Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 885 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele
Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. ARVIGO ALESSANDRO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Piazza Galeazzo Alessi n. 2/17 16128 Genova ITALIA
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: impugnazione licenziamento, pagamento somme
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 9 agosto 2024, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Como la società hiedendo al Tribunale di Controparte_1
“contrariis rejectis;
nel merito: - accerti e dichiari l'illegittimità e/o l'invalidità e/o l'ingiustificatezza del licenziamento intimato al Dott. con lettera in data 10/06/2024 perché, in Parte_1 particolare, intimato in violazione dell'art. 7 L. 300/70, dell'art. 2119 cod. civ., delle norme del CCNL di settore, della L. 604/66, ed in contrasto con norme imperative;
- conseguentemente, dichiari tenuta e condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, (i) al pagamento in favore del CP_2
Dott. - anche ai sensi degli artt. 2118 e 2121 c.c.- dell'indennità sostitutiva del Parte_1 preavviso prevista dall'art. 23 del CCNL dei Dirigenti di pari a 6 mesi di Parte_2
pagina 1 di 5
– anche a seguito di espletanda CTU (indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto che avrebbe percepito nel suddetto periodo, da computarsi anche agli effetti del trattamento di fine rapporto e da assoggettare a contribuzione previdenziale e assistenziale), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché (ii) al pagamento dell'indennità supplementare di cui all'art. 19 del suddetto CCNL di settore nella misura risultanda pari a 4 mensilità di preavviso o quella ritenuta di giustizia – anche a seguito di espletanda CTU -, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
nel merito ed in via subordinata e con riserva di gravame: - accerti e dichiari l'ingiustificatezza ed in ogni caso l'illegittimità del licenziamento intimato al Dott. con lettera in data 10/06/2024; - conseguentemente, dichiari tenuta e Parte_1 condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, (i) al pagamento in favore del CP_2
Dott. - anche ai sensi degli artt. 2118 e 2121 c.c.- dell'indennità sostitutiva del Parte_1 preavviso prevista dall'art. 23 del CCNL dei Dirigenti di pari a 6 mesi di Parte_2 retribuzione per un complessivo importo di Euro 37.502,59= o nella diversa misura ritenuta di giustizia
– anche a seguito di espletanda CTU (indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto che avrebbe percepito nel suddetto periodo, da computarsi anche agli effetti del trattamento di fine rapporto e da assoggettare a contribuzione previdenziale e assistenziale), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché (ii) al pagamento dell'indennità supplementare di cui all'art. 19 del suddetto CCNL di settore nella misura risultanda pari a 4 mensilità di preavviso o quella ritenuta di giustizia – anche a seguito di espletanda CTU -, oltre rivalutazione monetaria e interessi;
sempre nel merito ed in via principale: - dichiari tenuta e condanni in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore del Sig. CP_2 Parte_1 della complessiva somma di Euro 26.383,07= oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo
[...] di retribuzione per i mesi marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024 nonché a titolo di
Trattamento di Fine Rapporto;
- anche in conseguenza dell'accertamento dei fatti come esposti nel ricorso, dichiari tenuto e condanni in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a CP_2
Dott. i danni sofferti tutti patrimoniali e non ivi compresi il danno da Parte_1 demansionamento o da privazione totale e/o parziale di mansioni e/o il danno professionale -nella misura che risulterà dall'espletanda CTU per l'ammissione della quale sin d'ora si insta- il danno esistenziale, nella misura meglio vista in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. previa se del caso ammissione CTU contabile”
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario. pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è stata, pertanto, Controparte_1 dichiarata la contumacia.
*
pagina 2 di 5 Come risulta dalla documentazione di causa, è stata assunto da Parte_1 Controparte_1 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno decorrente dal 1 gennaio 2023 con qualifica di dirigente (docc.32, fascicolo ricorrente).
Il 10/06/2024 la resistente ha intimato il licenziamento con la seguente lettera : “Milano, 10 giugno 2024
OGGETTO: LETTERA DI LICENZIAMENTO Con riferimento al contratto di lavoro in essere con la scrivente società, alla luce della situazione societaria ovvero che da tempo non si sta svolgendo nessuna attività economica e che tale situazione non prevede la possibilità di collocarla in altri ruoli anche in considerazione delle conseguenze del suo operato rispetto al quale la società si riserva di intervenire nelle opportune sedi, le comunichiamo il suo licenziamento a far data dal 10 giugno 2024. La invitiamo pertanto a riconsegnarci le dotazioni aziendali in suo possesso ed a mantenere riservate le informazioni ed i dati di cui è venuta a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. Distinti saluti”.
Con il presente giudizio, il ricorrente impugna il licenziamento contestando la ricorrenza del giustificato motivo oggettivo addotto dall'azienda. Lamenta, altresì, di essere rimasto creditore della convenuta delle retribuzioni per i mesi di marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024 nonché a titolo di
Trattamento di Fine Rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Ha concluso, pertanto, come sopra precisato.
