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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2024, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza dell'11 aprile 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1887/2017 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 355, emesso dal Tribunale di Patti in data
12 settembre 2017, promossa da
(C.F.: ) e da Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. CodiceFiscale_2
Salvatore Cinnera Martino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in S. Agata Militello, via S. Giuseppe n. 51, attori in opposizione, contro
(C.F. e P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore , rappresentata e difesa, anche in via Parte_3 disgiunta tra loro, dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian
Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elettra Cortese, in
Reggio Calabria, via T. Campanella n. 46, convenuta in opposizione,
e nei confronti di
(C.F.: ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo ed
[...] elettivamente domiciliata in Roma Viale Giulio Cesare n. 2, terza intervenuta, avente ad oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo – contratti bancari;
sono presenti l'avv. Gabriella Donzì in sostituzione dell'avv. Cinnera Martino, l'avv. Antonella Spinnato in sostituzione degli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli e l'avv. Vincenzina Pagliazzo in sostituzione dell'avv. Giuseppe Grillo, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi in atti e alle note conclusive. L'avv. Donzì e l'avv. Pagliazzo insistono nel richiamo del c.t.u. per i motivi indicati nei propri atti. L'avv. Spinnato si oppone e chiede la decisione. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 13 novembre 2017,
e hanno proposto opposizione al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 355 emesso dal Tribunale di Patti in data 12 settembre 2017 e notificato in data 3 ottobre 2017, con il quale era stato ingiunto nei loro confronti il pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1
66.751,50 derivante dalle esposizioni debitorie del conto corrente affidato n. 21851/300122242 del 24 febbraio 1995 e del finanziamento chirografario n. 6720897 del 20 luglio 2010 intestati alla e garantiti Pt_1 da , oltre interessi da conteggiarsi dal 19 novembre 2016 al Parte_2 soddisfo, oltre spese del procedimento di ingiunzione.
Gli attori hanno eccepito l'inesistenza del contratto di conto corrente, nonché l'illegittimità delle clausole contenute in tutti i contratti e relative all'applicazione di interessi passivi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alle commissioni di massimo scoperto e chiedendone la relativa declaratoria di nullità con domanda di ripetizione delle somme corrisposte in virtù delle clausole nulle.
Gli attori hanno, inoltre, eccepito la nullità delle fideiussioni.
Con comparsa di risposta depositata in data 21 giugno 2018, si è costituita e per essa contestando le Controparte_1 CP_4 eccezioni degli opponenti e chiedendone il rigetto.
Con comparsa di risposta depositata in data 25 settembre 2020, si è costituita quale cessionaria del credito oggetto di Controparte_2 ingiunzione aderendo alle domande della convenuta.
Con ordinanza depositata in data 4 ottobre 2019, il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso il termine ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Espletata la c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. All'udienza odierna, la causa viene decisa. Con note di trattazione scritta depositate in data 15 aprile 2021, gli attori hanno eccepito l'improcedibilità del giudizio per irregolarità della mediazione svolta con la partecipazione dei soli procuratori non sostanziali ed in assenza delle parti personalmente.
L'eccezione appare fondata. Rivedendo precedenti orientamenti contrari, e tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale, nelle more intervenuta, occorre ritenere fondata l'eccezione proposta. Peraltro, occorre rilevare che l'improcedibilità del giudizio per omessa regolare mediazione, è rilevabile d'ufficio dal giudice senza che, pertanto, possa avere rilievo la circostanza che gli opponenti non l'abbiano contestata nella prima difesa utile.
Innanzitutto, deve premettersi che, trattandosi di un giudizio riguardante contratti bancari, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, le parti sono tenute ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, in questo caso a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, cui è seguita l'assegnazione di termine per l'instaurazione del procedimento. Nella specie, come dimostrato dal verbale di mediazione in atti, gli attori e la società opposta non sono intervenuti personalmente agli incontri di mediazione o per mezzo del proprio legale rappresentante, bensì hanno partecipato mediante i rispettivi procuratori processuali.
Nel verbale negativo di mediazione del 7 novembre 2019, si legge:
.
La procura generale notarile richiamata, tuttavia, è una procura generale alle liti che è inidonea a conferire il potere sostanziale di intervenire agli incontri di mediazione al fine di potere disporre dello specifico diritto controverso, in quanto il potere di conciliare e transigere ivi previsto (v. procura notarile dell'11 novembre 2013) non è specificamente riferita alla mediazione.
La Suprema Corte (Cass., n. 8473/2019), in materia, ha avuto modo di esprimere i seguenti principi.
“Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare
l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione”; nel rilevarsi che l' art. 8 del d.lgs. n. 28/2010, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati e che, quindi, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, tuttavia, non può sottacersi che la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In particolare, la Suprema Corte, ha rilevato che “In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri”. Dunque, atteso che la legge non lo esclude, deve ritenersi ammissibile che la parte che, “per sua scelta o per impossibilità” non possa partecipare personalmente a un incontro di mediazione, possa farsi sostituire dal proprio difensore, purché gli conferisca tale potere mediante una procura speciale sostanziale “avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”, con la conseguenza che siffatto potere non può essere conferito al difensore con la procura generale alle liti anche se contenuta in atto notarile ove la stessa non sia specificamente rivolta ad autorizzare il procuratore medesimo alla partecipazione alla mediazione con potere in quella sede di disporre dei diritti sostanziali oggetto del procedimento.
Conformi al suddetto orientamento sono le successive pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III, sent. 05/07/2019, n.
18068; Cass. civ. sez. II, ord. 26/04/2022, n. 13029).
Inoltre, il principio statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n.
8473/2019 ha trovato larga applicazione anche nella giurisprudenza di merito maggioritaria.
Sul tema, si ritiene opportuno aderire all'orientamento, ormai maggioritario, giurisprudenziale che – partendo dal rilievo per cui la legge non prevede, né esclude, che la delega possa essere conferita al difensore
(dovendosi negare tale possibilità solo per gli atti personalissimi e per quelli che la legge eccettua espressamente) – conclude nel senso che il difensore può partecipare al procedimento di mediazione in sostituzione della parte, ma solo se, specificamente, dotato del potere sostanziale di disporre del diritto controverso. In altri termini, il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione deve essere conferito mediante procura speciale sostanziale, che deve avere come specifico oggetto la partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali dedotti nella controversia (in questo senso, ex multis, Cass.civ., Sez. III, n. 8473/2019, nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli, Sez. II., n. 104/2023;
Tribunale Parma, Sez. I, n. 1139/2022; Corte appello L'Aquila, Sez. I., n.
1129/2021 e Tribunale Milano, Sez. XIII, n. 6458/2019).
Nella specie, stante la mancanza di valido conferimento del potere di partecipare alla mediazione e di disporre in quella sede dei diritti contesi, sia al difensore degli attori sia a quello della Banca, deve ritenersi che entrambe le parti non abbiano partecipato validamente al procedimento di mediazione. Nel caso in esame, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda di ripetizione da parte degli attori, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo (per questa ricostruzione, Cass. civ., Sez. un., n. 19596/2020; sulle conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione da parte del soggetto onerato, tra le molte sentenze di merito, Corte appello Milano, n. 3832/2022) e l'improcedibilità di tutte le domande svolte da entrambe le parti nel giudizio.
Nel procedimento di mediazione cd. obbligatoria, come nella specie, il cui preventivo esperimento è previsto a pena di improcedibilità, le parti sono tenute a comparire personalmente davanti al mediatore. Qualora la parte non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire rilasciando a questo scopo una procura sostanziale, non autenticabile dell'avvocato, avente ad oggetto, specificamente, la partecipazione alla mediazione e la delega a disporre dei diritti in quella sede. Se, al primo incontro con il mediatore, la parte istante
è stata rappresentata da un difensore privo del potere rappresentativo sostanziale indicato e la procedura di mediazione non sia stata regolarmente svolta, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo (Trib.
Trieste, n. 507/2023).
In applicazione di tale principio, infatti, la S.C. (Cass., n. 8473/2019) ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto improcedibile l'azione giudiziale, in quanto le parti non erano mai comparse, personalmente o idoneamente rappresentate, davanti al mediatore, sicché non era stata integrata la condizione di procedibilità, come nel caso in esame.
Inoltre, nella specie, gli attori hanno proposto domande riconvenzionali di accertamento della nullità delle clausole contrattuali e domanda di ripetizione;
anche tali domande vanno considerate improcedibili atteso che anche gli attori non sono regolarmente comparsi al primo incontro di mediazione, comparendo solo il procuratore processuale sfornito di apposita procura sostanziale come, peraltro, eccepito dagli stessi attori.
