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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/07/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
234/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 234/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Boscoreale alla via Settetermini n. 118, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Borrelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Torre Annunziata alla Via dei Mille n. 39, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.08.1955, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna
Fusco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trecase alla via Capitano Rea n. 23, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate unicamente dal difensore di parte ricorrente in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'avv. Alessandro Borrelli per la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Autorizzare i coniugi
1 a vivere separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto;
3) Ordinare la sig. la CP_1 consegna dei beni personali della sig.ra 4) Porre a carico del sig. Parte_1 Controparte_1 un assegno mensile di € 450,00 a titolo di concorso al mantenimento della coniuge stante
[...] la non autosufficienza economica della sig.ra , da versarsi in un'unica soluzione entro il Parte_1
5 di ogni mese su c/c o PostePay della ricorrente con rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
5) statuire in ordine alla divisione dei conti correnti intestati al solo nonché in ordine al CP_1
TFR già liquidato nella quota residua del 50%; Emettere ogni altro opportuno provvedimento;
6) con condanna alle spese del resistente.
Il P.M., in data 03.04.2025, chiedeva l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.01.2023, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il resistente in Torre Annunziata il 30.10.1980, nel corso del quale sono nati due figli, di cui uno solo rimasto in vita, , nato a [...] il [...], maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente, esponeva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale che caratterizza l'unione matrimoniale, sostenendo che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non avevano più una unione affettiva e sentimentale a causa dell'atteggiamento del marito, il quale, con reiterate violenze fisiche e morali, era solito offenderla ed umiliarla anche alla presenza di terzi. Aggiungeva di essere da sempre casalinga e di percepire reddito di cittadinanza, nonché di ricevere il sostegno economico della famiglia di origine e degli amici.
Fatte queste premesse, chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito nonché emettersi ordine al resistente di consegna dei beni personali e determinarsi un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 450,00. Domandava, altresì, disporsi la divisione dei conti correnti intestati al nonché statuire in ordine al TFR già liquidato nella quota residua del 50%. CP_1
All'esito dell'udienza presidenziale del 12.04.2023, data l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del resistente, in via provvisoria e urgente, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e veniva posto a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore del coniuge determinato in euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
Istat.
Le parti venivano rimesse innanzi al G.I., che alla prima udienza, rilevata l'inammissibilità delle domande di restituzione dei beni personali e di divisione delle somme giacenti sui conti corrente nonché della domanda relativa al TFR, disponeva la rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale nei confronti del resistente, attesa la nullità della notifica effettuata. Disposta nuovamente la rinnovazione della notifica, il resistente si costituiva con comparsa depositata in data
2 02.04.2024, aderendo alla domanda di separazione e chiedendo disporsi rinvio onde poter rassegnare conclusioni congiunte;
alla richiesta si associava il precedente difensore della ricorrente e, pertanto, la causa veniva rinviata al fine di consentire alle parti di depositare l'accordo raggiunto.
Non avendo le parti raggiunto alcun accordo, alla successiva udienza venivano assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., già richiesti dalla ricorrente nelle note scritte depositate in sostituzione della prima udienza e, all'esito, rigettata la prova testimoniale articolata dalla ricorrente in quanto irrilevante ai fini della decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata al collegio per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., depositata in data 27.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Domanda di separazione
La domanda è fondata e va accolta. Risulta infatti incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni e dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione data la mancata comparizione del resistente, costituitosi in giudizio solo successivamente per aderire alla domanda di separazione, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
Domanda di mantenimento
Con riferimento alle statuizioni di carattere economico, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda avanzata dalla ricorrente di previsione a carico del coniuge di un assegno di mantenimento a proprio favore.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005;
Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
3 Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del
02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del
13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta.
La ricorrente ha dedotto di non aver mai lavorato durante il matrimonio, essendosi occupata della cura della casa e della famiglia, circostanze queste non contestate dal resistente all'atto della sua costituzione in giudizio;
di abitare attualmente in un appartamento preso in locazione per un canone mensile di euro 300,00 e di aver percepito il reddito di cittadinanza per un importo mensile di euro
546,67, come risulta dalla documentazione in atti (in comparsa conclusionale si precisa che attualmente percepisce il reddito di inclusione, sebbene in atti non risulti alcuna documentazione comprovante l'importo erogato) Al contempo, ha dedotto che il coniuge percepisce una pensione mensile di euro 900,00 e abita nella casa familiare.
Dunque, in assenza di contrarie allegazioni del resistente, il collegio ritiene che la domanda possa essere accolta. Quanto all'importo del mantenimento, in considerazione della durata del matrimonio
(celebrato nel 1980) e dell'età della ricorrente (anni 61), da sempre casalinga, e al contempo della condizione economica delle parti, il collegio ritiene equo determinare in euro 200,00 l'importo dell'assegno di mantenimento che il resistente è obbligato a versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
Ulteriori domande proposte dalla ricorrente
Come già rilevato dal G.I., sono inammissibili in questa sede le domande volte a conseguire la restituzione dei beni presenti nella casa familiare e la divisione delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati al resistente, in quanto prive di ragioni di connessione con il giudizio di separazione. Altrettanto inammissibile è la domanda volta a conseguire una quota del TFR maturato
4 dal coniuge, in quanto in relazione ad esso esclusivamente il coniuge divorziato, sempre che sia titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, ha facoltà di avanzare richiesta ai sensi dell'art. 12 bis legge 898/1970.
Regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite, atteso l'esito della lite e la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]); Controparte_1
2) dichiara l'inammissibilità delle domande di restituzione, divisione e attribuzione del TFR;
3) pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese a Controparte_1
a titolo di mantenimento della stessa, l'importo di euro 200,00 da rivalutare Parte_1 annualmente secondo indici Istat come per legge;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 10, parte II, serie A, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1980);
5) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 2.07.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 234/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Boscoreale alla via Settetermini n. 118, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Borrelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Torre Annunziata alla Via dei Mille n. 39, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.08.1955, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna
Fusco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trecase alla via Capitano Rea n. 23, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate unicamente dal difensore di parte ricorrente in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'avv. Alessandro Borrelli per la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Autorizzare i coniugi
1 a vivere separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto;
3) Ordinare la sig. la CP_1 consegna dei beni personali della sig.ra 4) Porre a carico del sig. Parte_1 Controparte_1 un assegno mensile di € 450,00 a titolo di concorso al mantenimento della coniuge stante
[...] la non autosufficienza economica della sig.ra , da versarsi in un'unica soluzione entro il Parte_1
5 di ogni mese su c/c o PostePay della ricorrente con rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
5) statuire in ordine alla divisione dei conti correnti intestati al solo nonché in ordine al CP_1
TFR già liquidato nella quota residua del 50%; Emettere ogni altro opportuno provvedimento;
6) con condanna alle spese del resistente.
Il P.M., in data 03.04.2025, chiedeva l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.01.2023, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con il resistente in Torre Annunziata il 30.10.1980, nel corso del quale sono nati due figli, di cui uno solo rimasto in vita, , nato a [...] il [...], maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente, esponeva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale che caratterizza l'unione matrimoniale, sostenendo che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non avevano più una unione affettiva e sentimentale a causa dell'atteggiamento del marito, il quale, con reiterate violenze fisiche e morali, era solito offenderla ed umiliarla anche alla presenza di terzi. Aggiungeva di essere da sempre casalinga e di percepire reddito di cittadinanza, nonché di ricevere il sostegno economico della famiglia di origine e degli amici.
Fatte queste premesse, chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito nonché emettersi ordine al resistente di consegna dei beni personali e determinarsi un assegno di mantenimento in suo favore pari ad euro 450,00. Domandava, altresì, disporsi la divisione dei conti correnti intestati al nonché statuire in ordine al TFR già liquidato nella quota residua del 50%. CP_1
All'esito dell'udienza presidenziale del 12.04.2023, data l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata comparizione del resistente, in via provvisoria e urgente, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e veniva posto a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore del coniuge determinato in euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
Istat.
Le parti venivano rimesse innanzi al G.I., che alla prima udienza, rilevata l'inammissibilità delle domande di restituzione dei beni personali e di divisione delle somme giacenti sui conti corrente nonché della domanda relativa al TFR, disponeva la rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale nei confronti del resistente, attesa la nullità della notifica effettuata. Disposta nuovamente la rinnovazione della notifica, il resistente si costituiva con comparsa depositata in data
2 02.04.2024, aderendo alla domanda di separazione e chiedendo disporsi rinvio onde poter rassegnare conclusioni congiunte;
alla richiesta si associava il precedente difensore della ricorrente e, pertanto, la causa veniva rinviata al fine di consentire alle parti di depositare l'accordo raggiunto.
Non avendo le parti raggiunto alcun accordo, alla successiva udienza venivano assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., già richiesti dalla ricorrente nelle note scritte depositate in sostituzione della prima udienza e, all'esito, rigettata la prova testimoniale articolata dalla ricorrente in quanto irrilevante ai fini della decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata al collegio per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., depositata in data 27.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Domanda di separazione
La domanda è fondata e va accolta. Risulta infatti incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta, alla luce delle rispettive prospettazioni e dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione data la mancata comparizione del resistente, costituitosi in giudizio solo successivamente per aderire alla domanda di separazione, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
Domanda di mantenimento
Con riferimento alle statuizioni di carattere economico, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda avanzata dalla ricorrente di previsione a carico del coniuge di un assegno di mantenimento a proprio favore.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005;
Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
3 Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del
02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del
13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta.
La ricorrente ha dedotto di non aver mai lavorato durante il matrimonio, essendosi occupata della cura della casa e della famiglia, circostanze queste non contestate dal resistente all'atto della sua costituzione in giudizio;
di abitare attualmente in un appartamento preso in locazione per un canone mensile di euro 300,00 e di aver percepito il reddito di cittadinanza per un importo mensile di euro
546,67, come risulta dalla documentazione in atti (in comparsa conclusionale si precisa che attualmente percepisce il reddito di inclusione, sebbene in atti non risulti alcuna documentazione comprovante l'importo erogato) Al contempo, ha dedotto che il coniuge percepisce una pensione mensile di euro 900,00 e abita nella casa familiare.
Dunque, in assenza di contrarie allegazioni del resistente, il collegio ritiene che la domanda possa essere accolta. Quanto all'importo del mantenimento, in considerazione della durata del matrimonio
(celebrato nel 1980) e dell'età della ricorrente (anni 61), da sempre casalinga, e al contempo della condizione economica delle parti, il collegio ritiene equo determinare in euro 200,00 l'importo dell'assegno di mantenimento che il resistente è obbligato a versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
Ulteriori domande proposte dalla ricorrente
Come già rilevato dal G.I., sono inammissibili in questa sede le domande volte a conseguire la restituzione dei beni presenti nella casa familiare e la divisione delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati al resistente, in quanto prive di ragioni di connessione con il giudizio di separazione. Altrettanto inammissibile è la domanda volta a conseguire una quota del TFR maturato
4 dal coniuge, in quanto in relazione ad esso esclusivamente il coniuge divorziato, sempre che sia titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, ha facoltà di avanzare richiesta ai sensi dell'art. 12 bis legge 898/1970.
Regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite, atteso l'esito della lite e la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]); Controparte_1
2) dichiara l'inammissibilità delle domande di restituzione, divisione e attribuzione del TFR;
3) pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese a Controparte_1
a titolo di mantenimento della stessa, l'importo di euro 200,00 da rivalutare Parte_1 annualmente secondo indici Istat come per legge;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre Annunziata per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 10, parte II, serie A, dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1980);
5) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 2.07.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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