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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 7538/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7538 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avvocati FRANCESCO BONIFAZI e ANNA SARA PIANIGIANI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avvocato PARDO CELLINI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 23/10/2025): per la ricorrente:
1 “preso atto della impossibilità di definire in maniera bonaria le reciproche pretese, nonché della comparsa di costituzione avversaria, e della richiesta di parte avversa di essere rimessa in termini chiede a propria volta di essere rimessa in termini per la produzione di memoria, nonché di ordinare al sig. l'esibizione della CP_1 documentazione reddituale relativa al divorzio. Con riserva di meglio precisare e quantificare la domanda una volta presa visione della documentazione avversaria. Nel merito, qualora il tribunale non concedesse la rimessione in termini, si riporta alla domanda oggetto del ricorso, contestando integralmente la comparsa avversaria”; per il resistente:
“chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, – in via preliminare, voglia disporre la rimessione in termini del resistente per causa non imputabile ai sensi dell'art. 153
c.p.c.; – in via principale, rigettare integralmente il ricorso per revisione delle condizioni economiche proposto da in quanto inammissibile e Parte_1 infondato;
– con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. dopo avere premesso che la collocazione del figlio Pt_1 Parte_1
Per_
, di anni dodici, era presso la madre in via prevalente, e che le esigenze del figlio erano aumentate nel corso degli anni, ha chiesto la modifica delle condizioni economiche del divorzio, come concordate nell'anno 2018 con
[...]
Quest'ultimo si è costituito in giudizio tardivamente, chiedendo in via CP_1 preliminare la rimessione nel termine per la costituzione, in ragione della tardività della notifica del ricorso, e nel merito il rigetto della domanda.
2. In via preliminare, si deve rilevare che la notifica del ricorso si è perfezionata oltre il termine concesso dal giudice con decreto in data 23/6/2025: in effetti, la ricorrente ha avviato il ricorso alla notifica soltanto il 23/7/2025, termine che invece il giudice aveva indicato per il perfezionamento della notifica stessa. Deve pertanto essere accolta la richiesta di rimessione nel termine per la costituzione formulata dal convenuto, il quale
è incorso in una decadenza a causa della tardività della notifica. Occorre soltanto darsi
2 atto che ha comunque già articolato difese nel merito, ciò che non Controparte_1 rende necessaria la concessione di un ulteriore termine per il deposito di una comparsa.
Neppure vi sono i presupposti per concedere alla ricorrente un termine per replicare, avendo la stessa replicato oralmente in udienza alle deduzioni avversarie.
3. Ciò premesso, si osserva che dalle stesse dichiarazioni rese dalle parti personalmente all'udienza del 23/10/2025, emerge che in realtà la collocazione del figlio non è prevalentemente presso la madre ma è paritaria;
inoltre, pur risultando un miglioramento delle condizioni reddituali del – il quale ha dichiarato che CP_1 all'epoca del divorzio percepiva un reddito di circa € 2.200,00-2.300,00 al mese, mentre dalle dichiarazioni reddituali risulta che attualmente egli percepisca un reddito netto annuale di circa € 60.000,00 – si deve considerare che il convenuto è gravato anche dalla rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto di un nuovo immobile, onere che si aggiunge a quello consistente nell'obbligo di pagare la rata mensile (aumentata rispetto al passato) del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale ove abita la ricorrente con il figlio;
inoltre, si deve evidenziare che la stessa ricorrente ha dichiarato che all'epoca del divorzio percepiva un reddito di € 900,00 mensili, mentre attualmente ella ha uno stipendio di € 2.300,00 lordi al mese.
Sulla base di quanto emerso nel corso dell'udienza, valutati la collocazione paritaria del figlio e gli oneri di cui è gravato il considerato infine che la ricorrente non ha CP_1 documentato la propria situazione reddituale relativa all'epoca del divorzio (onere su di lei gravante sin dall'introduzione del giudizio, e non dipendente dalle difese della controparte), il Tribunale ritiene congruo l'importo che lo stesso ha offerto in CP_1 udienza, pari a € 600,00 mensili, corrispondente sostanzialmente all'importo dell'assegno determinato all'epoca del divorzio, con la rivalutazione ad oggi maturata.
