Articolo 2 della Legge 10 luglio 1982, n. 566
Articolo 1
Versione
31 agosto 1982
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione e al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 29 della convenzione.

Entrata in vigore il 31 agosto 1982