TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/05/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 353/2024
Riunito in Camera di ConSIlio in persona dei magistrati:
Miro Santangelo Presidente
Maria Eugenia Pupa Giudice
Manuela Palvarini Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 30.01.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. PAOLA BARANI, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. CLAUDIA Controparte_1 C.F._2
QUARTARONE,
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO SEDE e con l'intervento dell'avv. Maria Cristina Bonicalzi (C.F. ) nella qualità di C.F._3
Curatore Speciale della minore (C.F. , nata a Persona_1 C.F._4
Milano il 22.05.2017, residente in [...], giusta ordinanza di nomina del 16.02.2024, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria dal
COA di Busto Arsizio, in data 22.02.2024.
Conclusioni: come precisate entro il termine scaduto in data 28.02.2025 ai sensi dell'art. 473- bis.28, comma 1 lett. a), c.p.c. e qui di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“In via Principale nel merito: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi SIg. e disponendo la relativa Parte_1 Controparte_1
annotazione nei registri del Comune di Scaletta LE (luogo di celebrazione del matrimonio) e dei rispettivi comuni di residenza;
2) Autorizzare i predetti coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
In merito all'affidamento e alla collocazione della minore Per_1
1) A conferma del provvedimento provvisorio del 22.1.2025, in considerazione del fatto che la SI.ra Pt_1
risulta essere l'unica figura di riferimento (e di continuità) per la minore affidare la minore
[...] Per_1
nella forma super-esclusiva alla madre, la quale avrà cura di decidere sulle necessità della minore in Per_1
ordine alla collocazione, crescita, educazione, istruzione, salute e alle attività scolastiche ed extra scolastiche, limitandone la responsabilità genitoriale in merito alla sola regolamentazione della relazione e frequentazione con il padre che rimarrà affidata ai SS del Comune di ON (per quanto riguarda tempi, modalità, frequenza e durata);
2) Disporre che la minore viva con la madre SI.ra presso l'abitazione familiare ovvero presso altra Per_1 Pt_1
abitazione che la stessa avrà necessità di reperire (non avendo al momento immobile di proprietà) e che sarà cura, comunque, della ricorrente comunicare ai Servizi Sociali coinvolti;
3) Assegnare la casa coniugale alla SI.ra , unitamente ai mobili e arredi che lì si trovano affinché vi possa Pt_1
vivere con la figlia Per_1
In merito al diritto di visita della minore con l'altro genitore non collocatario
4) A conferma del provvedimento del 22.1.2025, incaricare il Servizio Sociale competente territorialmente di regolamentare la frequentazione di con il padre, circa i tempi, le modalità, la frequenza e la durata, Per_1
anche considerando la possibilità di interruzione laddove sulla base del comportamento del padre possano riscontrarsi elementi di pregiudizio in capo alla stessa;
In merito al contributo al mantenimento della figlia minore Per_1
5) In considerazione della situazione patrimoniale allo stato presentata dal SI. (seppur, si ritiene, CP_1
incompleta), si chiede di confermare a carico del SI. un contributo al mantenimento della figlia minore CP_1
pari ad almeno euro 150,00 mensili da corrispondersi alla SI.ra a mezzo bonifico bancario entro Per_1 Pt_1
e non oltre il giorno 20 di ogni mese;
6) Confermare che il SI. sia tenuto anche alla corresponsione della quota del 50% delle spese CP_1
straordinarie nell'interesse della minore secondo il protocollo della C.A. Milano;
Per_1
7) Confermare a che la SI.ra sia autorizzata a percepire la quota del 100% dell'Assegno Unico;
Pt_1
In ogni caso: con condanna al pagamento di compensi e spese”. pag. 2 Per il resistente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , anche con Controparte_1 Parte_1
sentenza non definitiva (pronunciando contestuale provvedimento per il prosieguo del giudizio), senza addebito alcuno, autorizzando i coniugi a vivere separati, e disponendo che l'ufficiale di stato civile proceda alle conseguenti annotazioni.
2. Disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocazione di quest'ultima presso la madre nella Per_1
casa coniugale;
disponendo che, comunque, qualunque cambiamento della domiciliazione e/o residenza della minore dovrà essere comunicato tempestivamente al padre.
3. Regolamentare i periodi di tempo che la minore potrà trascorrere con il padre di modo che, in ottemperanza al principio della bigenitorialità, la bambina possa trascorrere con il padre un tempo adeguato, almeno due pomeriggi per settimana e due weekend al mese dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera, compreso il pernottamento.
Regolamentare, altresì, i periodi ed i giorni festivi residui stabilendo come appresso:
- le festività (Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) una volta con il padre e l'altra con la madre, ad anni alterni.
- nel periodo estivo (ferie) il padre potrà tenere presso di sé la bambina per due settimane, anche non consecutive, secondo le eSIenze della minore e dei genitori che annualmente concorderanno tra loro, compatibilmente alle ferie di ciascuno, almeno 3 mesi prima dell'inizio delle ferie stesse, il periodo che trascorreranno con la figlia. In assenza di accordo saranno l'ultima settimana di luglio e la seconda di agosto.
- la minore trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, ove possibile, in caso contrario dalle ore
10:00 alle 16:00 con uno e la sera con l'altro, alternandosi di anno in anno. trascorrerà con ciascun Per_1
genitore il compleanno della mamma e del papà e, analogamente, le feste “della mamma” e “del papà”.
- ciascuno dei genitori, nei giorni in cui l'altro non terrà presso di sé la minore dovrà consentire una video- chiamata al giorno alla figlia con il genitore assente, in orario da concordare o, in assenza di accordo, dalle 19:00 alle 20:00.
4. Prevedere che fino a quando il SI. non troverà un'occupazione lavorativa, essendo lo stesso oltre che CP_1
disoccupato assolutamente privo di redditi propri, possa assolvere all'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore autorizzando la moglie a trattenere la sua quota (50%) allo stesso spettante quale assegno Per_1
unico, per sopperire ai bisogni della minore. Successivamente, quando il ricorrente avrà trovato un'occupazione lavorativa, disporre che il SI. contribuisca all'obbligo di mantenimento della figlia minore con un assegno CP_1
pag. 3 nella misura che verrà ritenuta di giustizia in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui versa il convenuto oltre il 50% delle spese straordinarie.
5. Non prevedere alcun assegno di mantenimento per ciascuno dei coniugi a carico dell'altro.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per la CS della minore:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo così giudicare:
1) NEL MERITO:
a) Affidare in via super-esclusiva la minore alla madre con collocazione presso la stessa. Persona_1
b) Autorizzare le visite del padre secondo la frequenza e le modalità che verranno determinate dai Servizi Sociali del Comune di residenza della minore come da incarico di cui al successivo punto c);
c) Incaricare i Servizi Sociali del Comune di residenza di regolamentare e monitorare le visite e le videochiamate in spazio neutro con possibilità di variarle liberalizzandole, ampliandole o restringendole a seconda dell'andamento delle stesse.
d) Incaricare i Servizi Sociali del Comune di residenza di verificare che i genitori procedano nei percorsi di sostegno suggeriti dai Servizi in relazione alle fragilità emerse in ciascuno.
e) Aprire il procedimento di vigilanza ex art.337 c.c. dinnanzi al Giudice Tutelare in favore della minore cui
l'Ente affidatario relazionerà semestralmente o immediatamente in caso di pregiudizio.
f) Disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento di l'importo mensile di Euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Milano.
2) liquidare i compensi a favore del curatore speciale da porsi a carico di parte soccombente e da distrarsi a favore dell'erario a seguito di conferma”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in data 23.07.2016 nel
Comune di Scaletta LE (ME) e sono genitori di nata a [...] il [...]. Persona_1
A mezzo del ricorso depositato in data 30.01.2024 la ricorrente ha allegato che il coniuge, dapprima, detenuto presso il Carcere di SS (giusta ordinanza del 03/04.08.2023 pronunciata dal G.i.p. di questo Tribunale in seno al procedimento iscritto al n. 1959/2023
R.G.N.R./4735/2023 R.G.GIP), si trova “ora agli arresti domiciliari in provincia di SS per il reato ex art 612bis c.p. (giusta ordinanza del 04.12.2023) [con] divieto a contattare in ogni modo la ricorrente e la pag. 4 figlia – se non attraverso i Servizi Sociali”, che la crisi coniugale sarebbe stata causata dalle numerose relazioni extraconiugali intrattenute dal resistente, che, determinatasi a separarsi, il coniuge si rendeva “autore di gravi comportamenti persecutori […] almeno dal 2022 […] che inevitabilmente coinvolsero la figlia [oltre ai datori di lavoro, i propri pazienti e il plesso scolastico frequentato dalla Per_1
figlia minorenne] tutti oggetto di denuncia […] sin dal 2022 (denunce in parte ritirate dalla stessa – Pt_1
proprio perché aveva paura non solo delle azioni del ma dalla – purtroppo sbagliata – convinzione che CP_1
fosse l'unico modo per gestire la minore probabilmente anche tale comportamento della SI.ra portò Per_1 Pt_1
il PM a ridurre le motivazioni dell'archiviazione alla mera conflittualità) [che] l'ultimo incontro organizzato tra il SI. e la figlia durante il periodo natalizio (da remoto – videochiamata, stante anche il provvedimento CP_1
cautelare) [è] stato interrotto da parte del Servizio per il comportamento reputato eccessivo del padre [di avere] sempre collaborato con i SS competenti affinché il padre – laddove ritenuto idoneo – potesse riprendere i contatti con la figlia [che il resistente ha] manifestamente dichiarato di voler rientrare sul territorio saronnese Per_1
per liberamente riprendere i rapporti con la figlia, potendo contare sul supporto della di lui sorella (residente appunto in ON via Diaz), come da lettera inviata alla figlia a mezzo dei SS [e ha] raggiunto telefonicamente anche i genitori della ricorrente e abbia dichiarato “guardi che sua figlia verrà in ferie con le gambe in avanti, in una bara” (querela del 5.7.2023); seguita poi da una telefonata da parte della sorella del resistente, tal , la quale rivolta alla madre della ricorrente aggiungeva “vi ammazzo a tutta la Persona_2
settima generazione” (vedasi estratto ordinanza cautelare) [che] non è dato sapere se il SI. durante la CP_1
fase di limitazione della propria libertà (carcere e domiciliari) abbia quantomeno attivato un percorso di gestione della rabbia (come proposto dal proprio difensore ai fini dell'accoglimento dell'istanza difensiva di modifica di misura cautelare) [che] svolge attività di infermiera in libera professione con assistenza a minori disabili con un reddito medio LORDO di circa euro 2.000,00 (reddito professionale anno 2022 € 23.490,00 come da documentazione allegata) […] durante l'intera giornata con possibilità, comunque, di organizzare dei rientri a seconda delle eSIenze di (sul punto la SI.ra ha inserito sia al pre- scuola sia al post- Per_1 Pt_1 Per_1
scuola) [che] è titolare, unitamente al SI. , di un contratto di locazione della casa familiare con un CP_1
canone mensile di euro 500,00, oltre a € 100,00 che sta corrispondendo come piano di rientro per il periodo in cui l'affitto non è stato corrisposto (debito che comunque è prossimo alla scadenza) [e che] durante la convivenza
[…] il SI. preferiva spendere le proprie entrate per sue eSIenze personali (extrafamiliari) e per spese di CP_1
gioco [e, tra l'altro, ha chiesto applicare] l'ordine di protezione – anche inaudita altera parte – che preveda un divieto di avvicinamento del resistente alla ricorrente e alla figlia e un divieto ad avere contatti con le Per_1
stesse se non tramite i SS (sulla scorta del provvedimento cautelare a cui ci si riporta) oltre ad un divieto di pag. 5 frequentare i luoghi frequentati dalle stesse (abitazione, lavoro e scuola) [richiamando la] relazione effettuata dalla scuola frequentata dalla minore (evento del 5.7.2023 relazione di “Dandelio Cooperativa Sociale” Per_1
a firma del 19.7.2023): ciò al solo fine di evidenziare come le modalità del SI. possano CP_2 CP_1
nuovamente ledere l'integrità psicofisica della ricorrente e della stessa minore (ora presso la scuola Per_1
primaria Ignoto Militi ON) [che il] resistente si adoperi per garantire un mantenimento pari ad almeno a €
200,00 mensili […] oltre la quota di spese straordinarie (come meglio indicato nelle conclusioni) e autorizzazione
a percepire per la quota del 100% l'assegno unico”.
