Art. 2.
Nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero dell'industria e del commercio, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un capitolo per le spese di manutenzione ed esercizio degli automezzi di controllo in dotazione agli uffici metrici, e sono assegnate al detto capitolo lire 8.000.000.
Nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero dell'industria e del commercio, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e' istituito un capitolo per le spese di manutenzione ed esercizio degli automezzi di controllo in dotazione agli uffici metrici, e sono assegnate al detto capitolo lire 8.000.000.