TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2590/2017 del R. Gen. Aff. Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Santelli Maria Gisella
ATTORE
E
[...]
(p.iva: Controparte_1
), in persona del Procuratore Speciale , P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Spagnolo Santo
PU NA (c.f.: ), rappresentata e difesa, C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Palopoli Patrizia
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio l e (rectius Parte_1 Controparte_1 CP_3
EP) AD rappresentando:
- che in data 01/12/2011, alle ore 8.40 circa, mentre si trovava a bordo dell'autovettura Hyundai Strex tg. BP0261B (assicurata in Bulgaria con la polizza n.
B4/28/04789979), di proprietà e condotta da EP AD, si era verificato un
1 di 8 sinistro stradale che aveva coinvolto la predetta autovettura e una Mercedes CDI
200, tg. EB018HH, di proprietà e condotta da , assicurata con CP_4 [...]
CP_5
- che EP AD, uscendo da una strada interpoderale e non vedendo sopraggiungere alcun autoveicolo, si era immessa sulla S.S.106;
- che una volta effettuata la svolta, l'autovettura Mercedes CDI 200, che percorreva la S.S.106 in direzione di marcia Sibari-Corigliano, era sopraggiunta a velocità sostenuta ed era andata a impattare il veicolo sul quale egli si trovava, che a causa dell'urto era finito contro il guard rail;
- che egli era stato trasportato dal 118 presso l'Ospedale di Rossano e che successivamente sul posto dell'occorso sinistro erano intervenuti i Carabinieri del
Comando di Corigliano Calabro che avevano provveduto a redigere verbale di rilevamento tecnico descrittivo del sinistro stradale;
- di aver subito, per effetto del sinistro una “frattura scomposta incompleta della branca ischiopubica dx con associata diastasi pubica, frattura incompleta della branca ischiopubica sx” e di essere, pertanto stato traferito presso la Divisione di
Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Corigliano Calabro dove il 03/12/2011 era stato sottoposto ad intervento chirurgico di laparatomia esplorativa, rimanendo ricoverato fino al 14/12/2011;
- di essere stato dichiarato guarito in data 07/5/2012 con postumi invalidanti da valutare in sede medico legale e successivamente stimati, dal c.t.p. dott. in Per_1
un danno biologico pari al 21%, invalidità temporanea totale di 40 giorni;
invalidità temporanea parziale di 30 giorni al 75%, di 40 giorni al 50% e di 40 giorni al 25%, oltre danni morali per un danno complessivo di € 129.408,00, oltre danno estetico per la evidente cicatrice xifo-pubica sull'addome causata dall'intervento subito;
- di aver richiesto con raccomandata del 08/4/2013, ricevuta dall' l'11/4/2013, CP_1
il ristoro dei danni subiti, reiterato con successiva missiva, cui non aveva fatto seguito alcuna offerta di pagamento;
- di aver invitato in data 01/3/2016 l a stipulare convenzione di negoziazione CP_1
assistita, cui era stata invitata anche EP AD, senza esito alcuno;
- di aver diritto a ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Tanto premesso l'attore ha chiesto al Tribunale “accertato e dichiarato che il sig.
si trovava sul veicolo Hyundai Strex, TG BP0261BK, di proprietà Parte_1
e condotto dalla sig.ra EP” di: “ a) dichiarare il diritto del sig. Pt_1
2 di 8 ad ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni fisici subiti a seguito del Pt_1
sinistro occorso;
b) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti da nella complessiva somma Parte_1 di € 129.408,00 di cui € 88.176,00 per danno biologico permanente al 21%, nonché
€ 8.880,00 per danno biologico temporaneo, così divisi: € 3.840,00 per 40 giorni di
I.T.T.; € 2.160,00 per I.T.P. (30 giorni) al 75%; € 1.920,00 per I.T.P. al 50% (40 giorni); € 960,00 per ITP al 25% (40 giorni), nonché € 32.352 per danni morali (pari ud un terzi del danno biologico) a cui vanno aggiunti gli interessi maturati ad oggi,
o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
” con vittoria di spese, competenze e onorari, con distrazione.
Con comparsa depositata telematicamente in data 06/3/2018, si è costituita in giudizio l che dopo aver contestato tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
ha eccepito in via preliminare il difetto di integrità del contraddittorio per la nullità della notifica effettuata nei confronti di EP AD presso la residenza della stessa, in quanto domiciliata, ex lege, presso l nonché la prescrizione del CP_1
diritto al risarcimento, in assenza di prova di atti interruttivi.