A mezzo del decreto assunto inaudita altera parte in data 01.02.2024 (per tabulas eseguito in data
03.02.2024), ritenuta provata la condotta offensiva e violenta tenuta dal resistente nei confronti della ricorrente, anche alla presenza di “quanto meno dal mese di aprile 2023 sino al Per_1
05.08.2023”, vigendo – dal 04.12.2023 – la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre del in SS, “con divieto assoluto di comunicazione (telefonica, CP_1
telematica e/o informatica) con persone diverse dai familiari conviventi”, fatta salva la possibilità di ricevere chiamate, sul cellulare, dai S.S. del Comune di ON “finalizzate ai colloqui con la piccola , Per_1
tenuto conto della richiesta di rito abbreviato, il giudice relatore ha ordinato al “di non CP_1
avvicinarsi alla coniuge e alla figlia minore e. di mantenere la distanza di 500 metri dai luoghi Per_3
abitualmente frequentati dalle medesime (casa familiare, abitazioni di familiari e amici, scuole e/o palestre, sede di lavoro, ecc.) e di non contattare (né tramite telefono fisso e/o mobile, né tramite social) la coniuge e la figlia minore fatta salva la possibilità di incontrare con quest'ultima (e/o di comunicare con ella) nei luoghi, Per_1
modi e tempi indicati dai S.S. territorialmente competenti, in ogni caso, alla presenza di un educatore professionale (previa verifica delle condizioni psicofisiche, intellettuali e morali della minore) [per un anno] apparendo necessario verificare se il intenda aderire a un percorso di cambiamento e a un percorso di CP_1
sostegno alla genitorialità e vi partecipi con impegno e costanza”.
Sempre in data 01/02.02.2024, visti gli artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c., i termini previsti agli artt. 473- bis.14 e 473-bis.17 c.p.c. sono stati ridotti/dimidiati.
È stata garantita la non contemporanea presenza delle parti alle udienze celebrate ante
12.09.2024 ai sensi dell'art. 473-bis.42, comma 2, c.p.c.
Costituendosi in giudizio in data 14.02.2024, in estrema sintesi, per quello che qui rileva, il resistente ha dedotto di essere stato “totalmente incensurato fino alla denuncia della ricorrente nell'agosto
u.s., denuncia a seguito della quale il ha dovuto subire – come misura cautelare applicata secondo la CP_1
nuova normativa del “c.d. codice rosso” la detenzione. Invero, i coniugi e hanno trascorso gli Pt_1 CP_1
pag. 6 ultimi 2 anni della loro vita matrimoniale in un clima di altissima conflittualità, ponendo in essere, reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, contemporaneamente e/o a distanza temporali ravvicinate continue aggressioni verbali, insulti e minacce;
in tale contesto i coniugi si sono scambiati reciproche querele, successivamente rimesse e/o archiviate […] i fatti denunciati in querela dall'odierna ricorrente, non solo sono stati abbondantemente ridimensionati in giudizio, ma sono stati oggetto di un'attenta disamina che ha comportato una diversa valutazione dei comportamenti dell'imputato e della sedicente persona offesa […] il Procedimento Penale di cui sopra (Proc. N. 4735/23 R. GIP Tribunale di Busto Arsizio) si è definito in Primo Grado in data
01.02 u.s. in abbreviato [contenendo] la pena nel minimo di legge, 1 anno di reclusione, revocando la misura degli arresti domiciliari con il meno afflittivo obbligo di dimora nel comune di SS. Condanna che, come anticipato dal difensore dell'imputato, si ritiene possa essere revocata in sede di Appello […] avendo a cuore esclusivamente l'interesse di sua figlia esprime formalmente la volontà di aderire a qualunque percorso di Per_1
sostegno alla genitorialità e/o a qualunque prescrizione, anche tramite l'assistenza e l'ausilio dei S.S. competenti per territorio, che Questo Tribunale vorrà disporre nei suoi confronti, al fine di mantenere il rapporto con la figlia minore in maniera stabile e continua […] i Servizi Sociali competenti per territorio hanno già preso in Per_1
carico la situazione familiare del in relazione ai rapporti con la figlia minore la quale si è CP_1 Per_1
mostrata particolarmente legata al padre manifestando- negli incontri avvenuti tramite video-chiamata sotto la vigilanza dei Servizi- la volontà di incontrare il padre […] Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento della figlia minore attualmente domiciliata presso la madre, l'odierno resistente rappresenta di essere al momento disoccupato, avendo perso il lavoro a causa della vicenda penale che l'ha riguardato, e di non avere altri redditi […] rappresenta la volontà di ritornare in Lombardia, quando né avrà la possibilità una volta cessato l'obbligo di dimora nella Provincia di SS, allo scopo di stare vicino alla propria figlia e per poter trovare al più presto un'occupazione lavorativa che gli permetta di contribuire in maniera adeguata al mantenimento di . Per_1
In data 14.02.2024, i S.S. del Comune di ON hanno riferito quanto segue:
pag. 7 A mezzo dell'ordinanza assunta in data 16.02.2024, il giudice relatore, ritenuto “pacifico, oltre che documentalmente provato, che, da almeno due anni, la relazione intrattenuta dalle parti è connotata da “altissima conflittualità”, continue aggressioni fisiche, oltre che verbali, minacce e insulti, reciproche querele (rimesse e/o
“archiviate”), anche alla presenza della figlia minore (di anni 6) che, ciò nonostante, ha manifestato il Per_1
desiderio e, anzi, l'entusiasmo di reincontrare il padre dopo sei mesi di interruzione di rapporti [e altrettanto] pacifico che, ciò nonostante, la convivenza/coabitazione dei coniugi è cessata soltanto per effetto dell'applicazione
(ed esecuzione) della misura cautelare della custodia cautelare in carcere del disposta in data 03.08.2023 CP_1
(per come successivamente modificata e sostituita da altre misure cautelari personali meno afflittive) sebbene “già da tempo” l'odierno resistente avesse manifestato alla coniuge “la sua ferma intenzione di giungere a una separazione [tenuto conto della già accertata] rilevanza […] penale delle condotte tenute dal in CP_1
danno della moglie [e dell'assenza di] analogo accertamento […] rispetto alle condotte addebitate dal CP_1
alla [considerati] i differenti termini di durata, i diversi presupposti applicativi e le non sovrapponibili Pt_1
finalità della misura cautelare personale disposta dal G.i.p. (rispetto ai termini di durata, ai presupposti applicativi e alle finalità dell'ordine di protezione previsto e disciplinato agli artt. 473-bis.69 e ss. c.p.c.) [ha confermato il] provvedimento adottato in data 01.02.2024 tanto più a fronte della risalente “altissima conflittualità” coniugale – che richiederà percorsi non di breve durata per essere “gestita/contenuta” (quand'anche le parti li attivassero senza ritardo e vi aderissero con il massimo coinvolgimento possibile) – e della volontà
(legittimamente) manifestata dal di tornare in Lombardia “quando né avrà la possibilità una volta CP_1
cessato l'obbligo di dimora nella Provincia di SS, allo scopo di stare vicino alla propria figlia e per poter trovare al più presto un'occupazione lavorativa [integrandolo] quantificando nell'importo mensile di € 250,00 il contributo paterno al mantenimento della minore (tenuto conto del tenore della dichiarazione resa dal CP_1
pag. 8 in sede penale e del mancato soddisfacimento diretto da parte del padre, da oltre 6 mesi, delle molteplici eSIenze, anche abitative, di che, valga ricordarlo, vive con la madre nell'immobile condotto in locazione in Per_1
ON, Via IV Novembre 49). Il padre parteciperà alle spese straordinarie della figlia minore nella misura del
50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano. […] AUTORIZZA la ricorrente a chiedere e percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per […] L'altissima conflittualità Per_1
coniugale impone, da subito, la nomina del curatore speciale della minore al fine di rappresentarne compiutamente gli interessi nel giudizio di separazione”.
In data 14.03.2024 si è costituita in giudizio la Curatrice speciale di per quello che qui Per_1
rileva, evidenziando che “Entrambi i genitori, ad oggi, non hanno manifestato alcuna intenzione di modificare la loro modalità di comunicazione genitoriale in funzione dei bisogni della figlia, nessun percorso con questa finalità è stato intrapreso o programmato. Le parti si sono spese nella richiesta di accertamento di fatti finalizzati alla prova dell'addebito. Nessuna consapevolezza è stata manifestata sul danno che la minore può aver subito in relazione agli agiti di ciascuno che, consapevolmente e a volte strumentalmente, l'hanno coinvolta
[ha chiesto] che venga disposto l'affidamento all'Ente competente, Comune di ON, con mantenimento della collocazione presso la madre. Non si ritiene condivisibile la richiesta di affidamento super esclusivo richiesto dalla madre, né l'affidamento condiviso richiesto dal padre. La grave incapacità delle parti di gestire tra loro la comunicazione esclude tout court le richieste di affidamento avanzate [e, quanto all'esercizio del diritto di visita paterno della minore, che vengano confermate] le modalità già disposte in attesa degli espletandi accertamenti che di seguito si richiedono. La buona relazione di con la figura paterna, come descritta nella Per_1
relazione dei servizi, non esime dalla cautela e dalla necessità di sorveglianza e preparazione del padre agli incontri. Allo stato, non può che essere in forma protetta e nei limiti già indicati nei provvedimenti vigenti. Sarà comunque necessario garantire le possibilità di incontro (in presenza e a distanza) da implementarsi a seguito del ritrasferimento del SI. a ON (o in Lombardia). Il solo affetto per la figlia registrato dai servizi non CP_1
comporta automaticamente la capacità genitoriale, che comunque va coltivata”.
Alla prima udienza celebrata in data 21.03.2024 nel giudizio di merito il resistente ha dichiarato di essere rientrato in ON i primi di marzo trasferendosi nell'immobile sito in Piazza Avis 2 dove convive con le sorelle e la nipote di anni 10, di essere al momento disoccupato e alla ricerca di attività lavorativa, di avere lavorato come barista/barman da circa 12 anni, di avere incontrato la figlia minore l'ultima volta il 19.03.2024 in SN e di avere programmato il Per_1
prossimo incontro per il giorno 28.03.2024 sempre in SN e di non contribuire in alcun modo al mantenimento della minore perché disoccupato. La ricorrente ha dichiarato di non avere pag. 9 convivenze né relazioni in corso, di percepire l'importo mensile di € 245,00 a titolo di AU e che la minore è seguita dall'Ospedale Sant'Anna di Como per l'alimentazione e ha chiesto assegnare ai SS un congruo termine per l'espletamento dell'indagine psicosociale affidata loro in data
01/02.02.2024.
La coppia genitoriale ha dichiarano di essere disponibile ad affrontare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità.
Il Giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ha affidato al Comune di ON per quanto riguarda la Per_1
salute, l'educazione, l'istruzione e la regolamentazione della frequentazione con il padre, ha assegnato la casa familiare alla ricorrente collocando la figlia minore presso di essa, ha disposto
“che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla madre l'importo mensile Per_1
di € 150,00, rivalutato come per legge, a partire dal febbraio 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano”, ha confermato l'integrale percezione dell'assegno unico e universale spettante per la prole da parte della madre, ha prescritto alle parti di attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS e del CS “giacché funzionali al benessere di e a orientare le successive determinazioni giudiziali”, ha invitato i genitori Per_1
di ad avviare, senza ritardo, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, Per_1
mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di Per_1
e, tra l'altro, ha assegnato loro termine sino al 31.05.2024 per il deposito di tutta la documentazione prevista all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. nonché ai SS del Comune di
ON termine sino al 31.05.2024 per il deposito della relazione attestante l'esito dell'indagine psicosociale affidata loro (incaricandoli di coadiuvare le parti nell'avvio dei succitati percorsi individuali di sostegno alla genitorialità).
In data 22.03.2024 i SS del Comune di ON, tra l'altro, hanno concluso come segue:
pag. 10 In pari data il giudice istruttore ha prescritto “ai genitori di di presentarsi presso il CPS Per_1
territorialmente competente per gli approfondimenti psicodiagnostici necessari per indagare la struttura della loro personalità nel superiore interesse morale e materiale della figlia minore [disponendo] che i SS coadiuvino le parti e facilitino il loro accesso al servizio specialistico competente per territorio”.
