Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPYBBLICATPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1499/2024 promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 1) rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Ferraiuolo presso il cui studio in Napoli alla via dei Fiorentini n. 61 elettivamente domicilia PEC
Email 1 Email 2
OPPONENTE
contro
Controparte 1 in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dagli Avv.to Francesca Romana Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo pec Email 3 t
OPPOSTO
OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
Conclusioni delle parti all'udienza del 25\03\2025 :
Per la parte ricorrente: Dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria o quantomeno compensazione parziale delle spese .
Per la parte resistente: Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Addebito n. 437 2024 00009702 13 000 dell'importo di € 4.776,71 formato dall' CP 1 - Sede di Rimini il 24/10/2024 (notificato in data 25/11/2024) a titolo di omesso pagamento di contributi alla Gestione Commercianti relativi al periodo dal 01/2022 al 12/2023.
Si perveniva così all'udienza del giorno 25\03\2025 nella quale si prendeva atto che l'CP_1, in corso di procedimento ed in sede di autotutela, in data 7\03\2025
(" Preso atto del fallimento della società Gebar che rendeva impossibile lo svolgimento di attività commerciale da parte del Sig. Parte 2 di rettificare la data di cessazione dalla gestione artcom del sig. Pt 1 dalla data del 02/10/2024 al 15/12/2016, data del fallimento della ditta Gebar...") aveva operato lo sgravio dell'Avviso di Addebito abbandonando il credito rivendicato nell'AVA ed accogliendo le ragioni di controparte
Alla luce della documentazione prodotta, la concorde richiesta delle parti può trovare sicuro accoglimento.
Stante la leale condotta processuale dell' CP_1 che ha peraltro riconosciuto le ragioni della parte ricorrente in epoca successiva alla presentazione del ricorso, sussistono fondate ragioni per compensare parzialmente le spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte 1
[...] con ricorso depositato il giorno 18\12\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l'CP_1 :
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa per un terzo le spese processuali e condanna l'CP 1 alla rifusione della restante quota di 2\3 delle spese di lite in favore della parte opponente, liquidate, per tale quota, in complessivi € 1.500,00 oltre ad esborsi pari a € 43,00
, rimborso spese generali al 15 % e IVA e CPA nella misura di legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Rimini alla pubblica udienza del 25 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'