Tanto premesso, l ha dedotto la mancanza di prova relativamente al Controparte_1 trasporto dell'attore a bordo del veicolo straniero, poiché la sua presenza sui luoghi di causa non era stata rilevata dalle autorità intervenute nell'immediatezza dei fatti, né dichiarata dalla EP e dagli altri soggetti presenti ai Carabinieri, così che il suo nominativo non era indicato nell'elenco delle parti coinvolte di cui alla relazione redatta dai Carabinieri e comunicata alla Procura della Repubblica, da cui emergeva che sul veicolo viaggiavano solo EP AD e . Persona_2
L' ha, inoltre, contestato il quantum della richiesta risarcitoria e ha Controparte_1
eccepito, infine, la non cumulabilità degli interessi legali con la rivalutazione monetaria.
Tanto premesso l ha chiesto al Tribunale di “in via preliminare : - Controparte_1
ritenere e dichiarare la nullità della notifica nei confronti della convenuta EP
AD e, per l'effetto, statuire come per legge;
- ritenere e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto attoreo;
nel merito: -rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, ridurre la domanda attorea, nei limiti di quanto
3 di 8 rigorosamente provato;
-ritenere la non cumulabilità tra interessi legali e rivalutazione monetari”, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
La convenuta EP AD si è costituita con comparsa depositata all'udienza del 7/6/2019 con la quale, dopo aver ricostruito la vicenda per cui è causa negli stessi termini di cui all'atto di citazione, ha chiesto al Tribunale, in accoglimento della domanda di parte attrice di “accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1 ad ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni fisici subiti a seguito del sinistro occorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Esperita l'istruttoria mediante produzione documentale, prova per testi ed espletamento di c.t.u., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
Il Tribunale osserva: la domanda è infondata, non avendo l'attore adempiuto l'onere della prova gravante a suo carico circa la derivazione causale dei danni dallo stesso subiti dal trasporto sul veicolo Hyundai Strex tg. BP0261B di proprietà e condotto dalla convenuta EP AD nelle circostanze di luogo e tempo descritte nell'atto di citazione.
Deve, infatti, rilevarsi che la circostanza che l'attore fosse trasportato sul predetto veicolo è stata contestata dalla convenuta , sul presupposto che la sua CP_1
presenza sui luoghi di causa non era stata rilevata dalle autorità intervenute intervenuti nell'immediatezza dei fatti, né dichiarata dalla EP e dagli altri soggetti presenti ai Carabinieri, così che il suo nominativo non era indicato nell'elenco delle parti coinvolte di cui alla relazione redatta dai Carabinieri e comunicata alla Procura della Repubblica.
L'attore, pur non contestando la predetta circostanza, peraltro risultante dal
“rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro” redatto dai Carabinieri di Corigliano
Calabro Scalo, prodotto in giudizio da entrambe le parti, da cui risulta che sul veicolo condotto dalla EP era presente solo , ha sostenuto che i Persona_2
Carabinieri non avessero rilevato la sua presenza in quanto intervenuti successivamente al suo trasferimento in ospedale mediante ambulanza.
Deve, tuttavia, rilevarsi che la predetta deduzione è del tutto smentita dal confronto delle risultanze del predetto “rilevamento” effettuato dai Carabinieri e da quelle del verbale dell'intervento effettuato dagli operatori del 118, prodotto da parte attrice a seguito di ordine d'esibizione.
4 di 8 Dal confronto delle predette risultanze emerge, infatti, da un lato, che l'intervento dei Carabinieri sui luoghi di causa è avvenuto alle ore 09.10 del giorno 01/12/2011,
a seguito di chiamata delle ore 9.00 e, dall'altro, che il mezzo mediante il quale è stato effettuato l'intervento di soccorso del 118 in favore di è Parte_1 giunto sul luogo di intervento “strada statale 106 Corigliano Calabro” alle ore
08.57.01 ed è ripartito alle ore 09.25.21 e quindi successivamente all'intervento dei
Carabinieri.
La circostanza che, quindi, la presenza dell'attore non fosse stata rilevata dai
Carabinieri per essere lo stesso già stato trasferito in ospedale non solo non è provata ma è anzi smentita dalle risultanze istruttorie, da cui risulta che, invece,
l'effettuazione dell'intervento degli operatori del 118 contestualmente a quello dei
Carabinieri.
