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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite nn. 273/2020, 293/2020 e 319/2020 R.G., di appello avverso la sentenza n. 46/2020, pronunciata dal Tribunale di Isernia il 12.2.2020 nella controversia n. 743/2014 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni;
TRA
( ), in persona del presidente e l. r. in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti
Fabrizio Cimini e Chiara Costagliola, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE PRINCIPALE E APPELLATA
E
), Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv.
Michela Morelli, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE INCIDENTALE
E
pag. 1 di 16 ( , Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Rosa
Carnevale, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
; Controparte_3
; CP_4
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1 insiste affinché, riformata l'impugnata sentenza si dichiari:
- accertata l'estraneità della alla causazione dell'evento dannoso, Pt_1 dichiarandola esente da responsabilità dei danni lamentati;
- respinta la domanda originaria stantene la infondatezza per i motivi dedotti;
- In subordine, in ipotesi di fondatezza della domanda originaria, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del;
Controparte_3
- con condanna della parte soccombente alla corresponsione delle competenze e spese del doppio grado di giudizio e distrazione in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.
Per l'appellante Controparte_1
-accertata e dichiarata la responsabilità del in ordine alla Controparte_3 produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del
Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla odierna attrice Sig.ra per complessivi €27.350 ed €3.616 Controparte_1 per spese mediche, - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, o comunque alla somma indicata dal C.T.U.;
-in subordine accertata e dichiarata la responsabilità, anche solidale, della Pt_1
, condannare l al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle
[...] CP_5
pag. 2 di 16 lesioni subite dalla odierna attrice Sig.ra per complessivi Controparte_1
€27.350 ed €3.616 per spese mediche, - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, o comunque alla somma indicata dal
C.T.U.;
-con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per l'appellante : Controparte_2
-Voglia la Corte di Appello di Campobasso accogliere l'appello proposto avverso la sentenza impugnata N. 46/2020 pronunciata dal Tribunale di Isernia il 12.02.2020, nell'ambito del giudizio contraddistinto dal n.r.g. 743/2014, e per l'effetto, in riforma della stessa
1.accogliere la domanda formulata nel giudizio di primo grado dalla sig.ra nei confronti del di , e quindi Controparte_2 CP_3 Controparte_3 accertata e dichiarata la responsabilità dello stesso per l'evento dannoso de quo, condannarla al risarcimento del danno da quantificarsi in euro 10.011,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, disponendo altresì il rimborso delle spese di CTU pari ed euro 500,00;
2.accogliere la richiesta di estensione della domanda nei confronti della
[...]
, e per l'effetto, condannare quest'ultima in solido con il Parte_1 [...]
o in via esclusiva al risarcimento del danno da quantificarsi Controparte_3 in euro 10.011,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, disponendo altresì il rimborso delle spese di CTU pari ed euro 500,00;
-Rigettare l'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1 sentenza sopra descritta, nella parte in cui si chiede di accertare la estraneità della alla causazione dell'evento dannoso dichiarandola esente da Pt_1 responsabilità dei danni lamentati dalla Appellante, nonché nella parte in cui si chiede il rigetto della domanda originariamente proposta dalla sig.ra
[...]
; CP_2
-Rigettare la eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla
[...]
, in quanto l'appello oltre ad essere stato proposto tempestivamente Parte_1 nel termine di trenta giorni dalla rinnovazione della notificazione precedentemente nulla/inesistente, è stato in ogni caso depositato/iscritto a ruolo nel rispetto del
pag. 3 di 16 termine per la proposizione dell'appello incidentale tardivo;
- Condannare le parti soccombenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 Cod.
