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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1122/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1122/2024 RG., promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso Parte_1
introduttivo, dall'Avv.to Lorenza Santella del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via Renzo del
Chicca, n. 1/A;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla CP_1
memoria difensiva, dagli Avv.ti Michele Belli e Federica Ruffo del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso i relativi indirizzi informatici;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 14.11.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
assumendo di essere stata assunta dalla compianta signora ,
[...] Persona_1
a far data dal 1° novembre 2022 quale badante convivente e con contratto a tempo indeterminato, chiedeva all'intestato Tribunale di:
“Condannare nata a [...] il [...] e residente in [...]
Parma via Marco Biagi quale erede universale di vedova Persona_2 Per_3
nata a [...] il [...] e deceduta il 29 maggio 2023 a Parma al pagamento in suo favore della somma di euro 20 mila quale somma che la signora le aveva riconosciuto a titolo di gratificazione e contenuta nell'assegno Per_2
bancario la cui copia è in atti;
Condannare al pagamento delle differenze retributive, contributive, e di CP_1
TFR che saranno accertate in corso di causa per il rapporto di lavoro domestico avuto con la signora in atti”. Persona_2
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di essere stata assunta, in data 1° novembre 2022, dalla signora vedova quale badante Persona_1 Per_3
convivente; b) che il contratto prevedeva la applicazione del CCNL lavoro domestico, con orario di lavoro di 54 ore settimanali dal lunedì al sabato da concordarsi tra le parti secondo le esigenze della signora con giorno di Per_1
riposo la domenica e 26 giorni di ferie annui;
c) che lo stipendio mensile veniva indicato in euro 1500, di cui euro 1026,34 per valore mensile, euro 178,55 per indennità notturna ed euro 295,11 per indennità straordinaria riassorbibile, oltre tredicesima e TFR ( doc. 1 fasc. parte ricorrente - contratto di lavoro;
doc. 2 fasc. parte ricorrente - CCNL lavoro domestico); d) che, insieme alla ricorrente, veniva assunta come badante convivente anche la signora la quale Persona_4
sottoscriveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato identico, nel contenuto, a quello della ricorrente (doc. 3 fasc. parte ricorrente - contratto;
Persona_4
e) che, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, decorrente dal 1° novembre 2022 al 29 maggio 2023, a dispetto delle previsioni contrattuali, la ricorrente aveva lavorato un numero di ore superiore a quelle contrattualmente previste, prestando attività lavorativa, dalle ore 8 alle ore 22, dal lunedì alla domenica compresa, incluse le festività e godendo, per ogni giorno, di una sosta dalle 15 alle 18; f) che alla ricorrente, la quale non aveva mai fruito delle ferie, non era stata riconosciuta la relativa indennità sostitutiva;
g) che la signora in data 15 maggio 2023, Per_2
consegnava alla ricorrente un assegno bancario di euro 20 mila a lei intestato (doc. 4 fasc. parte ricorrente - copia assegno bancario) affinché lo incassasse e lo dividesse, pro quota, con la signora h) che la ricorrente, tuttavia, Persona_5
decideva di non incassarlo, desiderando prima informare anche la nipote della signora signora i) che, per un improvviso peggioramento delle Per_2 CP_1
condizioni fisiche, il giorno 29 maggio 2023 la signora decedeva presso Per_2
l'Ospedale di Parma (doc. 5 fasc. parte ricorrente - estratto per riassunto atto di morte); l) che, a seguito del decesso, veniva pubblicato il testamento della signora testamento con cui la nipote veniva nominata erede Per_2 CP_1
universale (doc. 6 fasc. parte ricorrente - copia testamento;
doc. 7 fasc. parte ricorrente – pubblicazione testa); m) che il rapporto di lavoro veniva risolto in data
13.06.2023 (doc. 8 fasc. parte ricorrente - comunicazione del 12 giugno 2023 inviata all'INPS con causale decesso datore di lavoro); n) che, nei giorni successivi al decesso, il signor e la figlia si recavano presso l'abitazione in Persona_6 CP_1
vicolo dei Mulini e, dopo aver aperto la cassaforte, appuravano che, all'interno, vi era una matrice di un assegno dell'importo di 20 mila euro consegnato alla ricorrente;
o) che, in data 23 giugno 2023, la signora chiedeva spiegazioni in merito CP_1
alla ricorrente ed all'altra badante;
p) che, in tale circostanza, la signora
[...]