Ne consegue che pur potendosi ritenere provato in base del verbale dell'intervento degli operatori del 118 che il giorno 01/12/2011 fu soccorso sulla Parte_1
“strada statale 106 Corigliano Calabro” a seguito di “incidente auto” (come indicato nel predetto verbale), non può invece ritenersi che vi sia prova del fatto che lo stesso fosse trasportato sul veicolo della convenuta EP e che i danni dallo stesso subiti siano derivati dall'incidente in cui il predetto veicolo fu coinvolto, risultando del tutto inverosimile che i Carabinieri intervenuti sui luoghi di causa non abbiano rilevato la contestuale presenza di operatori del 118 e riportato le generalità del soggetto soccorso nella relazione dagli stessi redatta.
Né può ritenersi, a fronte delle predette risultanze, che il coinvolgimento del nel sinistro per cui è causa sia stato provato mediante la prova Pt_1 testimoniale espletata nel corso del giudizio dalla quale emerge che l'unico testimone che ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti per essere presente sui luoghi di causa, , si è limitato a confermare le circostanze di cui Testimone_1
ai capitoli di prova, senza fornire alcuna indicazione sulle circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto si era verificato, sulle ragioni della sua presenza sui luoghi, sulla sua ubicazione rispetto ai veicoli coinvolti nell'incidente, così che in base alle predette dichiarazioni non può ritenersi provato che egli fosse effettivamente presente e abbia assistito al fatto ( si riportano di seguito le dichiarazioni rese dal
Testi predetto testimone: “ADR confermo il cap. 1 ne sono a conoscenza poiché mi trovavo sui luoghi di causa
5 di 8 Testi
con riferimento al cap. 2 posso dire che l'autovettura Hyundai si scontrava con
l'autovettura mercedes e che il era terzo trasportato nel furgone. Pt_1
ADR con riferimento al cap. 4 posso dire che il era trasportato in ospedale Pt_1 ma non ricordo se prima o dopo l'arrivo dei carabinieri.”).
Deve, inoltre, escludersi che la prova della presenza dell'attore sul veicolo possa essere desunta dal contegno della convenuta EP, non potendosi ravvisare gli estremi della confessione giudiziale nelle dichiarazioni contenute nella comparsa di costituzione, non sottoscritta dalla parte e quindi riconducibili alla sola volontà del procuratore (art. 229 c.p.c.), che costituiscono, quindi, elementi di libero apprezzamento da parte del Giudice ( cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 23634 del 28/09/2018).
Allo stesso modo, deve escludersi che possa avere valore di confessione l'omessa presentazione della convenuta EP all'udienza fissata per l'interrogatorio formale dedotto da parte attrice, avente a oggetto, tra l'altro, anche la presenza del sul veicolo dalla stessa condotto. Pt_1
In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (vedi tra le altre Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018).
La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra, infatti, nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ.
In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che pur non dovendo risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, deve tuttavia fornire elementi di giudizio idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo.
Nel caso di specie deve, tuttavia, escludersi che sussistano elementi da cui desumere la prova del fatto contestato della presenza dell'attore sul veicolo di proprietà della convenuta EP, alla luce delle considerazioni che precedono in
6 di 8 ordine alla mancata rilevazione della stessa nel verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sui luoghi nell'immediatezza dei fatti e la palese smentita, in base alla documentazione in atti, della tesi dell'attore secondo cui la predetta omessa rilevazione sarebbe stata determinata dall'avvenuto trasferimento dello stesso dai predetti luoghi a opera degli operatori del 118 antecedentemente all'arrivo dei
Carabinieri.
A quanto premesso consegue che, in difetto di prova in ordine alla presenza dell'attore sul veicolo della convenuta EP, la domanda dallo stesso proposta non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'attore; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1
D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, le spese del giudizio sono liquidate in € 7.052,00 ( fase di studio: € 1.276,00; fase introduttiva:
€ 814,00; fase istruttoria: € 2.835,00; fase decisionale: € 2.127,00).
Le spese dell'espletata c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in primo grado iscritta al n. 2590/2017 R.
Gen. Aff. Cont., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. AN a rimborsare a Parte_1 [...]
Controparte_1
le spese di lite che si
[...] liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. AN a rimborsare a PU NA Parte_1 le spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA
e CPA, se dovute, come per legge;
4. PONE le spese dell'espletata c.t.u. definitivamente a carico dell'attore.
7 di 8 Cosi deciso in data 10/01/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2590/2017 del R. Gen. Aff. Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Santelli Maria Gisella
ATTORE
E
[...]