Proc. Civ.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 46 del 12.2.2020, pronunciando sulla domanda, proposta da e Controparte_1 CP_4 Controparte_2 nei confronti del , con la chiamata in causa Controparte_3 dell' , avente ad oggetto la richiesta di CP_5 Parte_1 risarcimento dei danni subiti dalle attrici per effetto di una caduta dal palco, verificatasi a causa del suo improvviso crollo, in occasione di una manifestazione tenutasi in la sera del 12.8.2011, ha rilevato la carenza di CP_3 legittimazione passiva del per essere la responsabilità del sinistro CP_3 addebitabile unicamente all'associazione pro loco, e, preso atto che le attrici avevano rassegnato conclusioni esclusivamente nei confronti del ha CP_3 rigettato la domanda.
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello dapprima la
[...]
, con atto di citazione notificato il 15.10.2020 (giudizio n. 273/2020 Parte_1
R.G.), poi con atto di citazione notificato il 9.11.2020 (giudizio Controparte_1
n. 293/2020 R.G.), quindi , con atto di citazione notificato il Controparte_2
15.11.2020 (giudizio n. 319/2020 R.G.): la prima ha chiesto l'accertamento della sua estraneità all'evento dannoso e il rigetto della domanda;
le altre due hanno insistito nella riforma della sentenza impugnata, nel senso dell'accertamento della responsabilità del , eventualmente anche in Controparte_3 solido con la , e della condanna al risarcimento del danno, Parte_1 nelle misure quantificate nei rispettivi atti di appello.
In tutti i giudizi non si sono costituiti e il CP_4 Controparte_3
, che sono stati, quindi, dichiarati contumaci.
[...]
Nel giudizio n 273/2020 si è costituita , chiedendo la Controparte_2 dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dall'associazione , per Pt_1 difetto di interesse all'impugnazione e, in subordine, il suo rigetto nel merito.
I giudizi sono stati riuniti e con ordinanza dell'11.4.2024, pronunciata all'esito pag. 4 di 16 dell'udienza del 10.4.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex artt. 127- ter c.p.c. e 35 del d. lgs. n. 149 del 10.10.2022, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Tutti gli appelli proposti sono ammissibili. Part
1.1. In primo luogo è ammissibile l'appello di loco , sia perché Parte_1 con lo stesso viene impugnata la pronuncia di compensazione delle spese processuali disposta dal tribunale, di cui viene chiesta la riforma, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, sia per l'esistenza di un interesse a ottenere l'eliminazione di una statuizione ad essa sfavorevole, suscettibile di formare il giudicato.
Di norma non è ravvisabile un interesse a impugnare della parte vittoriosa in primo grado, in quanto l'applicazione del principio contenuto nell'art. 100 c.p.c. al giudizio di impugnazione comporta che l'interesse a impugnare una sentenza debba desumersi dall'utilità giuridica derivante dall'eventuale accoglimento del gravame, che non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata, al fine di ottenere una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi sulla decisione adottata (Cass., n. 2670/2020; Cass., n.
28307/2020).
Tale interesse, tuttavia, sussiste quando la pronuncia impugnata contiene una statuizione contraria all'interesse della parte suscettibile di formare il giudicato, in quanto premessa necessaria della decisione (sul punto v. Cass., n. 28307/2020;
Cass., n. 11180/1996).
Il tribunale è pervenuto alla decisione di rigettare la domanda proposta nei confronti del , ritenendo questo privo di Controparte_3 legittimazione passiva, per essere la responsabilità del sinistro oggetto di causa riconducibile in via esclusiva alla;
tale affermazione Parte_1 costituisce un accertamento logicamente preliminare e indispensabile ai fini del decisum, in quanto è proprio sull'affermazione della responsabilità della Pt_1 che si fonda la decisione di insussistenza della responsabilità dell'ente comunale.
È quindi evidente l'attitudine al giudicato di tale accertamento, tale, quindi, da pag. 5 di 16 legittimare all'impugnazione la parte vittoriosa in primo grado, peraltro non totalmente, avuto riguardo alla pronuncia di compensazione delle spese.