rispondeva che l'assegno era stato consegnato da a titolo di Persona_4 Pt_1
gratificazione per il lavoro svolto e che l'assegno non era ancora stato incassato poiché l'intenzione era quella di avvertire previamente la sig.ra ; q) che, a quel CP_1
punto, la signora , alla presenza del padre e della madre CP_1 Per_6 Parte_2
dichiarava che la signora non era lucida e, dopo una serie di telefonate Per_2 effettuate con il commercialista dottor e con il signor , strappava CP_2 Per_7
l'assegno dalle mani della signora r) che l'episodio veniva denunciato Persona_4
dalla ricorrente ai carabinieri di Parma, ai quali sporgeva formale querela contro la signora chiedendo che la stessa venisse perseguita per i reati di cui agli CP_1
articoli 624 c.p. e 628 c.p.: s) che la querela veniva depositata dall'avvocato Bertozzi
Monica del Foro di Parma (doc. 10 - querela); t) che, a mezzo della difesa dell'Avv.to
Bertozzi, la ricorrente, con raccomandata del 4 ottobre 2023 (doc. 11 fasc. parte ricorrente), richiedeva alla signora il pagamento delle differenze CP_1
retributive maturate in ragione del lavoro straordinario prestato nonché del TFR e dell'indennità da mancato preavviso.
Poste tali premesse fattuali, la ricorrente lamentava, anzitutto, di essere stata retribuita in misura inferiore rispetto a quanto alla medesima spettante in virtù alla qualità e quantità di lavoro prestato in concreto, ai sensi dell'art. 36 Cost., per cui rivendicava un credito retributivo, conseguente all'orario di lavoro svolto.
Sulla base di tale premessa, chiedeva al Tribunale adito di condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del lavoro straordinario prestato, nonché di un ulteriore importo, a titolo di incidenza sul TFR.
La ricorrente rivendicava, poi, il pagamento dell'ulteriore importo di 20.000 euro quale somma che la signora le aveva riconosciuto a titolo di gratificazione e Per_2
indicata nell'assegno dalla medesima consegnato alla lavoratrice.
1.2. Con memoria del 10.03.2025, la convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
Evidenziava, in particolare, l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese attoree, affermando che la ricorrente aveva sempre osservato le mansioni previste nel contratto di lavoro ed aveva osservato l'orario contrattualmente previsto, per cui non aveva maturato crediti retributivi. Rilevava, poi, con riguardo alla pretesa avanzata a titolo di gratificazione asseritamente riconosciuta alla ricorrente dalla defunta Sig.ra che l'assegno Per_2
rinvenuto nella cassaforte risultava redatto con calligrafia non appartenente a quest'ultima, bensì, con verosimile probabilità, alla stessa lavoratrice.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.5. All'udienza del 3.04.2025, il Giudice invitava il procuratore della parte costituita alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo della sentenza, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Motivi della decisione.
2.1. Le questioni dibattute tra le parti, attesa la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
2.2. In relazione alla prima domanda attorea - tanto quella avente ad oggetto le differenze retributive quanto quella, consequenziale, relativa all'adeguamento del
TFR spettante sulle predette somme – difetta la legittimazione passiva in capo all'odierna resistente, , in quanto erede non convivente. CP_1
A riguardo, si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale di Velletri nella sentenza n. 539 del 16/06/2020, i cui passaggi motivazionali salienti appare opportuno riportare per esteso:
“Osserva questo giudicante che, se vi è un dato pacifico tra le parti, questo è senz'altro rappresentato dal fatto che la signora erede di non è mai stata CP_3 Per_8
parte, né formale né sostanziale, del rapporto di lavoro dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il lavoratore, infatti, agisce nei confronti della resistente nella sua qualità di erede, sottintendendo tacitamente che, per tale ragione, sia subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi del fratello, suo dante causa. Sennonché, occorre osservare che, se è vero che, nel nostro ordinamento, esiste il principio generale della trasmissibilità agli eredi delle obbligazioni civili, soprattutto quelle a carattere pecuniario, è altrettanto vero che tale principio conosce alcune eccezioni.
In primo luogo, occorre evidenziare che i rapporti passivi che possono essere trasmessi per effetto della successione mortis causa possono essere solo quelli, accertati, e/o ancora in corso di accertamento antecedentemente alla morte del dante causa.
Nel caso di specie, è pacifico le obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro dedotto in giudizio non sono mai state fatte valere nei confronti del datore di lavoro, attraverso richieste rivolte in tal senso a quest'ultimo, oppure che vi sia stata una ricognizione di debito da parte dello stesso, o sia stato dato inizio ad una controversia, stragiudiziale o giurisdizionale che sia.
Ne consegue, che questo presunto debito insistente sulla eredità del dante causa, e asseritamente trasmesso in capo all'erede odierna resistente, non era conosciuto dalla signora né era conoscibile, al momento del decesso del fratello. CP_3
La trasmissibilità agli eredi delle obbligazioni assunte in vita dal de cuius costituisce, infatti, un principio del nostro ordinamento che ha la funzione di tutelare i creditori dalle conseguenze dell'evento della morte del loro debitore, e per garantire in qualche modo la soddisfazione delle loro ragioni, ma deve essere conciliato con l'esigenza del chiamato all'eredità, il quale, al momento della decisione se accettare o meno l'eredità, o accertarla con beneficio di inventario, deve essere messo in condizione di conoscere le passività o i rapporti passivi che gravano sui beni in via di devoluzione.
