TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4194 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, a seguito dell'udienza di discussione ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. celebratasi il 28/10/2025, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n° 3093/2024 del Ruolo Generale Affari Civili, avente a oggetto
Responsabilità professionale, pendente tra
(C.f.: ), nato il [...] in Parte_1 C.F._1
RI (Na) e residente in [...], elettivamente domiciliato in Aversa (Ce), alla via Seggio n° 112, presso lo studio legale dell'Avv.
AF NT (C.f.: ; p.e.c.: che, C.F._2 Email_1 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. (C.f.: Controparte_1
p.e.c.: , lo C.F._3 Email_2 rappresenta e difende in giudizio giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo.
- Ricorrente -
e
(P.i.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Aversa (Ce), alla via Plauto n° 16.
- Resistente contumace -
CONCLUSIONI
Coma da udienza di discussione celebratasi il 28/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132,
345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
1
Con ricorso introduttivo depositato il 16/04/2024, ha richiesto la Parte_1 fissazione dell'udienza di comparizione della resistente Controparte_2
(da qui in avanti solo “ ), chiedendo accogliersi le seguenti
[...] CP_2 conclusioni: “Condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente per la lesione al bene salute nella misura di € 6.825,47, oltre interessi dal 28/02/2019, nonché al pagamento delle spese di lite della precedente fase di A.t.p. per € 2.337,00 per compensi, oltre accessori, e € 145,50 per spese, quelle per la fase di mediazione per € 250,00 nonché quelle per la C.t.u. per € 3.166,13 […]
Con vittoria di spese e onorari di lite”
A fondamento della pretesa, il ricorrente ha dedotto che, a causa di una sintomatologia dolorosa al piede destro con presenza di edema della testa dell'astragalo, resistente alla terapia medica, si sottoponeva a un esame di risonanza magnetica nucleare e che, all'esito della visita effettuata dal Dottor gli veniva prescritto un ciclo di terapia Persona_1 con onde d'urto; che, pertanto, si rivolgeva al centro Fisio Medical, presso cui effettuava tredici sedute di laser terapia, dieci sedute di ultrasuonoterapia e cinque sedute di cerctherapy; che sul piede destro, a seguito di detti trattamenti, si manifestava una lesione tondeggiane post ustione dal diametro di 35 millimetri;
che, immediatamente contattata la si sottoponeva a visita del fisiatra preposto presso detto centro e che, CP_2 risultato infruttuoso detto consulto, si recava presso lo studio del Dottor Persona_2
, specialista in chirurgia plastica, ottenendo una diagnosi di lesione in esito di
[...] ustione di 3° in fase di guarigione e una terapia riabilitativa consistente in medicazioni, sedute di PRP e cellule staminali;
che il protrarsi di tale situazione clinica gli impediva di praticare l'attività podistica amatoriale e lo induceva a sottoporsi a un'ulteriore visita del
Professor psichiatra e psicoterapeuta, che gli avrebbe riscontrato Persona_3 un'impasse emotivo con rischio di caduta del tono dell'umore; che, al successivo controllo medico, il Dottor gli riscontrava “tessuto di granulazione, orletto iperemico Per_2
e fibrina, al momento non infetta” e consigliava la continuazione delle medicazioni avanzate, in attesa d'intervento con cellule staminali;
che, eseguita detta operazione e osservato un periodo di riposo di venti giorni, al successivo controllo il Dottor riscontrava Per_2 una “fase avanzata di guarigione, ulcera quasi chiusa, riepitelizzazione sottile e fragile” e consigliava di continuare le medicazioni e di evitare scarpe accollate, bagni al mare, esposizione diretta al sole e qualsiasi tipo di trauma;
che, all'esito delle cure, gli erano residuati al dorso del piede destro esiti cicatriziali evidenti associati a un quadro psichico di stato depressivo con ideazione polarizzata sull'evento occorsogli;
che, ritenendo imputabile alla una responsabilità per le lesioni patite, il ricorrente proponeva ricorso CP_2
2
ex art. 696bis c.p.c. e che, nell'ambito del procedimento incardinatosi presso codesto
Tribunale di Napoli Nord con R.g. 1087/2022, il Collegio peritale evidenziava profili di responsabilità a carico del centro fisioterapico e attestava la sussistenza di un danno biologico stimato al 3%, oltre che il patimento di 5 giorni d'invalidità temporanea totale,
20 giorni d'invalidità temporanea parziale al 75% e di 20 giorni d'invalidità temporanea parziale del 50%.
