Articolo 4 della Legge 22 dicembre 1981, n. 773
Articolo 3
Versione
14 gennaio 1982
Art. 4.

L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge e' valutato in lire 25.000 milioni in ragione d'anno. Alla spesa relativa agli anni 1981 e 1982, valutata, rispettivamente, in lire 8.300 milioni e 25.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 14 gennaio 1982