1.2. Sono altresì ammissibili gli appelli proposti da e Controparte_1 [...]
. CP_2
Se è vero che, secondo quanto previsto dall'art. 333 c.p.c., le parti destinatarie della notificazione dell'appello, "debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo", la proposizione di successivo appello in via principale comporta la sua conversione in appello incidentale, purché sia rispettato il termine previsto dal rito per l'appello incidentale e ferma restando la possibilità di proporre impugnazione tardiva (Cass., n.
3830/2020; Cass., n. 2026/2012).
Gli atti di appello , rispettivamente notificati il 9 e il 15.11.2020 (il CP_1 CP_2 termine lungo per l'impugnazione, per effetto della sospensione feriale dei termini e di quella straordinaria per l'emergenza Covid, scadeva lunedì 16.11.2020, così prorogato il termine di domenica 15.11.2020), sono tempestivi come appelli incidentali, in quanto iscritti a ruolo (quindi depositati) rispettivamente il 10 e il
21.11.2020, quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 343 c.p.c., in quanto ben più di venti giorni prima rispetto alla data di udienza (10.2.2021) fissata con l'atto di appello principale della . Parte_1
Ugualmente tempestive sono le impugnazioni se si considera la CP_1 CP_2 notifica dell'appello principale, in data 15.10.2020, idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione di appello incidentale (ma, in senso contrario, Cass., n.
30031/2024), dal momento che il termine di trenta giorni decorrente da tale data scadeva lunedì 16.11.2020 (così prorogata la scadenza di sabato 14.11.2020).
2. Deve, poi, rilevarsi la sufficiente specificità delle impugnazioni proposte, ai fini di cui all'art. 342 c.p.c., essendo le critiche motivate in termini congrui e adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, così da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali vengono fondata le richieste di riforma della sentenza impugnata.
3. L'appello dell' è articolato in due motivi, con cui la Parte_2 decisione è censurata per: 1) aver ritenuto carente di legittimazione passiva il
; 2) non aver valutato il comportamento colposo Controparte_3
pag. 6 di 16 delle danneggiate, tale da integrare la prova liberatoria della sua responsabilità.
Gli appelli e si fondano su motivi comuni, con cui si censura la CP_1 CP_2 decisione per: 1) non aver pronunciato sulla domanda risarcitoria nei confronti di
; 2) non aver addebitato la responsabilità del sinistro al Parte_1
Comune di , quanto meno a titolo di concorso rispetto alla Controparte_3 pro loco.
4. In via preliminare deve esaminarsi il primo motivo degli appelli incidentali CP_1
e . CP_2
Il tribunale, ritenuto applicabile il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha affermato che il controllo effettivo del palco e delle fonti di pericolo dallo stesso derivanti, competeva all'associazione pro loco, che aveva chiesto la concessione del suolo pubblico, comunicato al comune l'inizio della manifestazione e dichiarato di aver incaricato un tecnico per la redazione della dichiarazione di corretto montaggio del palco.
Pur riconoscendo la responsabilità esclusiva dell'associazione, su cui è stata fondata la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva del
[...]
, ha dato atto che le attrici avevano svolto conclusioni Controparte_3 esclusivamente contro il comune;
pertanto non si è pronunciato nei confronti dell'associazione, con ciò implicitamente ritenendo necessaria la manifestazione della volontà di estendere ad essa la domanda proposta dalle danneggiate.
Il motivo è fondato.
A prescindere dal rilievo che le conclusioni rassegnate dalla sono state CP_2 nel senso dell'accertamento della responsabilità non solo del ma anche CP_3 quella eventuale dell'associazione in solido, va rilevato che in ipotesi di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto in un giudizio di risarcimento danni, con l'attribuzione allo stesso della responsabilità della pretesa risarcitoria fatta valere, opera il principio dell'automatica estensione della domanda principale, anche in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario (Cass., n. 516/2020; Cass., n.
5400/2013).
