Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/06/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina
Vecchietti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 448 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da:
-Cod. Fisc. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIALE G. MATTEOTTI N. 115 47121 FORLI', presso lo studio dell'avv. BUCCHI ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall'avv.
BUCCHI ALESSANDRA (CF ) e dall'avv. C.F._2
CARLINO SOFIA ) VIALE MATTEOTTI C.F._3
N.115 FORLI';
ATTORE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , elettivamente CP C.F._4
domiciliata in VIA GIOVANNI PACCHIONI,182 47521 CESENA,
presso lo studio dell'avv. PACIFICO RAFFAELE, rappresentata e difesa dall'avv. PACIFICO RAFFAELE (CF ) e dall'avv. CodiceFiscale_5
MERCORELLA RITA ( ) C.F._6
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
1
per parte attrice:
Voglia il Tribunale civile di FO, contrariis reiectis
In via del tutto preliminare
- REVOCARE E/O MODIFICARE l'ordinanza di ammissione prove del
06 maggio 2021, con la quale il G.I. aveva rigettato la richiesta di prova testimoniale formulata dall'Attore nella seconda memoria istruttoria e la successiva ordinanza di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni del 27/04/2022, con rimessione della causa in istruttoria, per tutte le ragioni esposte in narrativa e
- AMMETTERE la prova testimoniale richiesta da parte Attrice nella seconda memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. in atti e che di seguito si trascrive, e cioé in sede di reiterate richieste istruttorie (sez. In via istruttoria)
che non si intendono rinunziate ma coltivate
Con riserva di richiedere un aggiornamento della CTU sulla base delle emergenze di cui alla prova testimoniale.
Nel merito
In via principale:
ACCERTARE e DICHIARARE, ai sensi dell'art. 948 C.C., la sussistenza di diritto di proprietà esclusiva e/o piena proprietà in capo a Parte_1
relativamente a beni mobili, in ispecie somme di denaro illegittimamente sottratte da consistenti in: - € 71.941,30 oltre a interessi e CP
rivalutazione monetaria dalla data del 14/12/2013 al saldo effettivo, quale denaro tratto sul C/C postale ) n. 58756420, estinto e già CP_2
cointestato tra e ovvero quella diversa somma Parte_1 CP
2 superiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia;
ACCERTARE E DICHIARARE che le predette somme di denaro siano state illegittimamente sottratte e/o detenute e/o investite da CP
che ne aveva la disponibilità in quanto formale cointestataria del C/C postale
) n. 58756420 e, per l'effetto CP_2
CONDANNARE alla restituzione e/o riconsegna delle CP
predette somme consistenti in: € 71.941,30 oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 14/12/2013 al saldo effettivo, quale denaro tratto sul
C/C postale ) n. 58756420, estinto e già cointestato tra CP_2 [...]
e ovvero quella diversa somma superiore o inferiore Pt_1 CP
che sarà ritenuta di giustizia;
In via subordinata:
ACCERTARE e DICHIARARE, ai sensi dell'art. 948 C.C., la sussistenza di diritto di proprietà pro quota del 50% o in altra percentuale in capo a
[...]
relativamente a beni mobili, in ispecie somme di denaro Pt_1
illegittimamente sottratte da consistenti in: - euro 28.120,29 CP
(ventottomilacentoventi/29), oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 14/12/2013 al saldo effettivo, quale porzione del 50% del denaro tratto sul C/C postale ) n. 58756420, estinto e già cointestato CP_2
tra e ovvero quella diversa somma superiore o Parte_1 CP
inferiore che sarà ritenuta di giustizia e per l'effetto ACCERTARE E
DICHIARARE che le predette somme di denaro siano state illegittimamente sottratte e/o detenute da che ne aveva la CP
disponibilità in quanto formale cointestataria del C/C postale ) CP_2
n. 58756420
3 CONDANNARE alla restituzione e/o riconsegna delle CP
predette somme consistenti in: € 28.120,29 (ventottomilacentoventi/29),
oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 14/12/2013 al saldo effettivo, quale porzione del 50% del denaro tratto sul C/C postale
[...]