In caso contrario, il chiamato all'eredità non viene posto in condizione di effettuare una scelta consapevole nel senso anzidetto, rimanendo esposto in ogni tempo alla possibilità di vedersi rivendicare somme derivanti da rapporti di cui non conosceva neanche l'esistenza, o la preesistenza dei quali in riferimento alla morte del dante causa non risultava provata da alcun documento. Ebbene, tale situazione si è verificata nel caso di specie, dal momento che il ricorrente, lungi dall'aver richiesto alcunché al defunto quando egli era ancora in vita ha atteso il decesso prima di formulare le proprie richieste, in particolare per la prima volta in data 9.05.2019 a mezzo atto di costituzione in mora indirizzato alla odierna ricorrente.
Ma in ogni caso, quel che rileva maggiormente è che non tutti i rapporti produttivi di obbligazioni pecuniarie sono trasmissibili.
Di norma, infatti, non sono trasmissibili le obbligazioni nascenti da quei rapporti contratti c.d. intuitu personae, ossia, quei rapporti basati sulla fiducia riposta nella persona del contraente nella persona del debitore, quale è il rapporto di lavoro domestico, sia nella sua natura subordinata sia non, posto che il datore di lavoro sceglie la persona cui affidare determinati incarichi da svolgersi prevalentemente all'interno della propria abitazione proprio sulla base della fiducia che ripone in questa.
Sul punto si è espressa anche la Corte costituzionale che, in tema di avviamento al lavoro, ha affermato che: “I rapporti di lavoro vengono costituiti, per i portieri come per i domestici, intuitu personae, e, per ciò, appunto, la legge consente, in entrambi i casi, l'assunzione diretta da parte dei datori di lavoro, senza obbligo di ricorrere agli uffici di collocamento” (cfr. sentenza n. 207 del 15 luglio 1976).
La circostanza che il rapporto di lavoro domestico rappresenti un esempio tipico di rapporto intuitu personae e, quindi, di diritto intrasmissibile agli eredi, è desumibile anche dalla circostanza che il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di colf e badanti 2013 disciplina in modo specifico l'ipotesi del decesso del datore di lavoro, disponendo che “In caso di morte del datore di lavoro, i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso” (art. 39 co. 8). La norma è stata del pari recepita nel successivo CCNL (art. 32 co. 8) valido per il periodo Gennaio 2017/Dicembre 2019. La norma ha proprio il fine di tutelare il lavoratore il cui rapporto si sia estinto a seguito del decesso del suo datore, consentendogli di rivendicare le spettanze pregresse nei confronti dei familiari coabitanti, in quanto essendo tale tipo di lavoro intuitu personae e perciò intrasmissibile all'erede, questi, in caso di decesso del datore, non può rivolgersi agli eredi, universali e/o testamentari per richiedere eventuali spettanze pregresse.
Diversamente i familiari coabitanti con il datore deceduto, proprio perché conviventi con il datore di lavoro, sono entrati in qualche modo a far parte o a conoscere del rapporto di lavoro domestico.
Alla luce dei citati principi di diritto, ne discende che erede non coabitante di CP_3
non è mai stata parte del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, per cui difetta di Per_8
ogni legittimazione passiva in ordine ad esso, e, ciò, anche se la stessa riveste la qualità di erede universale, in quanto, come detto, l'accertamento dell'esistenza del rapporto dedotto da controparte è intrasmissibile all'erede.”
Ciò premesso, è la stessa a dare atto che la sig.ra , anche al Pt_1 Persona_2
momento del decesso, viveva sola nell'abitazione sita in Vicolo dei Mulini, n. 6 e che, dunque, l'odierna resistente – residente, per contro, in Parma alla Via dei
Farnese n. 12 - non ha mai convissuto con la propria dante causa al momento del decesso della stessa, né ha mai abitato presso l'abitazione della quando tale Per_2
abitazione era frequentata dalla ricorrente.
Pertanto, difetta nei confronti dell'odierna resistente, la legittimazione passiva in relazione alla predetta domanda attorea.
