela di falso, il rilievo è inconsistente, posto che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile è relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e ai fatti innanzi a questo compiuti ma non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti (Cass. Sez. III, ord. n. 18848 del 4/7/2023) sicché le dichiarazioni rese dalle parti dell'atto del 1983 (padre e figlio) circa le caratteristiche dell'appartamento non sono di per sé vincolanti, essendo liberamente apprezzabili;
al di là di ciò, il CT le ha comunque valorizzate.
Sulla circostanza che l'immobile fosse oggetto di comodato già si è detto.
Sul merito della valorizzazione delle migliorie da parte del CT, questi, nel rispondere ai rilievi del
CTP attoreo (pag. 96) ha chiarito di aver operato la detrazione perché in effetti l'immobile, in base alla descrizione del 1983, risultava necessitare taluni importanti interventi di manutenzione.
Quanto ai rilievi del convenuto, il CT ha chiarito (pagg. 99-100), con argomentazione pure pienamente condivisibile, che dalla descrizione dell'atto del 1983 l'immobile risultava solo con il sottotetto non abitabile e con gli impianti da sostituire, non riscontrando grandi differenze con l'attuale stato dell'immobile 763 sub. 1 donato alle sorelle (salvo che per l'assenza dell'impianto di riscaldamento). È pienamente condivisibile l'operato del CT che, al fine di valorizzare le migliorie del convenuto, ha ritenuto di ricostruire il valore del bene al netto degli interventi ex art. 748 c.c. (da ritenersi riferibili al convenuto) sulla base di quello poi donato dal padre alle sorelle, non avendo del resto fornito specifici elementi a supporto della sua diversa ricostruzione (del tutto Controparte_1 insufficienti le due fotografie allegate nel corso del CTP, in disparte della legittimità di detta pagina 17 di 21 produzione).
9.6. Attrici e convenuto hanno infine contestato il calcolo della detrazione connessa alla servitù sul vano scala, con riferimento all'appartamento donato alle attrici.
Queste (osservazioni CTP, pag. 8) pur condividendo la metodologia del CT, che ha optato per una doppia valutazione (minor valore dell'area gravata e ulteriore deprezzamento) ha contestato la seconda, ritenendo che il deprezzamento coincida con la differenza di valore di mercato tra valore del bene ante intervento per la realizzazione del passaggio alternativo e valore post realizzazione del passaggio alternativo, non nel mero costo del medesimo, come affermato dal CT.
Il convenuto ha rilevato che una soluzione per risolvere il problema sarebbe scambiare lo studio dentistico con il negozio sub. 5 (osservazioni CTP, pag. 4).
Il rilievo attoreo non è condivisibile, posto che il minor valore è stato correttamente individuato dal
CT facendo riferimento ai costi per la realizzazione di un passaggio alternativo (coerentemente con la giurisprudenza di legittimità, cfr. ad es. Cass. Sez. III, ord. n. 22815 del 29/9/2017, in punto valorizzazione della diminuzione del valore di un fondo per effetto della sua interclusione).
Le osservazioni del convenuto non sono centrate, considerando non il valore dei beni alla morte del de cuius, ma possibili, futuri assetti discendenti da intese tra le parti.
10. In definitiva, si condividono del tutto le valutazioni operate del CT nella stima del valore dei beni oggetto di collazione per imputazione, dovendosi, per le predette ragioni, considerare tra gli stessi anche la corte.
Eseguita la collazione, ex art. 724 c.c. conferendo il valore dei beni donati all'apertura della successione, l'asse ereditario, comprensivo di crediti del de cuius verso i figli (derivante dalla nullità delle donazioni) e valore dei beni donati, ammontava ad € 1.128.204,40 (relazione CT, pag. 85, secondo schema) per una quota per fratello di € 376.068,13 (relazione CT, pag. 86 secondo schema).