) n. 58756420 estinto e già cointestato tra e CP_2 Parte_1 CP
ovvero a seguito di diversa percentuale quella diversa somma
[...]
superiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia, nelle mani di
[...]
Pt_1
In ulteriore subordine
ACCERTARE e DICHIARARE, ai sensi dell'art. 948 C.C., la sussistenza di diritto di proprietà esclusiva e/o piena proprietà in capo a Parte_1
relativamente a beni mobili, in ispecie somme di denaro illegittimamente sottratte da consistenti in: - € 71.941,30 (somma determinata CP
dalla differenza tra entrate ed uscite del c/c postale in esclusiva proprietà di
), ovvero quella diversa somma superiore o inferiore che sarà Parte_1
ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data del
14/12/2013 al saldo effettivo, quale denaro tratto sul C/C postale
[...]
) n. 58756420, estinto e già cointestato tra e CP_2 Parte_1 CP
[...]
ACCERTARE E DICHIARARE che le predette somme di denaro siano state illegittimamente sottratte e/o detenute e/o investite da CP
che ne aveva la disponibilità in quanto formale cointestataria del C/C postale
) n. 58756420 e, per l'effetto CP_2
CONDANNARE alla restituzione e/o riconsegna delle CP
predette somme consistenti in: € 71.941,30 oltre a interessi e rivalutazione
4 monetaria dalla data del 14/12/2013 al saldo effettivo, quale denaro tratto sul
C/C postale ) n. 58756420, estinto e già cointestato tra CP_2 [...]
e ovvero quella diversa somma superiore o inferiore Pt_1 CP
che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso
ACCERTARE e DICHIARARE l'inadempimento del contratto di mandato, a suo tempo stipulato tra nella qualità di mandante Parte_1
e nella qualità di mandataria ed avente ad oggetto il CP
compimento di atti giuridici in relazione al C/C postale ) n. CP_2
58756420, da parte della mandataria stante l'arbitrario CP
investimento da parte della di somme parzialmente mai liquidate Pt_2
nel medesimo C/C ed il trattenimento della somma di euro 71.941,30 o di quella diversa somma superiore od inferiore oggetto di accertamento di proprietà dell'Attore, oltre agli ulteriori contegni inadempienti esposti in narrativa e, per l'effetto
CONDANNARE al risarcimento ex art. 1223 C.c., a favore CP
di , del danno patrimoniale dal subito a seguito ed Parte_1 CP_3
in conseguenza del suddetto inadempimento contrattuale di , CP_4
quantificabile in euro 71.941,30 o in quella diversa somma superiore od inferiore oggetto di accertamento, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 14/12/2013 al saldo effettivo, ovvero in quella diversa somma superiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 C.c.
In ogni caso
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 c.c. dalla
5 nascita del diritto al saldo e al tasso maggiorato di cui all'art. 1284, IV co. c.c.
dalla domanda giudiziale.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA
come per legge oltrechè la condanna in via definitiva in capo a CP
delle spese sostenute per l'espletata CTU.
In via istruttoria Si insiste per la rimessione della causa in istruttoria e si chiede ammettersi prova orale, per interrogatorio formale e per testi così
come formulata nella memoria ex art. 183 Vi comma n. 2 C.p.c. e che di seguito si trascrive:
<
testimoni,
sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 7/11/2004 il SI. apriva un rapporto di Parte_1
conto corrente, recante n. 58756420, presso l'Ufficio Postale di
LI (FC), Comune ove viveva unitamente alla sorella SI.ra CP
nella casa famigliare, sita in Via Crocette n. 18;
[...]
