Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02018/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05070/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5070 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto in relazione alla procedura CIG B2B2669ADD da Sanacilia Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno e Lucia Licata, con domicilio eletto presso lo studio AL CA in Napoli, Centro Direzionale Isola E/2 Scala;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Società Regionale per la Sanità s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Fidanza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Tecnomedical s.r.l., non costituita in giudizio;
Mi.Med. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Althea Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
- della Determinazione del Direttore Generale n. 250 del 6 agosto 2025, avente ad oggetto la procedura aperta per l’affidamento della fornitura in noleggio di “Sistemi antidecubito destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Campania”, nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione del Lotto n. 1 al RTI TECNOMEDICAL, provvedimento comunicato a mezzo pec il 7 agosto 2025;
a) del verbale n. 1 del 27 novembre 2024, della seduta pubblica del Seggio di gara, in parte qua, che ad esito della verifica formale della documentazione amministrativa caricata dai concorrenti sulla piattaforma ha ammesso anche il RTI Controinteressato alla fase successiva della gara per il Lotto 1; b) del verbale n. 2 del 9 dicembre 2024 della seduta riservata del Seggio di gara, in parte qua, laddove per il Lotto 1, a esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dal RTI Controinteressato, lo ha ammesso con riserva al prosieguo della gara esperendo il soccorso istruttorio;
c) del verbale n. 3 del 7 gennaio 2025 della seduta riservata del Seggio di gara, in parte qua, ove ad esito dell’esame della documentazione amministrativa integrativa presentata il RTI TECNOMEDICAL è stato ammesso al prosieguo della gara per il Lotto 1;
d) del verbale n. 2 del 20 febbraio 2025 della Commissione giudicatrice in seduta riservata, nella parte in cui ha ritenuto di richiedere chiarimenti in merito all’offerta al sistema di supporto presentata dal RTI Controinteressato per il Lotto 1, invece di escluderlo;
e) del verbale n. 6 del 9 aprile 2025 della Commissione giudicatrice in seduta riservata nella parte in cui per il Lotto 1, ha dato mandato al responsabile della fase di affidamento di chiedere chiarimenti anche al RTI TECNOMEDICAL, assegnando un termine per il riscontro;
f) del verbale n. 7 del 23 aprile 2025 della Commissione giudicatrice in seduta riservata, in parte qua, ove la Commissione Giudicatrice, per il Lotto 1, preso atto del riscontro reso dal RTI Controinteressato, ha ritenuto dimostrato e conforme il possesso dei requisiti minimi del prodotto offerto;
g) del verbale n. 8 del 6 maggio 2025 della Commissione giudicatrice in seduta riservata, nella parte in cui ha ritenuto di richiedere chiarimenti in merito all’offerta presentata dal RTI Controinteressato per il Lotto 1, invece di escluderlo;
h) del verbale n. 10 del 14 maggio 2025 della Commissione giudicatrice in seduta riservata, nella parte in cui, per il Lotto 1, ha dato mandato al responsabile della fase di affidamento di chiedere chiarimenti anche al RTI TECNOMEDICAL, assegnando il termine entro cui riscontrare;
i) del verbale n. 11 del 21 maggio 2025 della Commissione giudicatrice in seduta riservata, in parte qua, ove per il Lotto 1, preso atto del riscontro reso dal RTI Controinteressato, ha proceduto con l’assegnazione del punteggio;
j) del verbale n. 13 del 5 giugno 2025 della Commissione giudicatrice in seduta pubblica, in parte qua, ove per il Lotto 1 ha visualizzato i punteggi tecnici assegnati al RTI TECNOMEDICAL ed ha proceduto all’assegnazione del punteggio economico;
k) del verbale n. 14 del 20 giugno 2025 della Commissione giudicatrice in seduta pubblica, in parte qua, ove per il Lotto 1 ha proposto l’aggiudicazione nei confronti del RTI TECNOMEDICAL;
l) Del parziale diniego manifestato il 7 agosto 2025 sull’istanza di accesso agli atti del 24 giugno 2025;
e, per quanto occorrer possa:
m) del Bando di gara, del Disciplinare, del Capitolato Tecnico;
n) della Determinazione del Direttore Generale n. 31 del 24 gennaio 2025. con con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice;