2.3. Con riguardo alla seconda domanda – a mezzo della quale la ricorrente ha rivendicato il pagamento dell'ulteriore importo di 20.000 euro quale somma che la signora le avrebbe riconosciuto a titolo di gratificazione e che risulta Per_2
indicata nell'assegno asseritamente consegnato dalla medesima alla lavoratrice – ai fini della delibazione della stessa, occorre verificare, in difetto di ulteriori allegazioni attoree sul punto, se la sottoscrizione apposta in calce all'assegno versato in atti si possa attribuire alla paternità della Per_2
Ebbene, in via preliminare, è necessario osservare quanto statuito nell'art. 214 c.p.c. secondo cui il soggetto contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Più nello specifico, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, tale disconoscimento deve avvenire in modo formale, chiaro ed inequivoco essendo inidonea la contestazione meramente generica ovvero implicita poiché frammista ad altre difese o sottintesa in una diversa versione dei fatti. La relativa eccezione, pertanto, deve contenere uno specifico riferimento al documento contestato ed al suo conseguente profilo oggetto di analisi (cfr. Cass. n. 17313/2021;
Cass. 12448/2012 e Cass. n. 16232/2004).
Tuttavia, questo requisito non è richiesto qualora siano gli eredi o gli aventi causa ad operare tale disconoscimento. Il secondo comma dell'art. 214 c.p.c. prevede, infatti, che tali soggetti possano limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore poiché non sono tenuti a riconoscerla, potendo, infatti, ignorarla in buona fede (cfr. Cass. 6138/2012).
Più nello specifico, tale precetto normativo statuisce che gli eredi possono limitarsi a compiere una semplice dichiarazione di non conoscenza della scrittura o sottoscrizione dell'autore in quanto rivestono la posizione di terzi estranei al processo formativo del documento.
D'altro canto, nonostante la terzietà rispetto all'atto di cui si contesta l'autenticità, secondo quanto precisato dalle S.U. della Corte di Cassazione, le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti del giudizio (cfr. Cass. SS.UU. n. 15169/2010 e n. 8938/2015).
Ebbene, qualora la scrittura sia stata disconosciuta, la parte che intende avvalersene deve proporre un'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 allegando e/o indicando documenti da utilizzare come mezzo di comparazione. Tali scritture devono presentare delle firme autenticate atte a garantire un idoneo e genuino confronto tra le diverse sottoscrizioni di cui si contesta la paternità.
Peraltro, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale alla dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova con la conseguenza che il giudice non dovrà tenerne conto nell'elaborazione della decisione finale (cfr. Cass. n. 21950/2019; Cass. n. 27506/2017 e Cass. 2220/2012).
La finalità dell'azione di verificazione, infatti, è quella di far acquisire al documento disconosciuto l'efficacia di prova legale ex art. 2702 c.c. mediante l'attribuzione della dichiarazione a colui il quale si ritiene che l'abbia sottoscritta.
Si osservi, a riguardo, che sia il disconoscimento che la verificazione sono strumenti giuridici tra loro complementari attraverso cui poter mettere in discussione la falsità materiale del documento, ma aventi opposte finalità:
1. il disconoscimento contesta l'autenticità di un documento ed è volto ad impedire che quell'atto acquisti l'efficacia di prova legale;
2. la verificazione, che presuppone l'intervenuto disconoscimento, viene proposta per contestare gli effetti del disconoscimento stesso e far acquisire al documento un'efficacia probatoria privilegiata.
Ebbene, considerata la lettura combinata degli articoli 214 e 216 c.p.c. e le coordinate ermeneutiche innanzi espresse, riferibili anche all'ipotesi di disconoscimento di una firma apposta in calce ad un assegno di conto corrente - quale atto rientrante nella categoria delle scritture private -, si deve ritenere che colui che intenda contestare l'autenticità dell'apparente firma di traenza apposta sul titolo deve disconoscerla al fine di escluderne la piena efficacia probatoria, a norma dell'art. 2702 c.c., facendo, così, sorgere a carico della controparte l'onere di chiederne la verificazione con il relativo onere probatorio (cfr. Cass. n. 2332/2006).
Pertanto, con riguardo al caso di cui si discute, una volta operato il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce all'assegno di conto corrente nr. 0236712073-00
(cfr. doc. n. 4 fascicolo attoreo) dalla convenuta, parte attrice – la quale, per potersi avvalere di tale scrittura, avrebbe avuto l'onere di presentare l'istanza di verificazione, nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 216 c.p.c. e con l'allegazione di una serie di documenti comparativi (per rendere, così, possibile un confronto tra la firma apposta in calce al suddetto assegno e quella posta a loro conclusione) – è rimasta, per contro, silente.
La suddetta domanda deve essere, pertanto, rigettata.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo a in relazione alla CP_1
prima domanda attorea, avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate dalla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro.
2. Rigetta la seconda domanda attorea, avente ad oggetto il pagamento dell'ulteriore importo di 20.000 di cui all'assegno n. 0236712073-00.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_1
, spese che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre
[...]