2) Vero che al momento dell'apertura del conto corrente n. 58756420 il SI.
svolgeva il lavoro di meccanico presso “Pulzoni Autoforlì” e Parte_1
necessitava di un conto bancario ove far confluire le retribuzioni versate dal datore di lavoro;
3) Vero che il conto corrente n. 58756420 era cointestato tra i CP_2
fratelli e al fine di consentire a quest'ultima di Parte_1 CP
effettuare la gestione del C/C e, all'occorrenza, del denaro utile per le spese domestiche, ovverosia il pagamento delle utenze, delle imposte, delle spese in qualche modo correlate alle esigenze di vita in comune;
6 4) Vero che , all'apertura del C/C n. 58756420 Posta Italiane, Parte_1
nel mese di novembre 2004, dichiarò ai fratelli e CP_5 Parte_3
di optare per la cointestazione del conto con la sorella in CP
luogo della semplice delega, in quanto intendeva attribuire alla sorella, di cui si fidava, pieni poteri di gestione del conto in caso di necessità come ad esempio la propria malattia;
5) Vero che, durante il periodo di attività del conto n. 58756420
[...]
, il medesimo venne alimentato in via esclusiva da , il CP_2 Parte_1
quale ivi versava le retribuzioni della propria attività lavorativa per l'importo complessivo pari ad euro 97.535,00 oltre ad altri denari 6) Vero che dall'apertura del C/C n. 58756420 , il 07/11/2004, alla chiusura CP_2
il 30/12/2013, svolse lavori saltuari e sporadici le cui CP
retribuzioni furono dalla incassate al di fuori del C/C cointestato Pt_2
con il fratello per cui è causa (si rammmostrino i doc.ti 2 e 14 di Pt_1
parte Convenuta);
7) Vero che al momento della stipula della polizza vita “La Venezia
SI”, avvenuta il 21/07/1989, e sino alla liquidazione della stessa nel C/C n. 58756420 cointestato con il fratello CP_2 Parte_1
in data 26/11/2004, aveva lavorato sporadicamente ottenendo CP
una retribuzione complessiva di €. 25.977,52, inferiore ai premi versati in polizza pari ad €. 30.290,46 al 31.12.2003, come da documentazione che si rammostra (vd. doc.ti 2, 4 e 14 di Parte Convenuta);
8) Vero che all'apertura del conto n. 58756420 CP [...]
, nell'anno 2004, ivi versò la liquidazione della polizza vita La CP_2
Venezia SI (gruppo n. 1029905, stipulata il 21/07/1989, CP_6
7 per pareggiare rapporti pregressi di dare e avere con il fratello Parte_1
che le era Creditore;
9) Vero che i due fratelli e , sin dall'anno 1992, CP_7 Parte_1
erano già cointestatari del C/C n. 0740/6321, acceso presso Cassa dei
Risparmi di FO e della Romagna filiale di LI (ora Intesa
Sanpaolo S.p.a.), unitamente agli altri due fratelli e CP_5 Pt_3
[...]
10) Vero che dalla stipula della polizza vita La Venezia CP
SI n. 1029905, in data 21/07/1989, alla liquidazione della medesima, avvenuta in data 26/11/2004, pagò i premi assicurativi (come indicato nel cap.7) attingendo i denari dal C/C n. 0740/6321 cointestato con i quattro fratelli , e senza che i Parte_1 CP_5 Parte_3
medesimi manifestassero l'intenzione di donare alla sorella dette CP
somme;
11) Vero che durante tutto il periodo di attività del C/C n. CP
0740/6321, acceso presso Cassa dei Risparmi di FO e della Romagna filiale di LI (ora Intesa Sanpaolo S.p.a.), unitamente agli altri fratelli
, e , attinse, oltre alla somma di €. CP_5 Parte_3 Parte_1
30.290,46, altre somme che non erano di sua proprietà da detto conto,
effettuando investimenti alla medesima intestati e ignoti agli altri tre fratelli cointestatari (se sì si dica quanto);
12) Vero che durante tutto il periodo di attività del C/C n. CP
58756420 cointestato con il fratello , prelevava CP_2 Parte_1
dalla cassetta della posta della casa famigliare sita a LI, ove i due fratelli coabitavano, la corrispondenza informativa (estratti conto,
8 informative postali, modifica delle condizioni contrattuali, ecc.) indirizzata da al fratello e la tratteneva, come da CP_2 Parte_1
documentazione che si rammostra (vd. doc.t da 5 a 9 e doc. 12 Parte
Convenuta);
13) Vero che durante tutto il periodo 2004 – 2013 di attività del C/C n.
