Articolo 25 della Legge 24 novembre 2000, n. 340
Articolo 24Articolo 26
Versione
9 dicembre 2000
Art. 25. (Accesso alle banche dati pubbliche) 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facolta' di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.
Entrata in vigore il 9 dicembre 2000
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