Benché ritualmente notificatole, a mezzo p.e.c. datata 10/05/2024, il ricorso introduttivo del giudizio unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, non si è validamente costituita in giudizio la resistente la cui contumacia verrà di CP_2 seguito dichiarata.
1. Questioni preliminari
Va preliminarmente rilevato il vizio della procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in giudizio dall'Avvocato Martino Giacomo in veste di procuratore della in quanto detto mandato ad litem non può in alcun modo ritenersi CP_2 riferibile alla società resistente per difetto dei minimi elementi identificativi della stessa;
detta procura, inoltre, pur essendo stata prodotta dall'anzidetto legale, risulta autenticata da un diverso Avvocato rispondente al nome di di cui non vi è nessun CP_3 riferimento nella comparsa di costituzione e risposta;
ne deriva, dunque, l'impossibilità di poter ricondurre il mandato ad litem in atti sia alla e sia all'Avvocato CP_2
Martino Giacomo autoqualificatosi quale procuratore della stessa, in ragione della quale, in ossequio al disposto dell'art. 182, comma 2, c.p.c., con ordinanza datata 27/11/2024, si è rilevata la nullità della stessa e si è provveduto ad assegnare alla resistente un termine perentorio per consentirle il rilascio di una nuova procura avente i requisiti codicistici;
tuttavia, sebbene l'Avv. Martino Giacomo abbia redatto una nota intitolata “Istanza correzione procura” nella quale ha esplicitamente dichiarato che “Si deposita procura corretta”, non risulta allegato alla stessa o ad altro atto giudiziale alcun valido mandato;
pertanto, il Tribunale non può esimersi dal dichiarare l'irreversibile nullità della procura in atti e, dunque, dal ritenere inesistente la costituzione in giudizio della e CP_2 improduttivi di effetti giudiziali tutti gli atti prodotti in sua difesa nella presente vertenza.
2. Nel merito
La domanda è fondata e meritevole d'accoglimento.
Preliminarmente, giova chiarire la questione relativa all'oggetto e alla natura della responsabilità del centro riabilitativo resistente;
si pone, pertanto, il problema d'inquadrare giuridicamente la fattispecie in esame e il conseguente regime probatorio.
3
Ebbene, a partire dalle Sezioni Unite n° 577/2008, il rapporto è stato inquadrato come responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di spedalità, che può conseguire ex art. 1218 c.c., “oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche all'inadempimento della prestazione professionale svolta direttamente dal sanitario ex art.
1228 c.c., quale suo ausiliare necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato”
(Cassazione Civile n° 24285/2017); è infatti pacifico che tra ente ospedaliero (pubblico o privato) e paziente si instaura un complesso rapporto obbligatorio, dal momento che l'accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta l'assunzione di una prestazione strumentale, accessoria rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del ricoverato, avente a oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale, quantomeno dalle forme più gravi di aggressione (cfr. Cassazione n° 19658/2014).
Più specificamente, è stato sostenuto che “la responsabilità della struttura ospedaliera, fondata sul contatto sociale, ha natura contrattuale”, ossia che si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto “contratto di spedalità”) che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio
Sanitario Nazionale), insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cassazione Civile,
Sezione III, n° 13593 del 14 giugno 2007; Cassazione Civile, Sezione III, n° 1698 del 26 gennaio 2006; Cassazione Civile, Sezione III, n° 13066 del 14 luglio 2004; Cassazione
Civile, Sezione III, n° 103 dell'8 gennaio 1999); in virtù di tale contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di
“assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi cosiddetti di protezione e accessori;
pertanto, in base a tale rapporto obbligatorio trovano applicazione le norme relative alla responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.) e, in particolar modo, la norma secondo la quale, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (art. 1228 c.c.).