58756420 , vi ha attinto, con la modalità CP_2 CP
dell'investimento in polizze, del bonifico e dell'assegno, del vaglia, svariate somme di proprietà esclusiva del fratello (come indicate nel Parte_1
capitolo 14);
14) Vero che le somme che attraverso diverse operazioni di CP
investimento in polizze, di bonifico, di assegno, di vaglia, prelevò dal C/C n.
58756420 ammontano complessivamente a: - euro 52.124,96 CP_2
investiti da in polizze assicurative oltre ad euro 2.437,07 quali CP
proventi dei suddetti investimenti;
- euro 53.822,46, già al netto del vaglia finale di euro 30.000,00, estratti dal C/C suddetto nelle forme di assegni postali.
15) Vero che a far data dal 09/12/2004 e sino al 09/07/2012 CP
(vd. Doc. n. 2 atto di citazione che si rammostra), ha gestito numerose operazioni di sottoscrizione di titoli e di polizze assicurative impiegando i denari di proprietà esclusiva del fratello ed insistenti sul C/C Parte_1
n. 58756420 (come da capitolo 16); CP_2
16) Vero che durate tutta l'attività del C/C n. 58756420 CP [...]
, dal 2004 al 2013, ivi attingendo i soldi di proprietà esclusiva del CP_2
fratello, tra i quali i proventi degli investimenti in titoli che aveva effettuato nel tempo, sempre con i denari di proprietà esclusiva del fratello, e li
9 impiegava nella sottoscrizione delle seguenti polizze, prodotti CP_8
a sé intestate e da cui fu escluso:
[...] Parte_1
1) polizza vita n. 50006302405 intestata a CP
2) polizza vita n. 50002580498 intestata a liquidata nell'anno CP
2011;
3) polizza vita n. 50005864715 intestata a CP
4) polizza vita n. 50007536772 intestata a CP
5) polizza vita n. 50006947028;
6) polizza vita n. 50006304471;
7) polizza vita n. 50004943276;
8) polizza vita n. 50003549036;
9) polizza vita n. 50003548986;
10) polizza vita n. 50007074705;
11) polizza vita n. 50007223241;
12) polizza vita n. 50005864715.
17) Vero che durante tutto il periodo di attività del C/C n. CP
58756420 Poste altrimenti impiegò (se sì si dica come) i denari provenienti dalla liquidazione delle polizze vita (come indicato nel capitolo 16)
alimentate con i denari di proprietà esclusiva del fratello;
18) Parte_1
Vero che il giorno 08/10/2012 si recò presso gli Uffici Postali Parte_1
di LI (FC) e, richiesto l'estratto conto del C/C n. 58756420
[...]
, scoprì l'ammanco dei denari di sua proprietà, insistendo sul CP_2
predetto Conto soltanto una parte degli stessi, consistente nella somma di euro 30.000,00;
19) Vero che nella prefata circostanza di tempo e di luogo Parte_1
10 prelevò dal C/C n. 58756420 il residuo, pari ad euro CP_2
30.000,00, tramite emissione di vaglia circolare n. 8945123589 e lasciò nel
C/C un importo esiguo, tale da coprire le spese di futura estinzione,
dichiarando di voler tenere aperto il conto per il tempo necessario ad accertare la destinazione del denaro mancante;
20) Vero che, durante tutta l'attività del C/C n. 58756420 Posta Italiane,
dall'anno 2004 all'anno 2013, ha versato nel predetto conto, a Parte_1
vario titolo, l'importo complessivo pari ad euro 150.600,24, di cui impiegò
euro 9.195,00 per il pagamento dell'autovettura di proprietà del medesimo
(rate mensili di euro 255,00) ed euro 30.000,00 furono dal Parte_4
incassati prima dell'estinzione del Conto Corrente in parola.
