CA
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Marcella CELESTI Presidente
Dott. Valeria DI STEFANO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 206/2022 R.G. promossa da
, nata ad [...] il [...] e ivi residente (c.f.: Parte_1 [...]
), nella qualità di erede di , nato ad [...] il 15/10/ C.F._1 Persona_1
1951 e ivi deceduto l'08/04/2013 (c.f.: ), rappresentata e dife- CodiceFiscale_2
sa dall'avv. Pier Luigi Sava;
appellante contro
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
[...]
difeso dall'avv. Livia Gaezza;
appellata
La causa veniva posta in decisione in data 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 87 del 13 gennaio 2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione all'esecuzione proposta dall' , dichiarando CP_1
non spettanti a n.q. ulteriori somme rispetto a quelle dovute – in forza Parte_1
della sentenza del Tribunale di Catania n. 624/2014, siccome parzialmente riformata dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 728/2015 – a titolo di ratei di pensione ai superstiti, maturati dal defunto , quale figlio inabile di Persona_1 [...]
Spese compensate. Per_2
Segnatamente, ritenendo che fossero ancora dovute dall differenze sul tratta- CP_1
mento previdenziale, di cui era stato titolare il defunto fratello, – nella Parte_1
sua qualità di erede – aveva promosso pignoramento presso terzi per l'importo com- plessivo di €. 23.117,09 in danno dell e quest'ultimo aveva – a sua volta – CP_1
proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo la correttezza dei versamenti effet- tuati in virtù del titolo giudiziale predetto e la legittimità delle trattenute erariali ope- rate.
Con ordinanza del 5 luglio 2019, il giudice dell'esecuzione aveva sospeso la procedura e, con ricorso in riassunzione, n.q. aveva adito il giudice del lavoro, Parte_1
instando per il rigetto dell'opposizione.
Tanto premesso, il tribunale così motivava l'accoglimento dell'opposizione: “In armo- nia con tali principi va chiarito che nel caso in questione l'oggetto della controversia attiene esclusivamente alla spettanza delle somme liquidate dall' al lordo delle CP_1
trattenute fiscali, non avendo la ricorrente contestato, innanzi al giudice dell'esecu- zione, la quantificazione del credito operata dall'Istituto di previdenza né il criterio da questi seguito per la determinazione delle imposte versate al fisco.
Consegue da ciò che le argomentazioni con cui la ricorrente, in seno alle note depositate il 31.12.2021, ha contestato il principio di cassa adottato dall' nella CP_1
quantificazione delle trattenute, sostenendo la correttezza del preferibile principio di competenza, integrano una inammissibile modificazione della domanda.
Così delineato l'ambito entro il quale può dispiegarsi la presente decisione è possibile affermare che l'opposizione all'esecuzione formulata dall' è fondata, avendo CP_1
questi correttamene erogato all'avente diritto le somme liquidate al netto delle ritenute fiscali versate all'erario quale sostituto di imposta.
Ed invero, quand'anche il ricorrente versasse nelle condizioni previste dalla legge ai fini dell'esenzione dal pagamento delle imposte, ciò non avrebbe dispensato l' CP_1 dall'onere di effettuare le trattenute fiscali alla fonte, a titolo di acconto, essendo de- mandato esclusivamente agli Uffici finanziari il compito di accertare se ed in quale misura il contribuente è tenuto al pagamento delle imposte.
Del resto, l'imposta definitiva viene liquidata a saldo dall' che Controparte_2
in caso di esenzione o di minore imposta dovuta, rispetto a quanto trattenuto a titolo di acconto dall'ente erogatore, effettua il dovuto rimborso al contribuente.
Tale meccanismo pone al riparo il contribuente da indebite trattenute e da pagamenti non dovuti”. Spese compensate.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la ricorrente soccombente con ricorso depositato il 15 marzo 2022.
Instava n.q. per il rigetto del gravame. Parte_1
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico articolato motivo di gravame l'appellante deduce che proprio il principio della “c.d. tassazione separata (ancorché combinata con il criterio c.d. per cassa)” conferma la pretesa azionata. Rileva che l'art. 21, comma 4, TUIR prevede che “per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b del comma 1 dell'art.17,
l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste dall'art. 12 e nei commi 1 e 2 dall'art. 13 se e nella misura in cui siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono”
e che va considerato “il sistema della soglia di reddito entro la quale l'imposta dovuta
è pari a zero (c.d. no tax area), frutto dell'applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o da lavoro autonomo, … decrescenti al crescere del reddito e … per i pensionati pari a € 8.174,00 per ciascuno anno”. La tassazione degli arretrati, pur in applicazione del sistema di cassa, comporta pertanto la riduzione dell'imposta di un importo pari a quello delle detrazioni nella misura in cui queste ultime non sono state fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono gli arretrati. In particolare, le detrazioni cui si riferisce il cit. articolo 21 sono quelle previste dall'art. 12 TUIR. Prosegue parte appellante: “Dalle combinazioni dell'insieme delle detrazioni ciascun pensionato ha diritto … a detrarre annualmente € 8.174,00 dall'importo di reddito da sottoporre a tassazione … In altri termini, ogni pensionato fruisce sempre della detra- zione di € 8.174,00 per ciascun anno fiscale (o della maggior somma che periodica- mente viene fuori dal calcolo delle … voci di detrazioni)”. Il dante causa dell'odierna appellante non ha fruito delle detrazioni di legge negli anni cui si riferivano gli arretrati sicché aveva diritto a tutte le detrazioni al momento del pagamento degli arretrati, an- corché corrisposti in un'unica soluzione.
Essendo l'importo annuo complessivo della prestazione previdenziale inferiore a €
8.174,00, per effetto delle detrazioni di legge, da applicarsi cumulativamente in base al disposto dell'art. 21, comma 4, l' non poteva effettuare alcuna trattenuta IRPEF CP_1
sugli importi dovuti a titolo di arretrati.
In subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di applicazione, al momento del pagamento degli arretrati “delle detrazioni cumulativamente per tutti gli anni di loro mancata fruizione”, deducendo l'incostituzionalità del combinato disposto degli artt.8 D.L. n. 463/1983 e 49, comma 2, e 17, comma 1, lett. b) TUIR, così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella misura in cui “impediscono al contribuente di fruire della riduzione dell'imposta di un importo pari a quello delle detrazioni nella misura in cui quest'ultime non sono state fruite per ciascuno degli anni cui si riferi- scono gli arretrati, in base all'art. 21 comma 4 TUIR”, chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 53, 3 e 38, 24 e 111 Cost., 8 D.L. n.
463/1983, 49, comma 2, e 17, comma 1 lett. b), TUIR, “nella parte in cui non consen- tono di fruire delle detrazioni (con conseguente riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) nella misura in cui queste ultime non sono state fruite per ciascuno degli anni in cui si riferiscono gli arretrati, in base all'art. 21 comma 4 TUIR”.
2. Così riassunto, tale motivo di gravame, ancor prima che infondato (alla luce dei principi affermati da Cass. n. 10887/2019, già condivisi da questa Corte: v. sentenza n.
221/2020), è inammissibile.
2.1. Sul punto, il collegio intende uniformarsi al precedente di questa Corte (sentenza n. 441/2023, resa in caso analogo), la cui motivazione qui si richiama e si riporta ex art. 118 Disp. Att. c.p.c.: “L'appellante, invero, non ha specificamente censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, quand'anche lo (nel- CP_3
la specie, , dante causa dell'appellante) si fosse trovato nelle condizioni Persona_1
di legge ai fini dell'esenzione dal pagamento delle imposte, ciò non avrebbe comunque dispensato l dall'onere di effettuare le trattenute fiscali alla fonte a titolo di ac- CP_1
conto, “essendo demandato esclusivamente agli Uffici finanziari il compito di accer- tare se ed in quale misura il contribuente è tenuto al pagamento delle imposte”.