Il ricorso è fondato e, quindi, deve essere accolto.
Come noto, “nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, grava sull'imprenditore l'onere di provare l'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 giugno 2005, n. 12769).
Nel caso di specie, il suddetto onere non è stato soddisfatto poiché non si è Controparte_1 costituita e ha rinunciato a svolgere qualsivoglia difesa. Peraltro, su tutte le circostanze dedotte in atti è stato disposto l'interrogatorio formale della convenuta che non si è presentata a renderlo, e ha omesso di presenziare alle udienze con atteggiamento che si ritiene rilevante al fine del decidere.
Tanto basta per concludere per l'illegittimità del licenziamento per cui è causa.
Dall'accertata insussistenza della causa del licenziamento consegue il riconoscimento del diritto del ricorrente all'indennità sostituiva del preavviso ex art. 23 del CCNL Dirigenti industriali secondo cui: “1.
Salvo il disposto dell'art. 2119 del cod. civ., il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto dal datore di lavoro senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: a) mesi 6 di preavviso per i dirigenti fino a sei anni di anzianità aziendale;
a) mesi 8 di preavviso per i dirigenti fino a dieci anni di anzianità aziendale;
b) mesi 10 di preavviso per i dirigenti fino a quindici anni di anzianità aziendale;
c) mesi 12 di preavviso per i dirigenti oltre quindici anni di anzianità aziendale.
2. In conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come dovuto ai sensi del comma 1, non dovrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.
3. Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari ad 1/3 di quelli sopra indicati.
4. In caso di inosservanza dei termini suddetti è dovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di pagina 3 di 5 mancato preavviso. 5. È in facoltà del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
6. Il periodo di preavviso sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.
7. L'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta ai contributi previdenziali e assistenziali;
i contributi predetti saranno versati agli Enti previdenziali e assistenziali di categoria con l'indicazione separata e distinta dei mesi di competenza nei quali avrebbero dovuto essere pagati.
8. Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio senza il suo consenso alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.
9. Agli effetti di cui alla lettera b) del comma 1 viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre”.
Al ricorrente spetterà, tenuto conto della sua anzianità aziendale, un preavviso pari a 6 mensilità.
Stante l'assenza di giustificazione del recesso, spetta al ricorrente anche l'indennità supplementare pari a quattro mensilità di cui all'art. 19 CCNL secondo cui: “Eccetto i casi di licenziamento nullo, per i quali trova applicazione la disciplina di legge, ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente a termini dell'art. 22, disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, un'indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro omnicomprensiva, nel rispetto dei parametri seguenti: a) fino a due anni di anzianità aziendale quattro mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
b) oltre a due e sino a sei anni di anzianità aziendale, da 4 a 8 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
c) oltre i sei e sino a dieci anni di anzianità aziendale, da 8 a
12 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
d) oltre i dieci e sino a quindici anni di anzianità aziendale, da 12 a 18 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
e) oltre quindici anni di anzianità aziendale, da 18 a 24 mensilità pari al corrispettivo del preavviso”.
La convenuta, pertanto, dovrà essere condannata a corrispondere al la somma pari ad euro Euro
37.502,59 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e ad euro 25.001,72 a titolo di indennità supplementare.
Parte attrice agisce inoltre al fine di ottenere il pagamento di quanto dovutole a saldo delle retribuzioni arretrate per i mesi marzo 2024, aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024 nonché a titolo di Trattamento di
Fine Rapporto.
Si rammenta che, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484): tale prova è del tutto mancata in quanto il datore di lavoro ha omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
Per questi motivi
, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei, deve essere Controparte_1 condannata a pagare a favore di euro 19.038,46 oltre euro 7.344,61 a titolo di TFR. Parte_1
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo. pagina 4 di 5 Il ricorrente, infine, chiede il risarcimento dei “danni sofferti tutti patrimoniali e non ivi compresi il danno da demansionamento o da privazione totale e/o parziale di mansioni e/o il danno professionale”. La domanda, in assenza di qualsivoglia allegazione sul punto, non può trovare accoglimento. La richiesta CTU, infatti, non può colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa la parte o alleggerirne il relativo onere probatorio.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere Controparte_1 condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente in data 10 giugno 2024; condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso nonché
l'indennità supplementare, pari alla complessiva somma di euro 62.504,31, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi dal licenziamento al saldo effettivo, condanna, inoltre, la resistente al pagamento di euro 19.038,46 oltre euro 7.344,61 a titolo di TFR, detratto l'aliunde perceptum, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
rigetta per il resto il ricorso.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre Controparte_1 spese generali e accessori come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Arvigo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 27 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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