[...]
Si indicano quali testimoni:
- SI. , res.te in Via Fratelli Spazzoli n. 115, 47121 FO;
CP_5
- SI.ra res.te in via Crocette n. 18, 47034 LI;
Parte_3
- SI.ra , residente in P.zza Cavour 24, 47016 Predappio Testimone_1
Alta;
- Dott.ssa con studio a FO (FC); in Via Castel Latino 3 – Tes_2
47121 FO;
- Direttore pro tempore dell'Ufficio filiale di Controparte_9
LI (FC), GO PA De' Calboli n. 5;
- Consulente pro tempore filiale di LI (FC), Controparte_8
GO PA De' Calboli n. 5; - Direttore pro tempore
[...]
(già ) filiale di LI CP0 Controparte_11
(FC), Piazza Giuseppe Garibaldi n. 9 e 10;
- Legale Rappresentante pro tempore Via Controparte_12
11 Ferretto n. 1, MO Veneto (TV).
Testimoni da sentirsi a prova diretta e contraria sui capitoli di prova eventualmente formulati ex adverso ed ammessi.
Con riserva di richiedere un aggiornamento della CTU sulla base delle emergenze di cui alla prova testimoniale.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o diverse
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento delle ragioni e per i motivi esposti nella narrativa del presente atto:
In via pregiudiziale di merito:
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione in ordine a qualsivoglia rivendicazione di somme, ex art. 2033 cod. civ., in relazione ad operazioni antecedenti all'anno 2010 per intervenuta prescrizione decennale.
Nel merito: accertare e dichiarare che il rapporto di conto corrente nr.
58756420 cointestato tra e , acceso in data CP Parte_1
7.11.2004 è stato alimentato, nella immediatezza dell'apertura con bonifico bancario del 20.11.2004 per € 40.825,45 proveniente da per CP
la liquidazione della polizza vita nr. 1029905, nonché mediante versamenti in contanti e con assegni bancari.
Accertare e dichiarare che non ha illegittimamente sottratto CP
somme di denaro (di titolarità del fratello) dal conto corrente cointestato con
. Parte_1
Per l'effetto rigettare le domande tutte di parte attrice, svolte nei confronti di
12 di condanna alla restituzione di somme, perché infondate, in CP
fatto ed in diritto, per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto.
In subordine:
Accertare e dichiarare l'entità delle somme di titolarità di e Parte_1
l'entità delle somme di titolarità di CP
In ogni caso:
1. rigettare per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto, ogni azione di risarcimento del danno avanzata nei confronti di CP
perché infondata in fatto ed in diritto.
2. Condannare parte attrice per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., alla somma ritenuta equa e di giustizia dall'odierno organo giudicante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorai del presente giudizio, oltre accessori di legge.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. (di seguito anche “l'attore”) citava in giudizio la sig.ra Parte_1
(di seguito anche “la convenuta”) per sentire, in via principale, CP
accertato e dichiarato, ex art. 948 c.c., il diritto di proprietà dell'attore sui beni mobili (somme di denaro per complessivi euro 111.405,24 oltre interessi e rivalutazione) illegittimamente sottratti dalla convenuta sul conto corrente postale cointestato n. 58756420, di cui euro 52.124,96 investiti in polizze assicurative non liquidate, o la diversa somma ritenuta di giustizia,
con condanna della convenuta alla restituzione di tali somme nelle mani dell'attore; in subordine, domandava che fosse accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di proprietà pro quota al 50% e dunque per l'importo di euro 55.702,62, con pari condanna alla restituzione, ovvero ancora in
13 subordine la somma di euro 54.562,03 determinata dalla differenza fra entrate e uscite del c/c postale in esclusiva proprietà dell'attore, oltre interessi e rivalutazione e con condanna alla restituzione;
in ogni caso,
l'attore domandava accertarsi l'inadempimento del contratto di mandato a suo tempo stipulato fra l'attore quale mandante e la convenuta quale mandataria avente ad oggetto il compimento di atti giuridici sul conto corrente postale in questione, stante l'arbitrario investimento da parte della convenuta della somma di euro 52.124,96 in polizze assicurative mai liquidate nel medesimo c/c e l'emissione di vaglia finale di euro 53.822,46
fuoriuscito dal c/c nelle forme di assegni postali oltre agli ulteriori inadempimenti di cui nella narrativa in atti, con condanna della convenuta al risarcimento all'attore del danno patrimoniale patito e dunque al pagamento della somma di euro 111.405,24 oltre interessi e rivalutazione o la diversa somma ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese.
