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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 514/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3172/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lercara RI - Piazza Abate Romano N. 19 90025 Lercara RI PA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 0012615 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2883/2025 depositato il 25/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Il Sig. Ricorrente_1 Difensore_1, rappresentato e difeso dall'Avv. impugna il diniego di autotutela relativo all'avviso di accertamento TARI 2018 n. 903/2023.
Conviene in giudizio il Comune di Lercara RI, in persona del Sindaco pro tempore
Il ricorrente impugnava il provvedimento di diniego di autotutela emesso dal Comune di Lercara RI in relazione all'avviso di accertamento TARI anno 2018, contestando l'asserito mancato pagamento del tributo.
1. Motivi di ricorso Il contribuente deduceva, in sintesi:
1. regolare pagamento della TARI 2018, come da ricevute postali allegate;
2. irrilevanza, ai fini dell'efficacia liberatoria, dell'asserito mancato riversamento delle somme da parte dell'intermediario postale incaricato;
3. violazione dei principi di interesse generale e buon andamento, sostenendo che il Comune avrebbe potuto annullare l'atto in autotutela per evitare duplicazioni impositive;
4. richiamo a giurisprudenza di legittimità e di merito che riconosce efficacia liberatoria ai pagamenti eseguiti presso uffici postali abilitati anche in caso di appropriazione indebita del gestore;
5. necessità di evitare un indebito aggravio economico per un soggetto vittima di truffa. Sulla base di tali motivi, il ricorrente chiedeva l'annullamento del diniego, l'annullamento dell'avviso di accertamento e la dichiarazione di non debenza di alcunché per l'anno 2018.
2. Controdeduzioni del Comune L'Ente resistente, come da controdeduzioni depositate eccepiva:
1. mancata prova dell'avvenuto pagamento, poiché i bollettini depositati risultano “viziati da irregolarità” e le somme indicate non sono mai state incassate dal Comune, come confermato anche dalla querela sporta ai Carabinieri;
2. legittimità dell'avviso di accertamento TARI 2018, emesso nel rispetto della normativa vigente;
3. insussistenza dei presupposti per l'annullamento in autotutela, trattandosi di istituto discrezionale e non obbligatorio in assenza di manifesta illegittimità dell'atto;
4. necessità di tutelare l'entrata comunale in presenza di una situazione in cui non risulta alcun effettivo pagamento per l'anno d'imposta oggetto di accertamento. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sull'efficacia liberatoria del pagamento È pacifico tra le parti che:
• il ricorrente ha consegnato le somme a un soggetto abilitato operante presso un ufficio postale;
• tuttavia, tali somme non sono mai pervenute al Comune, come attestato dall'Ente e riscontrato dalla querela. La giurisprudenza riconosce efficacia liberatoria ai pagamenti eseguiti tramite intermediari abilitati, ma solo quando la prova dell'avvenuto versamento è certa e non contestata. Nel caso di specie:
• i bollettini prodotti non presentano certezza dell'incasso;
• la querela dell'intermediario per appropriazione indebita non prova il pagamento, ma conferma che il Comune non ha mai ricevuto alcuna somma. Pertanto, non sussistono elementi per ritenere il pagamento regolarmente effettuato.
2. Sulla legittimità del diniego di autotutela L'autotutela tributaria:
• non è obbligatoria, salvo casi di manifesta illegittimità dell'atto;
• non può essere utilizzata per sanare situazioni che richiedono valutazioni di merito o non presentano vizi evidenti. Nel caso in esame, l'Ente ha motivato il diniego:
• sull'inesistenza del pagamento,
• sulla correttezza dell'avviso di accertamento,
• sull'assenza dei presupposti per un annullamento d'ufficio. Tale motivazione appare logica, coerente e conforme alla normativa.
3. Sulla pretesa “duplicazione impositiva” La duplicazione si verifica solo quando:
• il tributo è stato indiscutibilmente pagato dal contribuente,
• e l'Amministrazione ne richiede nuovamente il versamento. Poiché il pagamento non risulta provato, non esiste alcuna duplicazione: il Comune richiede la prima e unica corresponsione del tributo. In conclusione, in mancanza di prova dell'effettivo pagamento della TARI 2018:
• l'avviso di accertamento risulta legittimamente emesso,
• il diniego di autotutela risulta immune da vizi,
• integralmente respintii motivi di ricorso devono essere . Compensa le spese di giudizio tra le parti, attesa la particolarità della vicenda e la buona fede del contribuente, vittima di comportamento penalmente rilevante di terzi. Visto l'art. 288 cp.c. corregge l'errore materiale contenuto in dispositivo ove si legge “IL RELATORE IL PRESIDENTE” in luogo di “ IL GIUDICE MONOCRATICO”, tenuto conto che tale procedura di correzione può essere attivata d'Ufficio senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento non giurisdizionale ma di natura sostanzialmente amministrativa (CdS. Adunanza plenaria n. 15 del 2022).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo 24.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3172/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lercara RI - Piazza Abate Romano N. 19 90025 Lercara RI PA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIFIUTO AUTOTUTELA OBBLIGATORIA n. 0012615 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2883/2025 depositato il 25/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Il Sig. Ricorrente_1 Difensore_1, rappresentato e difeso dall'Avv. impugna il diniego di autotutela relativo all'avviso di accertamento TARI 2018 n. 903/2023.