Operate le imputazioni e i prelevamenti dai crediti ex artt. 724-725 c.c. risulta che è Controparte_1 tenuto a versare alle sorelle un conguaglio in denaro di € 314.136,27 (€ 157.068,13 a sorella), cfr. relazione CT, pag. 89.
Ciò perché le somme che era tenuto a imputare alla propria quota erano superiori al Controparte_1 valore della stessa, in ragione delle donazioni che egli è tenuto a collazionare e dei debiti verso il de cuius, derivanti dalla declaratoria di nullità di cui alla sentenza parziale.
Su detto debito, per le ragioni su chiarite, decorrono gli interessi ex art. 1284, co. 1 c.c. dall'apertura della successione ex art. 745 c.c. (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 17755 del 21/6/2023), e dunque dal
25.7.2015, sicché la somma dovuta da alle sorelle ammonta, all'attualità, ad € 352.256,25 (€ CP_1
176.128,12 a sorella). pagina 18 di 21 In accoglimento della domanda di divisione proposta dalle attrici, accertato che è Controparte_1 tenuto al versamento di detti conguagli, il convenuto deve essere dunque condannato a versare alle sorelle la predetta somma, oltre interessi ulteriori maturandi dall'adozione del presente provvedimento, sino al saldo.
11. Segue la liquidazione delle spese di lite;
sul punto deve rammentarsi che nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti tesi a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie tra condividenti (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 1665 del 23/1/2017).
Nel caso di specie, il convenuto è prevalentemente soccombente nei confronti delle attrici quanto agli incidenti di cognizione, essendo stata rigettata la riconvenzionale avente ad oggetto l'annullamento del testamento/la declaratoria di indegnità delle attrici ed essendo state accolte le domande attoree tese ad accertare l'esistenza di varie donazioni – dichiarate nulle - da parte di in favore del figlio (pur Pt_3 essendo, nell'ambito di detta verifica, stato appurato che il de cuius eseguì delle donazioni anche verso le attrici, di misura di gran lunga inferiore a quelle in favore di ). CP_1
11.1. Le spese di lite seguono pertanto la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge
27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in considerazione delle somme concretamente riconosciute alle attrici in quello da € 260.000,01 ad € 520.000,00 – applicati ai medi e precisamente: € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase istruttoria ed € 6.164,00 per la fase decisionale, per complessivi € 22.457,00, oltre accessori.
Non è possibile procedere, come indicato nella nota spese, ad una ulteriore liquidazione di compensi per la “causa di successione” e per la “fase di CT” trattandosi in realtà di fasi incluse in un unico giudizio, da valutarsi unitariamente.
Alle attrici dovranno essere anche rimborsati gli esborsi (cfr. nota spese allegata ad ultima memoria di replica), per € 8.409,42 (con esclusione delle voci relative a mediazione e sequestro, su cui si tornerà a breve e della voce “spese per ricerca documentazione”, generica: vanno rimborsate dunque le spese di notifica dell'atto di citazione, per € 13,86, la marca/iscrizione a ruolo, per € 545,00, le spese di notifica testi, per € 87,40, notifica a banche, per € 15,90; deve essere anche riconosciuto il rimborso per le spese dei compensi della CT anticipate dalle attrici – CT relativa agli e/c, da porsi nel rapport Parte_4 tra le parti integralmente a carico del convenuto,stante la prevalente soccombenza su tale aspetto –, per
€ 5.432,26 e del CTP AN in detta CT, per € 2.315,00; non possono invece essere riconosciuti gli esborsi per il CTP per l'attività svolta nell'ambito della relazione di stima, venendo Persona_8 quest'ultime, come si vedrà, compensate nel rapporto tra le parti). pagina 19 di 21 11.2. Devono essere altresì riconosciuti i compensi per la mediazione, secondo i valori minimi previsti per il predetto scaglione e solamente per la fase di attivazione (avendo l'attrici provato che il convenuto non partecipò al primo incontro, cfr. doc. 22), per € 685,00 per compensi, oltre accessori sui compensi;
devono pure essere riconosciuti gli esborsi connessi alla mediazione, per € 104,75 (97,60 + 7,15).