Allegava l'attore di avere aperto, in data 7.11.2004, un conto corrente presso l'Ufficio postale di LI, Comune ove viveva unitamente alla sorella nella casa famigliare di via Crocette. CP
Il conto corrente in questione, dove confluiva lo stipendio dell'attore, era cointestato con la sorella, al fine di consentire alla convenuta, priva di attività
lavorativa, di effettuare la gestione del c/c ed eventualmente di trarre il denaro utile per attività domestiche, pagamento utenze, imposte, ecc.; nel corso degli anni, in ogni caso, il c/c veniva alimentato unicamente dall'attore,
che ivi versava tutte le retribuzioni derivanti dalla propria attività lavorativa.
Allegava l'attore che la convenuta avrebbe illegittimamente attinto alle somme presenti sul conto, sia durante il rapporto che al momento della sua
14 chiusura avvenuta in data 25.09.2012. Inoltre, la convenuta, con il danaro del fratello e senza l'autorizzazione di quest'ultimo, effettuava investimenti in titoli, polizze assicurative, nessuna intestata all'attore, denaro mai restituito a quest'ultimo.
Nella prospettazione attorea, il danaro presente sul conto corrente n.
58756420 sarebbe tutto di proprietà dell'attore, in quanto la sorella, pur cointestataria del conto, mai lo avrebbe alimentato, non svolgendo attività
lavorativa alcuna;
la cointestazione, dunque, sarebbe stata strumentale unicamente a consentire alla convenuta di gestire il conto, in caso di necessità.
Il totale delle somme versate dall'attore ammonterebbe ad euro 97.535,00, a titolo di stipendi.
Inoltre, il danaro presente sul conto veniva utilizzato per investimenti in prodotti finanziari, tutti gestiti da a effettuati con denaro di CP
. In particolare, a far data dal 9.12.2004 al 9.07.2012, la Parte_1
convenuta effettuava numerose operazioni di sottoscrizione di polizze assicurative impiegando il denaro del fratello, polizze intestate alla convenuta e di cui l'attore non era né intestatario né beneficiario. Determinatosi alla chiusura del conto, l'attore vi trovava solo una parte (circa 30 mila euro) dei soldi versati;
spetterebbe all'attore il totale di euro 111.405,24 da già
decurtati i 30 mila euro già incassati ed i soldi necessari per l'acquisto dell'auto.
Si costituiva tempestivamente la convenuta con comparsa di costituzione e risposta, nella quale, in via pregiudiziale, eccepiva l'intervenuta prescrizione della azione restitutoria ex art. 2033 c.c. in relazione ad operazioni
15 antecedenti al 2010, in quanto ormai spirato il termine decennale. Nel
merito, domandava accertarsi che il conto corrente in contestazione, al momento della sua apertura, era stato alimentato con bonifico bancario di euro 40.825,45 proveniente dalla convenuta per la liquidazione della polizza vita n. 1029905 oltre che da assegni e versamenti in contanti, con conseguente rigetto delle domande attoree, rigetto di ogni domanda risarcitoria e vittoria di spese oltre a condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c..