oltre ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché per la declaratoria:
- di inefficacia della convenzione relativa al Lotto 1 ex art. 122 c.p.a. ove stipulata;
e per l’accertamento e la condanna:
- all’ostensione completa degli atti non concessi, con particolare riferimento a:
(i) il riscontro al soccorso istruttorio: appendice di polizza intestata anche alle mandanti; dichiarazione di subappalto; eventuali dichiarazioni di ALTHEA ITALIA S.P.A. con riguardo al possesso dei requisiti di ordine generale;
(ii) riscontro RTI TECNOMEDICAL Reg. sistema PI050853-25 e Reg. sistema PI063913-25;
(iii) Manuale d’uso prodotto in gara dal RTI TECNOMEDICAL;
- al risarcimento dei danni patiti e patiendi, in via prioritaria in forma specifica attraverso l’aggiudicazione della gara e la stipula del relativo contratto, con richiesta fin da ora di eventuale subentro;
- in via subordinata, nell’impossibilità di reintegrazione in forma specifica, al risarcimento del danno per equivalente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sanacilia Service S.r.l. il 25/11/2025:
Per confermare e integrare l’impugnazione anche degli atti in epigrafe indicati, e, in particolare:
a) il verbale n. 2 del 20 febbraio 2025 della Commissione giudicatrice in seduta riservata, nella parte in cui ha ritenuto di richiedere chiarimenti in merito all’offerta del sistema presentato dal RTI Controinteressato per il Lotto 1, invece di escluderlo;
b) il verbale n. 6 del 9 aprile 2025 della Commissione giudicatrice in seduta riservata, nella parte in cui per il Lotto 1, ha dato mandato al responsabile di fase di chiedere chiarimenti anche al RTI TECNOMEDICAL assegnando un termine per il riscontro;
c) le richieste di chiarimento Reg. Sistema n. PI050853-23 e Reg. sistema n. PI050859-25, entrambe inviate tramite il portale telematico il 16 aprile 2025, con cui So.Re.Sa. ha chiesto chiarimenti sia alla TECNOMEDICAL che alla MI.MED, con riguardo al requisito “ Presenza di sensori elettronici e/o pneumatici per la gestione totalmente auto matica delle pressioni, senza la necessità di impostare il peso paziente con regolazione automatica del peso che garantisca, altresì, l’automatica compensazione ad ogni cambio di postura del paziente in base al peso e alla posizione dello stesso ”;
d) ol verbale n. 7 del 23 aprile 2025 della Commissione giudicatrice in seduta riservata, in parte qua, ove la Commissione Giudicatrice, per il Lotto 1, preso atto del riscontro reso dal RTI Controinteressato, ha ritenuto dimostrato e conforme il possesso dei requisiti minimi del prodotto offerto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mi.Med. s.r.l., della Società Regionale per la Sanità s.p.a. e di Althea Italia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. GE RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Sanacilia Service s.r.l., seconda graduata (con un distacco dalla prima di 1,61 punti), ha impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, l’aggiudicazione in favore del controinteressato R.T.I. Tecnomedical del lotto n. 1 (valore complessivo a base d’asta di € 18.536.131,25) della procedura aperta indetta da So.Re.Sa. S.p.a. per l’affidamento della fornitura in noleggio di “[s] istemi antidecubito destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Campania ”.
2. – La società ricorrente deduce che l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara a fronte della obiettiva carenza delle caratteristiche tecniche minime, prescritte dalla lex specialis (artt. 2 e 3 del Capitolato Tecnico), dei dispositivi medici da esso offerti, siccome privi, in estrema sintesi: della classificazione in classe IIa pretesa dalla normativa euro-unitaria (Regolamento Dispositivi Medici UE 2017/745 e direttive europee Dispositivi Medici 93/42/CE); dei requisiti antistatici e di resistenza al fuoco (non essendo il dispositivo offerto certificato in Classe 1IM); della conformità, quanto ai motori di gonfiaggio, alle norme CEI 62-5 (che recepiscono la norma CEI EN 60601-1 o equivalenti CENELEC in vigore); come pure delle certificazioni afferenti all’attività di sanificazione, che in ogni caso non potrebbero essere demandate alla mandataria del R.T.I., come invece previsto, in quanto non rientranti nel Codice ATECO e nell’oggetto sociale della stessa.