Tale automatica estensione non opera solo in ipotesi di chiamata in garanzia, la quale presuppone che il convenuto non contesti la propria legittimazione passiva, considerata l'autonomia sostanziale dei due rapporti (Cass., n. 30601/2018).
pag. 7 di 16 Il convenuto, nel costituirsi in primo grado, ha chiesto di accertare la sua CP_3 estraneità rispetto alla causazione del sinistro e la conseguente carenza di sua legittimazione passiva, chiedendo la chiamata in causa dell'associazione pro loco, quale unico soggetto responsabile;
solo in via subordinata ha chiesto, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, di essere manlevato e tenuto indenne dall'associazione in relazione al risarcimento e alle spese del giudizio.
Non vi è dubbio, pertanto, che, in considerazione delle difese svolte dal in CP_3 via principale, opera l'automatica estensione della domanda risarcitoria, con la conseguente necessità di scrutinarne la fondatezza sia rispetto al
[...]
sia rispetto alla . CP_3 Parte_1
5. Il secondo motivo degli appelli e il primo motivo dell'appello CP_1 CP_2
devono essere esaminati congiuntamente. Parte_1
Come detto, il tribunale ha attribuito rilievo determinante, ai fini della individuazione del soggetto responsabile per il sinistro oggetto di causa, alla circostanza che il potere di fatto sul bene (palco) da cui è originato il danno competesse all'associazione pro loco che aveva organizzato la manifestazione per il cui svolgimento il palco era stato installato.
5.1. La circostanza è contestata dall'appellante principale, secondo la quale:
l'associazione pro loco non richiese mai la concessione per l'occupazione di suolo pubblico riferibile al palco, che veniva fornito e montato dal comune;
dalla denuncia di inizio attività del 20.7.2011, posta dal comune a fondamento della deduzione di sua estraneità ai fatti, non può dedursi che l'associazione si impegnò a garantire la sicurezza del palco, risultando essa un modulo prestampato, recante alcune dichiarazioni tra loro alternative relative al montaggio di palchi e pedane di altezza superiore a 80 cm, non barrate e, quindi, prive di effetto;
non è stato compilato un verbale di consegna del palco, che, quindi, è rimasto sempre nel possesso del comune, che lo ha fatto montare e smontare dai propri operai.
Il motivo dell'appello principale è infondato nella parte in cui mira a ottenere l'accertamento di mancanza assoluta di responsabilità dell'associazione.
Posto che l'applicabilità alla vicenda in esame dell'art. 2051 c.c. non è oggetto di contestazione e che non è comunque dubitabile in considerazione della dinamica del sinistro, causato dallo spostamento dall'alloggio di uno dei listelli di legno con cui era realizzata la pavimentazione del palco, il presupposto della responsabilità
pag. 8 di 16 del custode non è la proprietà della cosa, ma l'esistenza di un effettivo potere di controllo di questa, funzionale a consentire gli interventi funzionali a eliminare la situazione di pericolo.
Inoltre la possibilità di esercitare un controllo sulla cosa in capo a soggetto diverso dal proprietario non richiede necessariamente un'investitura formale, ma può fondarsi sulla situazione di fatto esistente.
Non vi è dubbio che l'associazione pro loco, che aveva organizzato la manifestazione in piazza, che prevedeva anche esibizioni canore da svolgersi sul palco, era, per ciò solo e indipendentemente da chi avesse montato e messo a disposizione il palco stesso, nella condizione di controllare le situazioni di pericolo derivanti dalla cosa e, quindi, di intervenire per la loro eliminazione.
Riscontro di tanto si ricava sia dalla d.i.a. datata 20.7.2011, sia dal comportamento tenuto dall'associazione successivamente al fatto.
