Art. 26.
Al comandante, al direttore di macchina e al medico spetta rispettivamente un bagno con doccia, separato ed esclusivo.
Quando sia imbarcato il comandante in seconda o il capo macchinista al dettaglio spettera' anche ad essi un bagno, con doccia, esclusivo e separato.
Nel caso in cui siano imbarcati piu' di due medici, il bagno separato spettera' al direttore sanitario, mentre agli altri medici sara' destinato un solo bagno che dovra' pero' essere ubicato in vicinanza dei rispettivi alloggi.
Per gli altri ufficiali devono essere installate almeno due docce, di cui una con vasca da bagno) per ogni sei persone frazione di sei; una delle due docce deve essere sistemata in apposito locale separato.
Tali installazioni devono essere razionalmente distribuite in prossimita' dei rispettivi alloggi.
Quando il numero degli ufficiali, compresi il comandante e il direttore di macchina, non sia superiore a sei, sara' sufficiente l'installazione di un bagno con doccia ed una doccia separata, ovvero due docce separate.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Al comandante, al direttore di macchina e al medico spetta rispettivamente un bagno con doccia, separato ed esclusivo.
Quando sia imbarcato il comandante in seconda o il capo macchinista al dettaglio spettera' anche ad essi un bagno, con doccia, esclusivo e separato.
Nel caso in cui siano imbarcati piu' di due medici, il bagno separato spettera' al direttore sanitario, mentre agli altri medici sara' destinato un solo bagno che dovra' pero' essere ubicato in vicinanza dei rispettivi alloggi.
Per gli altri ufficiali devono essere installate almeno due docce, di cui una con vasca da bagno) per ogni sei persone frazione di sei; una delle due docce deve essere sistemata in apposito locale separato.
Tali installazioni devono essere razionalmente distribuite in prossimita' dei rispettivi alloggi.
Quando il numero degli ufficiali, compresi il comandante e il direttore di macchina, non sia superiore a sei, sara' sufficiente l'installazione di un bagno con doccia ed una doccia separata, ovvero due docce separate.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".