Poiché la responsabilità del centro si configura quale responsabilità CP_2 indiretta per fatto altrui, al fine di valutare la fondatezza delle pretese del ricorrente occorre esaminare la condotta tenuta dai medici che hanno assistito il paziente durante le
4
sedute nelle quali egli si è sottoposto ai trattamenti fisioterapici, oltre ai profili di colpa della condotta nonché all'esistenza del nesso causale tra la stessa e l'evento che si assume dannoso (art. 1228 c.c.); solo all'esito di tale indagine potrà dirsi se, nel caso di specie, il centro fisioterapico resistente sia tenuto a risarcire integralmente i danni derivati dall'operato dei suoi dipendenti e dei collaboratori di cui si è avvalso (artt. 1218 e 1228
c.c.). In definitiva, quindi, il centro fisioterapico risponde a titolo contrattuale, ex art. 1218 c.c., dei danni patiti dal paziente per fatto proprio ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura ovvero, ex art. 1228 c.c., per fatto altrui ove il nocumento sia dipeso dalla colpa dei sanitari di cui il centro si è avvalso (cfr. Cassazione
Civile, Sezione III, n° 1620 del 3 febbraio 2012 nonché, più di recente, Cassazione n°
1043/2019); al riguardo, va evidenziato che anche la novella normativa introdotta con la legge n° 24/2017 (cosiddetta “Legge Gelli/Bianco”) non ha apportato alcuna innovazione e, dunque, ha pienamente confermato indirizzo quest'indirizzo giurisprudenziale.
Così ricostruita la fattispecie, la struttura sanitaria certamente risponde, in via contrattuale, sia delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera) e sia dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 c.c.; la tesi, più volte ripresa e perfezionata dalla Giurisprudenza di legittimità, è stata definitivamente fatta propria dalla Cassazione con la sentenza n° 577/2008 emessa dalle
Sezioni Unite, secondo cui tanto la responsabilità della struttura sanitaria (sia essa pubblica o privata) quanto l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente hanno natura contrattuale, ancorché tale ultima responsabilità non sia fondata sul contratto, in senso stretto, quanto piuttosto sul “contatto sociale” venutosi a instaurare tra il medico e il paziente.
La Corte di Cassazione ha altresì chiarito la questione relativa agli oneri probatori in tema d'inadempimento contrattuale, richiamando i principi già espressi nella pronuncia a
Sezioni Unite n° 13533/2001 in tema di prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento;
in tale storica pronuncia, infatti, la Suprema Corte ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo ovvero dell'avvenuto adempimento;
tali principi sono stati
5
affermati anche con riferimento ai casi in cui si lamenti un inesatto adempimento dell'obbligazione, giacchè anche in questo caso, secondo la Cassazione, il creditore istante deve limitarsi ad allegare l'inesatto adempimento, gravando sulla controparte l'onere di provare l'esatto adempimento. Partendo da questa premessa, nella sentenza n°
577/2008, le Sezioni Unite giungono ad affermare l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica, compiendo un ulteriore passaggio;
difatti, considerando oramai superata la distinzione tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato (che conserva una valenza descrittiva ma non è più foriera di conseguenze sul piano probatorio), la Suprema Corte afferma che, in tema di responsabilità medica, l'allegazione del creditore non può limitarsi a un qualsiasi inadempimento ma deve riguardare un inadempimento cosiddetto “qualificato”, ossia un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno;
in altri termini, secondo la Suprema
Corte, proprio perché chi agisce facendo valere la responsabilità contrattuale lamenta la produzione di un danno in relazione a un determinato comportamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non diligenti (inadempimento/inesatto adempimento), è necessario che costui alleghi non un qualsiasi inadempimento ma quell'inadempimento specifico, cioè a dire “qualificato”, che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. In questo senso, è stato sostenuto che “l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere a un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno” (così, da ultimo, Cassazione n°