Da qui l’assunto ricorsuale che il dispositivo offerto dall’aggiudicatario – sistema ‘ Decu plus combi auto ’, composto, tra l’altro, da un materasso antidecubito con altezza di 13 cm di aria e 5 cm di schiuma –, difettando sotto plurimi profili delle specifiche caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato tecnico, debba essere configurato quale “ aliud pro alio ”, con conseguente obbligo della S.A., nella specie disatteso, di disporre l’esclusione dell’operatore economico che ha formulato la relativa offerta (motivo sub I).
2.1. – L’illegittimità dell’aggiudicazione deriverebbe, inoltre, dalla violazione del canone dell’auto-vincolo, che impone alla S.A. di attenersi alle prescrizioni da essa stessa dettate, per essere evidente, ad avviso della ricorrente, che la mancata esclusione dal Lotto 1 dell’aggiudicatario configuri una sostanziale disapplicazione delle regole di gara poste a presidio degli elementi essenziali dell’offerta, stante la non conformità del prodotto offerto dall’aggiudicatario alle prescrizioni della lex specialis sulle caratteristiche tecniche minime ed essenziali (motivo sub II).
3. – Si è costituita in giudizio, in resistenza al gravame, la So.Re.Sa. s.p.a., concludendo per l’infondatezza delle censure articolate in ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
Si sono costituite in giudizio, altresì, la MiMed s.r.l., in proprio e in qualità di consorziata (mandante) nel costituendo Consorzio con Tecnomedical s.r.l. (mandataria), e la Althea Italia S.p.A. (mandante), entrambe svolgendo ampie controdeduzioni a confutazione del gravame introduttivo, preliminarmente eccependone, Althea Italia s.p.a., l’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi.
4. – La società ricorrente con motivi aggiunti depositati il 25 novembre 2025, avuta contezza dei documenti ai quali aveva chiesto di accedere, oggetto anche di apposita istanza ex art. 116 c.p.a. avanzata con il ricorso introduttivo (depositati in giudizio da So.Re.Sa. S.p.A. e dalle mandanti costituite), e in particolare dei chiarimenti richiesti da So.Re.Sa. alla Tecnomedical e alla Mi.Med. e del relativo riscontro, ha ribadito, anzitutto, l’insussistenza del requisito minimo previsto dall’art. 2, punto n. 3 del Capitolato tecnico, ai sensi del quale “ i motori di gonfiaggio devono essere conformi alle norme CEI 62-5 (che recepisce CEI EN 60601-1) o equivalenti CENELEC in vigore ”, posto che non sarebbe evincibile dalla documentazione prodotta alcuna certificazione o prova, anche ed eventualmente per equivalenza, del possesso di tale caratteristica minima ( sub a).
Il sistema del R.T.I. aggiudicatario sarebbe carente, inoltre, anche del requisito specifico del blocco di tastiera automatico (artt. 2, punto 9, e 3, punto 6, Capitolato tecnico: sub b), e, come pure già rappresentato nel ricorso, del requisito di Classe 1.IM (art. 2, punto 5, Capitolato tecnico: sub c).
4.1. – Deficit aggiuntivi del dispositivo del R.T.I. aggiudicatario in termini di rispondenza ai requisiti minimi andrebbero ravvisati, secondo quanto ulteriormente dedotto nei motivi aggiunti, con riferimento al ‘Ciclo di gonfiaggio’ (art. 3, punto 2 Capitolato tecnico) e alle ‘Zone pressorie differenziate’ (art. 3, punto 9, Capitolato tecnico): la ricorrente lamenta, in particolare, quanto al cd. ciclo di gonfiaggio, che il dispositivo proposto dall’aggiudicataria mancherebbe della caratteristica tecnica “ funzionamento a pressione dinamica [che] deve garantire una ridotta pressione di contatto nei punti di appoggio per almeno il 50% del ciclo (almeno rapporto 1:2) ” ( sub d), e, in ordine alle cd. zone pressorie differenziate, che non sarebbe soddisfatto il requisito minimo secondo cui “ le celle del materasso devono poter essere singolarmente asportabili ed escludibili dal care giver o operatore sanitario, per permettere posture personalizzate, con scarico della pressione totale e costante in zone corporee specifiche o particolarmente a rischio ” ( sub e).