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1122/2024 RG., promossa da:
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso Parte_1
introduttivo, dall'Avv.to Lorenza Santella del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via Renzo del
Chicca, n. 1/A;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla CP_1
memoria difensiva, dagli Avv.ti Michele Belli e Federica Ruffo del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso i relativi indirizzi informatici;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 14.11.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
assumendo di essere stata assunta dalla compianta signora ,
[...] Persona_1
a far data dal 1° novembre 2022 quale badante convivente e con contratto a tempo indeterminato, chiedeva all'intestato Tribunale di:
“Condannare nata a [...] il [...] e residente in [...]
Parma via Marco Biagi quale erede universale di vedova Persona_2 Per_3
nata a [...] il [...] e deceduta il 29 maggio 2023 a Parma al pagamento in suo favore della somma di euro 20 mila quale somma che la signora le aveva riconosciuto a titolo di gratificazione e contenuta nell'assegno Per_2
bancario la cui copia è in atti;
Condannare al pagamento delle differenze retributive, contributive, e di CP_1
TFR che saranno accertate in corso di causa per il rapporto di lavoro domestico avuto con la signora in atti”. Persona_2
A fondamento della domanda, rappresentava: a) di essere stata assunta, in data 1° novembre 2022, dalla signora vedova quale badante Persona_1 Per_3
convivente; b) che il contratto prevedeva la applicazione del CCNL lavoro domestico, con orario di lavoro di 54 ore settimanali dal lunedì al sabato da concordarsi tra le parti secondo le esigenze della signora con giorno di Per_1
riposo la domenica e 26 giorni di ferie annui;
c) che lo stipendio mensile veniva indicato in euro 1500, di cui euro 1026,34 per valore mensile, euro 178,55 per indennità notturna ed euro 295,11 per indennità straordinaria riassorbibile, oltre tredicesima e TFR ( doc. 1 fasc. parte ricorrente - contratto di lavoro;
doc. 2 fasc. parte ricorrente - CCNL lavoro domestico); d) che, insieme alla ricorrente, veniva assunta come badante convivente anche la signora la quale Persona_4
sottoscriveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato identico, nel contenuto, a quello della ricorrente (doc. 3 fasc. parte ricorrente - contratto;
Persona_4
e) che, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, decorrente dal 1° novembre 2022 al 29 maggio 2023, a dispetto delle previsioni contrattuali, la ricorrente aveva lavorato un numero di ore superiore a quelle contrattualmente previste, prestando attività lavorativa, dalle ore 8 alle ore 22, dal lunedì alla domenica compresa, incluse le festività e godendo, per ogni giorno, di una sosta dalle 15 alle 18; f) che alla ricorrente, la quale non aveva mai fruito delle ferie, non era stata riconosciuta la relativa indennità sostitutiva;
g) che la signora in data 15 maggio 2023, Per_2
consegnava alla ricorrente un assegno bancario di euro 20 mila a lei intestato (doc. 4 fasc. parte ricorrente - copia assegno bancario) affinché lo incassasse e lo dividesse, pro quota, con la signora h) che la ricorrente, tuttavia, Persona_5
decideva di non incassarlo, desiderando prima informare anche la nipote della signora signora i) che, per un improvviso peggioramento delle Per_2 CP_1
condizioni fisiche, il giorno 29 maggio 2023 la signora decedeva presso Per_2
l'Ospedale di Parma (doc. 5 fasc. parte ricorrente - estratto per riassunto atto di morte); l) che, a seguito del decesso, veniva pubblicato il testamento della signora testamento con cui la nipote veniva nominata erede Per_2 CP_1
universale (doc. 6 fasc. parte ricorrente - copia testamento;
doc. 7 fasc. parte ricorrente – pubblicazione testa); m) che il rapporto di lavoro veniva risolto in data
13.06.2023 (doc. 8 fasc. parte ricorrente - comunicazione del 12 giugno 2023 inviata all'INPS con causale decesso datore di lavoro); n) che, nei giorni successivi al decesso, il signor e la figlia si recavano presso l'abitazione in Persona_6 CP_1
vicolo dei Mulini e, dopo aver aperto la cassaforte, appuravano che, all'interno, vi era una matrice di un assegno dell'importo di 20 mila euro consegnato alla ricorrente;
o) che, in data 23 giugno 2023, la signora chiedeva spiegazioni in merito CP_1
alla ricorrente ed all'altra badante;
p) che, in tale circostanza, la signora
[...]