Conviene in giudizio il Comune di Lercara RI, in persona del Sindaco pro tempore
Il ricorrente impugnava il provvedimento di diniego di autotutela emesso dal Comune di Lercara RI in relazione all'avviso di accertamento TARI anno 2018, contestando l'asserito mancato pagamento del tributo.
1. Motivi di ricorso Il contribuente deduceva, in sintesi:
1. regolare pagamento della TARI 2018, come da ricevute postali allegate;
2. irrilevanza, ai fini dell'efficacia liberatoria, dell'asserito mancato riversamento delle somme da parte dell'intermediario postale incaricato;
3. violazione dei principi di interesse generale e buon andamento, sostenendo che il Comune avrebbe potuto annullare l'atto in autotutela per evitare duplicazioni impositive;
4. richiamo a giurisprudenza di legittimità e di merito che riconosce efficacia liberatoria ai pagamenti eseguiti presso uffici postali abilitati anche in caso di appropriazione indebita del gestore;
5. necessità di evitare un indebito aggravio economico per un soggetto vittima di truffa. Sulla base di tali motivi, il ricorrente chiedeva l'annullamento del diniego, l'annullamento dell'avviso di accertamento e la dichiarazione di non debenza di alcunché per l'anno 2018.
2. Controdeduzioni del Comune L'Ente resistente, come da controdeduzioni depositate eccepiva:
1. mancata prova dell'avvenuto pagamento, poiché i bollettini depositati risultano “viziati da irregolarità” e le somme indicate non sono mai state incassate dal Comune, come confermato anche dalla querela sporta ai Carabinieri;
2. legittimità dell'avviso di accertamento TARI 2018, emesso nel rispetto della normativa vigente;
3. insussistenza dei presupposti per l'annullamento in autotutela, trattandosi di istituto discrezionale e non obbligatorio in assenza di manifesta illegittimità dell'atto;
4. necessità di tutelare l'entrata comunale in presenza di una situazione in cui non risulta alcun effettivo pagamento per l'anno d'imposta oggetto di accertamento. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Sull'efficacia liberatoria del pagamento È pacifico tra le parti che:
• il ricorrente ha consegnato le somme a un soggetto abilitato operante presso un ufficio postale;
• tuttavia, tali somme non sono mai pervenute al Comune, come attestato dall'Ente e riscontrato dalla querela. La giurisprudenza riconosce efficacia liberatoria ai pagamenti eseguiti tramite intermediari abilitati, ma solo quando la prova dell'avvenuto versamento è certa e non contestata. Nel caso di specie:
• i bollettini prodotti non presentano certezza dell'incasso;
• la querela dell'intermediario per appropriazione indebita non prova il pagamento, ma conferma che il Comune non ha mai ricevuto alcuna somma. Pertanto, non sussistono elementi per ritenere il pagamento regolarmente effettuato.
2. Sulla legittimità del diniego di autotutela L'autotutela tributaria:
• non è obbligatoria, salvo casi di manifesta illegittimità dell'atto;
• non può essere utilizzata per sanare situazioni che richiedono valutazioni di merito o non presentano vizi evidenti. Nel caso in esame, l'Ente ha motivato il diniego:
• sull'inesistenza del pagamento,
• sulla correttezza dell'avviso di accertamento,
• sull'assenza dei presupposti per un annullamento d'ufficio. Tale motivazione appare logica, coerente e conforme alla normativa.
3. Sulla pretesa “duplicazione impositiva” La duplicazione si verifica solo quando:
• il tributo è stato indiscutibilmente pagato dal contribuente,
• e l'Amministrazione ne richiede nuovamente il versamento. Poiché il pagamento non risulta provato, non esiste alcuna duplicazione: il Comune richiede la prima e unica corresponsione del tributo. In conclusione, in mancanza di prova dell'effettivo pagamento della TARI 2018:
• l'avviso di accertamento risulta legittimamente emesso,
• il diniego di autotutela risulta immune da vizi,
• integralmente respintii motivi di ricorso devono essere . Compensa le spese di giudizio tra le parti, attesa la particolarità della vicenda e la buona fede del contribuente, vittima di comportamento penalmente rilevante di terzi. Visto l'art. 288 cp.c. corregge l'errore materiale contenuto in dispositivo ove si legge “IL RELATORE IL PRESIDENTE” in luogo di “ IL GIUDICE MONOCRATICO”, tenuto conto che tale procedura di correzione può essere attivata d'Ufficio senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento non giurisdizionale ma di natura sostanzialmente amministrativa (CdS. Adunanza plenaria n. 15 del 2022).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo 24.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO