Articolo 2 della Legge 10 febbraio 1986, n. 33
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 febbraio 1986
Art. 2.
L'elezione del consiglio giudiziario del distretto della corte d'appello di Salerno ha luogo la prima domenica successiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.
Al rinnovo del consiglio giudiziario di cui al comma precedente si procede contestualmente a quello degli altri consigli giudiziari previsto dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214 .
Sino all'entrata in funzione del consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Salerno, le relative attribuzioni sono esercitate dal consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli.
Nota all'art. 2:

Il testo dell' art. 1 del D.P.R. n. 214/1967 e' il seguente:
"Art. 1. - Il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264 , e' sostituito dal seguente:
"Ogni biennio, nella prima domenica del mese di aprile, i magistrati di carriera addetti agli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto procedono alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario, previste dall' art. 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825 "".
Entrata in vigore il 22 febbraio 1986