Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/06/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1110/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 22/02/2025, da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(BG) il 08/04/1976, con il proc. dom. avv. ZANI ZAIRA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
28/09/1968, con il proc. dom. avv. CASERI VINICIO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 16/09/2007 a Stezzano, in regime di comunione dei beni, dalla cui Per_ unione sono nate le figlie (n. il 01/11/2005) e (n. il 05/10/2008), solo la Per_1 primogenita già maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
1
03/06/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 16-21/05/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni enunciate in ricorso, che si
[...] Parte_2 trascrivono di seguito:
“- dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e indipendenti e che hanno definito tra loro ogni questione a carattere patrimoniale;
2 Per_ 1) la figlia minorenne e non economicamente autosufficiente è affidata secondo la disciplina dell'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della medesima presso la madre;
2) La casa familiare di VI (BG), via Copiana n. 14, in comproprietà fra i coniugi, è assegnata alla signora che la abiterà unitamente alla Parte_2
Per_ figlia onerandosi, dalla data di deposito del presente ricorso, delle spese di manutenzione ordinaria e dei costi delle utenze e consumi domestici, mentre per quelle straordinarie i coniugi le divideranno al 50%; il signor avrà cura di Pt_1 prelevare i propri ultimi effetti personali e asportarli nel momento in cui avrà reperito una diversa abitazione, trasferendo la residenza entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti;
Per_ 3) il signor stante l'età di , ormai adolescente (16 anni), nonché gli Pt_1 impegni scolastici della stessa, potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri previo accordo con la signora e con la stessa ragazza e ciò sia Pt_2 nel corso dell'anno scolastico che nei periodi di vacanza;
4) quanto al mantenimento in via ordinaria della prole, il padre verserà:
a) per la figlia maggiorenne ma non autosufficiente : € 200,00 (euro Per_1 duecento/00) con corresponsione diretta alla stessa alle coordinate bancarie che verranno rese note al padre entro il giorno venti di ogni mese a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo della vita (prima rivalutazione gennaio 2026); Per_ b) per la figlia minorenne non autosufficiente : € 200,00= da corrispondersi a favore della signora entro il giorno venti di ogni mese alle coordinate Pt_2 bancarie già note al signor e ciò a decorrere dalla data di deposito del Pt_1 presente ricorso;
la somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat costo della vita (prima rivalutazione gennaio 2026);
5) l'assegno unico universale per i figli, in ragione del collocamento prevalente Per_ della figlia presso la madre, sarà percepito dalla signora in ragione Pt_2 del 100% a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso;
6) il signor e la signora si obbligano a corrispondere le spese Pt_1 Pt_2 straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno in base al nuovo protocollo in uso presso il foro di Bergamo che di seguito integralmente si trascrive:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile
3 corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, il signor e la signora si obbligano a concorrere al 50% nelle spese non Pt_1 Pt_2 coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio
4 differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese:
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese:
5 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie:
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. 7) I genitori si autorizzano - vicendevolmente- al rilascio di passaporto e/o carta d'identità validi per l'espatrio Per_ propri e della figlia;
8) i ricorrenti manterranno la contitolarità del libretto postale 45252263 con saldo Per_ attivo al 31.12.23 di € 4.594,18 vincolato a favore della figlia minorenne;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver risolto fra loro qualsiasi rapporto patrimoniale dipendente dal rapporto di coniugio, ad eccezione della vendita futura della casa coniugale che verrà discussa una volta Per_ che le figlie e saranno indipendenti dal punto di vista economico;
Per_1
10) i coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza”;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
6 - riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
STEZZANO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2007, atto n.12, Parte II, Serie C).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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