Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N.53 /2025
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il giudice, sciogliendo la riserva assunta nel procedimento indicato in epigrafe;
ritenuta l'ammissibilità della CTU medico-legale con il seguente quesito:
“Esaminati gli atti di causa e la documentazione prodotta, eventualmente acquisiti ulteriore documentazione e materiale presso strutture sanitarie pubbliche al cui accesso è sin d'ora autorizzato, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente, il Collegio peritale:
1) descriva le condizioni di al momento del ricovero presso Parte_1
l'ospedale di Ravenna e al momento del trasferimento presso il Maria Cecilia Hospital di Cotignola, accertando la natura della/e patologia/e dalle quali era affetto ed il loro stadio/grado, descrivendo anche le condizioni di salute generali del medesimo;
2) descriva il complessivo excursus clinico, i trattamenti, gli esami, gli interventi e le terapie a cui è stato sottoposto presso la suddetta struttura;
3) dica se, in rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca degli interventi/trattamenti suddetti, gli stessi fossero indicati e se siano stati effettuati secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di negligenza, imprudenza e/o imperizia addebitabili ai professionisti che li hanno eseguiti;
4) dica se il caso in esame richiedesse la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute del paziente;
per l'ipotesi in cui il caso richiedesse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, dica se i lamentati difetti/errori nel comportamento dei sanitari coinvolti presso le strutture convenute presentassero il carattere della gravità;
5) dica se l'evento morte sia da porsi in collegamento causale o concausale con il comportamento dei sanitari intervenuti nella vicenda, indicando la causa o le cause del decesso del paziente per come in concreto verificatosi (secondo la regola del “più probabile che non”); in caso di condotta omissiva, specifichi se, ipotizzando come eseguita la condotta doverosa omessa, l'evento non si sarebbe verificato;
in caso di esclusione del suddetto nesso di causalità, dica se le condotte commissive e omissive addebitate ai sanitari abbiano ridotto la chance (da intendersi come concreta, effettiva, apprezzabile e seria possibilità) di sopravvivenza quantificandola in termini percentuali;
quale sia stato il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo;
gli ulteriori elementi rilevanti, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta;
7) ove la morte sia da ricondurre causalmente alle condotte attive/omissive dei sanitari, dica quale sarebbe stata l'aspettativa di vita del paziente in assenza delle stesse e, ove possibile, il grado di invalidità che avrebbe comunque patito (anche in caso di corretta esecuzione della prestazione), tenuto conto delle pregresse condizioni di salute e della età;
8) riferisca ogni altro elemento utile ai fini di giustizia;
9) esperisca un serio tentativo di conciliazione lasciandone traccia e indicando i motivi della eventuale mancata riuscita”;
P.Q.M.
letti gli artt. 191 e sgg. c.p.c.; letto l'art. 193, co. 2, c.p.c.; dispone CTU medico legale sulla base del quesito indicato in parte motiva;
nomina all'Ufficio il prof. iscritto all'albo del Tribunale di Persona_1
Firenze, con studio in Via Aligi Barducci, 19; invita il CTU a indicare lo specialista che dovrà affiancarlo nella CTU, entro il
30.04.2025, in modo che il giudice possa nominarlo, darne comunicazione alle parti e disporre il conferimento dell'incarico congiunto;
assegna al Collegio peritale nominando termine sino al giorno 8.5.2025 per il deposito di dichiarazione sottoscritta digitalmente recante:
- il giuramento previsto dall'art. 193, comma 1, c.p.c.;
- indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio delle operazioni peritali;
indicazione di ogni recapito professionale;
- indicazione dei termini di cui all'art. 195 co, 3, c.p.c.; - eventuale richiesta di acconti sul compenso (salva possibile presentazione nel prosieguo); assegna alle parti termine sino al giorno prima dell'inizio delle operazioni peritali per la nomina dei rispettivi C.T.P..
Si comunichi alle parti, al consulente nominato e al Presidente del Tribunale ex art. 22 disp. att. al c.p.c. (essendo stato nominato un consulente iscritto all'albo di altro Tribunale, in ragione della dedotta responsabilità della struttura sanitaria convenuta).
Ravenna, 15/04/2025
Il giudice dott.ssa Adriana Forastiere