4928/2018, richiamandosi ai principi espressi dalle Sezioni Unite n° 13533 del 30 ottobre
2001; cfr. anche, in tal senso, Cassazione n° 18392/2017 e Cassazione n° 2061/2018, secondo cui spetta al creditore provare il nesso di causalità fra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e la condotta del sanitario, ossia il fatto costitutivo del diritto, e al debitore provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione, ossia il fatto estintivo del diritto;
cfr. anche Cassazione n° 7044/2018). In buona sostanza, nel giudizio avente a oggetto il risarcimento del danno da attività medico/sanitaria è onere dell'attore provare l'esistenza del contratto e allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia nonché l'inadempimento qualificato del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, anch'esso oggetto di
6
specifico onere deduttivo e probatorio, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o d'imperizia possa essergli mosso o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno;
sul punto, si tenga conto della sentenza n° 20904 emessa il 12 settembre 2013 dalla terza sezione della Corte di Cassazione, secondo la quale “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio,
l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e
l'insorgenza o l'aggravamento della patologia in rapporto causale con l'intervento medico e ad allegare
l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”; in senso conforme, tra le tante, Cassazione n° 5128/2020;
Cassazione n° 18392/2017; Cassazione n° 24073/17; Cassazione n° 5590/2015;
Cassazione n° 21177/2015).
Ciò premesso, venendo al caso di specie, non vi è dubbio che la denuncia di sinistro datata 04/07/2019 inoltrata in funzione di manleva dal Dott. , in Persona_4 qualità di legale rappresentante della alla CP_2 Controparte_4 comprovi il titolo contrattuale dell'invocata responsabilità, atteso che dal corpo della stessa risulta che “In data 02/07/2019 lo scrivente riceveva richiesta di risarcimento danno dal sig.
[…] per presunte lesioni da bruciatura […] riportate a seguito di penultima terapia Parte_1 effettuata presso il suddetto centro con apparecchiatura Cerc Therapy […] praticata dallo CP_2 scrivente […] A tal fine si intende precisare e chiarire che nessuna responsabilità può essere attribuita allo scrivente […] nella causazione dell'occorso, tenuto conto che la causa dello stesso è attribuibile esclusivamente ad un malfunzionamento improvviso ed inaspettato della piastra dell'apparecchiatura elettromedicale Cerc Therapy” (cfr. documento “denuncia di sinistro” allegato al ricorso introduttivo).
Nell'indagine sull'accertamento della responsabilità sanitaria occorre poi accertare sia il nesso causale tra la condotta dei sanitari della struttura resistente e l'evento lesivo lamentato e sia la conformità o meno di tale condotta alle leges artis e alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis; la regola iuris per addivenire a un accertamento di responsabilità professionale dei sanitari non è peraltro limitata soltanto al piano oggettivo dell'illecito, vale a dire a quel che concerne l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento, ma rileva anche sul piano del concreto atteggiarsi dell'elemento soggettivo della colpa, intesa come prevedibilità e prevenibilità dell'evento dannoso da
7
parte del sanitario stesso e/o della struttura, e dunque della qualità della prestazione richiesta per il raggiungimento dell'obiettivo costituito dalla guarigione del paziente o dalla prevenzione di possibili esiti negativi o peggiorativi delle condizioni personali rispetto a quanto era previsto come ragionevole attendersi dall'intervento.