5. – La So.Re.Sa. s.p.a. e le società controinteressate hanno tutte eccepito la parziale inammissibilità dei motivi aggiunti sul rilievo della tardività delle nuove censure ivi sollevate, siccome suscettibili di essere articolate già in seno all’atto introduttivo del giudizio notificato in data 26/09/2025, allorquando i profili di presunta difformità tecnica dell’offerta aggiudicataria – denunciati con i motivi aggiunti notificati in data 17/11/2025 – erano già conosciuti (o comunque conoscibili) dalla ricorrente. E questo a prescindere dal deposito documentale effettuato in giudizio dalla S.A. e dalle controinteressate, atteso che la documentazione ostesa in giudizio non avrebbe disvelato profili conoscitivi ulteriori rispetto a quelli già ricavabili dalla documentazione tecnica in possesso della ricorrente, che era stata ritualmente pubblicata dalla Stazione appaltante sul portale telematico a far tempo dal 08/08/2025.
6. – All’udienza pubblica del 11/2/2026, in vista della quale le parti costituite hanno depositato documenti e scambiato memorie e repliche, la controversia è stata trattenuta in decisione.
7. – Il Collegio deve disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo sollevata da Althea Italia s.p.a. sull’assunto della genericità delle doglianze ivi articolate, poiché ritiene, di contro, che nell’atto introduttivo del giudizio sia contenuta una critica adeguatamente puntuale delle valutazioni compiute dalla S.A. in punto di rispondenza del dispositivo dell’aggiudicataria ai requisiti tecnici minimi pretesi dalla lex specialis , e pertanto l’enucleazione di ragioni di censura sufficientemente specifiche e circostanziate da poter essere ammesse allo scrutinio giurisdizionale.
L’eccezione va quindi respinta.
8. – Venendo alle questioni di merito, il ricorso introduttivo è infondato.
La ricorrente sostiene innanzitutto che, avendo l’Amministrazione previsto quale oggetto del Lotto 1 la fornitura in noleggio di un ‘ Sistema di supporto preventivo e terapeutico per pazienti a basso e medio rischio’, e pertanto richiesto dei dispositivi di destinazione “ terapeutica ”, i prodotti offerti dall’aggiudicatario avrebbero dovuto essere classificati dal produttore in Classe IIa, ai sensi del Regolamento UE n. 2017/745, con obbligo di possedere la Certificazione CE rilasciata dall'organismo notificato (cfr. art. 2 del Capitolato tecnico), mentre, essendo essi classificati in Classe I, non avrebbero potuto svolgere la funzione terapeutica richiesta, risultando per l’effetto inidonei alla destinazione d’uso. Ai sensi del Regolamento cit., regola 9, infatti, tutti i dispositivi attivi terapeutici destinati a fornire o scambiare energia, come anche i sistemi antidecubito per cui è controversia, afferma la ricorrente, rientrano almeno in classe IIa (“ 3.1. Regola 9 Tutti i dispositivi attivi terapeutici destinati a rilasciare o a scambiare energia rientrano nella classe IIa [omissis]”).
La censura non coglie nel segno.
8.1. – Si rileva in primo luogo che l’art. 2 del Capitolato non ha prescritto la registrazione in Classe IIa, né che la conformità alla normativa unionale fosse attestata da un organismo notificatore.
81.1. – La norma, infatti, si limita a richiedere, quale caratteristica minima del dispositivo, che questo debba “ essere marcato CE ed essere conforme ai requisiti stabiliti dal Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 o alle direttive europee Dispositivi Medici 93/42/CE (D.Lgs. 46 del 24/02/1997 e s.m.i.) ”. Ne deriva che l’interpretazione prospettata dalla ricorrente, secondo cui la classificazione IIa integrerebbe un requisito essenziale a pena di esclusione, non trova riscontro nel Capitolato tecnico, ponendosi anzi, ad avviso del Collegio, in conflitto con l’assenza di tipizzazione e di specificità dei parametri descrittivi del prodotto recati dalla legge di gara, che non richiedono alcuna particolare classificazione del dispositivo offerto ( ubi lex voluit, dixit ).
8.1.2. – Ad avviso del Collegio, l’effetto espulsivo invocato dalla ricorrente sarebbe predicabile, a tutto concedere, solo se i requisiti tecnici descritti nella legge di gara consentissero di ricostruire con esattezza il prodotto richiesto dall’Amministrazione e di fissare, di riflesso, in maniera analitica ed inequivoca determinate caratteristiche tecniche come obbligatorie, tra le quali quella che la ricorrente qui indica in termini di ‘requisito minimo’: il fatto è che la disciplina di gara non è tale da far emergere la necessità della presunta “qualità essenziale” della prestazione richiesta.
8.2. – Sotto altro e parimenti dirimente profilo, l’enfasi riposta dalla ricorrente nella “ destinazione terapeutica ” dei dispositivi, allo scopo di dedurne – in pretesa applicazione della cit. Regola n. 9 del Regolamento – la necessaria registrazione in Classe IIa, si rivela incoerente, a ben vedere, con lo stesso oggetto del Lotto controverso, con il quale viene richiesta la fornitura di dispositivi in grado di svolgere anche una funzione ‘ preventiva ’ nei riguardi di soggetti espositi al rischio di sviluppare lesioni, e quindi non esclusivamente – né principalmente – una funzione terapeutica (come ad esempio richiesto per il lotto n. 2).
8.2.1. – Invero, secondo la Regola 1 e 13 del Capo II dell’All. VIII del Regolamento UE 2017/745, tutti i dispositivi non invasivi, come appunto i materassi antidecubito, rientrano nella Classe I, non potendosi applicare ad essi, come vorrebbe la ricorrente, la Regola 9, che riguarda “ i dispositivi attivi terapeutici destinati a fornire o a scambiare energia ”, che rientrano nella Classe IIa.
In aggiunta a quanto appena osservato in punto di non esclusività della funzione terapeutica dei dispositivi in questione, infatti, va tenuta presente la destinazione d'uso del contestato sistema antidecubito, da intendersi come dispositivo medico “ non attivo ” (come del resto si legge nella “ Scheda tecnica del prodotto offerto ” dall’aggiudicatario, pag. 5), in quanto semplicemente “ destinato a trasmettere, senza modificazioni di rilievo, l'energia, le sostanze o altri elementi tra un dispositivo medico attivo e il paziente ” (in tal senso Cons. Stato, Sez. III, 19/06/2025, n. 5363, che ha ritenuto, in un caso sovrapponibile a quello di specie, che “ le pertinenti disposizioni regolamentari richiedono che un dispositivo sia classificato come IIa solo se destinato principalmente alla cura di una ferita, ammettendo quindi, a contrario, che quello destinato congiuntamente alla cura ed alla prevenzione delle piaghe da decubito sia classificato, come quello offerto dalla appellante principale, in classe I ”).
Ne deriva l’infondatezza della censura.
9. – Va disattesa anche l’ulteriore doglianza ancorata al rilievo che il dispositivo offerto, in quanto non certificato in Classe 1IM, sarebbe irrispettoso della previsione del Capitolato secondo cui “[p] er i sistemi dotati di parti imbottite (esempio schiuma) è richiesta la certificazione classe 1.IM per le parti interessate, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2002, titolo II articolo 3 punto 3.2 ”.
9.1. – L’evocata prescrizione capitolare si rivela infatti inconferente, non essendo riferita ai “ materassi ” in quanto tali.
La disposizione è inserita nella sezione del capitolato dedicata alla descrizione delle “ caratteristiche minime della cover di copertura dei materassi ”, che, nel caso dell’aggiudicataria, non risulta affatto “imbottita” (il dato è univoco, posto che la schiuma presente nel relativo dispositivo si concretizza in un materassino che costituisce la base di supporto delle celle ad aria e, pertanto, non fa parte della cover), con conseguente inapplicabilità della menzionata prescrizione della lex specialis .
10. – Nemmeno persuadono le ulteriori censure con cui è dedotta la carenza del requisito previsto dall’art. 2 del Capitolato tecnico, ossia la non conformità dei motori di gonfiaggio alle norme CEI 62-5, che recepiscono la norma CEI EN 60601-1 o equivalenti CENELEC in vigore, e l’omessa indicazione della disattivazione automatica non oltre i 30 minuti in caso di gonfiaggio massimo.
10.1. – Tali rilievi critici sono smentiti, invero, dalla documentazione presentata in sede di gara.
10.1.1. – Il motore di gonfiaggio del dispositivo offerto dall’aggiudicatario è dotato dell’attestazione di equivalenza funzionale rilasciata da SINGA Technology Corporation rispetto ai motori di propria produzione, di cui è certificata la conformità alle norme CEI EN 60601-1, come si ricava dalla “ Scheda tecnica del prodotto offerto (pag. 7), nella quale è chiaramente indicata la conformità alle norme CEI 62-5. E alla detta scheda è allegata, altresì, la dichiarazione del produttore che attesta che “ il tempo di gonfiaggio massimo è inferiore a 30 minuti, per facilitare le operazioni di assistenza infermieristica quotidiana e il trasferimento dei pazienti con disattivazione automatica per motivi di sicurezza ” (pag. 12).
