Art. 3.
Al personale di cui all'articolo precedente e' data facolta', di rinunziare al particolare trattamento di liquidazione per cessazione dal servizio previsto nello stesso articolo e di optare per l'inquadramento nelle categorie del personale civile non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 , e successive norme di integrazione e di attuazione.
L'opzione prevista dal precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante apposita istanza in carta legale, da presentarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
L'inquadramento verra' disposto nelle categorie previste dalla tabella 1 allegata al citato regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e con l'osservanza delle norme ivi stabilite, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio ed in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, secondo la classificazione stabilita con il decreto ministeriale 20 novembre 1950 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 1951.
Coloro che pur disimpegnando mansioni proprie di una categoria, non siano forniti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla medesima, sono inquadrati in quella fra le categorie inferiori corrispondente al titolo di studio posseduto. Per l'inquadramento nella 3ª categoria puo' prescindersi dal titolo di studio nei confronti di coloro che esercitino mansioni proprie della categoria medesima.
Al personale di cui all'articolo precedente e' data facolta', di rinunziare al particolare trattamento di liquidazione per cessazione dal servizio previsto nello stesso articolo e di optare per l'inquadramento nelle categorie del personale civile non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 , e successive norme di integrazione e di attuazione.
L'opzione prevista dal precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante apposita istanza in carta legale, da presentarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
L'inquadramento verra' disposto nelle categorie previste dalla tabella 1 allegata al citato regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e con l'osservanza delle norme ivi stabilite, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio ed in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, secondo la classificazione stabilita con il decreto ministeriale 20 novembre 1950 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 1951.
Coloro che pur disimpegnando mansioni proprie di una categoria, non siano forniti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla medesima, sono inquadrati in quella fra le categorie inferiori corrispondente al titolo di studio posseduto. Per l'inquadramento nella 3ª categoria puo' prescindersi dal titolo di studio nei confronti di coloro che esercitino mansioni proprie della categoria medesima.