Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 29 aprile 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4245/2021 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Dalila Torsello, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Jessica Gualtieri, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: impugnazione del licenziamento per giusta causa.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 29 aprile 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 2.7.2021, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della società dal 28 marzo 2018 al 24 dicembre 2020 in Controparte_1
virtù di un contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante part time con la qualifica di addetta all'imbottigliamento inquadrata nel livello V del CCNL alimentari – artigiano; che con mail ordinaria del 24 dicembre 2020, la società convenuta le trasmetteva la comunicazione di licenziamento senza preavviso per giusta causa motivato dalla ricezione di informazioni circa
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che l'atto espulsivo veniva stragiudizialmente impugnato a mezzo pec del 25 gennaio 2021 stante la manifesta genericità dei motivi addotti a giusta causa di licenziamento, diffidando altresì la società datrice di lavoro a revocare l'atto e a procedere alla riassunzione entro il termine di giorni 5; che in data 9 febbraio 2021, parte resistente riscontrava la precedente missiva confermando il licenziamento comunicato atteso che: a) la ricorrente e la di lei sorella, anch'essa dipendente, avevano divulgato a tale notizie riservate concernenti la persona del socio e Per_1
l'organizzazione e capacità economica dell'azienda; b) le dipendenti erano solite allontanarsi dal posto di lavoro alla fine del proprio turno omettendo di serrare il cancello di ingresso dell'impianto di produzione;
c) le stesse avevano nel tempo assunto un comportamento negligente, reiterato più volte nel corso del rapporto nonostante i plurimi richiami verbali e scritti ricevuti;
che a tale comunicazione si dava riscontro deducendo la permanenza dei vizi di genericità delle contestazioni avanzate e più ampiamente del licenziamento, giacché non era desumibile il soggetto a cui i singoli comportamenti fossero addebitabili, nonché perché non erano contestate con sufficiente specificazione spaziotemporale le colpe ascritte.
Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità del licenziamento intimatole in quanto la società resistente avrebbe violato il disposto dell'art. 2119 c.c., dell'art. 2, comma 2, della L. 604 del 1966 e dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2015 non avendo provveduto con la necessaria specificità richiesta dalle norme, alla circoscritta illustrazione dei motivi alla base del licenziamento per giusta causa.
Ha, infatti, rilevato che la genericità dei fatti imputati non le consentiva la possibilità di discolparsi nemmeno a seguito della risposta del 9 febbraio 2021, con evidente lesione del diritto di difesa.
Ha, altresì, asserito che il provvedimento era illegittimo anche laddove si fosse ritenuta fattispecie di licenziamento disciplinare mancante del tutto del procedimento previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, così dell'immediata contestazione degli illeciti a valenza disciplinare.
Ha, pertanto, sussunto la fattispecie nelle ipotesi delineate dall'art. 3 del D.Lgs. 23/2015 chiedendo, in via principale, la reintegra nel posto di lavoro e il riconoscimento della pedissequa indennità risarcitoria a seguito del riconoscimento giudiziale dell'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e, in via subordinata, l'applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo art. 4.
Ha, inoltre, richiesto il pagamento di alcune pretese retributive, avendo allegato la mancata corresponsione del TFR, per come risultante dal depositato CUD per l'anno di imposta 2020, della
2 busta paga di settembre 2020 per € 485,00 (già detratto l'acconto ricevuto pari a € 350,00), della gratifica natalizia dell'anno 2019 e del residuo importo non corrisposto afferente all'anno 2020.
Contestata sommariamente l'avversa richiesta di risarcimento del danno, ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “- In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento per giusta causa per insussistenza del fatto materiale disciplinarmente rilevante come direttamente dimostrato nel presente giudizio, per tutto quanto ut supra amplius contestato ed eccepito da intendersi qui integralmente trascritto e riportato, per violazione dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 23/2015 e per l'effetto condannare in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t. al pagamento dell'indennità in favore del ricorrente della somma di € 12.134,52 pari alla sanzione massima di 12 mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR come risultante dalla busta paga di settembre 2020, o della somma che sarà ritenuta di giustizia sulla base della documentazione prodotta, anche tenuto conto dell'art. 36 Cost. e comunque secondo equità, da calcolarsi ai sensi dell'interpretazione di cui alla sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale, che ha giudicato come contraria alla Costituzione la parametrazione dell'indennità per illegittimità del licenziamento alla sola anzianità di servizio tenendo conto del comportamento e delle condizioni delle parti del rapporto di lavoro: si rimette alla superiore valutazione del giudice la circostanza che la sig.ra ha sempre svolto al meglio la propria attività senza mai Persona_2
ricevere alcun richiamo o contestazione disciplinare, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ed a saldo legale sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione all'effettivo saldo;
- In subordine: nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse integrata la richiesta principale, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento per giusta causa per carenza assoluta della motivazione e conseguentemente della – solo richiamata ma di fatto inesistente –
“giusta causa”, per violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 23/2015, e per l'effetto condannare CP_2 in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento dell'indennità in favore del ricorrente
[...]