Nel caso di specie, vanno condivise e recepite le risultanze della relazione di Consulenza tecnica d'ufficio redatta nell'ambito del procedimento di Accertamento tecnico preventivo dal Collegio medico ivi incaricato, costituito dal Dott. , medico CP_5 specialista in medicina legale, e dalla Dott.ssa , medico specialista in terapia Persona_5 fisica e riabilitazione, in quanto contenente argomentazioni correttamente svolte e fondate sia sull'analisi dello “stato attuale” di , il quale “Lamenta dolore al Parte_1 collopiede dx e riferisce parestesie in sede cicatriziale e pericicatriziale. La sintomatologia si accentua durante la stazione eretta e il cammino protratto e per esposizione ad inclemenze climatiche” e sia sull'“esame obiettivo” eseguito sulla persona del ricorrente, da cui è risultato che “Arto inferiore dx normale per aspetto e conformazione in atteggiamento indifferente. Sfumata ipotonomiotrofia di gamba con deficit perimetrico di 1cm rispetto al controlato. In regione centro mediale della caviglia si apprezza un esito cicatriziale vagamente quadrangolare con diametri di 4 cm e 3,5 cm. Detta cicatrice si presenta modicamente depressa con bordi lievemente rilevati, discromica, modicamente dolorosa alla pressione e riferita parestesica. Collo piede lievemente ispessito. Sul piano funzionale si apprezza un deficit della flesso estensione, intra extra rotazione di caviglia dei gradi finali della escursione articolare.
Deambulazione sostanzialmente corretta e armonica. Inginocchiamento ed accovacciamento sono riferiti limitati e dolorosi nei gradi finali. L'esame neuropsicologico condotto con il metodo del libero colloquio evidenzia modesta reattività ansiosa riconducibile all'evento di cui è stato protagonista” (cfr. pagina 3 della relazione di C.t.u.); tanto premesso, il Collegio ha altresì provveduto a fornire esaustiva risposta ai quesiti demandatigli dal Giudice evidenziando che “Il sig.
[...]
fu sottoposto a terapia fisioterapica presso il centro e, durante il Parte_1 Controparte_2 trattamento, il Fisioterapista praticò un tipo di fisioterapia non prescritto dal Fisiatra e, allo stesso tempo, non prevista nei comuni trattamenti idonei al caso de quo. La FKT che il ricorrente doveva praticare era quella prevista e adeguata al tipo di patologia, era una fisioterapia di media difficoltà consona alle esperienze scientifiche del momento. Il trattamento praticato in parte è stato quello corretto e idoneo al caso di cui si discute in parte invece non è stato corretto, non era previsto ed è responsabile del maggior danno prodotto”, che “Le conseguenze dannose della terapia praticata al di fuori di quella prevista, unitamente a una errata esecuzione, comportarono il danno di cui si tratta” e che “Si è prodotto un danno alla persona di carattere permanente, valutabile come menomazioni dell'integrità psicofisica del soggetto nella misura del 3%, comprensivo del minimo danno di natura ansioso reattiva.
8
Detto danno non è emendabile con altri trattamenti. Il danno biologico temporaneo si può riassumere in:
i.t.p. gg. 5, i.t.p. gg. 20 al 75% e gg. 20 al 50% come dalla comune esperienza clinica e medico legale e per casi analoghi” (cfr. da pagina 4 a pagina 5 della relazione di C.t.u.).
In definitiva, la condotta professionale tenuta dai sanitari del centro CP_2 preposti allo svolgimento delle sedute fisioterapiche in favore del paziente Parte_1
va senz'altro censurata per negligenza, dovendo al riguardo tenersi conto della
[...] mancata prescrizione fisiatrica dei trattamenti eseguiti, della loro parziale inidoneità alla soluzione del caso sanitario, della loro errata esecuzione nonostante la media difficoltà e del nesso causale sussistente tra gli stessi e il danno riportato dal ricorrente;
quest'ultimo, dunque, ha pienamente assolto all'onere probatorio su di sé gravante, contrariamente alla resistente, le cui deduzioni difensive, non essendosi essa validamente costituita, non possono che ritenersi inefficaci nel presente giudizio e, quand'anche considerate valutabili, sprovviste di adeguato supporto probatorio, essendosi la struttura sanitaria, in ogni caso, laconicamente limitata a contestare il proprio difetto di legittimazione passiva
(eccezione infondata per le ragioni già esposte) e a genericamente disconoscere il fatto storico così come prospettato dal ricorrente, omettendo di specificamente dimostrare che l'inadempimento imputatole non vi sia stato ovvero che lo stesso sia stato eziologicamente irrilevante.