Ad avviso della convenuta, la narrativa attorea sarebbe totalmente inveritiera ed avulsa dalla realtà; in primo luogo, contestava l'affermazione attorea in ordine al fatto che la convenuta non avrebbe mai svolto attività lavorativa;
al contrario, la convenuta avrebbe sempre lavorato, come si evincerebbe dall'estratto INPS per cui ella versò contributi come lavoratrice dipendente sino al 2017; contestava l'affermazione per cui il conto corrente in questione fosse alimentato solo dal fratello, dal momento che, a pochi giorni dalla sua apertura, la convenuta effettuava il versamento di euro 40.829,58 quale liquidazione di una polizza vita a lei intestata. Rilevava che, contrariamente a quanto affermato dall'attore, quest'ultimo sempre aveva operato sul conto,
mediante carta di credito e postamat oltre che mediante carnet di assegni.
Pertanto, quanto alle polizze sottoscritte, esse sarebbero semplicemente state concluse dalla convenuta con i propri soldi.
L'attore, pertanto, oltre che incorrere in prescrizione per le somme antecedenti ai dieci anni, non sarebbe riuscito a superare la presunzione di cui all'art. 1298 c.c., fondando la propria prospettazione su circostanze inveritiere, non provate e smentite documentalmente. In ogni caso, essendo l'attore periodicamente informato dei movimenti del conto mediante l'invio
16 degli estratti conto periodici, egli tacitamente avrebbe approvato le movimentazioni poste in essere dalla convenuta, finendo per prelevare la somma di euro 30.000,00 senza neppure avvertire la sorella ed avanzando solo 7 anni dopo pretese restitutorie.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante c.t.u..
All'esito della c.t.u., e sulla base della documentazione in atti (cfr. doc. 3
fascicolo parte convenuta) risulta in primo luogo smentita l'affermazione attorea (pagina 2 atto di citazione) per cui il conto corrente in questione veniva alimentato unicamente dall'attore; il c.t.u. ha infatti espressamente rilevato che “il conto corrente è stato alimentato da entrambi i cointestatari”
con le modalità ed importi indicati nella perizia, depositata il 3.11.2022; in particolare, è attribuibile alla convenuta il bonifico iniziale di euro 40.829,58
ed ulteriori movimenti attivi, anche superiori ai 10 mila euro (cfr. pagina 18
relazione c.t.u.); l'attore, solo in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c. ha affermato che la somma in questione fu pagata dalla convenuta in quanto l'attore era creditore della medesima in forza di pregressi rapporti familiari;
l'affermazione risulta del tutto nuova e in parte contrastante con quanto dedotto in atto di citazione, laddove, si ribadisce, l'attore affermava che il conto corrente veniva alimentato unicamente dal sig. con le CP
retribuzioni della propria attività lavorativa;
conseguentemente, non possono essere ammessi capitoli di prova orale su tale circostanza, non tempestivamente nè chiaramente dedotta, e peraltro documentale e da provarsi documentalmente (capitolo 9 seconda memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c. attorea), né tantomeno sui successivi capitoli (riprodotti in sede di p.c.) tutti relativi a circostanze non tempestivamente dedotte, involgenti
17 soggetti terzi rispetto al presente giudizio, e comunque documentali. Come
precisato dalla giurisprudenza di legittimità, invero, “si ha "mutatio libelli"
quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria,
introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una
"causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia,
con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla "causa petendi", sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul
"petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cassazione
civile sez. III, 12/04/2005, n.7524). Invero, nel caso di specie, la domanda tempestivamente fatta valere dall'attore si fonda sulla allegazione della esclusiva pertinenza del denaro, depositato sul conto corrente in questione,
alla proprietà dell'attore in quanto conto corrente alimentato solo da quest'ultimo, costituendo allegazione radicalmente nuova quella relativa alla sussistenza di rapporti di debito credito preesistenti inter partes, dedotta solo in sede di prima memoria.