della somma di € 12.134,52 pari alla sanzione massima di 12 mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR come risultante dalla busta paga di settembre 2020, e comunque non inferiore a euro 2022,42 pari a 2 mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR come risultante dalla busta paga di settembre 2020, o della somma che sarà ritenuta di giustizia sulla base della documentazione prodotta e comunque secondo equità, da calcolarsi ai sensi dell'interpretazione di cui alla sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale, che ha giudicato come contraria alla Costituzione la parametrazione dell'indennità per illegittimità del licenziamento alla sola anzianità di servizio tenendo conto del comportamento e delle condizioni
3 delle parti del rapporto di lavoro: si rimette alla superiore valutazione del giudice la circostanza che la sig.ra ha sempre svolto al meglio la propria attività senza mai ricevere Parte_1
alcun richiamo o contestazione disciplinare, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ed a saldo legale sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione all'effettivo saldo;
- In ogni caso condannare in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento Controparte_2
della somma di euro 3.700,53 di cui: euro 2.065,97 a titolo di TFR come da cud 2021 (doc. 6), euro
485,00 a titolo di differenza sulla retribuzione del mese di settembre 2020 di cui riceveva solo un acconto per euro 350,00 a mezzo bonifico bancario sul dovuto di euro 835,00 (doc. 7), Tredicesima
2019 per euro 731,00 (doc. 8) ed euro 418,56 a titolo di differenza sulla tredicesima 2020 calcolata come per l'anno precedente di cui la lavoratrice percepiva solo un acconto per complessivi euro
312,44 di cui euro 84,11 nella busta paga di gennaio 2020, euro 84,11 nella busta paga di febbraio
2020, euro 62,71 nella busta paga di luglio ed euro 81,51 nella busta paga di agosto 2020 (doc. 9 buste paga 2020), o della somme maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia sulla base della documentazione prodotta e comunque secondo equità; - emettere ordinanza di condanna della controparte provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 423 c.p.c. con riferimento alla somma di euro 3.281,97, di cui euro 2.065,97 a titolo di TFR come da cud 2021, euro 485,00 a titolo di differenza sulla retribuzione del mese di settembre 2020 di cui riceveva solo un acconto per euro
350,00 a mezzo bonifico bancario sul dovuto di euro 835,00 (doc. 7), Tredicesima 2019 per euro
731,00 (doc. 8).
Con vittoria di spese del presente giudizio, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario, oltre IVA CPA e rimborso forfettario come da DM 55/14”.
Con memoria depositata il 31 ottobre 2021 si è costituita tempestivamente in giudizio la società
rappresentando ancora una volta che la ricorrente aveva violato il vincolo Controparte_1
fiduciario con il datore di lavoro in quanto aveva diffuso informazioni e notizie pregiudizievoli per la società.
Si soffermava sulla mancata contestazione degli addebiti ascritti, i quali dovevano quindi considerarsi accertati, e sull'inconducenza delle avverse deduzioni in tema di procedimento disciplinare in quanto fattispecie aliena dal caso in esame.
Instava, in subordine, per la condanna all'indennità dimidiata in quanto la società soddisfaceva il requisito occupazionale previsto dall'art. 9 del D. Lgs 23/2015 al fine di ridurre del 50% l'importo risarcitorio conseguenziale alla pronuncia di illegittimità del licenziamento.
4 Chiedeva, pertanto: “in via principale e nel merito: - accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento per i motivi, in fatto ed in diritto, tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare le avversarie domande;
in subordine e nel merito: - nella denegata ipotesi in cui si accertasse l'illegittimità del licenziamento, ridurre il quantum debeatur relativamente alla indennità richiesta e non assoggettata a contribuzione, in considerazione della applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 1, e 9, co. 1, del D. Lgs. 23/2015, condannando il resistente al limite minimo previsto dalla norma de quo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari maggiorati del 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CPA”.
Tentata invano la conciliazione e formulata giudizialmente una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., la stessa veniva accolta dalle parti allorquando all'udienza fissata per la sottoscrizione del verbale di conciliazione, la società resistente adduceva essere intervenute circostanze ostative alla sottoscrizione dell'accordo senza procedere al deposito della documentazione comprovante l'impedimento, nonostante fosse stata all'uopo autorizzata;
all'esito dell'udienza di discussione del 29 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni ivi di seguito delineate.
1. Con carattere assorbente il merito dei fatti imputati a parte ricorrente, deve rilevarsi che secondo l'ordinamento il provvedimento di licenziamento deve rivestire dei caratteri formali da cui non è possibile prescindere.
Questo deve essere innanzitutto scritto e giustificato, non potendosi accettare alcuna forma generalizzata di recesso ad nutum dal rapporto di lavoro subordinato.
Al fine di potersi vagliare la legittimità o meno delle motivazioni alla base del provvedimento espulsivo, l'art. 2, comma 2, L. 604/1966 impone che “la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato” con la comminatoria prevista dal successivo comma secondo il quale “il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”.
È considerato ius receptum in tema di motivazione del licenziamento che “per tutti i casi di assoggettamento del rapporto di lavoro a norme limitatrici del potere di recesso del datore di lavoro, vale il principio dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del
5 licenziamento, il quale opera come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore, che vedrebbe, altrimenti, frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata dal datore (cfr. Cass. n. 6012 del 2009).