Venendo al vaglio delle istanze risarcitorie formulate e passando, dunque, alla concreta liquidazione del danno, va rammentato che l'art. 7, comma 4, della legge n° 24/2017
(cosiddetta legge “Gelli/Bianco”) stabilisce, in continuità con quanto già precedentemente disposto dall'art. 3 del decreto “Balduzzi”, che “il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n° 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”; circa le modalità di calcolo del nocumento, dunque, trattandosi nel caso di specie di danno biologico stimato dal Collegio peritale al 3% e, dunque, di lesioni micropermanenti, trovano applicazione, in virtù dei detti richiami normativi, le tabelle previste all'art. 139 dal
Codice delle Assicurazioni Private riferite alla corrente annualità (importi aggiornati con il decreto ministeriale emesso il 18 luglio 2025); dunque, tenendo in debita considerazione l'età di 35 anni del paziente nel momento in cui lo stesso si è sottoposto
9
alle sedute fisioterapiche, può essere riconosciuto a un danno Parte_1 biologico pari a € 3.034,71, il cui pagamento è posto a carico della CP_2
In ordine al ristoro del periodo d'invalidità temporanea sofferto dal ricorrente, sempre tenendo conto delle risultanze delle C.t.u., vanno riconosciuti a € Parte_1
280,90 per 5 giorni d'invalidità assoluta, € 842,70 per 20 giorni d'invalidità parziale al
75% e € 561,80 per 20 giorni per invalidità parziale al 50%.
Infine, rammentandosi che il Legislatore ha affermato il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (atteso che il sintagma “danno morale” non è suscettibile di accertamento medico/legale e che esso si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto, pur potendole influenzare, dalle vicende dinamico/relazionali della vita del danneggiato) e che, nello stesso senso, la Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi, va tenuto presente, da un lato, che il ricorrente non ha avanzato alcuna formale e specifica istanza di ristoro del danno morale né del pregiudizio dinamico- relazionale ma ha solo richiesto la condanna della resistente “per la lesione al bene salute”
(pur avendo egli fatto riferimento allo stato depressivo in cui verserebbe a causa dell'errato trattamento sanitario) e, dall'altro, che il Collegio peritale ha ritenuto di poter ricomprendere il “minimo danno di natura ansioso reattiva” nello stimato danno biologico del
3%, di fatto negando la sussistenza, nel caso di specie, di un nocumento “morale” autonomamente apprezzabile;
è utile ricordare, inoltre, che la concreta risarcibilità del danno morale va sempre dimostrata, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito, altresì evidenziandosi, sul punto, che il ricorrente non ha efficacemente assolto a detto onere probatorio.
Pertanto, non risultando debitamente provato alcun danno morale, il risarcimento complessivo spettante a resta limitato al solo patimento del danno Parte_1 biologico e del periodo d'invalidità temporanea, cui vanno aggiunte le spese mediche sostenute e documentate, pari a € 1.856,35, per un complessivo ammontare di €
6.576,46, il cui pagamento è posto a carico della CP_2
In ordine agli accessori, in applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n° 1712 emessa il 17 febbraio 1995, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti sia
10
la rivalutazione monetaria che gli interessi, con decorrenza dal giorno dell'illecito e fino alla data della presente pronuncia, quali corrispettivi del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore;
la corresponsione degli interessi costituisce, invero, uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento;
pertanto, alla stregua dei principi affermati con la citata sentenza, gli interessi vanno calcolati sulla somma precedentemente riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale (ossia sull'importo di € 6576,46) ma devalutata alla data dell'illecito secondo gli indici Istat (cosiddetta aestimatio) e, partendo da questa, sulla somma ricavata operando successive rivalutazioni monetarie annuali della stessa sempre secondo gli indici Istat, da effettuarsi fino alla data di pubblicazione del presente provvedimento;
da tale momento, convertendosi l'obbligazione di valore in obbligazione di valuta, decorreranno gli interessi al tasso legale sempre sulla somma precedentemente riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale (ossia sull'importo di € 6576,46), fino all'integrale soddisfazione del credito.