Alla successiva udienza celebrata in data 12.06.2024, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato che il padre non ha contribuito in nessun modo al mantenimento della minore;
il resistente ha dichiarato di vivere a ON presso l'abitazione della sorella, di essere ancora disoccupato perché i periodi di prova non sono andati a buon fine e che cercherà di contribuire al mantenimento della minore con l'aiuto dei genitori;
la curatrice speciale di ha evidenziato Per_1
che dai contatti con i nonni materni e paterni è emersa una conflittualità così elevata che rende non praticabile l'ipotesi di una frequentazione della minore con gli ascendenti di entrambi i rami e si è impegnata a garantire continuità alla relazione padre/figlia con il supporto dei SS. Il giudice relatore ha ribadito i provvedimenti assunti in data 21.03.2024.
Alla successiva udienza celebrata in data 12.09.2024 il resistente ha dichiarato di convivere con le sorelle a ON, di percepire la NASPI pari all'importo di € 700,00 mensili a decrescere, di essere stato condannato a pena definitiva di due mesi e 15 giorni a giugno 2024, di avere presentato istanza per l'affidamento ai SS, di essere in trattativa per un'assunzione da parte del cugino che ha un'impresa a Brescia e di avere versato alla ricorrente l'importo di € 100,00 e si è impegnato a contribuire regolarmente al mantenimento indiretto di La ricorrente ha Per_1
evidenziato che dalla documentazione offerta dal resistente in data 05.09.2024, si evincono versamenti sul c/c riconducibili ad attività lavorativa e ricariche. Il giudice istruttore ha invitato i genitori della minore ad aderire con impegno al percorso di supporto alla genitorialità che verrà avviato presso il Consultorio decanale di ON e ha disposto che i SS proseguano ad adempiere il mandato loro conferito e a sostenere il nucleo familiare nel superiore interesse di e depositino relazione aggiornata anche sull'andamento del servizio di SN entro e non Per_1
oltre il 10.01.2025.
In data 07.12.2024 i genitori della minore sono stati onerati della compilazione e deposito del modello disclosure reperibile sul sito del Tribunale e dell'allegazione dei contratti di lavoro medio tempore sottoscritti e delle buste paghe ricevute nell'anno 2024.
All'udienza celebrata in data 22.01.2025 la ricorrente ha dichiarato che, a oggi, il padre della minore ha corrisposto, in due occasioni, a titolo di contributo al mantenimento della minore pag. 11 l'importo di € 100,00 (i. e. complessivi € 200,00), senza preoccuparsi delle ulteriori spese straordinarie affrontate per la minore da sé medesima, che in data 13.01.2025 ha avuto il primo incontro presso il Consultorio decanale di ON con la dott.sa per l'inizio del percorso CP_3
di sostegno individuale alla genitorialità nell'interesse e a beneficio di e di proseguire il Per_1
percorso di sostegno psicologico con la dott.ssa presso il CAV di ON e ha Testimone_1
chiesto di essere reintegrata nell'esercizio della propria responsabilità genitoriale anche rispetto alle scelte scolastiche, mediche ed educative, “mantenendo in capo all'Ente l'incarico di organizzare/monitorare/sostenere i rapporti tra padre e figlia nelle modalità ritenute più opportune dal Servizio
[e] in ogni caso, il monitoraggio del nucleo”. Il resistente ha dichiarato di essere ancora disoccupato. La
CS della minore ha evidenziato la gravità dei comportamenti tenuti dal padre che non contribuisce al mantenimento della figlia e viaggia all'estero non per motivi di lavoro e che, dalla relazione dei SS, si evincerebbe l'esposizione della minore a comunicazioni non adeguate rispetto all'effettiva collocazione del padre, ha dichiarato di ritenere prematura la revoca dell'affido della minore all'ente essendo recente l'avvio del percorso di sostegno alla genitorialità
e complessa la vicenda familiare. Il resistente ha dichiarato di condividere le considerazioni della
(salvo poi chiedere, in data 27.02.2025, l'affido condiviso della minore ai genitori: sic!). La ricorrente ha puntualizzato che i SS non hanno segnalato criticità rispetto alla madre, che il padre si trova in Brasile da dove ha dichiarato di rientrare a maggio per il compleanno della figlia
(il 22.05), che la minore chiama il padre alla presenza dell'educatrice a scuola ogni mercoledì verso le ore 12:30 italiane (in Brasile sono le 08:30), che mercoledì 8 gennaio il padre non ha risposto alla chiamata e la minore ci è rimasta molto male dicendo: “mamma è successa una cosa molto grave! Il papà non ha risposto alla video-chiamata”, che non sentiva il padre da 20 giorni, Per_1
che i SS avevano avvisato il padre della ripresa delle videochiamate il giorno 8, che il padre aveva risposto: “va bene” ma, successivamente, ha negato di avere capito, di dovere fare fronte ai debiti lasciati dal resistente che aveva il vizio di giocare al cellulare utilizzando la sua carta di credito di cui aveva i numeri e ha chiesto esibire il video trasmesso dal padre alla minore, già depositato in data 06.12.2024, che non ha mostrato alla figlia e di cui ha segnalato l'inadeguatezza ai SS che glielo avevano trasmesso per tale scopo. Il giudice istruttore, impossibilitato ad aprire il documento offerto dalla ricorrente in data 06.12.2024, ha proceduto alla sua visione dal cellulare della ricorrente dando atto che “il video termina con la voce maschile di una persona che dice “amo” (al resistente). pag. 12 Le parti hanno chiesto concedere i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Il giudice relatore, dopo avere rilevato che dalla relazione depositata dai SS in data 08.01.2025 si evince quanto segue:
ha parzialmente modificato i provvedimenti assunti in data 21.03.2024 affidando “in via super esclusiva alla madre la figlia minore per quanto riguarda la salute, l'educazione, l'istruzione, Per_1
limitando la responsabilità genitoriale rispetto alla regolamentazione della relazione e frequentazione con il padre che resta affidata ai SS del Comune di ON (per quanto riguarda tempi, modalità, frequenza e durata degli incontri anche da remoto); [disponendo] CHE i SS adempiano al mandato loro conferito, supportino la madre
pag. 13 anche nei messaggi e nelle informazioni da veicolare alla minore rispetto alla figura paterna e monitorino i percorsi dalla medesima avviati e depositino relazione aggiornata entro e non oltre il 20.03.2025; [onerando] la ricorrente di depositare relazione aggiornata a firma delle dott. e entro e non oltre il 20.03.2025 CP_3 Tes_1
[e] il resistente [del deposito della] documentazione comprovante le sue Attuali condizioni abitative e lavorative entro e non oltre il 20.03.2025 [invitandolo] ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei SS per quanto riguarda la relazione con [e ha concesso] i termini di cui all'art. 473-bis.28, comma 1, Per_1
c.p.c. [fissando] ai sensi dell'art. 473-bis.28, comma 2, c.p.c. l'udienza con trattazione scritta del
30.04.2025”.
In data 25.03/30.04.2025 sono state acquisite le relazioni redatte dai SS del Comune di ON rispettivamente in data 21.03/29.04.2025.
All'udienza celebrata in data 30.04.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero cessata, di fatto, ante causam).
***
La ricorrente ha inequivocabilmente rinunciato (definitivamente) alla domanda di addebito della separazione al marito ab origine formulata (non reiterandola in sede di precisazione delle conclusioni).
Dal canto suo, il resistente ha inequivocabilmente rinunciato (definitivamente) alla domanda di addebito della separazione “a entrambi i coniugi” (sic!) formulata in data 06.03.2024 al punto n. 1
(non reiterandola in sede di precisazione delle conclusioni).
***
L'odierno thema decidendum investe il regime di affidamento di la Persona_1
regolamentazione della relazione/frequentazione padre/figlia minorenne (avendo chiesto anche il padre la conferma del collocamento prevalente di presso la madre) e la quantificazione Per_1
del contributo paterno al mantenimento indiretto (ordinario e straordinario) di Per_1
1) Rispetto al regime di affidamento di (e alla regolamentazione della Persona_1
relazione/frequentazione padre/figlia minorenne), giova ricordare che la scelta del regime di affidamento deve essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse pag. 14 morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non soltanto dalla verifica dell'idoneità dei genitori ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli privilegiando il genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare quella sicurezza/stabilità psicologica, affettiva ed economica indispensabile per il loro sviluppo psicofisico sano ed equilibrato. In questa prospettiva, l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità dell'uno o dell'altro di crescere ed educare il figlio e deve necessariamente fondarsi sulle modalità con cui ciascuno di essi ha svolto, nel recente passato, il proprio ruolo avuto riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione e di disponibilità a un assiduo rapporto, alla personalità del genitore, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire e, in assenza di ragioni ostative, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto alla bigenitorialità1.
Dalla lettura dell'art. 337-ter c.c., infatti, si ricava che sono indicatori di capacità genitoriale la capacità di dare al minore le cure di base, di sostenerne la crescita, di offrirgli tenerezza, comprensione e accoglienza, di approvarlo e incoraggiarlo (anche nell'autonomia e nell'allontanamento), di non creare dipendenze (per esempio, erogando facili ricompense), di valorizzarne le imprese compiute e/o quelle da compiere, di evitare atteggiamenti collusivi, rinforzi narcisisti o intimità invischiate, di tenere distinti i ruoli amicali, coniugali e parentali, di richiamarlo costantemente al concetto di limite e al principio di realtà e di rispettarsi e riconoscersi reciprocamente.
Nella situazione familiare sub iudice, la responsabilità genitoriale del padre della minore (con la quale certamente non convive dall'agosto 2023), destinatario della misura cautelare personale
(della custodia in carcere) applicatagli dal G.i.p. di questo Tribunale in data 03/04.08.2023
(successivamente modificata e sostituita, in data 04.12.2023, dalla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre in SS e, infine, in data 01.02.2024, dalla misura dell'obbligo di dimora in SS), condannato dal GUP di questo Tribunale alla pena detentiva di anni 1 di reclusione, a mezzo della sentenza n. 100/2024 depositata in data 11.03.20242, in atti versata dalla ricorrente in data 12.06.2024, per il delitto di stalking di cui all'art. 612-bis, commi 1 1 Cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 2 Che il resistente non ha documentato di avere appellato fruttuosamente pag. 15 e 2 , c.p. (commesso in epoca prossima all'aprile 2023 sino al 05.08.2023), dapprima, è stata limitata, in data 14.12.2023, dal G.i.p. di questo Tribunale che gli ha imposto il divieto assoluto di comunicazione (telefonica, telematica /o informatica) con persone diverse dai familiari conviventi autorizzandolo “all'uso del cellulare […] esclusivamente per la ricezione delle chiamate da parte dei Servizi Sociali del Comune di ON finalizzate ai colloqui con la piccola ” e, a seguire, nella Per_1
presente sede, dall'01.02.2024, allorquando gli è stata riconosciuta “la possibilità di incontrare [la figlia] (o di comunicare con ella) [soltanto] nei luoghi, modi e tempi indicati dai S.S. territorialmente competenti, in ogni caso, alla presenza di un educatore professionale” (previa verifica delle condizioni psicofisiche, intellettuali e morali della minore).
Vi è più: infatti, a partire dal 21.03.2024 la responsabilità genitoriale (materna e) paterna è stata limitata anche per quanto riguarda le scelte relative alla salute, educazione e istruzione della minore (affidata, per i predetti ambiti, all'ente territoriale).
Soltanto le limitazioni alla responsabilità genitoriale paterna perdurano a oggi.