Tanto precisato, devono ritenersi disattese le seguenti prospettazioni attoree:
1) l'esclusiva titolarità in capo all'attore del denaro presente sul conto corrente;
2) la possibile prospettazione di un rapporto di mandato fra l'attore e la convenuta, stante che essa, cointestataria non solo formale del contratto di conto corrente, pare avere agito nell'espressione delle facoltà che le
18 spettavano quale cointestataria del conto medesimo, e non per altra veste;
3)
conseguentemente, non può essere predicato alcun inadempimento contrattuale a carico della convenuta, né correlativo diritto risarcitorio a favore dell'attore.
Nelle difese tempestivamente svolte dalla convenuta in sede di comparsa, si evidenzia, inter alia, che, posta la contitolarità delle somme del conto,
nessuna azione di ripetizione potrebbe l'attore vantare per l'eventuale eccedenza a vantaggio della convenuta, avendo questi sicuramente, seppure tacitamente, dato a suo tempo il proprio consenso alle operazioni svolte dalla sorella;
tale consenso si evincerebbe dalla circostanza della convivenza fra le parti, oltre che dal fatto che, periodicamente, venivano inviati presso l'abitazione comune gli estratti conto, che l'attore non poteva ignorare.
Orbene, nella relazione di c.t.u. depositata in atti si dà conto della acquisizione, da , di copia dell'estratto del conto corrente n. CP_2
58756420 per il periodo dalla apertura sino alla chiusura (allegato 3 alla perizia); è emerso altresì che l'attore operava sul conto mediante postamat e carta di credito, delle quali era intestatario (pag.13 relazione di c.t.u., doc.ti
5, 6, 7, 8, 9 fascicolo parte convenuta); ne deriva che l'attore poteva e presumibilmente aveva piena contezza delle operazioni che si svolgevano sul conto, cui aveva normalmente accesso e di cui era destinatario delle corrispondenti informazioni.
In giurisprudenza, a proposito di conto corrente cointestato, si è affermato che “…va anche escluso che-nei rapporti interni- ogni cointestatario, sebbene avente facoltà di effettuare operazioni in maniera disgiunta, possa disporre in proprio favore-senza il consenso espresso o tacito dell'altro cointestatario-
19 della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza,
e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Tribunale Parma sez. I, 08/01/2024, n.42, DeJure), “va altresì
escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Cassazione
civile sez. II, 14/09/2022, n.27069).
Nel caso di specie, tuttavia, poste le considerazioni di cui sopra, posto il rapporto, incontestato, esistente fra le parti, di parentela (fratelli) e convivenza, appare presumibile che l'attore fosse a conoscenza o ben potesse conoscere le operazioni poste in essere dalla sorella sul conto comune (essendo la cointestazione, come si è visto, effettiva e non simulata né fiduciaria); del resto, non emerge alcun dato oggettivo che induca a far ritenere la sussistenza di prelievi e operazioni in assenza del consenso dell'altro o in contrasto con le indicazioni fornite dal cointestatario (cfr., Tribunale Roma sez. VIII, 03/06/2017, (ud. 30/05/2017,
dep. 03/06/2017), n.11248, DeJure); invero, le domande attoree sono tutte fondate sulla prospettazione che il denaro con cui veniva alimentato il conto corrente fosse di provenienza esclusiva dall'attore, circostanza che è stata ampiamente smentita come precisato poco sopra.
Ne deriva che, respinta ogni istanza di ulteriore istruttoria e assorbita ogni ulteriore questione sollevata anche in via di eccezione, le domande attoree non risultano fondate e devono esser respinte.
20 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014, liquidazione in una media fra i parametri medi e minimi per tutte le fasi, tenendo conto delle caratteristiche del giudizio e dell'attività defensionale e tecnica svolta.
Le spese di c.t.u. sono poste a carico dell'attore soccombente.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attore,
non essendo sufficiente all'uopo la mera soccombenza legata al mancato accoglimento delle domande formulate.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di FO in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 448 del 2020 , ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Respinge le istanze tutte di ulteriore istruttoria;
2) rigetta le domande tutte avanzate da Parte_1
3) condanna alla integrale refusione a delle Parte_1 CP
spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi euro
10.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
4) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attore soccombente.
FO, 26 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Vecchietti
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