Trib. Patti, sentenza 11/04/2024, n. 458
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Sentenza 11 aprile 2024

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Tribunale di Patti, presieduto dalla dott.ssa Serena Andaloro. Le parti in causa, da un lato, hanno contestato l'esistenza di un contratto di conto corrente e l'illegittimità di alcune clausole contrattuali, chiedendo la dichiarazione di nullità e la ripetizione delle somme versate. Dall'altro lato, la banca convenuta ha contestato tali eccezioni, richiedendo il rigetto delle domande degli opponenti. Il giudice, dopo aver esaminato le questioni giuridiche, ha rilevato l'improcedibilità del giudizio a causa della non regolare partecipazione delle parti al procedimento di mediazione obbligatoria, in quanto entrambe si erano presentate solo tramite i loro avvocati, privi di procura sostanziale per la mediazione. La decisione si fonda su precedenti giurisprudenziali che stabiliscono la necessità della presenza personale delle parti o di una valida delega. Pertanto, il giudice ha revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato improcedibili tutte le domande, compensando le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Patti, sentenza 11/04/2024, n. 458
    Giurisdizione : Trib. Patti
    Numero : 458
    Data del deposito : 11 aprile 2024

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