Quanto alla prima, sottoscritta dal presidente dell'associazione pro loco e relativa alla manifestazione "Pectoranum Fest", da tenersi nella piazza del paese dal 7 al
15.8.2011, se è vero che nel prestampato sono presenti diverse voci relative alla responsabilità assunta per le strutture installate, compresi palchi e pedane di altezza superiore a 80 cm, separata dalla congiunzione disgiuntiva "oppure", ciascuna di esse prevede uno specifico obbligo per il dichiarante, precisamente:
l'incarico a un tecnico abilitato per la redazione di dichiarazione di corretto montaggio di palchi e pedane o la presentazione al Suap di copia del corretto montaggio delle predette strutture o la conservazione presso il luogo della manifestazione della documentazione tecnica attestante il corretto montaggio.
Ciò sta chiaramente a indicare che le voci indicate indicassero obblighi da adempiere in via alternativa e, quindi, non dovessero essere barrate (manca, peraltro, una casella accanto a ciascuna di esse), ma fossero tutte pienamente valide;
in sostanza, la pluralità di voci relative alle strutture e ai palchi stava soltanto a indicare che gli obblighi relativi alla sicurezza potevano essere adempiuti in uno dei modi alternativamente indicati.
Peraltro, che non fosse necessario barrare le voci oggetto dell'impegno assunto è ulteriormente dimostrato dal fatto che nessuna di quelle indicate nel prestampato è stata barrata, neppure quelle relative all'assunzione di indefettibili obblighi di legge, come quello relativo alla dichiarazione della manifestazione canora alla pag. 9 di 16 SIAE o all'assunzione dell'impegno a rispettare i limiti sonori.
Univocamente dimostrativo dell'assunzione da parte dell'associazione di un potere di controllo sul palco è, poi, il collaudo eseguito il giorno 13.8.2011 dal geom.
, su incarico del presidente della , dal Controparte_6 Parte_1 quale risulta la sua idoneità dal punto di vista statico a sopportare un carico non superiore a 300 kg/mq.
In nessun modo sarebbe spiegabile la verifica dell'l'idoneità della struttura dopo il verificarsi dell'incidente, al fine di consentire lo svolgimento delle ulteriori manifestazioni previste, se non in relazione all'esistenza di un obbligo in tal senso, derivante dalla pregressa assunzione della custodia del bene, nel senso che si è precisato.
Alla luce di quanto esposto, condivisibile è la soluzione adottata dal primo giudice di ritenere responsabile del sinistro l'associazione pro loco, anche nella parte in cui evidenzia come non abbia rilievo accertare chi abbia montato il palco: con l'inizio della manifestazione organizzata dall'associazione e l'utilizzazione del palco a tali fini si è determinata di fatto l'assunzione del potere di controllo sul bene, con conseguente assunzione in capo al custode anche del rischio derivante dagli eventuali difetti di montaggio.
5.2. Ferma restando la responsabilità della in base al Parte_1 criterio di imputazione previsto dall'art. 2051 c.c., è fondato il secondo motivo degli appelli incidentali e , con cui si chiede la riforma della sentenza CP_1 CP_2 impugnata nella parte in cui ha escluso la corresponsabilità del
[...]
per il sinistro occorso;
di conseguenza è parzialmente Controparte_3 fondato anche il primo motivo dell'appello principale, limitatamente alla richiesta di accertamento di responsabilità concorrente del CP_3
Tale responsabilità trova il suo fondamento nelle competenze attribuite ai comuni in materia di pubblici spettacoli: in particolare per effetto dell'art. 19 del d. p. r. n.
616/1977 sono state assegnate ai comuni diverse competenze in materia previste dal t.u.l.p.s. (r. d. n. 773/1931), in particolare "… la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68" e "… la licenza per pubblici trattenimenti … o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69".
pag. 10 di 16 Va aggiunto che le disposizioni del d. p. r. n. 322/1956, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nell'industria cinematografica e televisiva sono applicabili, per la loro portata generale, a qualsiasi opera provvisoria di allestimento per la scena, in particolare gli artt. 5, 6 e 8, che prescrivono requisiti di resistenza e di conservazione dei supporti utilizzati per le opere.
