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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/06/2024, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Elvira MALTESE Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1308/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Luca Spanò; CodiceFiscale_1
appellante contro
, anche quale Controparte_1
mandatario di (c.f.: ), in persona del Presidente e legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò;
e nei confronti di
(c.f.: ), subentrata ex Controparte_3 P.IVA_2
lege a rappresentata e difesa dall'avv. Luca Giam- Controparte_4
musso; appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2608 del 27 maggio 2021, il Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso in opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 293 76 2016 00005269, notificata il 15 dicembre 2017, e n. 11 cartelle di pagamento e n. 3 avvisi di addebito, aventi a oggetto contributi per anni diversi, CP_1
tutti titoli asseritamente mai notificati.
Sulla scorta della produzione di (in particolare, estratti di ruolo aggiornati), il CP_5
tribunale – preso atto altresì della chiusura del fascicolo immobiliare per essere il de- bito esattoriale inferiore a €. 20.000,00, e della non intervenuta iscrizione ipotecaria – dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alle partite di debito, por- tate da n. 10 cartelle di pagamento, per intervenuto annullamento automatico ex art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018.
Dichiarava inoltre non dovute – perché prescritte alla data di ricezione della successiva intimazione di pagamento n. 293 2016 9009457791 (4 ottobre 2016) – le somme por- tate da cartella n. 293 2011 0023330359 (notificata il 6 luglio 2011).
Rigettava nel resto il ricorso, non essendo maturato il termine di prescrizione dalla data di notifica degli avvisi di addebito a quella di notifica dell'impugnata comunicazione preventiva di ipoteca.
Atteso l'esito della lite, compensava le spese processuali in ragione di metà tra l'oppo- nente e l e condannava il primo a rifondere al secondo la restante metà. Com- CP_1
pensava integralmente le spese di lite tra l'opponente e CP_5
Proponeva appello alla suddetta sentenza con ricorso depositato il 15 Parte_2
novembre 2021.
Instavano e per il rigetto del gravame. CP_1 CP_5
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza del 23 maggio
2024, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, si dà atto del subentro ex lege dell Controparte_6
nei rapporti sostanziali e processuali della a decorrere
[...] Controparte_4
dal primo ottobre 2021.
2. Ciò premesso, le censure di parte appellante riguardano innanzitutto la statuizione del primo giudice in ordine alle spese di lite, laddove il è stato condannato alla Pt_2
rifusione di metà delle stesse pur essendo stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per dieci titoli su quattordici e pur risultando non dovuti (seppure per motivi diversi) €. 20.700,03 su €. 28.211,90 per debiti contributivi. 2.1. L'appellante reitera, quindi, le eccezioni – già sollevate con il ricorso introduttivo
– sulla mancanza di prova circa la corretta e tempestiva formazione dei ruoli esecutivi, riportati nella comunicazione preventiva di ipoteca, e sulla mancata allegazione alla stessa degli atti propedeutici ivi richiamati, siccome previsto dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente: tale mancanza violerebbe infatti il diritto di difesa del contribuente, costituzionalmente tutelato dall'art. 24 della Costituzione, e si concretizzerebbe in un difetto di motivazione tale da inficiare l'atto impugnato.
3. L'appello è infondato.
3.1. Preliminarmente, quanto ai vizi formali, relativi sia agli avvisi di addebito (corretta
e tempestiva formazione dei ruoli) che alla comunicazione preventiva di ipoteca
(difetto di motivazione) – censurati con il ricorso introduttivo e qui reiterati –, l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (sulla qualificazio- ne dell'azione in appello v. più recente, Cass. n.13758/2014) e, pertanto, va dichiarata inammissibile giacché tardivamente proposta il 18 gennaio 2018, oltre il termine di venti giorni dalla notifica di ciascun titolo (avvenuta tra il 2012 e il 2016), la cui rego- larità – dichiarata dal primo giudice in sentenza – non è stata in questa sede contestata, nonché dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca dell'atto (15 dicembre
2017).
4. È altresì infondato il motivo sulle spese di lite (compensate tra l'odierno appellante e l in ragione della metà in quanto, secondo le ragioni della decisione sul punto, CP_1
“la prescrizione si è maturata successivamente alla notifica della cartella e quindi per fatti successivi alla formazione del ruolo”).
Invero, il è rimasto soccombente quanto al credito contributivo portato dagli Pt_2
avvisi di addebito (€ 7.511,87) e – in difetto di appello incidentale – la condanna al pagamento della somma di euro 870,00 per spese processuali appare più che fondata.
5. In definitiva, l'appello va rigettato e l'appellante va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di e che si liquidano come da dispositivo secondo CP_1 CP_5
i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del devolutum in appello e dell'atti- vità difensiva svolta.