rispondeva che l'assegno era stato consegnato da a titolo di Persona_4 Pt_1
gratificazione per il lavoro svolto e che l'assegno non era ancora stato incassato poiché l'intenzione era quella di avvertire previamente la sig.ra ; q) che, a quel CP_1
punto, la signora , alla presenza del padre e della madre CP_1 Per_6 Parte_2
dichiarava che la signora non era lucida e, dopo una serie di telefonate Per_2 effettuate con il commercialista dottor e con il signor , strappava CP_2 Per_7
l'assegno dalle mani della signora r) che l'episodio veniva denunciato Persona_4
dalla ricorrente ai carabinieri di Parma, ai quali sporgeva formale querela contro la signora chiedendo che la stessa venisse perseguita per i reati di cui agli CP_1
articoli 624 c.p. e 628 c.p.: s) che la querela veniva depositata dall'avvocato Bertozzi
Monica del Foro di Parma (doc. 10 - querela); t) che, a mezzo della difesa dell'Avv.to
Bertozzi, la ricorrente, con raccomandata del 4 ottobre 2023 (doc. 11 fasc. parte ricorrente), richiedeva alla signora il pagamento delle differenze CP_1
retributive maturate in ragione del lavoro straordinario prestato nonché del TFR e dell'indennità da mancato preavviso.
Poste tali premesse fattuali, la ricorrente lamentava, anzitutto, di essere stata retribuita in misura inferiore rispetto a quanto alla medesima spettante in virtù alla qualità e quantità di lavoro prestato in concreto, ai sensi dell'art. 36 Cost., per cui rivendicava un credito retributivo, conseguente all'orario di lavoro svolto.
Sulla base di tale premessa, chiedeva al Tribunale adito di condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del lavoro straordinario prestato, nonché di un ulteriore importo, a titolo di incidenza sul TFR.
La ricorrente rivendicava, poi, il pagamento dell'ulteriore importo di 20.000 euro quale somma che la signora le aveva riconosciuto a titolo di gratificazione e Per_2
indicata nell'assegno dalla medesima consegnato alla lavoratrice.
1.2. Con memoria del 10.03.2025, la convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
Evidenziava, in particolare, l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese attoree, affermando che la ricorrente aveva sempre osservato le mansioni previste nel contratto di lavoro ed aveva osservato l'orario contrattualmente previsto, per cui non aveva maturato crediti retributivi. Rilevava, poi, con riguardo alla pretesa avanzata a titolo di gratificazione asseritamente riconosciuta alla ricorrente dalla defunta Sig.ra che l'assegno Per_2
rinvenuto nella cassaforte risultava redatto con calligrafia non appartenente a quest'ultima, bensì, con verosimile probabilità, alla stessa lavoratrice.
1.3. La causa veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.5. All'udienza del 3.04.2025, il Giudice invitava il procuratore della parte costituita alla discussione e - sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo della sentenza, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Motivi della decisione.
2.1. Le questioni dibattute tra le parti, attesa la loro eterogeneità, richiedono una trattazione separata.
2.2. In relazione alla prima domanda attorea - tanto quella avente ad oggetto le differenze retributive quanto quella, consequenziale, relativa all'adeguamento del
TFR spettante sulle predette somme – difetta la legittimazione passiva in capo all'odierna resistente, , in quanto erede non convivente. CP_1
A riguardo, si richiamano, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., le condivisibili argomentazioni svolte dal Tribunale di Velletri nella sentenza n. 539 del 16/06/2020, i cui passaggi motivazionali salienti appare opportuno riportare per esteso:
“Osserva questo giudicante che, se vi è un dato pacifico tra le parti, questo è senz'altro rappresentato dal fatto che la signora erede di non è mai stata CP_3 Per_8
parte, né formale né sostanziale, del rapporto di lavoro dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il lavoratore, infatti, agisce nei confronti della resistente nella sua qualità di erede, sottintendendo tacitamente che, per tale ragione, sia subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi del fratello, suo dante causa. Sennonché, occorre osservare che, se è vero che, nel nostro ordinamento, esiste il principio generale della trasmissibilità agli eredi delle obbligazioni civili, soprattutto quelle a carattere pecuniario, è altrettanto vero che tale principio conosce alcune eccezioni.
In primo luogo, occorre evidenziare che i rapporti passivi che possono essere trasmessi per effetto della successione mortis causa possono essere solo quelli, accertati, e/o ancora in corso di accertamento antecedentemente alla morte del dante causa.
Nel caso di specie, è pacifico le obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro dedotto in giudizio non sono mai state fatte valere nei confronti del datore di lavoro, attraverso richieste rivolte in tal senso a quest'ultimo, oppure che vi sia stata una ricognizione di debito da parte dello stesso, o sia stato dato inizio ad una controversia, stragiudiziale o giurisdizionale che sia.