Da qui l’inconsistenza della censura.
11. – Né può trovare ingresso, ancora, la doglianza che si appunta sulla presunta inidoneità della mandataria del R.T.I. (Tecnomedical S.r.l.) allo svolgimento dell’attività di sanificazione in quanto non rientrante nel Codice ATECO e nell’oggetto sociale della stessa, che si vuole anche sprovvista della certificazione 13485.
11.1. – In disparte il rilievo che i profili legati alle caratteristiche della centrale di sanificazione e alla efficacia dell’attività di sanificazione attengono alla valutazione qualitativa dell’offerta tecnica alla luce dei parametri a punteggio 21, 22 e 23, elencati nell’allegato A6, rispetto ai quali alcuna contestazione è stata formulata dalla ricorrente – neanche ai fini della “prova di resistenza” – con riguardo ai giudizi espressi dalla commissione giudicatrice, a confutazione della censura deve rilevarsi che la sanificazione dei dispositivi offerti è un’attività accessoria alla fornitura che rientra nell’oggetto sociale della Tecnomedical, che si occupa della commercializzazione di apparecchiature e attrezzature medicali e della loro manutenzione e assistenza, e, inoltre, che, contrariamente a quanto ipotizzato in ricorso, la medesima società risulta in possesso della certificazione ISO 13485:2016 (cfr. all. 8 alla memoria Mi.Med dep. in data 20/10/2025), che ricomprende, tra l’altro, le macroaree della “ assistenza tecnica ” e della “ manutenzione ”, nel cui ambito certamente rientrano anche le attività di pulizia e sanificazione dei dispositivi medici.
12. – Ne deriva l’infondatezza anche di questa doglianza, e, con essa, del motivo sub I e del ricorso nel suo complesso, atteso che l’insussistenza delle carenze lamentate sub I esclude la ricorrenza, altresì, dei vizi, logicamente dipendenti, dedotti con il motivo sub II, a mezzo del quale la ricorrente si duole di un’inesistente (ma in tesi conseguente) violazione dei principi dell’affidamento e dell’auto-vincolo, per aver la Commissione – tuttavia del tutto legittimamente, per quanto sinora osservato – ritenuto conforme alla legge di gara l’offerta del Consorzio aggiudicatario.
13. – Quanto ai motivi aggiunti, gli stessi sono in parte inammissibili e in parte infondati.
Sono inammissibili, siccome tardive, le censure (v. supra , §§ 4. e 4.1.) formulate sub b), d) ed e), mentre sono infondate quelle sub a) e c).
14. – Le doglianze sub d) ed e), del tutto ‘nuove’ rispetto al contenuto dell’atto introduttivo, non trovano alcun ‘aggancio’ giustificativo in elementi conoscitivi sopravvenuti alla proposizione dell’originario ricorso.
14.1. – Trattasi, dunque, di censure – riguardanti il “ ciclo di gonfiaggio ” e le “ zone pressorie differenziate ” – tardivamente formulate, siccome già chiaramente enucleabili sulla scorta della sola documentazione tecnica (Scheda tecnica e Relazione tecnica allegata all’offerta) presentata in gara dall’aggiudicatario alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ossia di documenti già nella disponibilità della ricorrente al momento della presentazione del ricorso introduttivo, rispetto ai quali alcun elemento conoscitivo inedito risultano aver apportato le richieste di chiarimenti formulate dalla commissione in corso di gara, ovvero i riscontri dell’operatore economico, versati in seguito in giudizio.
15. – E analogamente è a dirsi quanto alla doglianza sub b), incentrata sulla carenza del requisito specifico del blocco di tastiera automatico (art. 2, punto 9, Capitolato) e sull’assenza di sensori elettronici e/o pneumatici per la gestione totalmente automatica delle pressioni, senza la necessità di impostare il peso paziente (art. 3, punto 6, Capitolato), doglianza anch’essa tardiva siccome compiutamente articolata per la prima volta (essendo stata solo menzionata nel ricorso introduttivo) nell’atto per motivi aggiunti, sulla base, tuttavia, di informazioni e di evidenze in toto ritraibili, anche in tal caso, dall’offerta tecnica (e allegati) della controinteressata, e segnatamente dalla ‘relazione tecnica’ della Tecnomedical s.r.l. (si v., a comprova, p. 14 e ss. dei motivi aggiunti).
Da qui la conseguente inammissibilità, per tardività, dei motivi aggiunti limitatamente alle censure articolate sub b), d) ed e).
16. – Quanto alle doglianze sub a) e c), con esse sono riproposti i rilievi critici già sollevati nell’atto introduttivo del giudizio circa la presunta violazione della regola del capitolato secondo cui “ i motori di gonfiaggio devono essere conformi alle norme CEI 62-5 (che recepisce CEI EN 60601-1) o equivalenti CENELEC in vigore ” (sub a; v. supra, § 10. e ss.), e di quella che prescrive il requisito di Classe 1.IM (sub c; v. supra, § 9. e s.).
16.1. – La critica relativa alla presunta carenza del requisito di Classe 1.IM della cover e all’asserita inadeguatezza del certificato BS 7175 (sub c), riproposta senza variazioni o aggiunte rispetto a quanto già dedotto con il ricorso, risulta infondata per quanto osservato in precedenza (§ 9. e s.).
16.2. – Quanto, infine, alla prospettata “ assenza del requisito minimo previsto dal Capitolato ” (motivi aggiunti, p. 14) riguardante “ i motori di gonfiaggio ”, che “ devono essere conformi alle norme CEI 62-5 (che recepisce CEI EN 60601-1) o equivalenti CENELEC in vigore ” ( sub a), la tesi della ricorrente, che ritiene insufficiente quanto attestato nella Scheda tecnica allegata all’offerta dell’aggiudicatario e nella Dichiarazione UE di conformità (DoC) del fabbricante del prodotto, non può essere condivisa.
16.2.1. – Per un verso, infatti, gli atti di gara non richiedevano ai fini della dimostrazione del possesso della caratteristica tecnica di cui si controverte – attinente alla sicurezza elettrica del sistema – l’esibizione di una certificazione o di rapporti di prova; né nel disciplinare si rinvengono prescrizioni specifiche riguardanti la modalità di comprova della conformità del sistema offerto alle specifiche norme tecniche sopra indicate. Per altro verso, e in ogni caso, il contenuto della scheda tecnica del sistema, nella quale è chiaramente indicata la conformità alle norme CEI 62-5, e quello della dichiarazione di conformità CE del produttore, che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non soggiace ad alcun obbligo di elencazione delle norme armonizzate applicate (si v. art. 19 e Allegato IV del Regolamento (UE) 2017/745), è stato ritenuto idoneo dalla S.A. a dimostrare la conformità del dispositivo alla specifica tecnica per cui è controversia sulla scorta di un apprezzamento tecnico che si presenta esente da profili di palese illogicità o travisamento dei fatti, ed è supportato altresì dalla dichiarazione di SINGA Technology Coprporation sulla sovrapponibilità dei motori di propria produzione, di cui è attestata la conformità alle norme CEI EN 60601-1, a quelli presenti nel sistema antidecubito dell’aggiudicataria.
16.2.2. – Peraltro, il motore di cui si tratta – il dato è incontestato – è conforme ai requisiti di sicurezza elettrica relativi ai dispositivi medici, essendo classificato in classe II con un doppio grado di isolamento. Il fabbricante, infatti, ha qualificato il dispositivo come apparecchio elettromedicale di classe di protezione II (quindi, con doppio isolamento o isolamento rinforzato) con parti applicate al corpo di tipo BF ( body floating , elettricamente isolate) facendo riferimento a classificazioni definite e utilizzate esclusivamente nell’ambito delle norme armonizzate EN 60601-1, recepite in Italia come CEI 62-5, o di norme CENELEC equivalenti.
Ne deriva l’infondatezza anche di quest’ultima contestazione.
17. – Le spese, regolate in dispositivo, come per legge seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- in parte dichiara inammissibili e in parte rigetta i motivi aggiunti, come da motivazione.
Condanna la ricorrente Sanacilia Service s.p.a. alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore di So.Re.Sa. s.p.a., di Althea Italia s.p.a. e di Mi.Med s.r.l., che si liquidano in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori, come per legge, nella misura di un terzo per ciascuna delle parti vittoriose.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
GE RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE RE | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO