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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/09/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
n. 654/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 654 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. , nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Stefania
Tuè, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26/05/1979 e residente a [...](Regno Unito) in Butcher Street n.31, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Damiano, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 29/05/2025;
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/04/2025, e Parte_1 [...]
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di CP_1 scioglimento del loro matrimonio, contratto ad ADRANO il 26/08/2010 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo al n. 29, Parte II, Serie C, dell'anno
2010, in regime di separazione dei beni;
hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nato il figlio (Vicenza, Per_1
9/6/02012); hanno esposto di essere separati dal giorno 11/10/2023 e che la loro separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1912/2023, resa dal Tribunale di Ragusa il 15/12/2023 e pubblicata il 22/12/2023; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal giorno 11/10/2023, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione consensuale, resa dal
Tribunale di Ragusa il 15/12/2023, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno chiesto che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
“SULL'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
1. Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre , nell'abitazione di proprietà Parte_1 della stessa a Modica, in via Ascenzo n. 16; 2. Disporre che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, mentre per le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative Per_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. 3. In ragione della attuale residenza nel Regno Unito del sig. genitore non collocatario, i ricorrenti intendono regolare i tempi di CP_1 frequentazione tra il padre ed il figlio, come a seguire: 3.1. tenendo conto della distanza, il sig. potrà trascorrerà con il figlio il maggior tempo possibile, recandosi Controparte_1 presso l'abitazione della madre, sempre secondo liberi accordi e previo avviso della stessa, cooperando e collaborando nell'interesse preminente del minore;
3.2 nel periodo estivo
(da intendersi da giugno a settembre, dopo la chiusura della scuola e prima del suo inizio), il figlio trascorrerà almeno 30 giorni, anche non consecutivi, col padre, da concordare e/o da preavvisare almeno un mese prima, salvo accordi differenti da comunicarsi reciprocamente;
3.3. nel periodo natalizio, il minore trascorrerà dal 23 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, alternandosi tali periodi di anno in anno tra i genitori;
mentre per le festività di Pasqua, sempre ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di pasquetta con l'altro, salvo accordi differenti da comunicarsi reciprocamente;
3.4. quanto al compleanno e/o onomastico e/o ricorrenze particolari del figlio minore, i genitori si impegnano ad essere presenti entrambi o, qualora non fosse possibile, sempre previa comunicazione, in modo alternato. 4. Ogni visita del padre dovrà comunque essere concordata preventivamente con la madre attraverso tutti i mezzi di comunicazione idonei (whatsapp, sms, mail, ecc.) e, in ogni caso, rimessa alla volontà del minore, attesa la sua età. 5. I coniugi si dichiarano
3 liberi di portare con sé il minore in altri paesi europei, sempre con preavviso all'altro coniuge. SUL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE 6. Disporre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € Controparte_1
450,00 da corrispondere alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di o g n i me s e , a me z z o b o n i f i c o b a n c a r i o , a l s e g u e n t e I BA N I T
somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli PartitaIVA_1 indici Istat, con periodicità annuale. 7. Disporre che le spese straordinarie per attività ludico-ricreative, sportive, musicali, scolastiche e mediche, del figlio siano posto a carico degli ex coniugi al 50%, le cui rispettive quote dovranno essere versate direttamente da entrambi i genitori in proporzione del 50% della spesa da sostenere all'intestatario della fattura entro 15 giorni dalla data di emissione. Per definire tra le parti l'appartenenza delle spese a quelle ordinarie o a quelle straordinarie con necessaria concertazione tra i coniugi e/o esonero, i ricorrenti si rifaranno alle «Linee Guida per la regolamentazione delle spese modalità di mantenimento dei figli nelle cause diritto di familiare» elaborate e approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 17.12.2014, ben noto alle parti. 8.
Autorizzare la sig.ra a presentare domanda di assegno unico nella misura del Parte_1
100%, con diritto della stessa all'esclusivo utilizzo e disponibilità della somma nella misura del 100%, comprensiva anche di eventuali arretrati.”
Le parti hanno, altresì, dichiarato di essere economicamente indipendenti e di rinunciare al reciproco mantenimento.
Le condizioni concordate dalle parti, siccome sopra riportate, possono essere omologate, non essendo contrarie all'interesse del minore, né alle leggi, e vertendo, inoltre, su diritti disponibili.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con l'intervento in Parte_1 Controparte_1 causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti ad ADRANO il
26/08/2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di ADRANO, anno
2010, n.29, parte 2^, Serie C;
4 - omologa le condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento, collocamento, contributo al mantenimento e alle spese straordinarie a carico del genitore non collocatario, tempi di permanenza e diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore;
- prende atto della rinuncia delle parti al mantenimento reciproco;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di ADRANO, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di ADRANO di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
5.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 654 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, (C.F. , nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Stefania
Tuè, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
26/05/1979 e residente a [...](Regno Unito) in Butcher Street n.31, rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Damiano, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 29/05/2025;
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/04/2025, e Parte_1 [...]