Infatti, in data 10.06.2024 i SS del Comune di ON hanno riferito quanto segue:
pag. 16 In data 18.06.2024 i SS del Comune di SS, in funzione delle vacanze estive che Per_1
avrebbe trascorso presso i nonni materni dal 6 luglio al 18 agosto, hanno comunicato quanto segue:
A seguire, in data 12.09.2024, i SS del Comune di ON hanno riferito quanto segue:
pag. 17 I SS hanno concluso come segue:
pag. 18 Tuttavia, di lì a poco, in data 08.01.2025, i SS del Comune di ON hanno riferito quanto segue:
pag. 19 In data 21/25.03.2025 i SS del Comune di ON hanno riferito quanto segue:
pag. 20 Infine, in data 29/30.04.2025 i SS del Comune di ON hanno riferito quanto segue:
pag. 21 Sebbene fosse stato reiteratamente invitato ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei SS per offrire ad una relazione regolare e prevedibile (in un ambiente scevro dalle Per_1
conflittualità e tensioni che hanno caratterizzato la fine della relazione sentimentale – e la cessazione della convivenza coniugale – della coppia genitoriale), il resistente non ha saputo rispettare il calendario degli incontri (in presenza e/o da remoto) programmati dai SS incaricati
(del cui operato non è mancato di dolersi) e anteporre i “bisogni” della minore ai propri i.e. si è reiteratamente allontanato dal territorio italiano (per periodi SInificativi: da ottobre 2024 a febbraio 2025 e da aprile 2025 “per un po'di tempo” non meglio precisato) interrompendo bruscamente i percorsi di riavvicinamento/recupero/sostegno relazionale (faticosamente) avviati dai SS, senza dare né un adeguato preavviso, né tempi certi rispetto al suo rientro nel Comune di
ON, né giustificazioni plausibili. Anzi, alla minore, oltre che ai SS, ha reso dichiarazioni che si sono rivelate essere false.
Ha così creato una “grande sofferenza” in e ha minato la fiducia che la stessa riponeva Per_1
nella sua persona).
Non da ultimo, ha continuato a non adempiere agli obblighi legali di mantenimento della figlia sul medesimo gravanti.
In atri termini, a oggi, il resistente non ha dimostrato di essere consapevole né che “il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU, 29 gennaio 2013, c. Italia) [giacché per un figlio] stare insieme [al suo Per_4
genitore] costituisce un elemento fondamentale della vita familiare (Kuzner c. Germania, n. 46544/1999
CDEU 2002)”3, né che le risorse (umane e materiali) a disposizione dei SS sono limitate e 3 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 pag. 22 sempre più “preziose” (a fronte dell'esponenziale crescita delle domande di sostegno dei nuclei familiari che gli enti territoriali sono chiamati a “soddisfare”).
È auspicabile che, quanto prima possibile, il resistente sappia cogliere le opportunità che continueranno a essergli offerte dai SS territorialmente competenti compatibilmente con le condizioni psicofisiche, intellettuali e morali di (che, quanto meno sino al 21.03.2025, Per_1
aveva manifestato il desiderio di incontrare il padre “più spesso”).
Ne consegue che è necessario confermare la deroga al regime dell'affido condiviso della minore ai genitori che il resistente ha chiesto disporre in data 27.02.2025 e che, tuttavia, com'è noto, presuppone un rapporto stabile, saldo, equilibrato e continuativo con ognuno dei due adulti, un ruolo pressocché paritetico di entrambi nella cura, educazione e istruzione, la capacità di cooperare nell'assolvimento di detti compiti e l'integrazione nella famiglia dei due nuclei di provenienza genitoriale. Infatti, “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio e, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. [Ancora] il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e SInificativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta”4.
La deroga al regime dell'affido condiviso impone la conferma dell'affido super esclusivo di alla madre giusta ordinanza assunta in data 22.01.2025 che deve essere “persino” Per_1
integrata nel senso di riconoscere alla ricorrente anche il potere di chiedere e ottenere dai competenti uffici pubblici il rilascio e/o il rinnovo del documento d'identità della minore valido per l'espatrio e il passaporto, sottoscrivendo essa sola la documentazione all'uopo necessaria, visti i frequenti viaggi all'estero unilateralmente (e improvvisamente) decisi dal resistente (senza consultare né la madre della minore, né i SS), non di breve durata e, tra l'altro, senza una data certa di rientro in Italia. 4 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 pag. 23 D'altro canto, a differenza del resistente, la ricorrente ha documentato5 non soltanto di avere avviato (nel febbraio 2023) e di portare avanti a oggi (in regime privatistico, a prezzi calmierati), con la dott.ssa un percorso individuale di sostegno psicologico/psicoterapico “di Tes_1
fuoriuscita dalla violenza di genere […] in modo da convogliare le proprie forze ed nell'interesse della CP_4
figlia”, ma altresì di avere avviato in data 13.01.2025 un percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa presso la Fondazione per la Famiglia Profumo di Betania onlus. CP_3
A favore di deve essere aperto un procedimento di vigilanza dinanzi al GT di Persona_1
questo Tribunale cui i SS relazioneranno con cadenza semestrale (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.11.2025, fatta salva l'urgenza).
I SS si adopereranno per garantire la regolare frequentazione padre/figlia in presenza (in SN o all'esterno di esso purché alla costante presenza di una figura educativa professionale) o da remoto (tramite videochiamata alla costante presenza di una figura educativa professionale) e assicureranno l'avvio di un percorso individuale di sostegno alla genitorialità per il resistente e ogni altro percorso ritenuto necessario e/o utile per la minore di cui monitoreranno il benessere psicofisico (confrontandosi periodicamente con la madre e gli adulti di riferimento: in primis, i referenti delle istituzioni scolastiche frequentate).
Quando il padre dimostrerà di avere compreso l'importanza della sua stabile e prevedibile presenza nella vita di i SS potranno progressivamente liberalizzare gli incontri con la Per_1
figlia minorenne (assicurando, facilitando, favorendo e sostenendo la comunicazione genitoriale).
È, pertanto, del tutto prematura la richiesta paterna di incontrare liberamente la figlia.
2) Rispetto al contributo paterno al mantenimento indiretto di Per_1
in primis, è doveroso ricordare che il provvedimento di assegnazione della casa familiare condotta in locazione da entrambi i coniugi dal 12.12.2016 (v. doc. 4 ricorrente) determina una cessione ex lege del relativo contratto a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione e che l'ignoranza, da parte del locatore, della successione ex lege non incide sul perfezionamento della cessione, ma assume rilevanza ai soli fini dell'opponibilità della stessa al locatore ceduto6. Ne consegue che, da tempo, il padre non soddisfa direttamente, neppure in parte, le eSIenze abitative della figlia (soddisfatte integralmente dalla madre versando il canone mensile di Per_1
€ 500,00).
Del mancato soddisfacimento diretto di alcuna delle molteplici eSIenze di da parte del Per_1
resistente (ivi comprese quelle abitative), si deve tenere conto nella quantificazione del contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario della medesima.
Valga rilevare che dal marzo 2024 (i.e. dalla pubblicazione della sentenza penale n. 100/2024 innanzi citata) il resistente ha fatto rientro nel Comune di ON, trasferendosi a vivere presso la sorella (senza allegare né di avere assunto/né di avere sostenuto esborsi fissi periodici per il soddisfacimento delle proprie eSIenze abitative).
Nel corso del giudizio il resistente ha reiteratamente dichiarato di essere disoccupato ma non ha offerto alcuna documentazione utile a comprovare le ricerche infruttuosamente esperite per ricollocarsi nel mondo del lavoro.
Pacificamente il resistente è dotato di capacità lavorativa specifica, oltre che generica (avendo dichiarato di avere lavorato nel settore della ristorazione per 12 anni quale barista/barman).
La documentazione in atti versata dal resistente dà conto di entrate a titolo di NASPI e per causali non meglio giustificate (anche per provvigioni e rimborsi spese) nel corso dell'anno 2024.
Per tabulas il resistente si è concesso viaggi all'estero (in Brasile) tanto nell'anno 2024, quanto nel corrente anno solare (dimostrando che la ricerca di una stabile attività lavorativa in Italia non è tra le sue priorità).
Ciò nonostante, a oggi, il resistente ha contributo al mantenimento indiretto ordinario di Per_1
versando alla ricorrente poche centinaia di euro.
Ne consegue che fino al mese di marzo 2024 il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di deve essere confermato nell'importo mensile di € 150,00 e che dal mese di Per_1
aprile 2024 compreso il predetto contributo deve essere quantificato nel maggiore importo mensile di € 300,00, cui deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie da sostenere per la minore come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano.
Quale genitore affidatario in via super esclusiva della minore, la madre ha il diritto di chiedere e ricevere dall' l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole. CP_5
***
pag. 25 Le spese di lite sostenute dalla ricorrente seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e della congrua nota spese in atti versata, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori ivi esposti/proposti dalla . Pt_1
Le spese di lite sostenute dalla nei rapporti esterni, devono essere poste a carico CP_6
solidale della coppia genitoriale e, nei rapporti interni, devono essere posti a carico del resistente nella misura del 75% (tenuto conto dell'esito della lite). Dette spese, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, riconoscendo il 70% dei valori tabellari medi per le fasi n. 1 e 2 e i valori minimi tabellari per le fasi n. 3 e 4 (tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e della nota spese in atti versata), dovranno essere rifuse all'Erario (dovendosi confermare l'ammissione di al beneficio richiesto in data 21.02.20247). Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore domanda assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) AFFIDA la minore alla ricorrente in via super esclusiva per quanto Persona_1
riguarda le decisioni da assumere rispetto alla salute, all'educazione e all'istruzione e per il rilascio e/o il rinnovo del documento d'identità valido per l'espatrio e/o del passaporto;
4) LIMITA la responsabilità genitoriale rispetto alla regolamentazione della relazione e frequentazione padre/figlia minorenne che resta affidata ai SS del Comune dove la minore risiede abitualmente (attualmente il Comune di ON) che vi provvederanno come specificato in parte motiva;
5) DISPONE CHE i SS adempiano il mandato loro conferito (come dettagliato in parte motiva), supportino la madre nei messaggi e nelle informazioni da veicolare alla minore rispetto 7 Non essendovi evidenze in atti circa la convivenza della minore con soggetti terzi non in conflitto d'interesse con la medesima ai sensi dell'art. 76, comma 4, TUSG pag. 26 al padre (e alle scelte dal medesimo compiute) e depositino relazioni periodiche al GT di questo
Tribunale (la prima entro e non oltre il 30.11.2025, fatta salva l'urgenza);
6) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di nata il Persona_1
22.05.20217, residente in [...], dinanzi al GT di questo Tribunale;
7) CONFERMA il collocamento prevalente di presso la madre e Persona_1
l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita in ON, Via IV Novembre 29;
8) DISPONE CHE dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al mese di marzo
2024 il resistente contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla Per_1
ricorrente l'importo mensile di € 150,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario E CHE dal mese di aprile 2024 compreso il resistente contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla ricorrente l'importo Per_1
mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
9) DISPONE CHE il resistente partecipi alle spese straordinarie da sostenere per Per_1
nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
10) RICONOSCE alla ricorrente il diritto a chiedere e percepire dall' l'intero importo CP_5
dell'assegno unico e universale spettante per Per_1
11) PRESCRIVE alla coppia genitoriale di attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere di Per_1
12) INVITA la ricorrente a proseguire con costanza e impegno i percorsi avviati, il resistente ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità ed entrambi i genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di Per_1
13) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
14) CONDANNA la ricorrente e il resistente a rifondere, in via solidale tra loro, all'Erario le spese di lite sostenute dall'avv. Maria Cristina Bonicalzi, nella qualità di Curatrice speciale della figlia minorenne, che liquida in complessivi € 6.139,10, oltre rimborso spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pag. 27 15) DISPONE CHE, nei rapporti interni, le spese liquidate al precedente capo n. 14 siano a carico del resistente nella misura del 75%;
16) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del Comune di ON e al
GT di questo Tribunale per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile, in data
26/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Miro Santangelo
pag. 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 V. relazioni depositate in data 20.03.2025 6 Cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28615 del 07/11/2019 pag. 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 353/2024
Riunito in Camera di ConSIlio in persona dei magistrati:
Miro Santangelo Presidente
Maria Eugenia Pupa Giudice
Manuela Palvarini Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale promosso in data 30.01.2024 da
(C.F. ), con l'Avv. PAOLA BARANI, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. CLAUDIA Controparte_1 C.F._2
QUARTARONE,
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO SEDE e con l'intervento dell'avv. Maria Cristina Bonicalzi (C.F. ) nella qualità di C.F._3
Curatore Speciale della minore (C.F. , nata a Persona_1 C.F._4
Milano il 22.05.2017, residente in [...], giusta ordinanza di nomina del 16.02.2024, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria dal
COA di Busto Arsizio, in data 22.02.2024.
