Articolo 2 della Legge 16 maggio 1980, n. 175
Articolo 1Articolo 3
Versione
18 maggio 1980
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 270.000 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 18 maggio 1980