Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 18/03/2026, n. 5102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5102 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05102/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02402/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2402 del 2026, proposto da AB Es Sabbar, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, via Atellana, n. 3;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della nota emessa dalla Questura di Roma in data 28 novembre 2025, con la quale è stata dichiarata l’irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa IA MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorrente ha impugnato il decreto emesso dal Questore di Roma in data 28 novembre 2025, con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 4 ottobre 2024, in ragione della mancata stipulazione da parte del richiedente e del datore di lavoro del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma;
- il ricorrente ha dedotto violazione di legge e del legittimo affidamento, oltre alla non imputabilità della mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, avendo atteso invano la convocazione da parte della Prefettura, e rappresentando di aver tra l’altro, nelle more dell’adozione del provvedimento, trovato una regolare occupazione;
- in data 13 marzo 2026 l’Amministrazione si è costituita in giudizio, depositando una memoria difensiva con cui, ricostruito puntualmente l’iter amministrativo svolto e rappresentato che, in data 18 aprile 2025, la Prefettura ha adottato il provvedimento di revoca del nulla osta, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato;
- nella camera di consiglio del 17 marzo 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- a fronte della carenza del contratto di soggiorno stipulato presso la Prefettura di Roma, il provvedimento oggetto del presente gravame costituisce un atto dovuto e vincolato da parte della Questura;
- in particolare, l’istanza di permesso di soggiorno proposta, come evidenziato dalla Questura in sede difensiva, è stata avanzata senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalla disciplina primaria vigente, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno da parte del ricorrente e del datore di lavoro richiedente presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma;
- pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’Amministrazione resistente ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22, co. 5 ter, e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, posto che il ricorrente non ha completato la procedura prevista per l’ingresso dello straniero come lavoratore subordinato;
- la dedotta imputabilità alla Prefettura di Roma del mancato perfezionamento dell’iter amministrativo previsto, risulta inconferente ai fini di causa, atteso il carattere vincolato del provvedimento oggetto del gravame;
- in ogni caso, a fronte di una eventuale inerzia della Prefettura, lo strumento da attivare è rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31, comma 1 e 2, e 117 cod. proc. amm.), e non dalla diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura di Roma, in ragione anche dei controlli spettanti per competenza alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999 (Tar del Lazio, sezione I-ter, sent. n. 33650 /2025; id. sent. n. 12831/2025);
- come affermato dal Consiglio di Stato (sez. III) con sentenza dell’8 ottobre 2025, n. 7892, “ Ove, infatti, si ritenesse che in caso inosservanza dell’iter autorizzatorio fosse possibile e, anzi, non iniquo, il rilascio di permesso di lavoro in deroga, in considerazione delle evidenziate disfunzioni collegate all’organizzazione della Prefettura di Roma - la cui contestata inerzia avrebbe potuto in ogni caso trovare un eventuale rimedio con l’attivazione dal rito del silenzio (artt. 31 co. 1 c.p.a.) -, si priverebbero di ogni rilevanza le previsioni di cui al quadro normativo di riferimento, la cui finalità è essenzialmente quella, di permettere il controllo tempestivo e l’identificazione del richiedente straniero da parte delle autorità competenti. È evidente che, accedendo ad una differente interpretazione, in contrasto con il carattere imperativo delle disposizioni normative sui flussi d’ingresso, si stravolgerebbe l’iter amministrativo che il legislatore ha disciplinato, contemperando le esigenze di speditezza per la conclusione della procedura a mezzo dell’ausilio telematico (spedizione del Kit), con quelle della sicurezza, mediante il tempestivo controllo e l’identificazione dei cittadini extracomunitari che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale” ;
- pertanto, che il ricorso sia infondato e vada dunque respinto;
- infine, che le peculiarità della vicenda giustifichino la compensazione tra le parti delle spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
AN NN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
IA MO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA MO | AN NN |
IL SEGRETARIO