Il divieto è diretto a impedire una lesione del diritto di difesa (anche nella fase stragiudiziale) del dipendente, cui non possono essere opposti successivamente motivi nuovi e diversi.
Ne consegue che il datore di lavoro non può addurre a giustificazione del recesso fatti diversi da quelli già indicati nella motivazione enunciata al momento della intimazione del recesso medesimo, ma soltanto dedurre mere circostanze confermative o integrative che non mutino la oggettiva consistenza storica dei fatti anzidetti (cfr. ex multis, Cass. n. 6012 del 2009; Cass. n. 5401 del
2010; Cass. n. 2935 del 2013; con specifico riguardo all'applicazione del principio di immodificabilità dei motivi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo cfr. Cass. n. 25270 del 2007)” (Cfr. Cass. n. 7851/2019).
Alla luce di quanto appena osservato, nel caso di specie deve farsi riferimento a quanto comunicato in seno alla email di licenziamento del 24 dicembre 2020, invero non presente agli atti del giudizio ma sul cui contenuto le parti concordano essere del seguente tenore: “egr. sig.ra , a Parte_1
seguito di informazioni sopraggiunte a questa direzione aziendale inerenti la sua fedeltà verso questa Azienda da me rappresentata ed amministrata, le comunico il suo licenziamento per giusta causa, e laddove ne esistano i presupposti alla richiesta di risarcimento di eventuali danni cagionati. Tanto le si doveva”.
Stante l'impossibilità, come detto, per il datore di lavoro di ampliare i motivi di licenziamento con fatti nuovi rispetto a quelli comunicati, il riscontro via pec del 9 febbraio 2021 assume rilievo esclusivamente nella parte integrativa il precedente motivo di licenziamento, segnatamente: “invero, la sig.ra ha divulgato a terzi (Sig.ra notizie riservate attinenti Parte_1 Per_1
l'organizzazione e la capacità economica dell'Azienda, nonché informazioni sulla vita personale del sottoscritto datore di lavoro, in modo da poter recare allo stesso grave pregiudizio”.
Non è revocabile in dubbio che dal complesso delle motivazioni addotte non è riscontrabile il benché minimo fattore che possa condurre all'interruzione del vincolo fiduciario tra il datore di lavoro e la dipendente.
Non è, infatti, specificato alcunché in ordine a quali notizie siano state divulgate e in quale contesto;
chi sia la destinataria e quale posizione rivesta;
se queste siano o meno informazioni coperte dal segreto aziendale e in che modo la loro divulgazione possa arrecare danno all'azienda.
Alla luce della manifesta genericità del licenziamento, la ricorrente non è neppure riuscita compiutamente a sviluppare delle difese adeguate sia in sede stragiudiziale che nel presente
6 procedimento sicché la mancata contestazione, lungi dal potersi considerare rilevante per l'accertamento dei fatti non contestati, è ulteriore sintomo dell'illegittimità del licenziamento.
Per quanto precede, il licenziamento è inefficace ai sensi dell'art. 2, comma 2, L 604 del 1966 in quanto carente della motivazione sicché deve applicarsi l'art. 4 del D.Lgs 23/2015 con dichiarazione di estinzione del rapporto alla data del licenziamento illegittimo con il riconoscimento di una indennità risarcitoria che alla luce dell'elemento occupazione della società (come risultante dalla visura in atti e non contestato dalla controparte), della durata del rapporto pari a circa 2 anni e mezzo e del contegno serbato dalle parti, anche in occasione della proposta di conciliazione giudiziale formulata va calcolata in 4 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
2. In ordine ai crediti retributivi pretesi dalla ricorrente deve rilevarsi che, trattandosi di obbligazioni contrattuali, al creditore spetta l'onere di allegare l'inadempimento e al debitore di aver correttamente adempiuto.
A tal riguardo deve osservarsi che la società resistente con la memoria di costituzione non ha contestato la debenza di tali somme sicché devono essere riconosciute per come risultanti dalla documentazione depositata in atti e dalle allegazioni di parte ricorrente.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM. 55/2015 sì come integrato e modificato dal DM n.
147/2022 con distrazione ex art. 93 c.p.c., non ricorrendo piuttosto i presupposti della pur genericamente richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accerta e dichiara che il licenziamento intimato a in data 24 dicembre 2020 è Parte_1 inefficace e, per l'effetto, dichiara il rapporto di lavoro tra la stessa e la società
[...]
estinto in pari data con il riconoscimento di una indennità pari a 4 Controparte_1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
condanna, altresì, la società convenuta a corrispondere a parte ricorrente la complessiva somma di €
3.700,53 di cui € 2.065,97 per trattamento di fine rapporto, € 485,00 per retribuzione del mese di settembre 2020, € 731,00 per gratifica natalizia anno 2019 e € 418,56 per saldo tredicesima mensilità anno 2020 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
7 pone a carico della parte resistente le spese di lite che liquida in favore della ricorrente in euro
2.108,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Dalila Torsello che se n'è dichiarata antistataria.
Così deciso in Catania il 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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