Le spese straordinarie necessarie per il figlio continueranno a gravare per il 60% a carico del e per il 40% a carico della CP_1 Pt_1
4. In considerazione dell'esito del procedimento, con reciproca soccombenza, le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- a modifica delle condizioni del divorzio oggetto di domanda congiunta dei coniugi, e recepite dalla sentenza n. 3255/2018, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
con effetto a decorrere dal corrente mese di novembre 2025, l'importo mensile
[...] di € 600,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7538 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dagli avvocati FRANCESCO BONIFAZI e ANNA SARA PIANIGIANI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avvocato PARDO CELLINI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. udienza del 23/10/2025): per la ricorrente:
1 “preso atto della impossibilità di definire in maniera bonaria le reciproche pretese, nonché della comparsa di costituzione avversaria, e della richiesta di parte avversa di essere rimessa in termini chiede a propria volta di essere rimessa in termini per la produzione di memoria, nonché di ordinare al sig. l'esibizione della CP_1 documentazione reddituale relativa al divorzio. Con riserva di meglio precisare e quantificare la domanda una volta presa visione della documentazione avversaria. Nel merito, qualora il tribunale non concedesse la rimessione in termini, si riporta alla domanda oggetto del ricorso, contestando integralmente la comparsa avversaria”; per il resistente:
“chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, – in via preliminare, voglia disporre la rimessione in termini del resistente per causa non imputabile ai sensi dell'art. 153
c.p.c.; – in via principale, rigettare integralmente il ricorso per revisione delle condizioni economiche proposto da in quanto inammissibile e Parte_1 infondato;
– con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. dopo avere premesso che la collocazione del figlio Pt_1 Parte_1
Per_
, di anni dodici, era presso la madre in via prevalente, e che le esigenze del figlio erano aumentate nel corso degli anni, ha chiesto la modifica delle condizioni economiche del divorzio, come concordate nell'anno 2018 con
[...]
Quest'ultimo si è costituito in giudizio tardivamente, chiedendo in via CP_1 preliminare la rimessione nel termine per la costituzione, in ragione della tardività della notifica del ricorso, e nel merito il rigetto della domanda.
2. In via preliminare, si deve rilevare che la notifica del ricorso si è perfezionata oltre il termine concesso dal giudice con decreto in data 23/6/2025: in effetti, la ricorrente ha avviato il ricorso alla notifica soltanto il 23/7/2025, termine che invece il giudice aveva indicato per il perfezionamento della notifica stessa. Deve pertanto essere accolta la richiesta di rimessione nel termine per la costituzione formulata dal convenuto, il quale
è incorso in una decadenza a causa della tardività della notifica. Occorre soltanto darsi
2 atto che ha comunque già articolato difese nel merito, ciò che non Controparte_1 rende necessaria la concessione di un ulteriore termine per il deposito di una comparsa.
Neppure vi sono i presupposti per concedere alla ricorrente un termine per replicare, avendo la stessa replicato oralmente in udienza alle deduzioni avversarie.
3. Ciò premesso, si osserva che dalle stesse dichiarazioni rese dalle parti personalmente all'udienza del 23/10/2025, emerge che in realtà la collocazione del figlio non è prevalentemente presso la madre ma è paritaria;
inoltre, pur risultando un miglioramento delle condizioni reddituali del – il quale ha dichiarato che CP_1 all'epoca del divorzio percepiva un reddito di circa € 2.200,00-2.300,00 al mese, mentre dalle dichiarazioni reddituali risulta che attualmente egli percepisca un reddito netto annuale di circa € 60.000,00 – si deve considerare che il convenuto è gravato anche dalla rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto di un nuovo immobile, onere che si aggiunge a quello consistente nell'obbligo di pagare la rata mensile (aumentata rispetto al passato) del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale ove abita la ricorrente con il figlio;
inoltre, si deve evidenziare che la stessa ricorrente ha dichiarato che all'epoca del divorzio percepiva un reddito di € 900,00 mensili, mentre attualmente ella ha uno stipendio di € 2.300,00 lordi al mese.
Sulla base di quanto emerso nel corso dell'udienza, valutati la collocazione paritaria del figlio e gli oneri di cui è gravato il considerato infine che la ricorrente non ha CP_1 documentato la propria situazione reddituale relativa all'epoca del divorzio (onere su di lei gravante sin dall'introduzione del giudizio, e non dipendente dalle difese della controparte), il Tribunale ritiene congruo l'importo che lo stesso ha offerto in CP_1 udienza, pari a € 600,00 mensili, corrispondente sostanzialmente all'importo dell'assegno determinato all'epoca del divorzio, con la rivalutazione ad oggi maturata.
Le spese straordinarie necessarie per il figlio continueranno a gravare per il 60% a carico del e per il 40% a carico della CP_1 Pt_1
4. In considerazione dell'esito del procedimento, con reciproca soccombenza, le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- a modifica delle condizioni del divorzio oggetto di domanda congiunta dei coniugi, e recepite dalla sentenza n. 3255/2018, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
con effetto a decorrere dal corrente mese di novembre 2025, l'importo mensile
[...] di € 600,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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