Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 789/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 16/01/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli è comparsa, mediante collegamenti audiovisivi a distanza,
- per i ricorrenti l'avv. GARASSINI ELISABETTA.
L'avv. GARASSINI afferma che la modifica normativa recentemente introdotta dalla legge di bilancio troverà applicazione solo per il prossimo anno scolastico 2025/26; chiede comunque che a questo punto non venga esaminata la spettanza del beneficio alla docente per tale annualità, riservandosi separata azione;
insiste, quindi, Persona_1 per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 13.00 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 16/01/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA nel proc. n. 789/2024 R.G. Lav. tra
- e , elettiv. Parte_1 Controparte_1 dom. presso lo studio dell'Avv. RINALDI GIOVANNI, che le rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO e ZAMPIERI NICOLA in forza di mandati in atti
- e , elettiv. dom. presso lo studio Controparte_2 Persona_2 dell'Avv. GARASSINI ELISABETTA , che li rappresenta e difende, unitamente agli
Avv.ti RINALDI GIOVANNI MICELI WALTER, GANCI FABIO e ZAMPIERI
NICOLA in forza di mandati in atti ricorrenti
e
- , contumace Controparte_3
convenuto sulle conclusioni dei ricorrenti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nell'odierno verbale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, Parte_2 [...]
e premesso di aver prestato Controparte_1 Controparte_2 Persona_2 attività lavorativa in favore del quali docenti in forza dei plurimi Controparte_3
contratti a tempo determinato citati in atti senza mai ricevere per le annualità lavorate il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, hanno chiamato in giudizio l'amministrazione chiedendo, in via principale, accertarsi e dichiararsi il loro diritto a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici precisati in ciascuno dei ricorsi introduttivi o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare loro la Controparte_3 suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale. In via di subordine, i ricorrenti hanno chiesto condannarsi il a Controparte_3
riconoscere loro il valore del beneficio per le annualità oggetto di causa a titolo di risarcimento del danno. ha rivendicato, altresì, per il servizio temporaneo reso Persona_2 nell'annualità 2021/22, l'emolumento di cui all'art. 7 CCNI 31.8.1999.
Il , seppure ritualmente evocato in ciascuno dei Controparte_3
procedimenti successivamente riuniti, non si è costituito, ed è stato dichiarato contumace.
Riuniti i procedimenti, il difensore dei ricorrenti ha chiesto il riconoscimento della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente in favore della ricorrente anche per il corrente anno scolastico, quindi il Giudice ha sollecitato il Persona_1
contraddittorio circa la rilevanza di quanto disposto sul punto dall'art. 1 comma 572 della L.
207/24.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore dei ricorrenti, in collegamento da remoto, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni così come precisate negli atti introduttivi depositati,
3 riservandosi separata azione per il riconoscimento del beneficio alla docente Persona_1
per l'anno in corso.
Le domande attoree come oggi precisate in udienza sono fondate e meritano accoglimento.
E' dimostrato dalla documentazione in atti (contratti di lavoro e stati matricolari) che i ricorrenti abbiano prestato servizio quali docenti alle dipendenze del convenuto in CP_3
forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici indicati in atti.
In particolare risulta che:
- attualmente in servizio con incarico sino al 30.06.2025, ha Parte_1
prestato servizio nell'anno scolastico 2020/2021 in forza di un unico contratto dal
7.10.2020 al 9.6.2021, nell'anno scolastico 2021/2022 con incarico annuale e negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 fino al termine delle attività didattiche;
- sta prestando servizio come docente con incarico di Controparte_1
supplenza fino al 30.6.2025;
- attualmente in servizio con incarico di religione fino al Controparte_2
31.8.2025, ha prestato servizio annuale anche negli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e
2022/23;
- attualmente in servizio con incarico sino al 30.06.2025, ha Persona_2
prestato servizio negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 fino al termine delle attività didattiche.
I ricorrenti hanno lamentato il mancato riconoscimento, per tali annualità, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15 che, prima della recente novella, così disponeva: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
4 corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
Il successivo comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In forza dell'originaria formulazione della norma, la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
I ricorrenti sostengono che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepiscono la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate.
In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_3
ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Il Consiglio di Stato, in particolare, ha evidenziato “la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte
5 del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così
è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della
Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_3
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_3
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
6 spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022,
n. 450).
La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018, Per_3
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza ivi citata);
[...]
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico
(ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_3
punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- alla luce degli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte di Giustizia dal giudice remittente la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego”: “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_3
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_3
7 giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- se la situazione degli assunti a tempo determinato e quella degli assunti a tempo indeterminato “sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” esiste, dunque, una differenza di trattamento;
- non sussiste una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi tale differenza di trattamento: “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria
a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
8 La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
9 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_3
dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come gli odierni ricorrenti.
Recentemente l'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_3 Controparte_5
base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
Le ricorrenti e hanno rivendicato il beneficio anche con Parte_1 CP_1
riferimento al corrente anno scolastico 2024/25, nel corso del quale sono stati assegnati loro incarichi fino al termine delle attività didattiche.