Alla luce della normativa richiamata, il comune è tenuto ad adottare specifiche misure protettive e di controllo idonee a prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica, come affermato in una pronuncia della
Suprema corte (Cass., n. 3951/2012), relativa a un caso assai simile a quello che viene in rilievo nella presente controversia (danni provocati dal crollo di un'impalcatura allestita per un concerto in area comunale, per i quali, peraltro, non
è stata esclusa la concorrente responsabilità dell'associazione che aveva organizzato il concerto, nei cui confronti la domanda risarcitoria era stata dichiarata prescritta); secondo la Cassazione, in presenza di poteri di polizia e vigilanza per la tutela della incolumità personale pubblica di fonte legislativa, è in astratto possibile che il comune vada esente da responsabilità nei soli casi in cui risulti per iscritto il trasferimento o la delega di tali competenze amministrative, mentre nel caso di delega della semplice organizzazione e gestione tecnica della manifestazione, "permane la responsabilità dell'ente pubblico, in quanto titolare dell'attività promozionale turistico – culturale per il perseguimento dei relativi interessi pubblici generali, e delle funzioni di polizia locale e di controllo in tutte le fasi organizzative, secondo la normativa innanzi richiamata".
Non risulta, né è stato dedotto, che il Comune di abbia Controparte_3 proceduto alle necessarie verifiche relative alla sicurezza del palco e alla correttezza del suo montaggio;
al contrario, risulta che il comune non ha neppure preteso il rispetto degli impegni assunti dall'associazione pro loco con la sottoscrizione della d.i.a. del 20.7.2011, relativamente alla sicurezza delle strutture installate.
Avendo la sua condotta omissiva contribuito sul piano causale al verificarsi del sinistro, l'ente locale deve rispondere dei danni, in solido con l'associazione pro loco ai sensi dell'art. 2055 c.c.
6. È infondato il secondo motivo dell'appello principale, con cui la Parte_1
lamenta la mancata valutazione della condotta colposa delle danneggiate,
[...]
pag. 11 di 16 a cui sarebbe imputabile in via esclusiva il sinistro.
Sostiene che, secondo il programma delle esibizioni della sera del 12.8.2011, sul palco teatro del sinistro dovevano essere presenti unicamente i componenti del complesso bandistico "Amici della Polizia di Stato – Città di Longano" e che la presenza delle danneggiate, in quanto non autorizzata, integra il caso fortuito, tale da interrompere il nesso causale tra cosa e danno.
La prospettazione è infondata.
Dalle testimonianze richiamate dall'appellante principale non risulta affatto che e salirono sul palco in modo abusivo;
Controparte_1 Controparte_2 esse, al contrario, in quanto componenti, rispettivamente, dei cori "Nostra signora di Monteroduni" e ", erano state invitate dal responsabile del Persona_1 complesso bandistico per esibirsi, come già avvenuto in altra occasione a Isernia;
e in effetti, come emerso dalle testimonianze assunte, al momento dell'incidente sul palco le predette si trovavano insieme ad altri membri dei rispettivi cori.
A sua volta il direttore della banda dell'epoca, ha confermato la Testimone_1 circostanza dell'invito, precisando di aver concordato circa un mese prima con la Part
loco la presenza dei cori, tanto che "ci furono trattative sul Parte_1 compenso proprio con riferimento ai cori".
Non rileva in senso contrario la circostanza che il contratto prodotto dall'appellante principale (che, peraltro, presenta una sottoscrizione non riferibile a Tes_1
indichi come parte soltanto il complesso bandistico e non i cori,
[...] circostanza non incompatibile con l'assenso alla loro esibizione, di cui ha riferito il
Tes_1
Nessun altro elemento di fatto è stato dedotto dall'appellante principale al fine di dimostrare l'interruzione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.
7. Affermata la responsabilità solidale dell'associazione e Parte_1 del per il sinistro in cui sono state coinvolte Controparte_3
e , per la liquidazione del danno dalle Controparte_1 Controparte_2 stesse subito occorre fare riferimento agli accertamenti medici risultanti dalle c.t.u. svolte in primo grado.