Conclusioni: come precisate entro il termine scaduto in data 28.02.2025 ai sensi dell'art. 473- bis.28, comma 1 lett. a), c.p.c. e qui di seguito riportate per esteso.
Per la ricorrente:
“In via Principale nel merito: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi SIg. e disponendo la relativa Parte_1 Controparte_1
annotazione nei registri del Comune di Scaletta LE (luogo di celebrazione del matrimonio) e dei rispettivi comuni di residenza;
2) Autorizzare i predetti coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
In merito all'affidamento e alla collocazione della minore Per_1
1) A conferma del provvedimento provvisorio del 22.1.2025, in considerazione del fatto che la SI.ra Pt_1
risulta essere l'unica figura di riferimento (e di continuità) per la minore affidare la minore
[...] Per_1
nella forma super-esclusiva alla madre, la quale avrà cura di decidere sulle necessità della minore in Per_1
ordine alla collocazione, crescita, educazione, istruzione, salute e alle attività scolastiche ed extra scolastiche, limitandone la responsabilità genitoriale in merito alla sola regolamentazione della relazione e frequentazione con il padre che rimarrà affidata ai SS del Comune di ON (per quanto riguarda tempi, modalità, frequenza e durata);
2) Disporre che la minore viva con la madre SI.ra presso l'abitazione familiare ovvero presso altra Per_1 Pt_1
abitazione che la stessa avrà necessità di reperire (non avendo al momento immobile di proprietà) e che sarà cura, comunque, della ricorrente comunicare ai Servizi Sociali coinvolti;
3) Assegnare la casa coniugale alla SI.ra , unitamente ai mobili e arredi che lì si trovano affinché vi possa Pt_1
vivere con la figlia Per_1
In merito al diritto di visita della minore con l'altro genitore non collocatario
4) A conferma del provvedimento del 22.1.2025, incaricare il Servizio Sociale competente territorialmente di regolamentare la frequentazione di con il padre, circa i tempi, le modalità, la frequenza e la durata, Per_1
anche considerando la possibilità di interruzione laddove sulla base del comportamento del padre possano riscontrarsi elementi di pregiudizio in capo alla stessa;
In merito al contributo al mantenimento della figlia minore Per_1
5) In considerazione della situazione patrimoniale allo stato presentata dal SI. (seppur, si ritiene, CP_1
incompleta), si chiede di confermare a carico del SI. un contributo al mantenimento della figlia minore CP_1
pari ad almeno euro 150,00 mensili da corrispondersi alla SI.ra a mezzo bonifico bancario entro Per_1 Pt_1
e non oltre il giorno 20 di ogni mese;
6) Confermare che il SI. sia tenuto anche alla corresponsione della quota del 50% delle spese CP_1
straordinarie nell'interesse della minore secondo il protocollo della C.A. Milano;
Per_1
7) Confermare a che la SI.ra sia autorizzata a percepire la quota del 100% dell'Assegno Unico;
Pt_1
In ogni caso: con condanna al pagamento di compensi e spese”. pag. 2 Per il resistente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , anche con Controparte_1 Parte_1
sentenza non definitiva (pronunciando contestuale provvedimento per il prosieguo del giudizio), senza addebito alcuno, autorizzando i coniugi a vivere separati, e disponendo che l'ufficiale di stato civile proceda alle conseguenti annotazioni.
2. Disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocazione di quest'ultima presso la madre nella Per_1
casa coniugale;
disponendo che, comunque, qualunque cambiamento della domiciliazione e/o residenza della minore dovrà essere comunicato tempestivamente al padre.
3. Regolamentare i periodi di tempo che la minore potrà trascorrere con il padre di modo che, in ottemperanza al principio della bigenitorialità, la bambina possa trascorrere con il padre un tempo adeguato, almeno due pomeriggi per settimana e due weekend al mese dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera, compreso il pernottamento.
Regolamentare, altresì, i periodi ed i giorni festivi residui stabilendo come appresso:
- le festività (Natale, Capodanno, Pasqua, Lunedì dell'Angelo) una volta con il padre e l'altra con la madre, ad anni alterni.
- nel periodo estivo (ferie) il padre potrà tenere presso di sé la bambina per due settimane, anche non consecutive, secondo le eSIenze della minore e dei genitori che annualmente concorderanno tra loro, compatibilmente alle ferie di ciascuno, almeno 3 mesi prima dell'inizio delle ferie stesse, il periodo che trascorreranno con la figlia. In assenza di accordo saranno l'ultima settimana di luglio e la seconda di agosto.
- la minore trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori, ove possibile, in caso contrario dalle ore
10:00 alle 16:00 con uno e la sera con l'altro, alternandosi di anno in anno. trascorrerà con ciascun Per_1
genitore il compleanno della mamma e del papà e, analogamente, le feste “della mamma” e “del papà”.
- ciascuno dei genitori, nei giorni in cui l'altro non terrà presso di sé la minore dovrà consentire una video- chiamata al giorno alla figlia con il genitore assente, in orario da concordare o, in assenza di accordo, dalle 19:00 alle 20:00.
4. Prevedere che fino a quando il SI. non troverà un'occupazione lavorativa, essendo lo stesso oltre che CP_1
disoccupato assolutamente privo di redditi propri, possa assolvere all'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore autorizzando la moglie a trattenere la sua quota (50%) allo stesso spettante quale assegno Per_1
unico, per sopperire ai bisogni della minore. Successivamente, quando il ricorrente avrà trovato un'occupazione lavorativa, disporre che il SI. contribuisca all'obbligo di mantenimento della figlia minore con un assegno CP_1
pag. 3 nella misura che verrà ritenuta di giustizia in considerazione delle precarie condizioni economiche in cui versa il convenuto oltre il 50% delle spese straordinarie.
5. Non prevedere alcun assegno di mantenimento per ciascuno dei coniugi a carico dell'altro.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Per la CS della minore:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo così giudicare:
1) NEL MERITO:
a) Affidare in via super-esclusiva la minore alla madre con collocazione presso la stessa. Persona_1
b) Autorizzare le visite del padre secondo la frequenza e le modalità che verranno determinate dai Servizi Sociali del Comune di residenza della minore come da incarico di cui al successivo punto c);
c) Incaricare i Servizi Sociali del Comune di residenza di regolamentare e monitorare le visite e le videochiamate in spazio neutro con possibilità di variarle liberalizzandole, ampliandole o restringendole a seconda dell'andamento delle stesse.
d) Incaricare i Servizi Sociali del Comune di residenza di verificare che i genitori procedano nei percorsi di sostegno suggeriti dai Servizi in relazione alle fragilità emerse in ciascuno.
e) Aprire il procedimento di vigilanza ex art.337 c.c. dinnanzi al Giudice Tutelare in favore della minore cui
l'Ente affidatario relazionerà semestralmente o immediatamente in caso di pregiudizio.
f) Disporre che il SI. corrisponda alla SI.ra a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento di l'importo mensile di Euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Milano.
2) liquidare i compensi a favore del curatore speciale da porsi a carico di parte soccombente e da distrarsi a favore dell'erario a seguito di conferma”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in data 23.07.2016 nel
Comune di Scaletta LE (ME) e sono genitori di nata a [...] il [...]. Persona_1
A mezzo del ricorso depositato in data 30.01.2024 la ricorrente ha allegato che il coniuge, dapprima, detenuto presso il Carcere di SS (giusta ordinanza del 03/04.08.2023 pronunciata dal G.i.p. di questo Tribunale in seno al procedimento iscritto al n. 1959/2023
R.G.N.R./4735/2023 R.G.GIP), si trova “ora agli arresti domiciliari in provincia di SS per il reato ex art 612bis c.p. (giusta ordinanza del 04.12.2023) [con] divieto a contattare in ogni modo la ricorrente e la pag. 4 figlia – se non attraverso i Servizi Sociali”, che la crisi coniugale sarebbe stata causata dalle numerose relazioni extraconiugali intrattenute dal resistente, che, determinatasi a separarsi, il coniuge si rendeva “autore di gravi comportamenti persecutori […] almeno dal 2022 […] che inevitabilmente coinvolsero la figlia [oltre ai datori di lavoro, i propri pazienti e il plesso scolastico frequentato dalla Per_1
figlia minorenne] tutti oggetto di denuncia […] sin dal 2022 (denunce in parte ritirate dalla stessa – Pt_1
proprio perché aveva paura non solo delle azioni del ma dalla – purtroppo sbagliata – convinzione che CP_1
fosse l'unico modo per gestire la minore probabilmente anche tale comportamento della SI.ra portò Per_1 Pt_1
il PM a ridurre le motivazioni dell'archiviazione alla mera conflittualità) [che] l'ultimo incontro organizzato tra il SI. e la figlia durante il periodo natalizio (da remoto – videochiamata, stante anche il provvedimento CP_1
cautelare) [è] stato interrotto da parte del Servizio per il comportamento reputato eccessivo del padre [di avere] sempre collaborato con i SS competenti affinché il padre – laddove ritenuto idoneo – potesse riprendere i contatti con la figlia [che il resistente ha] manifestamente dichiarato di voler rientrare sul territorio saronnese Per_1
per liberamente riprendere i rapporti con la figlia, potendo contare sul supporto della di lui sorella (residente appunto in ON via Diaz), come da lettera inviata alla figlia a mezzo dei SS [e ha] raggiunto telefonicamente anche i genitori della ricorrente e abbia dichiarato “guardi che sua figlia verrà in ferie con le gambe in avanti, in una bara” (querela del 5.7.2023); seguita poi da una telefonata da parte della sorella del resistente, tal , la quale rivolta alla madre della ricorrente aggiungeva “vi ammazzo a tutta la Persona_2
settima generazione” (vedasi estratto ordinanza cautelare) [che] non è dato sapere se il SI. durante la CP_1
fase di limitazione della propria libertà (carcere e domiciliari) abbia quantomeno attivato un percorso di gestione della rabbia (come proposto dal proprio difensore ai fini dell'accoglimento dell'istanza difensiva di modifica di misura cautelare) [che] svolge attività di infermiera in libera professione con assistenza a minori disabili con un reddito medio LORDO di circa euro 2.000,00 (reddito professionale anno 2022 € 23.490,00 come da documentazione allegata) […] durante l'intera giornata con possibilità, comunque, di organizzare dei rientri a seconda delle eSIenze di (sul punto la SI.ra ha inserito sia al pre- scuola sia al post- Per_1 Pt_1 Per_1
scuola) [che] è titolare, unitamente al SI. , di un contratto di locazione della casa familiare con un CP_1
canone mensile di euro 500,00, oltre a € 100,00 che sta corrispondendo come piano di rientro per il periodo in cui l'affitto non è stato corrisposto (debito che comunque è prossimo alla scadenza) [e che] durante la convivenza
[…] il SI. preferiva spendere le proprie entrate per sue eSIenze personali (extrafamiliari) e per spese di CP_1
gioco [e, tra l'altro, ha chiesto applicare] l'ordine di protezione – anche inaudita altera parte – che preveda un divieto di avvicinamento del resistente alla ricorrente e alla figlia e un divieto ad avere contatti con le Per_1
stesse se non tramite i SS (sulla scorta del provvedimento cautelare a cui ci si riporta) oltre ad un divieto di pag. 5 frequentare i luoghi frequentati dalle stesse (abitazione, lavoro e scuola) [richiamando la] relazione effettuata dalla scuola frequentata dalla minore (evento del 5.7.2023 relazione di “Dandelio Cooperativa Sociale” Per_1
a firma del 19.7.2023): ciò al solo fine di evidenziare come le modalità del SI. possano CP_2 CP_1
nuovamente ledere l'integrità psicofisica della ricorrente e della stessa minore (ora presso la scuola Per_1
primaria Ignoto Militi ON) [che il] resistente si adoperi per garantire un mantenimento pari ad almeno a €
200,00 mensili […] oltre la quota di spese straordinarie (come meglio indicato nelle conclusioni) e autorizzazione
a percepire per la quota del 100% l'assegno unico”.