Ne consegue, che questo presunto debito insistente sulla eredità del dante causa, e asseritamente trasmesso in capo all'erede odierna resistente, non era conosciuto dalla signora né era conoscibile, al momento del decesso del fratello. CP_3
La trasmissibilità agli eredi delle obbligazioni assunte in vita dal de cuius costituisce, infatti, un principio del nostro ordinamento che ha la funzione di tutelare i creditori dalle conseguenze dell'evento della morte del loro debitore, e per garantire in qualche modo la soddisfazione delle loro ragioni, ma deve essere conciliato con l'esigenza del chiamato all'eredità, il quale, al momento della decisione se accettare o meno l'eredità, o accertarla con beneficio di inventario, deve essere messo in condizione di conoscere le passività o i rapporti passivi che gravano sui beni in via di devoluzione.
In caso contrario, il chiamato all'eredità non viene posto in condizione di effettuare una scelta consapevole nel senso anzidetto, rimanendo esposto in ogni tempo alla possibilità di vedersi rivendicare somme derivanti da rapporti di cui non conosceva neanche l'esistenza, o la preesistenza dei quali in riferimento alla morte del dante causa non risultava provata da alcun documento. Ebbene, tale situazione si è verificata nel caso di specie, dal momento che il ricorrente, lungi dall'aver richiesto alcunché al defunto quando egli era ancora in vita ha atteso il decesso prima di formulare le proprie richieste, in particolare per la prima volta in data 9.05.2019 a mezzo atto di costituzione in mora indirizzato alla odierna ricorrente.
Ma in ogni caso, quel che rileva maggiormente è che non tutti i rapporti produttivi di obbligazioni pecuniarie sono trasmissibili.
Di norma, infatti, non sono trasmissibili le obbligazioni nascenti da quei rapporti contratti c.d. intuitu personae, ossia, quei rapporti basati sulla fiducia riposta nella persona del contraente nella persona del debitore, quale è il rapporto di lavoro domestico, sia nella sua natura subordinata sia non, posto che il datore di lavoro sceglie la persona cui affidare determinati incarichi da svolgersi prevalentemente all'interno della propria abitazione proprio sulla base della fiducia che ripone in questa.
Sul punto si è espressa anche la Corte costituzionale che, in tema di avviamento al lavoro, ha affermato che: “I rapporti di lavoro vengono costituiti, per i portieri come per i domestici, intuitu personae, e, per ciò, appunto, la legge consente, in entrambi i casi, l'assunzione diretta da parte dei datori di lavoro, senza obbligo di ricorrere agli uffici di collocamento” (cfr. sentenza n. 207 del 15 luglio 1976).
La circostanza che il rapporto di lavoro domestico rappresenti un esempio tipico di rapporto intuitu personae e, quindi, di diritto intrasmissibile agli eredi, è desumibile anche dalla circostanza che il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di colf e badanti 2013 disciplina in modo specifico l'ipotesi del decesso del datore di lavoro, disponendo che “In caso di morte del datore di lavoro, i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso” (art. 39 co. 8). La norma è stata del pari recepita nel successivo CCNL (art. 32 co. 8) valido per il periodo Gennaio 2017/Dicembre 2019. La norma ha proprio il fine di tutelare il lavoratore il cui rapporto si sia estinto a seguito del decesso del suo datore, consentendogli di rivendicare le spettanze pregresse nei confronti dei familiari coabitanti, in quanto essendo tale tipo di lavoro intuitu personae e perciò intrasmissibile all'erede, questi, in caso di decesso del datore, non può rivolgersi agli eredi, universali e/o testamentari per richiedere eventuali spettanze pregresse.
Diversamente i familiari coabitanti con il datore deceduto, proprio perché conviventi con il datore di lavoro, sono entrati in qualche modo a far parte o a conoscere del rapporto di lavoro domestico.
Alla luce dei citati principi di diritto, ne discende che erede non coabitante di CP_3
non è mai stata parte del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, per cui difetta di Per_8
ogni legittimazione passiva in ordine ad esso, e, ciò, anche se la stessa riveste la qualità di erede universale, in quanto, come detto, l'accertamento dell'esistenza del rapporto dedotto da controparte è intrasmissibile all'erede.”
Ciò premesso, è la stessa a dare atto che la sig.ra , anche al Pt_1 Persona_2
momento del decesso, viveva sola nell'abitazione sita in Vicolo dei Mulini, n. 6 e che, dunque, l'odierna resistente – residente, per contro, in Parma alla Via dei
Farnese n. 12 - non ha mai convissuto con la propria dante causa al momento del decesso della stessa, né ha mai abitato presso l'abitazione della quando tale Per_2
abitazione era frequentata dalla ricorrente.
Pertanto, difetta nei confronti dell'odierna resistente, la legittimazione passiva in relazione alla predetta domanda attorea.