7.1. all'esito della caduta dal palco, veniva trasportata, per Controparte_1 mezzo del Servizio 118, presso il P.S. dell'Ospedale di Venafro, dove veniva redatto referto con la diagnosi di “Frattura scomposta pluriframmentaria calcagno pag. 12 di 16 sx”; seguiva ricovero presso il CTO di Napoli, dove il 26.8.2011 veniva sottoposta ad intervento chirurgico con applicazione di fili di K;
in seguito si sottoponeva a cicli di FKT.
Il consulente, all'esito dell'esame obiettivo, ha rilevato la presenza di dolenzia ai movimenti del piede, con limitazioni funzionali, nonché di lieve zoppia nella deambulazione spedita, confermando il nesso di causalità tra la caduta dall'alto e la frattura riportata.
Secondo il consulente, le limitazioni funzionali rilevate integrano postumi permanenti nella misura del 10%, mentre l'inabilità temporanea è valutabile in 40 giorni al 100%, 20 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e ulteriori 20 al 25%.
7.2. Dopo la caduta veniva trasportata, per mezzo del Servizio Controparte_2
118, presso il P.S. dell'Ospedale di Isernia, dove veniva redatto referto con la diagnosi di “Trauma cranico minore – trauma distorsivo cervicale – trauma contusivo rachide lombosacrocoggigeo”; seguivano ulteriori controlli ortopedici con prescrizione di un collare cervicale e busto steccato a livello lombare;
si sottoponeva a cicli di FKT.
Il consulente, all'esito dell'esame obiettivo, ha rilevato: rachide cervicale rigido e contratto, vivo dolore alla digito pressione sulle apofisi spinose, dolore irradiato (a livello della faccia esterna della spalla, della regione deltoidea e della faccia esterna del braccio bilateralmente) e limitazione funzionale dei movimenti di flesso- estensione, di inclinazione e di rotazione;
rachide lombosacrale contratto con relativa spinalgia plessica, dolenzia ai movimenti attivi e passivi e limitazioni funzionali ai gradi estremi.
Ha quindi concluso nel senso che le limitazioni a livello del collo sono dovute al trauma distorsivo cervicale e i postumi a livello del tronco sono dovuti al violento trauma contusivo lombare;
tali postumi sono causalmente derivati dalla fessurazione anulare intraforaminale sinistra, documentata sia nella RM che nell'esame elettromiografico.
Le limitazioni funzionali rilevate integrano, a detta del consulente, postumi permanenti nella misura del 5%, mentre l'inabilità temporanea è stata valutata in
20 giorni al 100%, 20 giorni al 50% e ulteriori 20 al 25%.
7.3. Gli appellanti non hanno espresso alcuna osservazione critica in merito alle valutazioni compiute del consulente, che devono, pertanto, essere recepite, in pag. 13 di 16 quanto frutto di indagine condotta con corretti criteri metodologici.
7.4. Il danno non patrimoniale subito dalle appellanti incidentali, comprensivo di quello conseguente alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale e del danno che presuntivamente consegue alle medesime lesioni in termini di dolore - sofferenza soggettiva, può essere quantificato applicando le tabelle milanesi vigenti al momento della presente decisione e tenendo conto dell'età delle danneggiate al momento del fatto
(51 anni 49 anni ), nelle misure che seguono: CP_1 CP_2 per € 27.643,00, di cui € 19.953,00 per danno non Controparte_1 patrimoniale ed € 8.050,00 per danno biologico temporaneo;
per € 10.643,00, di cui € 6.618,00 per danno non patrimoniale Controparte_2 ed € 4.025,00 per danno biologico temporaneo.