11.3. Quanto al sequestro in corso di causa, le spese vengono liquidate in base agli stessi parametri e scaglioni, applicati ai minimi, stante l'estrema linearità in fatto e diritto del subprocedimento e, precisamente: € 1.843,00 per la fase di studio della controversia, € 780,00 per l'introduttiva del giudizio, € 1.985,00 per l'istruttoria/trattazione ed € 1.276,00 per la decisionale, per complessivi €
5.884,00 oltre accessori. Alle attrici dovranno essere rimborsati gli esborsi per il cautelare, per € 683,91
(CU e marca, per € 286,00, spese notifica, per € 25,63, spese visure ipotecarie per esecuzione sequestro, per € 38,28, spese trascrizione del sequestro, per € 334,00).
12. Le spese per la CT contabile della Dott.ssa liquidate con separato decreto, vanno poste Parte_4 nei rapporti interni tra le parti definitivamente a carico di , ferma la responsabilità Controparte_1 solidale dei tre verso l'ausiliario, trattandosi di CT relativa a profili su cui è risultato Pt_3 CP_1 prevalentemente soccombente.
13. Quanto ai compensi per il CT , vanno posti a carico delle parti nella misura dell'1/3 CP_2 ciascuno (e, dunque 1/3 a carico di ciascuna attrice e 1/3 per il convenuto), ferma la responsabilità solidale dei verso l'ausiliario, trattandosi di CT diretta alla divisione, giacchè “Nei Pt_3 procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste
a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.”
(Cass. Sez. II, sent. n. 1635 del 24/1/2020).
Resta inteso che, nei rapporti interni, laddove quanto a detta CT una parte dovesse aver sborsato più del dovuto rispetto alla quota messa suo carico, potrà ripetere dall'altra la differenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
(i) dispone lo scioglimento della comunione esistente tra gli eredi di avente ad oggetto i Parte_3 crediti accertati per effetto della sentenza n. 1263/2024 e, operate le collazioni delle donazioni cui gli eredi erano tenuti per come accertato da detta sentenza, le imputazioni e i prelevamenti ex art. 724-725
c.c., accertato e dichiarato che è debitore nei confronti delle sorelle per le ragioni Controparte_1 esposte in parte motiva, per l'effetto, in parziale accoglimento delle domande attoree: pagina 20 di 21 a) condanna al pagamento in favore di dell'importo di € 176.128,12 Controparte_1 Parte_1 oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla presente sentenza sino al soddisfo;
b) condanna al pagamento in favore di dell'importo di € 176.128,12, Controparte_1 Parte_2 oltre interessi al saggio ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla presente sentenza sino al soddisfo;
(ii) rigetta per il resto le domande attoree;
(iii) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore di Controparte_1 Pt_1
e , pari ad € 22.457,00 per compensi ed € 8.409,42 per esborsi, oltre accessori come Parte_2 per legge sui compensi e al rimborso delle spese per la mediazione, sempre in favore di e Pt_1
, pari ad € 685,00 per compensi ed € 104,75 per esborsi, oltre accessori sui compensi;
Parte_2
(iv) condanna alla refusione delle spese processuali per il procedimento cautelare in Controparte_1 corso di causa in favore di e pari ad € 5.884,00 per compensi, € 683,91 per Pt_1 Parte_2 esborsi, oltre accessori come per legge sui compensi.
(v) pone nei rapporti tra le parti definitivamente a carico di le spese per la CT Controparte_1
ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dell'ausiliario; Parte_4
(vi) pone nei rapporti tra le parti definitivamente a carico delle parti in solido (1/3 1/3 Pt_1
, 1/3 ) le spese per il CT , ferma la responsabilità solidale delle parti nei Parte_2 CP_1 CP_2 confronti dell'ausiliario.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 9 dicembre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
VI SI
Il Presidente
VA RA
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