2.3. Con riguardo alla seconda domanda – a mezzo della quale la ricorrente ha rivendicato il pagamento dell'ulteriore importo di 20.000 euro quale somma che la signora le avrebbe riconosciuto a titolo di gratificazione e che risulta Per_2
indicata nell'assegno asseritamente consegnato dalla medesima alla lavoratrice – ai fini della delibazione della stessa, occorre verificare, in difetto di ulteriori allegazioni attoree sul punto, se la sottoscrizione apposta in calce all'assegno versato in atti si possa attribuire alla paternità della Per_2
Ebbene, in via preliminare, è necessario osservare quanto statuito nell'art. 214 c.p.c. secondo cui il soggetto contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Più nello specifico, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, tale disconoscimento deve avvenire in modo formale, chiaro ed inequivoco essendo inidonea la contestazione meramente generica ovvero implicita poiché frammista ad altre difese o sottintesa in una diversa versione dei fatti. La relativa eccezione, pertanto, deve contenere uno specifico riferimento al documento contestato ed al suo conseguente profilo oggetto di analisi (cfr. Cass. n. 17313/2021;
Cass. 12448/2012 e Cass. n. 16232/2004).
Tuttavia, questo requisito non è richiesto qualora siano gli eredi o gli aventi causa ad operare tale disconoscimento. Il secondo comma dell'art. 214 c.p.c. prevede, infatti, che tali soggetti possano limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore poiché non sono tenuti a riconoscerla, potendo, infatti, ignorarla in buona fede (cfr. Cass. 6138/2012).
Più nello specifico, tale precetto normativo statuisce che gli eredi possono limitarsi a compiere una semplice dichiarazione di non conoscenza della scrittura o sottoscrizione dell'autore in quanto rivestono la posizione di terzi estranei al processo formativo del documento.
D'altro canto, nonostante la terzietà rispetto all'atto di cui si contesta l'autenticità, secondo quanto precisato dalle S.U. della Corte di Cassazione, le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti del giudizio (cfr. Cass. SS.UU. n. 15169/2010 e n. 8938/2015).
Ebbene, qualora la scrittura sia stata disconosciuta, la parte che intende avvalersene deve proporre un'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 allegando e/o indicando documenti da utilizzare come mezzo di comparazione. Tali scritture devono presentare delle firme autenticate atte a garantire un idoneo e genuino confronto tra le diverse sottoscrizioni di cui si contesta la paternità.
Peraltro, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale alla dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova con la conseguenza che il giudice non dovrà tenerne conto nell'elaborazione della decisione finale (cfr. Cass. n. 21950/2019; Cass. n. 27506/2017 e Cass. 2220/2012).
La finalità dell'azione di verificazione, infatti, è quella di far acquisire al documento disconosciuto l'efficacia di prova legale ex art. 2702 c.c. mediante l'attribuzione della dichiarazione a colui il quale si ritiene che l'abbia sottoscritta.
Si osservi, a riguardo, che sia il disconoscimento che la verificazione sono strumenti giuridici tra loro complementari attraverso cui poter mettere in discussione la falsità materiale del documento, ma aventi opposte finalità:
1. il disconoscimento contesta l'autenticità di un documento ed è volto ad impedire che quell'atto acquisti l'efficacia di prova legale;
2. la verificazione, che presuppone l'intervenuto disconoscimento, viene proposta per contestare gli effetti del disconoscimento stesso e far acquisire al documento un'efficacia probatoria privilegiata.
Ebbene, considerata la lettura combinata degli articoli 214 e 216 c.p.c. e le coordinate ermeneutiche innanzi espresse, riferibili anche all'ipotesi di disconoscimento di una firma apposta in calce ad un assegno di conto corrente - quale atto rientrante nella categoria delle scritture private -, si deve ritenere che colui che intenda contestare l'autenticità dell'apparente firma di traenza apposta sul titolo deve disconoscerla al fine di escluderne la piena efficacia probatoria, a norma dell'art. 2702 c.c., facendo, così, sorgere a carico della controparte l'onere di chiederne la verificazione con il relativo onere probatorio (cfr. Cass. n. 2332/2006).
Pertanto, con riguardo al caso di cui si discute, una volta operato il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce all'assegno di conto corrente nr. 0236712073-00
(cfr. doc. n. 4 fascicolo attoreo) dalla convenuta, parte attrice – la quale, per potersi avvalere di tale scrittura, avrebbe avuto l'onere di presentare l'istanza di verificazione, nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 216 c.p.c. e con l'allegazione di una serie di documenti comparativi (per rendere, così, possibile un confronto tra la firma apposta in calce al suddetto assegno e quella posta a loro conclusione) – è rimasta, per contro, silente.
La suddetta domanda deve essere, pertanto, rigettata.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo a in relazione alla CP_1
prima domanda attorea, avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate dalla lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro.
2. Rigetta la seconda domanda attorea, avente ad oggetto il pagamento dell'ulteriore importo di 20.000 di cui all'assegno n. 0236712073-00.
3. Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_1
, spese che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre
[...]
IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 3 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri