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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16409 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa IA Pellettieri nella causa
N.R.G. 46459/2023 pervenuta all'udienza del 10 novembre 2025 per la spedizione a sentenza, vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. NR TI Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
con sede in Via IV Novembre 119/A domiciliata ex lege presso Controparte_1 CP_1
l'Avvocatura Generale dello Stato e ADER con sede in , Via G. Grezar 14, contumaci CP_1
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 16435/2023 depositata CP_1
il 29.8.2023 – compensazione delle spese in primo grado – omessa o insufficiente indicazione dei motivi
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 10 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza del ricorso in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano . Tanto premesso, si osserva che è stata impugnata la sentenza del Giudice di Pace limitatamente alla statuizione di compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, nonostante l'accoglimento da parte del primo Giudice della opposizione a preavviso di ipoteca relativamente alla cartella esattoriale n. 09720213028864941000 promossa dall' odierna appellante .
L'appello , tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata in data 29.8.2023 – ricorso in appello depositato il 16.10.2023) , ammissibile siccome proposto in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. , è fondato e va accolto.
L'art. 92 comma 2 c.p.c. , come modificato dal d.l. 132/2014,convertito in legge 10.11.2014 n. 162,
e applicabile al caso di specie, prevede attualmente in maniera pressoché tassativa le ipotesi in cui il Giudice può far luogo alla compensazione integrale o parziale delle spese processuali: soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
trattasi di ipotesi specifiche di deroga al principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. .
Nel caso che ci occupa , posto che si è al di fuori della previsione normativa sopra esplicitata (si ripete che l'opposizione al preavviso di ipoteca è stata accolta dal primo Giudice) , si osserva che la indicazione del motivo legittimante la compensazione delle spese non può costituire un valido motivo per derogare al principio della soccombenza (“…essendo intervenuta sentenza di annullamento della cartella solo un mese prima della notifica del preavviso , e non c'è prova che fosse stata portata a conoscenza dell'ADER”, v. sentenza in atti) .
La motivazione addotta si pone in evidente contrasto con la circostanza che la parte opponente è risultata vittoriosa in primo grado.
L'appello è dunque fondato e va accolto e, in parziale riforma della impugnata sentenza, va disposta la condanna della e di ADER in solido alla refusione in favore Controparte_1 dell'odierna appellante delle spese del primo grado unitamente alla refusione di quelle del presente grado, con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (€ 633,00 per compenso, con applicazione dello scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00 per il procedimento di primo grado;
€ 1278,00 per compenso per il giudizio di secondo grado , applicando lo stesso scaglione di riferimento ); spese da distrarsi in favore dell'Avv. NR TI che ne ha fatto anticipazione;
fermo il resto della impugnata sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) accoglie l'appello e , in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna la CP_1
e ADER in via solidale alla refusione in favore di delle spese
[...] Parte_1
del primo grado , che si liquidano in € 633,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato;
fermo il resto della impugnata sentenza;
b) condanna la e ADER in via solidale alla refusione delle spese del Controparte_1
secondo grado in favore dell'appellante , che si liquidano in € 1278,00 per compenso ex
D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre il rimborso delle spese di contributo unificato;
spese come liquidate sub a) e sub b) da distrarsi in favore dell'Avv.
NR TI che ne ha fatto anticipazione;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 22 novembre 2025
Dott.ssa IA Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa IA Pellettieri nella causa
N.R.G. 46459/2023 pervenuta all'udienza del 10 novembre 2025 per la spedizione a sentenza, vertente tra:
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. NR TI Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
con sede in Via IV Novembre 119/A domiciliata ex lege presso Controparte_1 CP_1
l'Avvocatura Generale dello Stato e ADER con sede in , Via G. Grezar 14, contumaci CP_1
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 16435/2023 depositata CP_1
il 29.8.2023 – compensazione delle spese in primo grado – omessa o insufficiente indicazione dei motivi
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 10 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza del ricorso in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano . Tanto premesso, si osserva che è stata impugnata la sentenza del Giudice di Pace limitatamente alla statuizione di compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, nonostante l'accoglimento da parte del primo Giudice della opposizione a preavviso di ipoteca relativamente alla cartella esattoriale n. 09720213028864941000 promossa dall' odierna appellante .
L'appello , tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata in data 29.8.2023 – ricorso in appello depositato il 16.10.2023) , ammissibile siccome proposto in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. , è fondato e va accolto.
L'art. 92 comma 2 c.p.c. , come modificato dal d.l. 132/2014,convertito in legge 10.11.2014 n. 162,
e applicabile al caso di specie, prevede attualmente in maniera pressoché tassativa le ipotesi in cui il Giudice può far luogo alla compensazione integrale o parziale delle spese processuali: soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
trattasi di ipotesi specifiche di deroga al principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. .
Nel caso che ci occupa , posto che si è al di fuori della previsione normativa sopra esplicitata (si ripete che l'opposizione al preavviso di ipoteca è stata accolta dal primo Giudice) , si osserva che la indicazione del motivo legittimante la compensazione delle spese non può costituire un valido motivo per derogare al principio della soccombenza (“…essendo intervenuta sentenza di annullamento della cartella solo un mese prima della notifica del preavviso , e non c'è prova che fosse stata portata a conoscenza dell'ADER”, v. sentenza in atti) .
La motivazione addotta si pone in evidente contrasto con la circostanza che la parte opponente è risultata vittoriosa in primo grado.
L'appello è dunque fondato e va accolto e, in parziale riforma della impugnata sentenza, va disposta la condanna della e di ADER in solido alla refusione in favore Controparte_1 dell'odierna appellante delle spese del primo grado unitamente alla refusione di quelle del presente grado, con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (€ 633,00 per compenso, con applicazione dello scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00 per il procedimento di primo grado;
€ 1278,00 per compenso per il giudizio di secondo grado , applicando lo stesso scaglione di riferimento ); spese da distrarsi in favore dell'Avv. NR TI che ne ha fatto anticipazione;
fermo il resto della impugnata sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) accoglie l'appello e , in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna la CP_1
e ADER in via solidale alla refusione in favore di delle spese
[...] Parte_1
del primo grado , che si liquidano in € 633,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato;
fermo il resto della impugnata sentenza;
b) condanna la e ADER in via solidale alla refusione delle spese del Controparte_1
secondo grado in favore dell'appellante , che si liquidano in € 1278,00 per compenso ex
D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre il rimborso delle spese di contributo unificato;
spese come liquidate sub a) e sub b) da distrarsi in favore dell'Avv.
NR TI che ne ha fatto anticipazione;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 22 novembre 2025
Dott.ssa IA Pellettieri