Quanto alla domanda avanzata da parte attrice di rimborso delle spese di lite sostenute per compenso professionale nella precedente fase di Accertamento tecnico preventivo, la quantificata somma di € 2.337,00 deve ritenersi fondata e correttamente determinata, tenuto conto delle attività espletate, prima dell'instaurazione del presente giudizio, sia dal
Consulente tecnico di parte ricorrente e sia dal procuratore legale della stessa;
sul punto, si rammenta che, secondo costante orientamento della Giurisprudenza di legittimità, le spese di Consulenza tecnica preventiva rientrano, di regola, tra quelle che la parte ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice di merito non ne escluda la ripetizione ritenendole eccessive o superflue (in termini, cfr. Cassazione, sezione II, sentenza n° 84 del 3 gennaio 2013; Cassazione, sezione III, sentenza n° 3380 del 20 febbraio 2015; Cassazione, sezioni II/VI, ordinanza n° 29819 del 18 novembre2019;
Cassazione, sezione VI, ordinanza n° 13799 del 2 maggio 2022); pertanto, in applicazione del principio della soccombenza, sia il pagamento dei compensi dei professionisti intervenuti nel procedimento di Accertamento tecnico preventivo e sia i compensi spettanti al Collegio peritale nominato nell'ambito dello stesso vanno posti a carico della CP_2
2. Spese di lite
11
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal decreto ministeriale n° 147/2022 per i giudizi celebratisi innanzi al Tribunale per lo scaglione di valore entro il quale rientra la controversia (quindi, per quello che va da € 5.201,00 fino a € 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dai difensori del ricorrente (dunque, al netto della fase istruttoria, mai svoltasi), rapportata altresì al tenore delle difese dagli stessi svolte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 3093/2024 del Ruolo Generale
Affari Civili, avente a oggetto Responsabilità professionale, pendente tra Parte_1
e ogni contraria istanza disattesa,
[...] Controparte_2 così provvede:
1. Dichiara la contumacia della Controparte_2
2. Accoglie la domanda, per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto:
3. Condanna la al pagamento in Controparte_2 favore di della somma di € 6576,46 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno per le causali di cui in motivazioni, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del trattamento fisioterapico e fino al deposito della presente sentenza, da calcolarsi, come specificato in motivazione, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici I.s.t.a.t., al 28/02/2019 (ossia al momento dell'esecuzione dell'errato trattamento sinistro) e, quindi, da rivalutarsi anno per anno, e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla precedente rivalutazione annuale, con divieto di anatocismo;
4. Condanna la al pagamento in Controparte_2 favore di degli interessi al saggio legale, da calcolarsi, Parte_1 come specificato in motivazione, sulla somma complessiva innanzi liquidata, con decorrenza dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
5. Condanna la al pagamento in Controparte_2 favore di delle spese di lite, che si liquidano in € 300,00 Parte_1
(trecento/00) per spese e € 3.397,00 (tremilatrecentonovantasette/00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
12
6. Condanna la al rimborso dei Controparte_2 compensi professionali sostenuti da per il procedimento Parte_1 di Accertamento tecnico preventivo e ammontanti a € 2.337,00
(duemilatrecentotrentasette/00);
7. Pone definitivamente a carico della Controparte_2 il compenso spettante al Collegio peritale nominato nell'ambito del
[...] procedimento di Accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Aversa, il 27/11/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
13