Il danno patrimoniale può essere riconosciuto in riferimento agli esborsi sostenuti per le spese mediche di cui il c.t.u. ha riconosciuto la congruità, quindi nella misura di € 439,00 per di € 50,00 per . CP_1 CP_2
7.5. Venendo in considerazione debiti di valore, gli importi come sopra complessivamente liquidati (€ 28.082,00 per d € 10.693,00 per ) CP_1 CP_2 devono essere devalutati dal giugno 2024 (epoca di pubblicazione delle ultime tabelle milanesi) all'agosto 2011 (epoca dell'evento dannoso), così da giungere alle somme di € 22.647,00 per di € 8.623,00 per Carnevale;
su detti importi CP_1 vanno poi applicate la rivalutazione in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dalla data dell'infortunio sino a quella della presente liquidazione e gli interessi compensativi per ritardato pagamento maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate (Cass., sez. un., 17.2.1995, n. 1712), ottenendosi l'importo complessivo, per capitale rivalutato più interessi, di €
32.954,00 per (di cui € 5.775,00 per rivalutazione ed € 4.532,00 per CP_1 interessi) e di € 12.548,00 per (di cui € 2.199,00 per rivalutazione ed € CP_2
1.726,00 per interessi).
Sui predetti importi decorrono gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
8. Alla riforma della sentenza impugnata consegue la necessità di nuova regolamentazione delle spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio, che, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico della e del , in solido tra loro, Parte_1 Controparte_3
pag. 14 di 16 nei rapporti tra questi e le danneggiate appellanti incidentali, con liquidazione parametrata alle tabelle di cui al d. m. 55/2014, nelle diverse versioni vigenti al momento della conclusione dei giudizi di primo e secondo grado e con applicazione, in mancanza di note spese, di valori tra i minimi e i medi relativi allo scaglione corrispondente agli importi riconosciuti, avuto riguardo all'attività difensiva svolta e con esclusione della fase di trattazione per il giudizio di appello.
Per le stesse ragioni devono essere poste a carico delle parti soccombenti, in solido, le spese delle c.t.u. mediche.
Nei rapporti tra e va Parte_1 Controparte_3 CP_3 disposta la compensazione delle spese, considerato l'accoglimento solo parziale dell'appello principale.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale avverso la sentenza n.
46/2020 pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 12.2.2020, proposto dall'associazione , con citazione notificata il 15.10.2020, nei Parte_1 confronti di , e Controparte_1 Controparte_2 CP_4 [...]
, nonché sull'appello incidentale proposto da e Controparte_3 CP_1
con citazioni notificate il 9.11.2020 e il 15.11.2020, nella contumacia di CP_2
e del , così provvede: CP_4 Controparte_3
1) accoglie gli appelli proposti per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
dichiara che il sinistro del 12.8.2011, oggetto di causa, si è Part verificato per responsabilità concorrente dell'associazione Parte_1
e del;
[...] Controparte_3
condanna l'associazione e il Parte_1 [...]
, in solido, al pagamento in favore di Controparte_3 CP_1
a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 32.954,00, oltre
[...] interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
condanna l'associazione e il Parte_1 [...]
, in solido, al pagamento in favore di Controparte_3 CP_2
pag. 15 di 16 , a titolo di risarcimento dei danni, della somma di € 12.548,00, CP_2 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
[... 2) condanna l'associazione e il Parte_1 CP_3
, in solido, al pagamento, in favore di Controparte_3 CP_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo
[...] grado in € 5.000,00 e per il presente grado in € 4.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'Avv.
Michela Morelli, dichiaratasi antistataria;
3) condanna l'associazione e il Parte_1 [...]
, in solido, al pagamento, in favore di Controparte_3 [...]
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo CP_2 grado in € 3.500,00 e per il presente grado in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'Avv.
Rosa Carnevale, dichiaratasi antistataria;
4) pone definitivamente a carico di e del Parte_1
, in solido, le spese di c.t.u.; Controparte_3
5) dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio tra
[...]
e . Parte_1 Controparte_3
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 16.1.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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