P.Q.M
.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1308/2021 R.G.: rigetta l'appello; condanna alla rifusione in favore di e delle spese proces- Parte_2 CP_1 CP_5
suali del presente grado, che liquida in €. 2.906,00 in favore di ciascuna parte, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15% e, in favore di anche oltre CPA CP_5
e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito del-
l'udienza del 23 maggio 2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Elvira MALTESE Presidente
Dott. Caterina MUSUMECI Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1308/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Luca Spanò; CodiceFiscale_1
appellante contro
, anche quale Controparte_1
mandatario di (c.f.: ), in persona del Presidente e legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò;
e nei confronti di
(c.f.: ), subentrata ex Controparte_3 P.IVA_2
lege a rappresentata e difesa dall'avv. Luca Giam- Controparte_4
musso; appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2608 del 27 maggio 2021, il Tribunale di Catania, quale giudice del lavoro, si pronunciava sul ricorso in opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 293 76 2016 00005269, notificata il 15 dicembre 2017, e n. 11 cartelle di pagamento e n. 3 avvisi di addebito, aventi a oggetto contributi per anni diversi, CP_1
tutti titoli asseritamente mai notificati.
Sulla scorta della produzione di (in particolare, estratti di ruolo aggiornati), il CP_5
tribunale – preso atto altresì della chiusura del fascicolo immobiliare per essere il de- bito esattoriale inferiore a €. 20.000,00, e della non intervenuta iscrizione ipotecaria – dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alle partite di debito, por- tate da n. 10 cartelle di pagamento, per intervenuto annullamento automatico ex art. 4, comma 1, D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018.
Dichiarava inoltre non dovute – perché prescritte alla data di ricezione della successiva intimazione di pagamento n. 293 2016 9009457791 (4 ottobre 2016) – le somme por- tate da cartella n. 293 2011 0023330359 (notificata il 6 luglio 2011).
Rigettava nel resto il ricorso, non essendo maturato il termine di prescrizione dalla data di notifica degli avvisi di addebito a quella di notifica dell'impugnata comunicazione preventiva di ipoteca.
Atteso l'esito della lite, compensava le spese processuali in ragione di metà tra l'oppo- nente e l e condannava il primo a rifondere al secondo la restante metà. Com- CP_1
pensava integralmente le spese di lite tra l'opponente e CP_5
Proponeva appello alla suddetta sentenza con ricorso depositato il 15 Parte_2
novembre 2021.
Instavano e per il rigetto del gravame. CP_1 CP_5
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza del 23 maggio
2024, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, si dà atto del subentro ex lege dell Controparte_6
nei rapporti sostanziali e processuali della a decorrere
[...] Controparte_4
dal primo ottobre 2021.
2. Ciò premesso, le censure di parte appellante riguardano innanzitutto la statuizione del primo giudice in ordine alle spese di lite, laddove il è stato condannato alla Pt_2
rifusione di metà delle stesse pur essendo stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per dieci titoli su quattordici e pur risultando non dovuti (seppure per motivi diversi) €. 20.700,03 su €. 28.211,90 per debiti contributivi. 2.1. L'appellante reitera, quindi, le eccezioni – già sollevate con il ricorso introduttivo
– sulla mancanza di prova circa la corretta e tempestiva formazione dei ruoli esecutivi, riportati nella comunicazione preventiva di ipoteca, e sulla mancata allegazione alla stessa degli atti propedeutici ivi richiamati, siccome previsto dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente: tale mancanza violerebbe infatti il diritto di difesa del contribuente, costituzionalmente tutelato dall'art. 24 della Costituzione, e si concretizzerebbe in un difetto di motivazione tale da inficiare l'atto impugnato.
3. L'appello è infondato.
3.1. Preliminarmente, quanto ai vizi formali, relativi sia agli avvisi di addebito (corretta
e tempestiva formazione dei ruoli) che alla comunicazione preventiva di ipoteca
(difetto di motivazione) – censurati con il ricorso introduttivo e qui reiterati –, l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (sulla qualificazio- ne dell'azione in appello v. più recente, Cass. n.13758/2014) e, pertanto, va dichiarata inammissibile giacché tardivamente proposta il 18 gennaio 2018, oltre il termine di venti giorni dalla notifica di ciascun titolo (avvenuta tra il 2012 e il 2016), la cui rego- larità – dichiarata dal primo giudice in sentenza – non è stata in questa sede contestata, nonché dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca dell'atto (15 dicembre
2017).
4. È altresì infondato il motivo sulle spese di lite (compensate tra l'odierno appellante e l in ragione della metà in quanto, secondo le ragioni della decisione sul punto, CP_1
“la prescrizione si è maturata successivamente alla notifica della cartella e quindi per fatti successivi alla formazione del ruolo”).
Invero, il è rimasto soccombente quanto al credito contributivo portato dagli Pt_2
avvisi di addebito (€ 7.511,87) e – in difetto di appello incidentale – la condanna al pagamento della somma di euro 870,00 per spese processuali appare più che fondata.
5. In definitiva, l'appello va rigettato e l'appellante va condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di e che si liquidano come da dispositivo secondo CP_1 CP_5
i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del devolutum in appello e dell'atti- vità difensiva svolta.
P.Q.M
.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1308/2021 R.G.: rigetta l'appello; condanna alla rifusione in favore di e delle spese proces- Parte_2 CP_1 CP_5
suali del presente grado, che liquida in €. 2.906,00 in favore di ciascuna parte, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15% e, in favore di anche oltre CPA CP_5
e IVA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito del-
l'udienza del 23 maggio 2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Elvira Maltese