A mezzo del decreto assunto inaudita altera parte in data 01.02.2024 (per tabulas eseguito in data
03.02.2024), ritenuta provata la condotta offensiva e violenta tenuta dal resistente nei confronti della ricorrente, anche alla presenza di “quanto meno dal mese di aprile 2023 sino al Per_1
05.08.2023”, vigendo – dal 04.12.2023 – la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre del in SS, “con divieto assoluto di comunicazione (telefonica, CP_1
telematica e/o informatica) con persone diverse dai familiari conviventi”, fatta salva la possibilità di ricevere chiamate, sul cellulare, dai S.S. del Comune di ON “finalizzate ai colloqui con la piccola , Per_1
tenuto conto della richiesta di rito abbreviato, il giudice relatore ha ordinato al “di non CP_1
avvicinarsi alla coniuge e alla figlia minore e. di mantenere la distanza di 500 metri dai luoghi Per_3
abitualmente frequentati dalle medesime (casa familiare, abitazioni di familiari e amici, scuole e/o palestre, sede di lavoro, ecc.) e di non contattare (né tramite telefono fisso e/o mobile, né tramite social) la coniuge e la figlia minore fatta salva la possibilità di incontrare con quest'ultima (e/o di comunicare con ella) nei luoghi, Per_1
modi e tempi indicati dai S.S. territorialmente competenti, in ogni caso, alla presenza di un educatore professionale (previa verifica delle condizioni psicofisiche, intellettuali e morali della minore) [per un anno] apparendo necessario verificare se il intenda aderire a un percorso di cambiamento e a un percorso di CP_1
sostegno alla genitorialità e vi partecipi con impegno e costanza”.
Sempre in data 01/02.02.2024, visti gli artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c., i termini previsti agli artt. 473- bis.14 e 473-bis.17 c.p.c. sono stati ridotti/dimidiati.
È stata garantita la non contemporanea presenza delle parti alle udienze celebrate ante
12.09.2024 ai sensi dell'art. 473-bis.42, comma 2, c.p.c.
Costituendosi in giudizio in data 14.02.2024, in estrema sintesi, per quello che qui rileva, il resistente ha dedotto di essere stato “totalmente incensurato fino alla denuncia della ricorrente nell'agosto
u.s., denuncia a seguito della quale il ha dovuto subire – come misura cautelare applicata secondo la CP_1
nuova normativa del “c.d. codice rosso” la detenzione. Invero, i coniugi e hanno trascorso gli Pt_1 CP_1
pag. 6 ultimi 2 anni della loro vita matrimoniale in un clima di altissima conflittualità, ponendo in essere, reciprocamente l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, contemporaneamente e/o a distanza temporali ravvicinate continue aggressioni verbali, insulti e minacce;
in tale contesto i coniugi si sono scambiati reciproche querele, successivamente rimesse e/o archiviate […] i fatti denunciati in querela dall'odierna ricorrente, non solo sono stati abbondantemente ridimensionati in giudizio, ma sono stati oggetto di un'attenta disamina che ha comportato una diversa valutazione dei comportamenti dell'imputato e della sedicente persona offesa […] il Procedimento Penale di cui sopra (Proc. N. 4735/23 R. GIP Tribunale di Busto Arsizio) si è definito in Primo Grado in data
01.02 u.s. in abbreviato [contenendo] la pena nel minimo di legge, 1 anno di reclusione, revocando la misura degli arresti domiciliari con il meno afflittivo obbligo di dimora nel comune di SS. Condanna che, come anticipato dal difensore dell'imputato, si ritiene possa essere revocata in sede di Appello […] avendo a cuore esclusivamente l'interesse di sua figlia esprime formalmente la volontà di aderire a qualunque percorso di Per_1
sostegno alla genitorialità e/o a qualunque prescrizione, anche tramite l'assistenza e l'ausilio dei S.S. competenti per territorio, che Questo Tribunale vorrà disporre nei suoi confronti, al fine di mantenere il rapporto con la figlia minore in maniera stabile e continua […] i Servizi Sociali competenti per territorio hanno già preso in Per_1
carico la situazione familiare del in relazione ai rapporti con la figlia minore la quale si è CP_1 Per_1
mostrata particolarmente legata al padre manifestando- negli incontri avvenuti tramite video-chiamata sotto la vigilanza dei Servizi- la volontà di incontrare il padre […] Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento della figlia minore attualmente domiciliata presso la madre, l'odierno resistente rappresenta di essere al momento disoccupato, avendo perso il lavoro a causa della vicenda penale che l'ha riguardato, e di non avere altri redditi […] rappresenta la volontà di ritornare in Lombardia, quando né avrà la possibilità una volta cessato l'obbligo di dimora nella Provincia di SS, allo scopo di stare vicino alla propria figlia e per poter trovare al più presto un'occupazione lavorativa che gli permetta di contribuire in maniera adeguata al mantenimento di . Per_1
In data 14.02.2024, i S.S. del Comune di ON hanno riferito quanto segue:
pag. 7 A mezzo dell'ordinanza assunta in data 16.02.2024, il giudice relatore, ritenuto “pacifico, oltre che documentalmente provato, che, da almeno due anni, la relazione intrattenuta dalle parti è connotata da “altissima conflittualità”, continue aggressioni fisiche, oltre che verbali, minacce e insulti, reciproche querele (rimesse e/o
“archiviate”), anche alla presenza della figlia minore (di anni 6) che, ciò nonostante, ha manifestato il Per_1
desiderio e, anzi, l'entusiasmo di reincontrare il padre dopo sei mesi di interruzione di rapporti [e altrettanto] pacifico che, ciò nonostante, la convivenza/coabitazione dei coniugi è cessata soltanto per effetto dell'applicazione
(ed esecuzione) della misura cautelare della custodia cautelare in carcere del disposta in data 03.08.2023 CP_1
(per come successivamente modificata e sostituita da altre misure cautelari personali meno afflittive) sebbene “già da tempo” l'odierno resistente avesse manifestato alla coniuge “la sua ferma intenzione di giungere a una separazione [tenuto conto della già accertata] rilevanza […] penale delle condotte tenute dal in CP_1
danno della moglie [e dell'assenza di] analogo accertamento […] rispetto alle condotte addebitate dal CP_1
alla [considerati] i differenti termini di durata, i diversi presupposti applicativi e le non sovrapponibili Pt_1
finalità della misura cautelare personale disposta dal G.i.p. (rispetto ai termini di durata, ai presupposti applicativi e alle finalità dell'ordine di protezione previsto e disciplinato agli artt. 473-bis.69 e ss. c.p.c.) [ha confermato il] provvedimento adottato in data 01.02.2024 tanto più a fronte della risalente “altissima conflittualità” coniugale – che richiederà percorsi non di breve durata per essere “gestita/contenuta” (quand'anche le parti li attivassero senza ritardo e vi aderissero con il massimo coinvolgimento possibile) – e della volontà
(legittimamente) manifestata dal di tornare in Lombardia “quando né avrà la possibilità una volta CP_1
cessato l'obbligo di dimora nella Provincia di SS, allo scopo di stare vicino alla propria figlia e per poter trovare al più presto un'occupazione lavorativa [integrandolo] quantificando nell'importo mensile di € 250,00 il contributo paterno al mantenimento della minore (tenuto conto del tenore della dichiarazione resa dal CP_1
pag. 8 in sede penale e del mancato soddisfacimento diretto da parte del padre, da oltre 6 mesi, delle molteplici eSIenze, anche abitative, di che, valga ricordarlo, vive con la madre nell'immobile condotto in locazione in Per_1
ON, Via IV Novembre 49). Il padre parteciperà alle spese straordinarie della figlia minore nella misura del
50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano. […] AUTORIZZA la ricorrente a chiedere e percepire l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per […] L'altissima conflittualità Per_1
coniugale impone, da subito, la nomina del curatore speciale della minore al fine di rappresentarne compiutamente gli interessi nel giudizio di separazione”.
In data 14.03.2024 si è costituita in giudizio la Curatrice speciale di per quello che qui Per_1
rileva, evidenziando che “Entrambi i genitori, ad oggi, non hanno manifestato alcuna intenzione di modificare la loro modalità di comunicazione genitoriale in funzione dei bisogni della figlia, nessun percorso con questa finalità è stato intrapreso o programmato. Le parti si sono spese nella richiesta di accertamento di fatti finalizzati alla prova dell'addebito. Nessuna consapevolezza è stata manifestata sul danno che la minore può aver subito in relazione agli agiti di ciascuno che, consapevolmente e a volte strumentalmente, l'hanno coinvolta
[ha chiesto] che venga disposto l'affidamento all'Ente competente, Comune di ON, con mantenimento della collocazione presso la madre. Non si ritiene condivisibile la richiesta di affidamento super esclusivo richiesto dalla madre, né l'affidamento condiviso richiesto dal padre. La grave incapacità delle parti di gestire tra loro la comunicazione esclude tout court le richieste di affidamento avanzate [e, quanto all'esercizio del diritto di visita paterno della minore, che vengano confermate] le modalità già disposte in attesa degli espletandi accertamenti che di seguito si richiedono. La buona relazione di con la figura paterna, come descritta nella Per_1
relazione dei servizi, non esime dalla cautela e dalla necessità di sorveglianza e preparazione del padre agli incontri. Allo stato, non può che essere in forma protetta e nei limiti già indicati nei provvedimenti vigenti. Sarà comunque necessario garantire le possibilità di incontro (in presenza e a distanza) da implementarsi a seguito del ritrasferimento del SI. a ON (o in Lombardia). Il solo affetto per la figlia registrato dai servizi non CP_1
comporta automaticamente la capacità genitoriale, che comunque va coltivata”.
Alla prima udienza celebrata in data 21.03.2024 nel giudizio di merito il resistente ha dichiarato di essere rientrato in ON i primi di marzo trasferendosi nell'immobile sito in Piazza Avis 2 dove convive con le sorelle e la nipote di anni 10, di essere al momento disoccupato e alla ricerca di attività lavorativa, di avere lavorato come barista/barman da circa 12 anni, di avere incontrato la figlia minore l'ultima volta il 19.03.2024 in SN e di avere programmato il Per_1
prossimo incontro per il giorno 28.03.2024 sempre in SN e di non contribuire in alcun modo al mantenimento della minore perché disoccupato. La ricorrente ha dichiarato di non avere pag. 9 convivenze né relazioni in corso, di percepire l'importo mensile di € 245,00 a titolo di AU e che la minore è seguita dall'Ospedale Sant'Anna di Como per l'alimentazione e ha chiesto assegnare ai SS un congruo termine per l'espletamento dell'indagine psicosociale affidata loro in data
01/02.02.2024.
La coppia genitoriale ha dichiarano di essere disponibile ad affrontare un percorso individuale di sostegno alla genitorialità.
Il Giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ha affidato al Comune di ON per quanto riguarda la Per_1
salute, l'educazione, l'istruzione e la regolamentazione della frequentazione con il padre, ha assegnato la casa familiare alla ricorrente collocando la figlia minore presso di essa, ha disposto
“che il padre contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla madre l'importo mensile Per_1
di € 150,00, rivalutato come per legge, a partire dal febbraio 2024, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario e partecipi alle spese straordinarie da sostenere per nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano”, ha confermato l'integrale percezione dell'assegno unico e universale spettante per la prole da parte della madre, ha prescritto alle parti di attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS e del CS “giacché funzionali al benessere di e a orientare le successive determinazioni giudiziali”, ha invitato i genitori Per_1
di ad avviare, senza ritardo, un percorso individuale di sostegno alla genitorialità, Per_1
mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e astenersi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di Per_1
e, tra l'altro, ha assegnato loro termine sino al 31.05.2024 per il deposito di tutta la documentazione prevista all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c. nonché ai SS del Comune di
ON termine sino al 31.05.2024 per il deposito della relazione attestante l'esito dell'indagine psicosociale affidata loro (incaricandoli di coadiuvare le parti nell'avvio dei succitati percorsi individuali di sostegno alla genitorialità).
In data 22.03.2024 i SS del Comune di ON, tra l'altro, hanno concluso come segue:
pag. 10 In pari data il giudice istruttore ha prescritto “ai genitori di di presentarsi presso il CPS Per_1
territorialmente competente per gli approfondimenti psicodiagnostici necessari per indagare la struttura della loro personalità nel superiore interesse morale e materiale della figlia minore [disponendo] che i SS coadiuvino le parti e facilitino il loro accesso al servizio specialistico competente per territorio”.