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di CP_1 scioglimento del loro matrimonio, contratto ad ADRANO il 26/08/2010 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune medesimo al n. 29, Parte II, Serie C, dell'anno
2010, in regime di separazione dei beni;
hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nato il figlio (Vicenza, Per_1
9/6/02012); hanno esposto di essere separati dal giorno 11/10/2023 e che la loro separazione è stata pronunciata con sentenza n. 1912/2023, resa dal Tribunale di Ragusa il 15/12/2023 e pubblicata il 22/12/2023; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi dal giorno 11/10/2023, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione consensuale, resa dal
Tribunale di Ragusa il 15/12/2023, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno chiesto che il loro divorzio proceda alle condizioni di seguito riportate:
“SULL'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
1. Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre , nell'abitazione di proprietà Parte_1 della stessa a Modica, in via Ascenzo n. 16; 2. Disporre che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, mentre per le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative Per_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. 3. In ragione della attuale residenza nel Regno Unito del sig. genitore non collocatario, i ricorrenti intendono regolare i tempi di CP_1 frequentazione tra il padre ed il figlio, come a seguire: 3.1. tenendo conto della distanza, il sig. potrà trascorrerà con il figlio il maggior tempo possibile, recandosi Controparte_1 presso l'abitazione della madre, sempre secondo liberi accordi e previo avviso della stessa, cooperando e collaborando nell'interesse preminente del minore;
3.2 nel periodo estivo
(da intendersi da giugno a settembre, dopo la chiusura della scuola e prima del suo inizio), il figlio trascorrerà almeno 30 giorni, anche non consecutivi, col padre, da concordare e/o da preavvisare almeno un mese prima, salvo accordi differenti da comunicarsi reciprocamente;
3.3. nel periodo natalizio, il minore trascorrerà dal 23 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, alternandosi tali periodi di anno in anno tra i genitori;
mentre per le festività di Pasqua, sempre ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di pasquetta con l'altro, salvo accordi differenti da comunicarsi reciprocamente;
3.4. quanto al compleanno e/o onomastico e/o ricorrenze particolari del figlio minore, i genitori si impegnano ad essere presenti entrambi o, qualora non fosse possibile, sempre previa comunicazione, in modo alternato. 4. Ogni visita del padre dovrà comunque essere concordata preventivamente con la madre attraverso tutti i mezzi di comunicazione idonei (whatsapp, sms, mail, ecc.) e, in ogni caso, rimessa alla volontà del minore, attesa la sua età. 5. I coniugi si dichiarano
3 liberi di portare con sé il minore in altri paesi europei, sempre con preavviso all'altro coniuge. SUL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE 6. Disporre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € Controparte_1
450,00 da corrispondere alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di o g n i me s e , a me z z o b o n i f i c o b a n c a r i o , a l s e g u e n t e I BA N I T
somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli PartitaIVA_1 indici Istat, con periodicità annuale. 7. Disporre che le spese straordinarie per attività ludico-ricreative, sportive, musicali, scolastiche e mediche, del figlio siano posto a carico degli ex coniugi al 50%, le cui rispettive quote dovranno essere versate direttamente da entrambi i genitori in proporzione del 50% della spesa da sostenere all'intestatario della fattura entro 15 giorni dalla data di emissione. Per definire tra le parti l'appartenenza delle spese a quelle ordinarie o a quelle straordinarie con necessaria concertazione tra i coniugi e/o esonero, i ricorrenti si rifaranno alle «Linee Guida per la regolamentazione delle spese modalità di mantenimento dei figli nelle cause diritto di familiare» elaborate e approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 17.12.2014, ben noto alle parti. 8.
Autorizzare la sig.ra a presentare domanda di assegno unico nella misura del Parte_1
100%, con diritto della stessa all'esclusivo utilizzo e disponibilità della somma nella misura del 100%, comprensiva anche di eventuali arretrati.”
Le parti hanno, altresì, dichiarato di essere economicamente indipendenti e di rinunciare al reciproco mantenimento.
Le condizioni concordate dalle parti, siccome sopra riportate, possono essere omologate, non essendo contrarie all'interesse del minore, né alle leggi, e vertendo, inoltre, su diritti disponibili.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con l'intervento in Parte_1 Controparte_1 causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti ad ADRANO il
26/08/2010, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di ADRANO, anno
2010, n.29, parte 2^, Serie C;
4 - omologa le condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento, collocamento, contributo al mantenimento e alle spese straordinarie a carico del genitore non collocatario, tempi di permanenza e diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore;
- prende atto della rinuncia delle parti al mantenimento reciproco;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di ADRANO, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di ADRANO di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
5.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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