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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/10/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 04.07.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 722/2019 R.G., avente ad oggetto “accertamento rapporto e differenze retributive”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Togliatti n. 75, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Minardi C.F._1 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.O.A. di Ragusa del 14.09.2020;
RICORRENTE contro:
con sede in Vittoria (RG), via F.Rossitto n. 32, P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Cortese del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e nei confronti di:
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
TERZO AM in CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.03.2019 premettendo di avere svolto Parte_1 attività lavorativa quale operaio agricolo e autista alle dipendenze della Controparte_1 presso l'azienda agricola di c.da Gaspanella Km 9, in Vittoria (RG), dall'01.07.2015 fino all'ottobre 2018 - rapporto non regolarizzato, eccezion fatta per i contratti a termine di 51 giorni nel periodo 01.01.2016/31.12.2016, di 102 giorni nel periodo 01.01.2017/31.12.2017 e di 54 giorni nel periodo 01.01.2018/31.10.2018 -, lavorando per circa tredici ore al giorno dal lunedì al sabato, per un totale di circa 88 ore a settimana e una paga settimanale di circa € 100,00/150,00 per gli anni 2016, 2017 e 2018 e senza alcuna retribuzione per il periodo pregresso, ha chiesto volersi accertare e dichiarare
“che la era datrice di lavoro del sig. e che Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo, fin dal 01.07.2015 ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della società convenuta, la quale usufruiva della prestazione lavorativa resa;
(…) che, per tutto l'intercorso rapporto di lavoro, le mansioni svolte dal ricorrente sono correttamente inquadrabili nell'Area 1 del C.C.N.L. lavoratori “operai e florovivaisti – operai agricoli” a far tempo dal 01.07.2015”, nonché “dichiarare la sussistenza di un unico e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dal 01.07.2015”, e conseguentemente
“condannare la al pagamento nei confronti dell'odierno ricorrente, ex artt. Controparte_1 2099 c.c. e 36 Cost., per l'intero rapporto di lavoro considerato e, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di settore, la somma complessiva di € 68.890,86, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, 14ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R. e ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto, salvo errori e/o omissioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa” e “alla regolarizzazione contributiva previdenziale della posizione del ricorrente come dovuta per legge”. Costituitasi in lite, la - il cui capitale è interamente detenuto da Controparte_1
, figlio di e dell' e legale rappresentante Parte_2 Parte_3 CP_3 CP_4
(cfr. visura camerale in atti) - ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata,
[...] negando l'ex adverso allegato rapporto continuativo di lavoro subordinato, posto che l'impresa agricola da essa gestita operava su terreni di proprietà del padre dei tre fratelli - Parte_1
e -, che il ricorrente era iscritto quale coltivatore diretto nell'apposita Pt_3 CP_5 Pt_1 gestione previdenziale nonché proprietario di due mezzi agricoli, talora condivisi con essa CP_6 resistente, e di una particella di terreno su cui lavorava in completa autonomia, e che lo stesso, salvo che per i brevi rapporti a termine regolarmente denunciati, non era giammai stato sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare né del titolare , né della legale Parte_2 rappresentante , né del fratello Controparte_4 Pt_3 Raccolte le ammesse prove orali e ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' l'ISTITUTO si è costituito in giudizio per rimettersi, quanto alle concrete modalità di CP_6 svolgimento del rapporto di lavoro, alle determinazioni dell'adito G.L. ed eccepire preliminarmente la prescrizione della contribuzione non versata, confermando le assunzioni dell Parte_1 quale OTD allegate in ricorso, emergenti dall'estratto contributivo, e rilevando che “la confessione dell' di avere lavorato senza soluzione di continuità per il periodo alle dipendenze Parte_1 della determina la necessità di restituire la DsAgr ricevuta per il 2017 e la Controparte_1 riduzione della DsAgr ricevuta per il 2018, che l' si riserva di chiedere in separata sede”. CP_6 Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 04.07.2025.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e va conseguentemente accolto nei termini e per le ragioni di cui appresso. Al netto delle prestazioni lavorative incontestatamente rese alle dipendenze della