Alla successiva udienza celebrata in data 12.06.2024, tra l'altro, la ricorrente ha dichiarato che il padre non ha contribuito in nessun modo al mantenimento della minore;
il resistente ha dichiarato di vivere a ON presso l'abitazione della sorella, di essere ancora disoccupato perché i periodi di prova non sono andati a buon fine e che cercherà di contribuire al mantenimento della minore con l'aiuto dei genitori;
la curatrice speciale di ha evidenziato Per_1
che dai contatti con i nonni materni e paterni è emersa una conflittualità così elevata che rende non praticabile l'ipotesi di una frequentazione della minore con gli ascendenti di entrambi i rami e si è impegnata a garantire continuità alla relazione padre/figlia con il supporto dei SS. Il giudice relatore ha ribadito i provvedimenti assunti in data 21.03.2024.
Alla successiva udienza celebrata in data 12.09.2024 il resistente ha dichiarato di convivere con le sorelle a ON, di percepire la NASPI pari all'importo di € 700,00 mensili a decrescere, di essere stato condannato a pena definitiva di due mesi e 15 giorni a giugno 2024, di avere presentato istanza per l'affidamento ai SS, di essere in trattativa per un'assunzione da parte del cugino che ha un'impresa a Brescia e di avere versato alla ricorrente l'importo di € 100,00 e si è impegnato a contribuire regolarmente al mantenimento indiretto di La ricorrente ha Per_1
evidenziato che dalla documentazione offerta dal resistente in data 05.09.2024, si evincono versamenti sul c/c riconducibili ad attività lavorativa e ricariche. Il giudice istruttore ha invitato i genitori della minore ad aderire con impegno al percorso di supporto alla genitorialità che verrà avviato presso il Consultorio decanale di ON e ha disposto che i SS proseguano ad adempiere il mandato loro conferito e a sostenere il nucleo familiare nel superiore interesse di e depositino relazione aggiornata anche sull'andamento del servizio di SN entro e non Per_1
oltre il 10.01.2025.
In data 07.12.2024 i genitori della minore sono stati onerati della compilazione e deposito del modello disclosure reperibile sul sito del Tribunale e dell'allegazione dei contratti di lavoro medio tempore sottoscritti e delle buste paghe ricevute nell'anno 2024.
All'udienza celebrata in data 22.01.2025 la ricorrente ha dichiarato che, a oggi, il padre della minore ha corrisposto, in due occasioni, a titolo di contributo al mantenimento della minore pag. 11 l'importo di € 100,00 (i. e. complessivi € 200,00), senza preoccuparsi delle ulteriori spese straordinarie affrontate per la minore da sé medesima, che in data 13.01.2025 ha avuto il primo incontro presso il Consultorio decanale di ON con la dott.sa per l'inizio del percorso CP_3
di sostegno individuale alla genitorialità nell'interesse e a beneficio di e di proseguire il Per_1
percorso di sostegno psicologico con la dott.ssa presso il CAV di ON e ha Testimone_1
chiesto di essere reintegrata nell'esercizio della propria responsabilità genitoriale anche rispetto alle scelte scolastiche, mediche ed educative, “mantenendo in capo all'Ente l'incarico di organizzare/monitorare/sostenere i rapporti tra padre e figlia nelle modalità ritenute più opportune dal Servizio
[e] in ogni caso, il monitoraggio del nucleo”. Il resistente ha dichiarato di essere ancora disoccupato. La
CS della minore ha evidenziato la gravità dei comportamenti tenuti dal padre che non contribuisce al mantenimento della figlia e viaggia all'estero non per motivi di lavoro e che, dalla relazione dei SS, si evincerebbe l'esposizione della minore a comunicazioni non adeguate rispetto all'effettiva collocazione del padre, ha dichiarato di ritenere prematura la revoca dell'affido della minore all'ente essendo recente l'avvio del percorso di sostegno alla genitorialità
e complessa la vicenda familiare. Il resistente ha dichiarato di condividere le considerazioni della
(salvo poi chiedere, in data 27.02.2025, l'affido condiviso della minore ai genitori: sic!). La ricorrente ha puntualizzato che i SS non hanno segnalato criticità rispetto alla madre, che il padre si trova in Brasile da dove ha dichiarato di rientrare a maggio per il compleanno della figlia
(il 22.05), che la minore chiama il padre alla presenza dell'educatrice a scuola ogni mercoledì verso le ore 12:30 italiane (in Brasile sono le 08:30), che mercoledì 8 gennaio il padre non ha risposto alla chiamata e la minore ci è rimasta molto male dicendo: “mamma è successa una cosa molto grave! Il papà non ha risposto alla video-chiamata”, che non sentiva il padre da 20 giorni, Per_1
che i SS avevano avvisato il padre della ripresa delle videochiamate il giorno 8, che il padre aveva risposto: “va bene” ma, successivamente, ha negato di avere capito, di dovere fare fronte ai debiti lasciati dal resistente che aveva il vizio di giocare al cellulare utilizzando la sua carta di credito di cui aveva i numeri e ha chiesto esibire il video trasmesso dal padre alla minore, già depositato in data 06.12.2024, che non ha mostrato alla figlia e di cui ha segnalato l'inadeguatezza ai SS che glielo avevano trasmesso per tale scopo. Il giudice istruttore, impossibilitato ad aprire il documento offerto dalla ricorrente in data 06.12.2024, ha proceduto alla sua visione dal cellulare della ricorrente dando atto che “il video termina con la voce maschile di una persona che dice “amo” (al resistente). pag. 12 Le parti hanno chiesto concedere i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
Il giudice relatore, dopo avere rilevato che dalla relazione depositata dai SS in data 08.01.2025 si evince quanto segue:
ha parzialmente modificato i provvedimenti assunti in data 21.03.2024 affidando “in via super esclusiva alla madre la figlia minore per quanto riguarda la salute, l'educazione, l'istruzione, Per_1
limitando la responsabilità genitoriale rispetto alla regolamentazione della relazione e frequentazione con il padre che resta affidata ai SS del Comune di ON (per quanto riguarda tempi, modalità, frequenza e durata degli incontri anche da remoto); [disponendo] CHE i SS adempiano al mandato loro conferito, supportino la madre
pag. 13 anche nei messaggi e nelle informazioni da veicolare alla minore rispetto alla figura paterna e monitorino i percorsi dalla medesima avviati e depositino relazione aggiornata entro e non oltre il 20.03.2025; [onerando] la ricorrente di depositare relazione aggiornata a firma delle dott. e entro e non oltre il 20.03.2025 CP_3 Tes_1
[e] il resistente [del deposito della] documentazione comprovante le sue Attuali condizioni abitative e lavorative entro e non oltre il 20.03.2025 [invitandolo] ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei SS per quanto riguarda la relazione con [e ha concesso] i termini di cui all'art. 473-bis.28, comma 1, Per_1
c.p.c. [fissando] ai sensi dell'art. 473-bis.28, comma 2, c.p.c. l'udienza con trattazione scritta del
30.04.2025”.
In data 25.03/30.04.2025 sono state acquisite le relazioni redatte dai SS del Comune di ON rispettivamente in data 21.03/29.04.2025.
All'udienza celebrata in data 30.04.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (invero cessata, di fatto, ante causam).
***
La ricorrente ha inequivocabilmente rinunciato (definitivamente) alla domanda di addebito della separazione al marito ab origine formulata (non reiterandola in sede di precisazione delle conclusioni).
Dal canto suo, il resistente ha inequivocabilmente rinunciato (definitivamente) alla domanda di addebito della separazione “a entrambi i coniugi” (sic!) formulata in data 06.03.2024 al punto n. 1
(non reiterandola in sede di precisazione delle conclusioni).
***
L'odierno thema decidendum investe il regime di affidamento di la Persona_1
regolamentazione della relazione/frequentazione padre/figlia minorenne (avendo chiesto anche il padre la conferma del collocamento prevalente di presso la madre) e la quantificazione Per_1
del contributo paterno al mantenimento indiretto (ordinario e straordinario) di Per_1
1) Rispetto al regime di affidamento di (e alla regolamentazione della Persona_1
relazione/frequentazione padre/figlia minorenne), giova ricordare che la scelta del regime di affidamento deve essere effettuata in base al criterio fondamentale dell'esclusivo interesse pag. 14 morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non soltanto dalla verifica dell'idoneità dei genitori ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli privilegiando il genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i pregiudizi derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare quella sicurezza/stabilità psicologica, affettiva ed economica indispensabile per il loro sviluppo psicofisico sano ed equilibrato. In questa prospettiva, l'individuazione del genitore affidatario deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità dell'uno o dell'altro di crescere ed educare il figlio e deve necessariamente fondarsi sulle modalità con cui ciascuno di essi ha svolto, nel recente passato, il proprio ruolo avuto riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione e di disponibilità a un assiduo rapporto, alla personalità del genitore, alle consuetudini di vita, all'ambiente che è in grado di offrire e, in assenza di ragioni ostative, alla capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto alla bigenitorialità1.
Dalla lettura dell'art. 337-ter c.c., infatti, si ricava che sono indicatori di capacità genitoriale la capacità di dare al minore le cure di base, di sostenerne la crescita, di offrirgli tenerezza, comprensione e accoglienza, di approvarlo e incoraggiarlo (anche nell'autonomia e nell'allontanamento), di non creare dipendenze (per esempio, erogando facili ricompense), di valorizzarne le imprese compiute e/o quelle da compiere, di evitare atteggiamenti collusivi, rinforzi narcisisti o intimità invischiate, di tenere distinti i ruoli amicali, coniugali e parentali, di richiamarlo costantemente al concetto di limite e al principio di realtà e di rispettarsi e riconoscersi reciprocamente.
Nella situazione familiare sub iudice, la responsabilità genitoriale del padre della minore (con la quale certamente non convive dall'agosto 2023), destinatario della misura cautelare personale
(della custodia in carcere) applicatagli dal G.i.p. di questo Tribunale in data 03/04.08.2023
(successivamente modificata e sostituita, in data 04.12.2023, dalla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre in SS e, infine, in data 01.02.2024, dalla misura dell'obbligo di dimora in SS), condannato dal GUP di questo Tribunale alla pena detentiva di anni 1 di reclusione, a mezzo della sentenza n. 100/2024 depositata in data 11.03.20242, in atti versata dalla ricorrente in data 12.06.2024, per il delitto di stalking di cui all'art. 612-bis, commi 1 1 Cfr. di recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 2 Che il resistente non ha documentato di avere appellato fruttuosamente pag. 15 e 2 , c.p. (commesso in epoca prossima all'aprile 2023 sino al 05.08.2023), dapprima, è stata limitata, in data 14.12.2023, dal G.i.p. di questo Tribunale che gli ha imposto il divieto assoluto di comunicazione (telefonica, telematica /o informatica) con persone diverse dai familiari conviventi autorizzandolo “all'uso del cellulare […] esclusivamente per la ricezione delle chiamate da parte dei Servizi Sociali del Comune di ON finalizzate ai colloqui con la piccola ” e, a seguire, nella Per_1
presente sede, dall'01.02.2024, allorquando gli è stata riconosciuta “la possibilità di incontrare [la figlia] (o di comunicare con ella) [soltanto] nei luoghi, modi e tempi indicati dai S.S. territorialmente competenti, in ogni caso, alla presenza di un educatore professionale” (previa verifica delle condizioni psicofisiche, intellettuali e morali della minore).
Vi è più: infatti, a partire dal 21.03.2024 la responsabilità genitoriale (materna e) paterna è stata limitata anche per quanto riguarda le scelte relative alla salute, educazione e istruzione della minore (affidata, per i predetti ambiti, all'ente territoriale).
Soltanto le limitazioni alla responsabilità genitoriale paterna perdurano a oggi.
Infatti, in data 10.06.2024 i SS del Comune di ON hanno riferito quanto segue:
pag. 16 In data 18.06.2024 i SS del Comune di SS, in funzione delle vacanze estive che Per_1
avrebbe trascorso presso i nonni materni dal 6 luglio al 18 agosto, hanno comunicato quanto segue:
A seguire, in data 12.09.2024, i SS del Comune di ON hanno riferito quanto segue:
pag. 17 I SS hanno concluso come segue:
pag. 18 Tuttavia, di lì a poco, in data 08.01.2025, i SS del Comune di ON hanno riferito quanto segue:
pag. 19 In data 21/25.03.2025 i SS del Comune di ON hanno riferito quanto segue:
pag. 20 Infine, in data 29/30.04.2025 i SS del Comune di ON hanno riferito quanto segue:
pag. 21 Sebbene fosse stato reiteratamente invitato ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei SS per offrire ad una relazione regolare e prevedibile (in un ambiente scevro dalle Per_1
conflittualità e tensioni che hanno caratterizzato la fine della relazione sentimentale – e la cessazione della convivenza coniugale – della coppia genitoriale), il resistente non ha saputo rispettare il calendario degli incontri (in presenza e/o da remoto) programmati dai SS incaricati
(del cui operato non è mancato di dolersi) e anteporre i “bisogni” della minore ai propri i.e. si è reiteratamente allontanato dal territorio italiano (per periodi SInificativi: da ottobre 2024 a febbraio 2025 e da aprile 2025 “per un po'di tempo” non meglio precisato) interrompendo bruscamente i percorsi di riavvicinamento/recupero/sostegno relazionale (faticosamente) avviati dai SS, senza dare né un adeguato preavviso, né tempi certi rispetto al suo rientro nel Comune di
ON, né giustificazioni plausibili. Anzi, alla minore, oltre che ai SS, ha reso dichiarazioni che si sono rivelate essere false.
Ha così creato una “grande sofferenza” in e ha minato la fiducia che la stessa riponeva Per_1
nella sua persona).
Non da ultimo, ha continuato a non adempiere agli obblighi legali di mantenimento della figlia sul medesimo gravanti.
In atri termini, a oggi, il resistente non ha dimostrato di essere consapevole né che “il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui (Corte EDU, 29 gennaio 2013, c. Italia) [giacché per un figlio] stare insieme [al suo Per_4
genitore] costituisce un elemento fondamentale della vita familiare (Kuzner c. Germania, n. 46544/1999
CDEU 2002)”3, né che le risorse (umane e materiali) a disposizione dei SS sono limitate e 3 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 pag. 22 sempre più “preziose” (a fronte dell'esponenziale crescita delle domande di sostegno dei nuclei familiari che gli enti territoriali sono chiamati a “soddisfare”).
È auspicabile che, quanto prima possibile, il resistente sappia cogliere le opportunità che continueranno a essergli offerte dai SS territorialmente competenti compatibilmente con le condizioni psicofisiche, intellettuali e morali di (che, quanto meno sino al 21.03.2025, Per_1
aveva manifestato il desiderio di incontrare il padre “più spesso”).
Ne consegue che è necessario confermare la deroga al regime dell'affido condiviso della minore ai genitori che il resistente ha chiesto disporre in data 27.02.2025 e che, tuttavia, com'è noto, presuppone un rapporto stabile, saldo, equilibrato e continuativo con ognuno dei due adulti, un ruolo pressocché paritetico di entrambi nella cura, educazione e istruzione, la capacità di cooperare nell'assolvimento di detti compiti e l'integrazione nella famiglia dei due nuclei di provenienza genitoriale. Infatti, “il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio e, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. [Ancora] il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e SInificativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta”4.
La deroga al regime dell'affido condiviso impone la conferma dell'affido super esclusivo di alla madre giusta ordinanza assunta in data 22.01.2025 che deve essere “persino” Per_1
integrata nel senso di riconoscere alla ricorrente anche il potere di chiedere e ottenere dai competenti uffici pubblici il rilascio e/o il rinnovo del documento d'identità della minore valido per l'espatrio e il passaporto, sottoscrivendo essa sola la documentazione all'uopo necessaria, visti i frequenti viaggi all'estero unilateralmente (e improvvisamente) decisi dal resistente (senza consultare né la madre della minore, né i SS), non di breve durata e, tra l'altro, senza una data certa di rientro in Italia. 4 Cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022 pag. 23 D'altro canto, a differenza del resistente, la ricorrente ha documentato5 non soltanto di avere avviato (nel febbraio 2023) e di portare avanti a oggi (in regime privatistico, a prezzi calmierati), con la dott.ssa un percorso individuale di sostegno psicologico/psicoterapico “di Tes_1
fuoriuscita dalla violenza di genere […] in modo da convogliare le proprie forze ed nell'interesse della CP_4
figlia”, ma altresì di avere avviato in data 13.01.2025 un percorso di supporto alla genitorialità con la dott.ssa presso la Fondazione per la Famiglia Profumo di Betania onlus. CP_3
A favore di deve essere aperto un procedimento di vigilanza dinanzi al GT di Persona_1
questo Tribunale cui i SS relazioneranno con cadenza semestrale (depositando la prima relazione entro e non oltre il 30.11.2025, fatta salva l'urgenza).
I SS si adopereranno per garantire la regolare frequentazione padre/figlia in presenza (in SN o all'esterno di esso purché alla costante presenza di una figura educativa professionale) o da remoto (tramite videochiamata alla costante presenza di una figura educativa professionale) e assicureranno l'avvio di un percorso individuale di sostegno alla genitorialità per il resistente e ogni altro percorso ritenuto necessario e/o utile per la minore di cui monitoreranno il benessere psicofisico (confrontandosi periodicamente con la madre e gli adulti di riferimento: in primis, i referenti delle istituzioni scolastiche frequentate).
Quando il padre dimostrerà di avere compreso l'importanza della sua stabile e prevedibile presenza nella vita di i SS potranno progressivamente liberalizzare gli incontri con la Per_1
figlia minorenne (assicurando, facilitando, favorendo e sostenendo la comunicazione genitoriale).
È, pertanto, del tutto prematura la richiesta paterna di incontrare liberamente la figlia.
2) Rispetto al contributo paterno al mantenimento indiretto di Per_1
in primis, è doveroso ricordare che il provvedimento di assegnazione della casa familiare condotta in locazione da entrambi i coniugi dal 12.12.2016 (v. doc. 4 ricorrente) determina una cessione ex lege del relativo contratto a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione e che l'ignoranza, da parte del locatore, della successione ex lege non incide sul perfezionamento della cessione, ma assume rilevanza ai soli fini dell'opponibilità della stessa al locatore ceduto6. Ne consegue che, da tempo, il padre non soddisfa direttamente, neppure in parte, le eSIenze abitative della figlia (soddisfatte integralmente dalla madre versando il canone mensile di Per_1
€ 500,00).
Del mancato soddisfacimento diretto di alcuna delle molteplici eSIenze di da parte del Per_1
resistente (ivi comprese quelle abitative), si deve tenere conto nella quantificazione del contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario della medesima.
Valga rilevare che dal marzo 2024 (i.e. dalla pubblicazione della sentenza penale n. 100/2024 innanzi citata) il resistente ha fatto rientro nel Comune di ON, trasferendosi a vivere presso la sorella (senza allegare né di avere assunto/né di avere sostenuto esborsi fissi periodici per il soddisfacimento delle proprie eSIenze abitative).
Nel corso del giudizio il resistente ha reiteratamente dichiarato di essere disoccupato ma non ha offerto alcuna documentazione utile a comprovare le ricerche infruttuosamente esperite per ricollocarsi nel mondo del lavoro.
Pacificamente il resistente è dotato di capacità lavorativa specifica, oltre che generica (avendo dichiarato di avere lavorato nel settore della ristorazione per 12 anni quale barista/barman).
La documentazione in atti versata dal resistente dà conto di entrate a titolo di NASPI e per causali non meglio giustificate (anche per provvigioni e rimborsi spese) nel corso dell'anno 2024.
Per tabulas il resistente si è concesso viaggi all'estero (in Brasile) tanto nell'anno 2024, quanto nel corrente anno solare (dimostrando che la ricerca di una stabile attività lavorativa in Italia non è tra le sue priorità).
Ciò nonostante, a oggi, il resistente ha contributo al mantenimento indiretto ordinario di Per_1
versando alla ricorrente poche centinaia di euro.
Ne consegue che fino al mese di marzo 2024 il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di deve essere confermato nell'importo mensile di € 150,00 e che dal mese di Per_1
aprile 2024 compreso il predetto contributo deve essere quantificato nel maggiore importo mensile di € 300,00, cui deve aggiungersi il 50% delle spese straordinarie da sostenere per la minore come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano.
Quale genitore affidatario in via super esclusiva della minore, la madre ha il diritto di chiedere e ricevere dall' l'intero importo dell'assegno unico e universale spettante per la prole. CP_5
***
pag. 25 Le spese di lite sostenute dalla ricorrente seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e della congrua nota spese in atti versata, sono poste a carico del resistente (riconoscendo i valori ivi esposti/proposti dalla . Pt_1
Le spese di lite sostenute dalla nei rapporti esterni, devono essere poste a carico CP_6
solidale della coppia genitoriale e, nei rapporti interni, devono essere posti a carico del resistente nella misura del 75% (tenuto conto dell'esito della lite). Dette spese, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, riconoscendo il 70% dei valori tabellari medi per le fasi n. 1 e 2 e i valori minimi tabellari per le fasi n. 3 e 4 (tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'attività effettivamente espletata e della nota spese in atti versata), dovranno essere rifuse all'Erario (dovendosi confermare l'ammissione di al beneficio richiesto in data 21.02.20247). Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o diversa e/o ulteriore domanda assorbita e/o disattesa e/o respinta:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) AFFIDA la minore alla ricorrente in via super esclusiva per quanto Persona_1
riguarda le decisioni da assumere rispetto alla salute, all'educazione e all'istruzione e per il rilascio e/o il rinnovo del documento d'identità valido per l'espatrio e/o del passaporto;
4) LIMITA la responsabilità genitoriale rispetto alla regolamentazione della relazione e frequentazione padre/figlia minorenne che resta affidata ai SS del Comune dove la minore risiede abitualmente (attualmente il Comune di ON) che vi provvederanno come specificato in parte motiva;
5) DISPONE CHE i SS adempiano il mandato loro conferito (come dettagliato in parte motiva), supportino la madre nei messaggi e nelle informazioni da veicolare alla minore rispetto 7 Non essendovi evidenze in atti circa la convivenza della minore con soggetti terzi non in conflitto d'interesse con la medesima ai sensi dell'art. 76, comma 4, TUSG pag. 26 al padre (e alle scelte dal medesimo compiute) e depositino relazioni periodiche al GT di questo
Tribunale (la prima entro e non oltre il 30.11.2025, fatta salva l'urgenza);
6) DISPONE l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore di nata il Persona_1
22.05.20217, residente in [...], dinanzi al GT di questo Tribunale;
7) CONFERMA il collocamento prevalente di presso la madre e Persona_1
l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita in ON, Via IV Novembre 29;
8) DISPONE CHE dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al mese di marzo
2024 il resistente contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla Per_1
ricorrente l'importo mensile di € 150,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario E CHE dal mese di aprile 2024 compreso il resistente contribuisca al mantenimento indiretto ordinario di versando alla ricorrente l'importo Per_1
mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario;
9) DISPONE CHE il resistente partecipi alle spese straordinarie da sostenere per Per_1
nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di Milano;
10) RICONOSCE alla ricorrente il diritto a chiedere e percepire dall' l'intero importo CP_5
dell'assegno unico e universale spettante per Per_1
11) PRESCRIVE alla coppia genitoriale di attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere di Per_1
12) INVITA la ricorrente a proseguire con costanza e impegno i percorsi avviati, il resistente ad avviare senza ritardo un percorso individuale di sostegno alla genitorialità ed entrambi i genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro e a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di Per_1
13) CONDANNA il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
14) CONDANNA la ricorrente e il resistente a rifondere, in via solidale tra loro, all'Erario le spese di lite sostenute dall'avv. Maria Cristina Bonicalzi, nella qualità di Curatrice speciale della figlia minorenne, che liquida in complessivi € 6.139,10, oltre rimborso spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pag. 27 15) DISPONE CHE, nei rapporti interni, le spese liquidate al precedente capo n. 14 siano a carico del resistente nella misura del 75%;
16) DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del Comune di ON e al
GT di questo Tribunale per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile, in data
26/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Miro Santangelo
pag. 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 V. relazioni depositate in data 20.03.2025 6 Cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28615 del 07/11/2019 pag. 24