Sicché, nel caso in esame, si ravvisa soccombenza reciproca delle parti e va disposta la compensazione integrale delle spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u., già liquidate separatamente.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1887/2017 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 355, emesso dal Tribunale di
Patti in data 12 settembre 2017, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara l'improcedibilità di tutte le domande svolte da ciascuna delle parti nel giudizio;
- compensa integralmente le spese di lite ivi comprese quelle di c.t.u., liquidate separatamente.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI sezione civile
VERBALE DI UDIENZA All'udienza dell'11 aprile 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1887/2017 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 355, emesso dal Tribunale di Patti in data
12 settembre 2017, promossa da
(C.F.: ) e da Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. CodiceFiscale_2
Salvatore Cinnera Martino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in S. Agata Militello, via S. Giuseppe n. 51, attori in opposizione, contro
(C.F. e P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore , rappresentata e difesa, anche in via Parte_3 disgiunta tra loro, dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian
Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elettra Cortese, in
Reggio Calabria, via T. Campanella n. 46, convenuta in opposizione,
e nei confronti di
(C.F.: ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo ed
[...] elettivamente domiciliata in Roma Viale Giulio Cesare n. 2, terza intervenuta, avente ad oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo – contratti bancari;
sono presenti l'avv. Gabriella Donzì in sostituzione dell'avv. Cinnera Martino, l'avv. Antonella Spinnato in sostituzione degli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli e l'avv. Vincenzina Pagliazzo in sostituzione dell'avv. Giuseppe Grillo, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi in atti e alle note conclusive. L'avv. Donzì e l'avv. Pagliazzo insistono nel richiamo del c.t.u. per i motivi indicati nei propri atti. L'avv. Spinnato si oppone e chiede la decisione. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 13 novembre 2017,
e hanno proposto opposizione al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 355 emesso dal Tribunale di Patti in data 12 settembre 2017 e notificato in data 3 ottobre 2017, con il quale era stato ingiunto nei loro confronti il pagamento, in favore di della somma di euro Controparte_1
66.751,50 derivante dalle esposizioni debitorie del conto corrente affidato n. 21851/300122242 del 24 febbraio 1995 e del finanziamento chirografario n. 6720897 del 20 luglio 2010 intestati alla e garantiti Pt_1 da , oltre interessi da conteggiarsi dal 19 novembre 2016 al Parte_2 soddisfo, oltre spese del procedimento di ingiunzione.
Gli attori hanno eccepito l'inesistenza del contratto di conto corrente, nonché l'illegittimità delle clausole contenute in tutti i contratti e relative all'applicazione di interessi passivi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alle commissioni di massimo scoperto e chiedendone la relativa declaratoria di nullità con domanda di ripetizione delle somme corrisposte in virtù delle clausole nulle.
Gli attori hanno, inoltre, eccepito la nullità delle fideiussioni.
Con comparsa di risposta depositata in data 21 giugno 2018, si è costituita e per essa contestando le Controparte_1 CP_4 eccezioni degli opponenti e chiedendone il rigetto.
Con comparsa di risposta depositata in data 25 settembre 2020, si è costituita quale cessionaria del credito oggetto di Controparte_2 ingiunzione aderendo alle domande della convenuta.
Con ordinanza depositata in data 4 ottobre 2019, il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha concesso il termine ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Espletata la c.t.u., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. All'udienza odierna, la causa viene decisa. Con note di trattazione scritta depositate in data 15 aprile 2021, gli attori hanno eccepito l'improcedibilità del giudizio per irregolarità della mediazione svolta con la partecipazione dei soli procuratori non sostanziali ed in assenza delle parti personalmente.
L'eccezione appare fondata. Rivedendo precedenti orientamenti contrari, e tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale, nelle more intervenuta, occorre ritenere fondata l'eccezione proposta. Peraltro, occorre rilevare che l'improcedibilità del giudizio per omessa regolare mediazione, è rilevabile d'ufficio dal giudice senza che, pertanto, possa avere rilievo la circostanza che gli opponenti non l'abbiano contestata nella prima difesa utile.
Innanzitutto, deve premettersi che, trattandosi di un giudizio riguardante contratti bancari, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, le parti sono tenute ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, in questo caso a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, cui è seguita l'assegnazione di termine per l'instaurazione del procedimento. Nella specie, come dimostrato dal verbale di mediazione in atti, gli attori e la società opposta non sono intervenuti personalmente agli incontri di mediazione o per mezzo del proprio legale rappresentante, bensì hanno partecipato mediante i rispettivi procuratori processuali.
Nel verbale negativo di mediazione del 7 novembre 2019, si legge:
.
La procura generale notarile richiamata, tuttavia, è una procura generale alle liti che è inidonea a conferire il potere sostanziale di intervenire agli incontri di mediazione al fine di potere disporre dello specifico diritto controverso, in quanto il potere di conciliare e transigere ivi previsto (v. procura notarile dell'11 novembre 2013) non è specificamente riferita alla mediazione.
La Suprema Corte (Cass., n. 8473/2019), in materia, ha avuto modo di esprimere i seguenti principi.
“Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare
l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione”; nel rilevarsi che l' art. 8 del d.lgs. n. 28/2010, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati e che, quindi, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, tuttavia, non può sottacersi che la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In particolare, la Suprema Corte, ha rilevato che “In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri”. Dunque, atteso che la legge non lo esclude, deve ritenersi ammissibile che la parte che, “per sua scelta o per impossibilità” non possa partecipare personalmente a un incontro di mediazione, possa farsi sostituire dal proprio difensore, purché gli conferisca tale potere mediante una procura speciale sostanziale “avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”, con la conseguenza che siffatto potere non può essere conferito al difensore con la procura generale alle liti anche se contenuta in atto notarile ove la stessa non sia specificamente rivolta ad autorizzare il procuratore medesimo alla partecipazione alla mediazione con potere in quella sede di disporre dei diritti sostanziali oggetto del procedimento.
Conformi al suddetto orientamento sono le successive pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III, sent. 05/07/2019, n.
18068; Cass. civ. sez. II, ord. 26/04/2022, n. 13029).
Inoltre, il principio statuito dalla Suprema Corte nella sentenza n.
8473/2019 ha trovato larga applicazione anche nella giurisprudenza di merito maggioritaria.
Sul tema, si ritiene opportuno aderire all'orientamento, ormai maggioritario, giurisprudenziale che – partendo dal rilievo per cui la legge non prevede, né esclude, che la delega possa essere conferita al difensore
(dovendosi negare tale possibilità solo per gli atti personalissimi e per quelli che la legge eccettua espressamente) – conclude nel senso che il difensore può partecipare al procedimento di mediazione in sostituzione della parte, ma solo se, specificamente, dotato del potere sostanziale di disporre del diritto controverso. In altri termini, il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione deve essere conferito mediante procura speciale sostanziale, che deve avere come specifico oggetto la partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali dedotti nella controversia (in questo senso, ex multis, Cass.civ., Sez. III, n. 8473/2019, nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli, Sez. II., n. 104/2023;
Tribunale Parma, Sez. I, n. 1139/2022; Corte appello L'Aquila, Sez. I., n.
1129/2021 e Tribunale Milano, Sez. XIII, n. 6458/2019).
Nella specie, stante la mancanza di valido conferimento del potere di partecipare alla mediazione e di disporre in quella sede dei diritti contesi, sia al difensore degli attori sia a quello della Banca, deve ritenersi che entrambe le parti non abbiano partecipato validamente al procedimento di mediazione. Nel caso in esame, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda di ripetizione da parte degli attori, ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo (per questa ricostruzione, Cass. civ., Sez. un., n. 19596/2020; sulle conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione da parte del soggetto onerato, tra le molte sentenze di merito, Corte appello Milano, n. 3832/2022) e l'improcedibilità di tutte le domande svolte da entrambe le parti nel giudizio.
Nel procedimento di mediazione cd. obbligatoria, come nella specie, il cui preventivo esperimento è previsto a pena di improcedibilità, le parti sono tenute a comparire personalmente davanti al mediatore. Qualora la parte non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire rilasciando a questo scopo una procura sostanziale, non autenticabile dell'avvocato, avente ad oggetto, specificamente, la partecipazione alla mediazione e la delega a disporre dei diritti in quella sede. Se, al primo incontro con il mediatore, la parte istante
è stata rappresentata da un difensore privo del potere rappresentativo sostanziale indicato e la procedura di mediazione non sia stata regolarmente svolta, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo (Trib.
Trieste, n. 507/2023).
In applicazione di tale principio, infatti, la S.C. (Cass., n. 8473/2019) ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto improcedibile l'azione giudiziale, in quanto le parti non erano mai comparse, personalmente o idoneamente rappresentate, davanti al mediatore, sicché non era stata integrata la condizione di procedibilità, come nel caso in esame.
Inoltre, nella specie, gli attori hanno proposto domande riconvenzionali di accertamento della nullità delle clausole contrattuali e domanda di ripetizione;
anche tali domande vanno considerate improcedibili atteso che anche gli attori non sono regolarmente comparsi al primo incontro di mediazione, comparendo solo il procuratore processuale sfornito di apposita procura sostanziale come, peraltro, eccepito dagli stessi attori.
Sicché, nel caso in esame, si ravvisa soccombenza reciproca delle parti e va disposta la compensazione integrale delle spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u., già liquidate separatamente.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1887/2017 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 355, emesso dal Tribunale di
Patti in data 12 settembre 2017, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara l'improcedibilità di tutte le domande svolte da ciascuna delle parti nel giudizio;
- compensa integralmente le spese di lite ivi comprese quelle di c.t.u., liquidate separatamente.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)