[...] in forza dei contratti a termine regolarmente denunciati e richiamati in ricorso (utili Controparte_1 ad assicurare al ricorrente la percezione delle indennità di disoccupazione erogategli dall' , CP_6 non ha invero provato né lo svolgimento di prestazioni lavorative in nero Parte_1 alle dipendenze della società resistente, né i fatti costitutivi delle rivendicate differenze retributive, avendo unicamente chiesto di offrirne dimostrazione chiamando a testimoniare la sig.ra Tes_1
, figlia della propria convivente, e la sig.ra , le quali, sentite all'udienza
[...] Controparte_7 del 14.04.2021 e all'udienza del 29.06.2022, hanno entrambe dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della per pochi mesi, dal febbraio/marzo al maggio 2018, e di Controparte_1 avere visto il ricorrente in azienda in tale periodo. In particolare, la teste ha dichiarato che il Tes_1 ricorrente “si occupava della coltivazione e raccolta di melanzane che poi portava nel magazzino dove io lavoravo” e “iniziava la sua giornata lavorativa alle 5 del mattino perché lo sentivo uscire di casa e quando mi recavo sul luogo di lavoro lui era già lì. Il ricorrente faceva la pausa alle 12.30 e io lo vedevo durante la pausa, riprendeva poi a lavorare fino alle ore 20 circa”, unicamente riportando, quanto al resto, circostanze apprese de relato partis; la teste ha parimenti CP_7 dichiarato che “il ricorrente era presente tutti i giorni. Poiché frequentavo assiduamente la figlia, a volte pernottando presso la casa dell' , so che lo stesso si recava a lavoro molto presto, Parte_1 credo intorno alle 5. Il ricorrente veniva presso la sede della società e prendeva la merce che poi portava in consegna al mercato, non lavorava in magazzino”, eloquentemente precisando che
“ricevevo le direttive di lavoro dalla e anche dal ricorrente. (…). Il ricorrente, come CP_4 ho detto, veniva tutti i giorni ma non era sempre presente perché faceva le consegne all'esterno, però quando era presente nella sede dava le direttive di lavoro insieme alla ”. Controparte_4
La circostanza che il ricorrente impartisse direttive ai dipendenti, dichiarata dalla teste CP_7 risulta inoltre confermata dalla deposizione del teste , figlio del ricorrente, il Testimone_2 quale, sentito all'udienza del 14.04.2021, ha così dichiarato: “ero un operaio agricolo presso i terreni di c.da Gaspanella a Vittoria. Anche mio padre lavorava nei terreni della società resistente. (…). Io ricevevo gli ordini di lavoro da mio zio e a volte da mia zia Parte_3
e anche da mio padre che gestiva l'attività pur non essendone titolare perché Controparte_4 non poteva avere nulla intestato avendo i conti correnti pignorati. Gestivano di comune accordo l'attività agricola, insieme a mio zio e alla moglie . Mio padre gestiva gli operai Controparte_4 e ricordo una volta a lui si rivolse un dipendente, io ero presente e anche mio zio, CP_8 spiegando che voleva dimettersi per che non gli bastava lo stipendio. Mio padre lo rassicurò che da lì a poco gli sarebbe stato riconosciuto un aumento dello stipendio a tutti gli operai. Mio padre non riceveva ordine da mio zio perché come detto gestivano alle pari l'attività. Nel 2018 i rapporti tra mio padre e mio zio si sono rovinati e mio padre ha continuato a svolgere la sua attività per suo conto su una parte di terreni di proprietà del nonno ma che per comune accordo spettavano a lui. Da quel momento ho continuato a lavorare per mio zio”. Nell'ampia contestazione, da parte della resistente, dei fatti esposti in ricorso a fondamento dell'allegato rapporto continuativo di lavoro subordinato e delle rivendicate differenze retributive, deve ritenersene per quanto sopra l'omessa prova, avuto particolare riguardo all'assoggettamento del ricorrente al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della resistente - imprescindibile indice di subordinazione -, per modo che la domanda si appalesa immeritevole di accoglimento in parte qua. Va per contro accolta, in difetto di contestazione da parte della resistente e di prova di pagamenti interamente satisfattivi, la domanda di condanna della al Controparte_1 pagamento delle spettanze retributive relative ai tre rapporti di lavoro a termine di cui in ricorso (51
+ 102 +54 giorni, pari a complessive 8,5+17+9 = 34,5 settimane calcolate su n. 5 giorni) per i quali l' ha dichiarato di avere unicamente percepito acconti settimanali in danaro contante Parte_1 di € 100,00/150,00 negli anni 2016 e 2017 (pari a € 2.550,00/3.825,00, per una media di € 3.187,50) e la somma di complessivi € 2.490,80 accreditatagli su carta Postepay per l'anno 2018 (cfr. estratto movimenti in atti) a fronte di un imponibile di complessivi € 12.327,36 esposto nell'estratto contributivo in atti, procedente dalle eseguite comunicazioni datoriali . CP_9 Per quanto sopra, in difetto di più precise allegazioni e di migliori risultanze istruttorie, deve prudentemente ritenersi che il ricorrente abbia percepito, per i 3 rapporti a termine in commento, retribuzioni per complessivi € 5.678,80, rimanendo a credito dell'importo differenziale occorrente ad integrare la dichiarata retribuzione dovuta di complessivi € 12.327,36, quest'ultima al netto della contribuzione risultante dai DMAG, della quale l' ha confermato il versamento da parte CP_2 della Controparte_1 Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite tra e la società Parte_1 resistente vanno opportunamente compensate per due terzi, ponendosi il rimanente terzo a carico della - nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della Controparte_1 controversia e all'attività difensiva svolta e con ordine di pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato -, mentre le spese sostenute dall' vanno poste a carico del ricorrente soccombente, nella CP_6 misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 722/2019 R.G., in parziale accoglimento del ricorso, ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
dichiara che ha lavorato quale operaio agricolo a tempo determinato Parte_1 alle dipendenze della per 51 giorni nel periodo 01.01.2016/31.12.2016, per Controparte_1 102 giorni nel periodo 01.01.2017/31.12.2017 e per 54 giorni nel periodo 01.01.2018/31.10.2018, percependo retribuzioni per l'importo netto di complessivi € 5.678,80; condanna la al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 differenza tra l'anzidetta somma e l'importo della dovuta retribuzione di € 12.327,36, al netto della versata contribuzione;
compensa per due terzi le spese di lite tra e la e Parte_1 Controparte_1 pone a carico di quest'ultima il rimanente terzo, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e di cui ordina il pagamento in favore dello Stato;
condanna al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che Parte_1 CP_6 liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 7 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 04.07.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 722/2019 R.G., avente ad oggetto “accertamento rapporto e differenze retributive”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Togliatti n. 75, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Minardi C.F._1 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del C.O.A. di Ragusa del 14.09.2020;
RICORRENTE contro:
con sede in Vittoria (RG), via F.Rossitto n. 32, P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Cortese del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e nei confronti di:
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
TERZO AM in CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.03.2019 premettendo di avere svolto Parte_1 attività lavorativa quale operaio agricolo e autista alle dipendenze della Controparte_1 presso l'azienda agricola di c.da Gaspanella Km 9, in Vittoria (RG), dall'01.07.2015 fino all'ottobre 2018 - rapporto non regolarizzato, eccezion fatta per i contratti a termine di 51 giorni nel periodo 01.01.2016/31.12.2016, di 102 giorni nel periodo 01.01.2017/31.12.2017 e di 54 giorni nel periodo 01.01.2018/31.10.2018 -, lavorando per circa tredici ore al giorno dal lunedì al sabato, per un totale di circa 88 ore a settimana e una paga settimanale di circa € 100,00/150,00 per gli anni 2016, 2017 e 2018 e senza alcuna retribuzione per il periodo pregresso, ha chiesto volersi accertare e dichiarare
“che la era datrice di lavoro del sig. e che Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo, fin dal 01.07.2015 ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della società convenuta, la quale usufruiva della prestazione lavorativa resa;
(…) che, per tutto l'intercorso rapporto di lavoro, le mansioni svolte dal ricorrente sono correttamente inquadrabili nell'Area 1 del C.C.N.L. lavoratori “operai e florovivaisti – operai agricoli” a far tempo dal 01.07.2015”, nonché “dichiarare la sussistenza di un unico e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dal 01.07.2015”, e conseguentemente
“condannare la al pagamento nei confronti dell'odierno ricorrente, ex artt. Controparte_1 2099 c.c. e 36 Cost., per l'intero rapporto di lavoro considerato e, in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal CCNL di settore, la somma complessiva di € 68.890,86, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13ª mensilità, 14ª mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R. e ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto, salvo errori e/o omissioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa” e “alla regolarizzazione contributiva previdenziale della posizione del ricorrente come dovuta per legge”. Costituitasi in lite, la - il cui capitale è interamente detenuto da Controparte_1
, figlio di e dell' e legale rappresentante Parte_2 Parte_3 CP_3 CP_4
(cfr. visura camerale in atti) - ha invocato il rigetto della domanda, siccome infondata,
[...] negando l'ex adverso allegato rapporto continuativo di lavoro subordinato, posto che l'impresa agricola da essa gestita operava su terreni di proprietà del padre dei tre fratelli - Parte_1
e -, che il ricorrente era iscritto quale coltivatore diretto nell'apposita Pt_3 CP_5 Pt_1 gestione previdenziale nonché proprietario di due mezzi agricoli, talora condivisi con essa CP_6 resistente, e di una particella di terreno su cui lavorava in completa autonomia, e che lo stesso, salvo che per i brevi rapporti a termine regolarmente denunciati, non era giammai stato sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare né del titolare , né della legale Parte_2 rappresentante , né del fratello Controparte_4 Pt_3 Raccolte le ammesse prove orali e ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' l'ISTITUTO si è costituito in giudizio per rimettersi, quanto alle concrete modalità di CP_6 svolgimento del rapporto di lavoro, alle determinazioni dell'adito G.L. ed eccepire preliminarmente la prescrizione della contribuzione non versata, confermando le assunzioni dell Parte_1 quale OTD allegate in ricorso, emergenti dall'estratto contributivo, e rilevando che “la confessione dell' di avere lavorato senza soluzione di continuità per il periodo alle dipendenze Parte_1 della determina la necessità di restituire la DsAgr ricevuta per il 2017 e la Controparte_1 riduzione della DsAgr ricevuta per il 2018, che l' si riserva di chiedere in separata sede”. CP_6 Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 04.07.2025.
***
Il ricorso è parzialmente fondato e va conseguentemente accolto nei termini e per le ragioni di cui appresso. Al netto delle prestazioni lavorative incontestatamente rese alle dipendenze della
[...] in forza dei contratti a termine regolarmente denunciati e richiamati in ricorso (utili Controparte_1 ad assicurare al ricorrente la percezione delle indennità di disoccupazione erogategli dall' , CP_6 non ha invero provato né lo svolgimento di prestazioni lavorative in nero Parte_1 alle dipendenze della società resistente, né i fatti costitutivi delle rivendicate differenze retributive, avendo unicamente chiesto di offrirne dimostrazione chiamando a testimoniare la sig.ra Tes_1
, figlia della propria convivente, e la sig.ra , le quali, sentite all'udienza
[...] Controparte_7 del 14.04.2021 e all'udienza del 29.06.2022, hanno entrambe dichiarato di avere lavorato alle dipendenze della per pochi mesi, dal febbraio/marzo al maggio 2018, e di Controparte_1 avere visto il ricorrente in azienda in tale periodo. In particolare, la teste ha dichiarato che il Tes_1 ricorrente “si occupava della coltivazione e raccolta di melanzane che poi portava nel magazzino dove io lavoravo” e “iniziava la sua giornata lavorativa alle 5 del mattino perché lo sentivo uscire di casa e quando mi recavo sul luogo di lavoro lui era già lì. Il ricorrente faceva la pausa alle 12.30 e io lo vedevo durante la pausa, riprendeva poi a lavorare fino alle ore 20 circa”, unicamente riportando, quanto al resto, circostanze apprese de relato partis; la teste ha parimenti CP_7 dichiarato che “il ricorrente era presente tutti i giorni. Poiché frequentavo assiduamente la figlia, a volte pernottando presso la casa dell' , so che lo stesso si recava a lavoro molto presto, Parte_1 credo intorno alle 5. Il ricorrente veniva presso la sede della società e prendeva la merce che poi portava in consegna al mercato, non lavorava in magazzino”, eloquentemente precisando che
“ricevevo le direttive di lavoro dalla e anche dal ricorrente. (…). Il ricorrente, come CP_4 ho detto, veniva tutti i giorni ma non era sempre presente perché faceva le consegne all'esterno, però quando era presente nella sede dava le direttive di lavoro insieme alla ”. Controparte_4
La circostanza che il ricorrente impartisse direttive ai dipendenti, dichiarata dalla teste CP_7 risulta inoltre confermata dalla deposizione del teste , figlio del ricorrente, il Testimone_2 quale, sentito all'udienza del 14.04.2021, ha così dichiarato: “ero un operaio agricolo presso i terreni di c.da Gaspanella a Vittoria. Anche mio padre lavorava nei terreni della società resistente. (…). Io ricevevo gli ordini di lavoro da mio zio e a volte da mia zia Parte_3
e anche da mio padre che gestiva l'attività pur non essendone titolare perché Controparte_4 non poteva avere nulla intestato avendo i conti correnti pignorati. Gestivano di comune accordo l'attività agricola, insieme a mio zio e alla moglie . Mio padre gestiva gli operai Controparte_4 e ricordo una volta a lui si rivolse un dipendente, io ero presente e anche mio zio, CP_8 spiegando che voleva dimettersi per che non gli bastava lo stipendio. Mio padre lo rassicurò che da lì a poco gli sarebbe stato riconosciuto un aumento dello stipendio a tutti gli operai. Mio padre non riceveva ordine da mio zio perché come detto gestivano alle pari l'attività. Nel 2018 i rapporti tra mio padre e mio zio si sono rovinati e mio padre ha continuato a svolgere la sua attività per suo conto su una parte di terreni di proprietà del nonno ma che per comune accordo spettavano a lui. Da quel momento ho continuato a lavorare per mio zio”. Nell'ampia contestazione, da parte della resistente, dei fatti esposti in ricorso a fondamento dell'allegato rapporto continuativo di lavoro subordinato e delle rivendicate differenze retributive, deve ritenersene per quanto sopra l'omessa prova, avuto particolare riguardo all'assoggettamento del ricorrente al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della resistente - imprescindibile indice di subordinazione -, per modo che la domanda si appalesa immeritevole di accoglimento in parte qua. Va per contro accolta, in difetto di contestazione da parte della resistente e di prova di pagamenti interamente satisfattivi, la domanda di condanna della al Controparte_1 pagamento delle spettanze retributive relative ai tre rapporti di lavoro a termine di cui in ricorso (51
+ 102 +54 giorni, pari a complessive 8,5+17+9 = 34,5 settimane calcolate su n. 5 giorni) per i quali l' ha dichiarato di avere unicamente percepito acconti settimanali in danaro contante Parte_1 di € 100,00/150,00 negli anni 2016 e 2017 (pari a € 2.550,00/3.825,00, per una media di € 3.187,50) e la somma di complessivi € 2.490,80 accreditatagli su carta Postepay per l'anno 2018 (cfr. estratto movimenti in atti) a fronte di un imponibile di complessivi € 12.327,36 esposto nell'estratto contributivo in atti, procedente dalle eseguite comunicazioni datoriali . CP_9 Per quanto sopra, in difetto di più precise allegazioni e di migliori risultanze istruttorie, deve prudentemente ritenersi che il ricorrente abbia percepito, per i 3 rapporti a termine in commento, retribuzioni per complessivi € 5.678,80, rimanendo a credito dell'importo differenziale occorrente ad integrare la dichiarata retribuzione dovuta di complessivi € 12.327,36, quest'ultima al netto della contribuzione risultante dai DMAG, della quale l' ha confermato il versamento da parte CP_2 della Controparte_1 Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite tra e la società Parte_1 resistente vanno opportunamente compensate per due terzi, ponendosi il rimanente terzo a carico della - nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della Controparte_1 controversia e all'attività difensiva svolta e con ordine di pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato -, mentre le spese sostenute dall' vanno poste a carico del ricorrente soccombente, nella CP_6 misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 722/2019 R.G., in parziale accoglimento del ricorso, ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
dichiara che ha lavorato quale operaio agricolo a tempo determinato Parte_1 alle dipendenze della per 51 giorni nel periodo 01.01.2016/31.12.2016, per Controparte_1 102 giorni nel periodo 01.01.2017/31.12.2017 e per 54 giorni nel periodo 01.01.2018/31.10.2018, percependo retribuzioni per l'importo netto di complessivi € 5.678,80; condanna la al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 differenza tra l'anzidetta somma e l'importo della dovuta retribuzione di € 12.327,36, al netto della versata contribuzione;
compensa per due terzi le spese di lite tra e la e Parte_1 Controparte_1 pone a carico di quest'ultima il rimanente terzo, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e di cui ordina il pagamento in favore dello Stato;
condanna al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che Parte_1 CP_6 liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 7 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella