TAR Napoli, sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 2018
TAR
Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Mancanza classificazione Classe IIa

    La legge di gara non prescrive la classificazione in Classe IIa né la certificazione da organismo notificato, ma solo la marcatura CE e la conformità ai Regolamenti UE. Inoltre, la funzione dei dispositivi è anche preventiva, non esclusivamente terapeutica, e rientrano nella Classe I come dispositivi non attivi.

  • Rigettato
    Mancanza certificazione Classe 1IM

    La prescrizione si riferisce alla 'cover di copertura dei materassi', che nel dispositivo offerto non è imbottita, rendendo la norma inapplicabile.

  • Rigettato
    Non conformità motori di gonfiaggio alle norme CEI 62-5

    Il motore è dotato di attestazione di equivalenza funzionale da SINGA Technology Corporation, con certificata conformità alle norme CEI EN 60601-1. La scheda tecnica indica la conformità alle norme CEI 62-5. La dichiarazione del produttore attesta che il tempo di gonfiaggio massimo è inferiore a 30 minuti con disattivazione automatica per sicurezza.

  • Rigettato
    Inidoneità mandataria per attività di sanificazione

    L'attività di sanificazione è accessoria e rientra nell'oggetto sociale di Tecnomedical (commercializzazione, manutenzione, assistenza). La società possiede la certificazione ISO 13485:2016, che include assistenza tecnica e manutenzione, comprese pulizia e sanificazione.

  • Rigettato
    Violazione principi di affidamento e auto-vincolo

    La violazione non sussiste in quanto l'offerta dell'aggiudicatario è stata ritenuta legittimamente conforme alla legge di gara.

  • Inammissibile
    Tardività censure su ciclo di gonfiaggio e zone pressorie differenziate

    Tali censure erano già chiaramente desumibili dalla documentazione tecnica presentata in gara dall'aggiudicatario, disponibile prima della presentazione del ricorso introduttivo.

  • Inammissibile
    Tardività censura su blocco tastiera automatico e sensori

    Le informazioni necessarie per formulare tale censura erano ricavabili dall'offerta tecnica della controinteressata, già disponibile al momento del ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Infondatezza censura su conformità motori di gonfiaggio

    Gli atti di gara non richiedevano una certificazione specifica. La scheda tecnica e la dichiarazione di conformità CE del produttore sono state ritenute idonee dalla stazione appaltante. Il motore è conforme ai requisiti di sicurezza elettrica (classe II, doppio isolamento).

  • Rigettato
    Infondatezza censura su certificazione Classe 1.IM

    La censura è infondata per le stesse ragioni già esposte nel ricorso introduttivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 25/03/2026, n. 2018
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2018
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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