(p.iva: Controparte_1
), in persona del Procuratore Speciale , P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Spagnolo Santo
PU NA (c.f.: ), rappresentata e difesa, C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Palopoli Patrizia
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio l e (rectius Parte_1 Controparte_1 CP_3
EP) AD rappresentando:
- che in data 01/12/2011, alle ore 8.40 circa, mentre si trovava a bordo dell'autovettura Hyundai Strex tg. BP0261B (assicurata in Bulgaria con la polizza n.
B4/28/04789979), di proprietà e condotta da EP AD, si era verificato un
1 di 8 sinistro stradale che aveva coinvolto la predetta autovettura e una Mercedes CDI
200, tg. EB018HH, di proprietà e condotta da , assicurata con CP_4 [...]
CP_5
- che EP AD, uscendo da una strada interpoderale e non vedendo sopraggiungere alcun autoveicolo, si era immessa sulla S.S.106;
- che una volta effettuata la svolta, l'autovettura Mercedes CDI 200, che percorreva la S.S.106 in direzione di marcia Sibari-Corigliano, era sopraggiunta a velocità sostenuta ed era andata a impattare il veicolo sul quale egli si trovava, che a causa dell'urto era finito contro il guard rail;
- che egli era stato trasportato dal 118 presso l'Ospedale di Rossano e che successivamente sul posto dell'occorso sinistro erano intervenuti i Carabinieri del
Comando di Corigliano Calabro che avevano provveduto a redigere verbale di rilevamento tecnico descrittivo del sinistro stradale;
- di aver subito, per effetto del sinistro una “frattura scomposta incompleta della branca ischiopubica dx con associata diastasi pubica, frattura incompleta della branca ischiopubica sx” e di essere, pertanto stato traferito presso la Divisione di
Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Corigliano Calabro dove il 03/12/2011 era stato sottoposto ad intervento chirurgico di laparatomia esplorativa, rimanendo ricoverato fino al 14/12/2011;
- di essere stato dichiarato guarito in data 07/5/2012 con postumi invalidanti da valutare in sede medico legale e successivamente stimati, dal c.t.p. dott. in Per_1
un danno biologico pari al 21%, invalidità temporanea totale di 40 giorni;
invalidità temporanea parziale di 30 giorni al 75%, di 40 giorni al 50% e di 40 giorni al 25%, oltre danni morali per un danno complessivo di € 129.408,00, oltre danno estetico per la evidente cicatrice xifo-pubica sull'addome causata dall'intervento subito;
- di aver richiesto con raccomandata del 08/4/2013, ricevuta dall' l'11/4/2013, CP_1
il ristoro dei danni subiti, reiterato con successiva missiva, cui non aveva fatto seguito alcuna offerta di pagamento;
- di aver invitato in data 01/3/2016 l a stipulare convenzione di negoziazione CP_1
assistita, cui era stata invitata anche EP AD, senza esito alcuno;
- di aver diritto a ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Tanto premesso l'attore ha chiesto al Tribunale “accertato e dichiarato che il sig.
si trovava sul veicolo Hyundai Strex, TG BP0261BK, di proprietà Parte_1
e condotto dalla sig.ra EP” di: “ a) dichiarare il diritto del sig. Pt_1
2 di 8 ad ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni fisici subiti a seguito del Pt_1
sinistro occorso;
b) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti a causa del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti da nella complessiva somma Parte_1 di € 129.408,00 di cui € 88.176,00 per danno biologico permanente al 21%, nonché
€ 8.880,00 per danno biologico temporaneo, così divisi: € 3.840,00 per 40 giorni di
I.T.T.; € 2.160,00 per I.T.P. (30 giorni) al 75%; € 1.920,00 per I.T.P. al 50% (40 giorni); € 960,00 per ITP al 25% (40 giorni), nonché € 32.352 per danni morali (pari ud un terzi del danno biologico) a cui vanno aggiunti gli interessi maturati ad oggi,
o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
” con vittoria di spese, competenze e onorari, con distrazione.
Con comparsa depositata telematicamente in data 06/3/2018, si è costituita in giudizio l che dopo aver contestato tutto quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
ha eccepito in via preliminare il difetto di integrità del contraddittorio per la nullità della notifica effettuata nei confronti di EP AD presso la residenza della stessa, in quanto domiciliata, ex lege, presso l nonché la prescrizione del CP_1
diritto al risarcimento, in assenza di prova di atti interruttivi.
Tanto premesso, l ha dedotto la mancanza di prova relativamente al Controparte_1 trasporto dell'attore a bordo del veicolo straniero, poiché la sua presenza sui luoghi di causa non era stata rilevata dalle autorità intervenute nell'immediatezza dei fatti, né dichiarata dalla EP e dagli altri soggetti presenti ai Carabinieri, così che il suo nominativo non era indicato nell'elenco delle parti coinvolte di cui alla relazione redatta dai Carabinieri e comunicata alla Procura della Repubblica, da cui emergeva che sul veicolo viaggiavano solo EP AD e . Persona_2
L' ha, inoltre, contestato il quantum della richiesta risarcitoria e ha Controparte_1
eccepito, infine, la non cumulabilità degli interessi legali con la rivalutazione monetaria.
Tanto premesso l ha chiesto al Tribunale di “in via preliminare : - Controparte_1
ritenere e dichiarare la nullità della notifica nei confronti della convenuta EP
AD e, per l'effetto, statuire come per legge;
- ritenere e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto attoreo;
nel merito: -rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, ridurre la domanda attorea, nei limiti di quanto
3 di 8 rigorosamente provato;
-ritenere la non cumulabilità tra interessi legali e rivalutazione monetari”, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
La convenuta EP AD si è costituita con comparsa depositata all'udienza del 7/6/2019 con la quale, dopo aver ricostruito la vicenda per cui è causa negli stessi termini di cui all'atto di citazione, ha chiesto al Tribunale, in accoglimento della domanda di parte attrice di “accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1 ad ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni fisici subiti a seguito del sinistro occorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Esperita l'istruttoria mediante produzione documentale, prova per testi ed espletamento di c.t.u., la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
Il Tribunale osserva: la domanda è infondata, non avendo l'attore adempiuto l'onere della prova gravante a suo carico circa la derivazione causale dei danni dallo stesso subiti dal trasporto sul veicolo Hyundai Strex tg. BP0261B di proprietà e condotto dalla convenuta EP AD nelle circostanze di luogo e tempo descritte nell'atto di citazione.
Deve, infatti, rilevarsi che la circostanza che l'attore fosse trasportato sul predetto veicolo è stata contestata dalla convenuta , sul presupposto che la sua CP_1
presenza sui luoghi di causa non era stata rilevata dalle autorità intervenute intervenuti nell'immediatezza dei fatti, né dichiarata dalla EP e dagli altri soggetti presenti ai Carabinieri, così che il suo nominativo non era indicato nell'elenco delle parti coinvolte di cui alla relazione redatta dai Carabinieri e comunicata alla Procura della Repubblica.
L'attore, pur non contestando la predetta circostanza, peraltro risultante dal
“rilevamento tecnico-descrittivo del sinistro” redatto dai Carabinieri di Corigliano
Calabro Scalo, prodotto in giudizio da entrambe le parti, da cui risulta che sul veicolo condotto dalla EP era presente solo , ha sostenuto che i Persona_2
Carabinieri non avessero rilevato la sua presenza in quanto intervenuti successivamente al suo trasferimento in ospedale mediante ambulanza.
Deve, tuttavia, rilevarsi che la predetta deduzione è del tutto smentita dal confronto delle risultanze del predetto “rilevamento” effettuato dai Carabinieri e da quelle del verbale dell'intervento effettuato dagli operatori del 118, prodotto da parte attrice a seguito di ordine d'esibizione.
4 di 8 Dal confronto delle predette risultanze emerge, infatti, da un lato, che l'intervento dei Carabinieri sui luoghi di causa è avvenuto alle ore 09.10 del giorno 01/12/2011,
a seguito di chiamata delle ore 9.00 e, dall'altro, che il mezzo mediante il quale è stato effettuato l'intervento di soccorso del 118 in favore di è Parte_1 giunto sul luogo di intervento “strada statale 106 Corigliano Calabro” alle ore
08.57.01 ed è ripartito alle ore 09.25.21 e quindi successivamente all'intervento dei
Carabinieri.
La circostanza che, quindi, la presenza dell'attore non fosse stata rilevata dai
Carabinieri per essere lo stesso già stato trasferito in ospedale non solo non è provata ma è anzi smentita dalle risultanze istruttorie, da cui risulta che, invece,
l'effettuazione dell'intervento degli operatori del 118 contestualmente a quello dei
Carabinieri.