Poiché la Carta docenti, anche a seguito della recente novella, continua a non essere riconosciuta per tale tipologia di supplenze, la domanda può trovare accoglimento nei limiti del nuovo ammontare che sarà determinato dall'amministrazione: con riferimento alle supplenze conferite fino al 30.6.2025 persiste, infatti, il trattamento discriminatorio per i principi già affermati dalla Suprema Corte nella sopra richiamata pronuncia.
10 Il bonus, poi, può essere riconosciuto alla docente anche per l'annualità Parte_1
2020/21 nel corso della quale la stessa ha di fatto prestato servizio per l'intero anno scolastico in forza di un unico incarico conferito, sin da subito, fino al termine delle lezioni.
La Carta docenti può, inoltre, essere riconosciuta alle docenti , CP_1
e per le annualità nel corso delle quali hanno prestato servizio Persona_1 Per_2
fino al termine delle attività didattiche, ma in part time.
La Suprema Corte non ha trattato la problematica relativa alla riconoscibilità della Carta docenti nel caso di “spezzoni orari”, ritenendo che la stessa esulasse dal thema decidendum del ricorso pregiudiziale.
In ogni caso, dato che il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte di un docente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda.
Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro.
Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore.
Nel caso in esame, gli odierni ricorrenti nelle annualità oggetto di domanda hanno comunque prestato servizio per un numero di ore settimanali superiori al 50% dell'orario completo previsto per la cattedra di riferimento. Gli stessi, dunque, si sono trovati in concreto in una situazione comparabile con quella di un docente di ruolo in part time ed hanno diritto al riconoscimento del beneficio.
Le domande in punto Carta docenti, quindi, vanno accolte e va affermato il diritto degli odierni ricorrenti (tuttora dipendenti del ) alla assegnazione della Carta Controparte_3 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità sotto indicate, con conseguente condanna del del Controparte_3
11 al rilascio in loro favore della Carta stessa, negli importi e secondo i criteri di CP_3
assegnazione di cui alla menzionata norma e successive modifiche.
In particolare i ricorrenti hanno diritto all'assegnazione della carta docente per il valore normativamente previsto corrispondente alle seguenti annualità:
- per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25; Parte_2
- per l'a.s. 2024/25; Controparte_1
- per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23; Controparte_2
- per gli aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Persona_2
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Il ricorrente ha anche lamentato la mancata liquidazione dell'indennità Per_2 prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 in relazione alle supplenze brevi e saltuarie prestate nel corso dell'anno 2021/22.
Anche tale domanda appare fondata.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999…”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i
12 mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La spettanza della retribuzione professionale docenti (avente natura fissa e continuativa e non collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo) anche ai docenti assunti con contratti di supplenza breve e saltuaria è stata affermata dalla Suprema Corte (Cass. n. 20015/18).
La Corte di Cassazione, in particolare, ha chiarito che tale emolumento rientra “nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito e la durata temporalmente limitata dell'incarico non può ritenersi di per sé ostativa al riconoscimento della retribuzione professionale docenti.
La Cassazione ha, quindi, affermato che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, hanno voluto
“ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, CP_3
contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»” (Cass. n. 20015/18).
13 Nel caso in esame emerge dallo stato matricolare prodotto in atti che Persona_2 ha prestato servizio quale docente in favore del in forza di Controparte_3 vari contratti di supplenza breve nell'anno scolastico 2021/22.
Il docente ha dedotto di non aver percepito, per tali supplenze, l'emolumento ex art. 7 CCNL.
L'amministrazione, scegliendo di rimanere contumace, ha rinunciato a dimostrare di aver effettivamente corrisposto al ricorrente somme a tale titolo o, comunque, a dedurre circostanze ostative al riconoscimento del beneficio
In applicazione dei sopra richiamati principi giurisprudenziali, quindi, anche tale domanda merita accoglimento.
Circa la quantificazione dell'emolumento, deve essere recepito in sede di decisione il conteggio attoreo, correttamente elaborato.
Il deve, quindi, essere condannato al pagamento in Controparte_3
favore di dell'importo di € 99,77 a titolo di retribuzione professionale Persona_2
docenti. Anche su tale somma matura la maggior somma tra interessi e rivalutazione, ai sensi ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, l'assenza di questioni particolari, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dell'unicità della discussione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto dei ricorrenti alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore normativamente previsto corrispondente alle seguenti annualità:
14 - quanto a per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e Parte_2
2024/25,
- quanto a per l'a.s. 2024/25, Controparte_1
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Controparte_2
2022/23,
- quanto a per gli aa.ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24, Persona_2 oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del al rilascio in loro favore Controparte_3
della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successive modifiche.
Condanna il al pagamento in favore di Controparte_3
dell'importo di € 99,77 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre Persona_2
alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, dalla maturazione al saldo come per legge.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_3
favore delle parti ricorrenti, spese che liquida in complessivi € 21,50 per esborsi ed € 2.500,00 per onorari oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Savona, 16/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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