Ne consegue che pur potendosi ritenere provato in base del verbale dell'intervento degli operatori del 118 che il giorno 01/12/2011 fu soccorso sulla Parte_1
“strada statale 106 Corigliano Calabro” a seguito di “incidente auto” (come indicato nel predetto verbale), non può invece ritenersi che vi sia prova del fatto che lo stesso fosse trasportato sul veicolo della convenuta EP e che i danni dallo stesso subiti siano derivati dall'incidente in cui il predetto veicolo fu coinvolto, risultando del tutto inverosimile che i Carabinieri intervenuti sui luoghi di causa non abbiano rilevato la contestuale presenza di operatori del 118 e riportato le generalità del soggetto soccorso nella relazione dagli stessi redatta.
Né può ritenersi, a fronte delle predette risultanze, che il coinvolgimento del nel sinistro per cui è causa sia stato provato mediante la prova Pt_1 testimoniale espletata nel corso del giudizio dalla quale emerge che l'unico testimone che ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti per essere presente sui luoghi di causa, , si è limitato a confermare le circostanze di cui Testimone_1
ai capitoli di prova, senza fornire alcuna indicazione sulle circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto si era verificato, sulle ragioni della sua presenza sui luoghi, sulla sua ubicazione rispetto ai veicoli coinvolti nell'incidente, così che in base alle predette dichiarazioni non può ritenersi provato che egli fosse effettivamente presente e abbia assistito al fatto ( si riportano di seguito le dichiarazioni rese dal
Testi predetto testimone: “ADR confermo il cap. 1 ne sono a conoscenza poiché mi trovavo sui luoghi di causa
5 di 8 Testi
con riferimento al cap. 2 posso dire che l'autovettura Hyundai si scontrava con
l'autovettura mercedes e che il era terzo trasportato nel furgone. Pt_1
ADR con riferimento al cap. 4 posso dire che il era trasportato in ospedale Pt_1 ma non ricordo se prima o dopo l'arrivo dei carabinieri.”).
Deve, inoltre, escludersi che la prova della presenza dell'attore sul veicolo possa essere desunta dal contegno della convenuta EP, non potendosi ravvisare gli estremi della confessione giudiziale nelle dichiarazioni contenute nella comparsa di costituzione, non sottoscritta dalla parte e quindi riconducibili alla sola volontà del procuratore (art. 229 c.p.c.), che costituiscono, quindi, elementi di libero apprezzamento da parte del Giudice ( cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza
n. 23634 del 28/09/2018).
Allo stesso modo, deve escludersi che possa avere valore di confessione l'omessa presentazione della convenuta EP all'udienza fissata per l'interrogatorio formale dedotto da parte attrice, avente a oggetto, tra l'altro, anche la presenza del sul veicolo dalla stessa condotto. Pt_1
In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (vedi tra le altre Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018).
La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra, infatti, nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ.
In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che pur non dovendo risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato, deve tuttavia fornire elementi di giudizio idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo.
Nel caso di specie deve, tuttavia, escludersi che sussistano elementi da cui desumere la prova del fatto contestato della presenza dell'attore sul veicolo di proprietà della convenuta EP, alla luce delle considerazioni che precedono in
6 di 8 ordine alla mancata rilevazione della stessa nel verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sui luoghi nell'immediatezza dei fatti e la palese smentita, in base alla documentazione in atti, della tesi dell'attore secondo cui la predetta omessa rilevazione sarebbe stata determinata dall'avvenuto trasferimento dello stesso dai predetti luoghi a opera degli operatori del 118 antecedentemente all'arrivo dei
Carabinieri.
A quanto premesso consegue che, in difetto di prova in ordine alla presenza dell'attore sul veicolo della convenuta EP, la domanda dallo stesso proposta non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico dell'attore; valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1
D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, le spese del giudizio sono liquidate in € 7.052,00 ( fase di studio: € 1.276,00; fase introduttiva:
€ 814,00; fase istruttoria: € 2.835,00; fase decisionale: € 2.127,00).
Le spese dell'espletata c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in primo grado iscritta al n. 2590/2017 R.
Gen. Aff. Cont., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. AN a rimborsare a Parte_1 [...]
Controparte_1
le spese di lite che si
[...] liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3. AN a rimborsare a PU NA Parte_1 le spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA
e CPA, se dovute, come per legge;
4. PONE le spese dell'espletata c.t.u. definitivamente a carico dell'attore.
7 di 8 Cosi deciso in data 10/01/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 di 8