In altri termini, il primo giudice ha ritenuto che, a prescindere dal diritto … all'esen- zione dal pagamento delle imposte, l' avrebbe dovuto comunque effettuare le CP_1
trattenute fiscali, essendo rimesso, a parere del Tribunale, “esclusivamente” agli uffici finanziari il compito di accertare se e in quale misura il contribuente fosse tenuto al pagamento delle imposte.
Costituendo tale statuizione un capo distinto e autonomo della decisione, giuridica- mente e logicamente sufficiente a giustificarla, la sua omessa censura rende irrilevante
l'esame delle altre ragioni poste a fondamento del motivo (cfr. ex multis, Cass. 11493/
2018; 2108/2012; Cass. S.U. n. 7931/ 2013)”
3. In definitiva e in ragione di quanto sopra, l'appello va dichiarato inammissibile con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U.
n. 4135/2020)
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 206/2022 R.G., dichiara inammissibile l'appello.
Condanna n.q. alla rifusione in favore dell delle spese proces- Parte_1 CP_1 suali del presente grado, che liquida in €. 2.906,00, oltre il rimborso forfettario delle spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art.13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 20 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Marcella Celesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Marcella CELESTI Presidente
Dott. Valeria DI STEFANO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 206/2022 R.G. promossa da
, nata ad [...] il [...] e ivi residente (c.f.: Parte_1 [...]
), nella qualità di erede di , nato ad [...] il 15/10/ C.F._1 Persona_1
1951 e ivi deceduto l'08/04/2013 (c.f.: ), rappresentata e dife- CodiceFiscale_2
sa dall'avv. Pier Luigi Sava;
appellante contro
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e
[...]
difeso dall'avv. Livia Gaezza;
appellata
La causa veniva posta in decisione in data 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 87 del 13 gennaio 2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione all'esecuzione proposta dall' , dichiarando CP_1
non spettanti a n.q. ulteriori somme rispetto a quelle dovute – in forza Parte_1
della sentenza del Tribunale di Catania n. 624/2014, siccome parzialmente riformata dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 728/2015 – a titolo di ratei di pensione ai superstiti, maturati dal defunto , quale figlio inabile di Persona_1 [...]
Spese compensate. Per_2
Segnatamente, ritenendo che fossero ancora dovute dall differenze sul tratta- CP_1
mento previdenziale, di cui era stato titolare il defunto fratello, – nella Parte_1
sua qualità di erede – aveva promosso pignoramento presso terzi per l'importo com- plessivo di €. 23.117,09 in danno dell e quest'ultimo aveva – a sua volta – CP_1
proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo la correttezza dei versamenti effet- tuati in virtù del titolo giudiziale predetto e la legittimità delle trattenute erariali ope- rate.
Con ordinanza del 5 luglio 2019, il giudice dell'esecuzione aveva sospeso la procedura e, con ricorso in riassunzione, n.q. aveva adito il giudice del lavoro, Parte_1
instando per il rigetto dell'opposizione.
Tanto premesso, il tribunale così motivava l'accoglimento dell'opposizione: “In armo- nia con tali principi va chiarito che nel caso in questione l'oggetto della controversia attiene esclusivamente alla spettanza delle somme liquidate dall' al lordo delle CP_1
trattenute fiscali, non avendo la ricorrente contestato, innanzi al giudice dell'esecu- zione, la quantificazione del credito operata dall'Istituto di previdenza né il criterio da questi seguito per la determinazione delle imposte versate al fisco.
Consegue da ciò che le argomentazioni con cui la ricorrente, in seno alle note depositate il 31.12.2021, ha contestato il principio di cassa adottato dall' nella CP_1
quantificazione delle trattenute, sostenendo la correttezza del preferibile principio di competenza, integrano una inammissibile modificazione della domanda.
Così delineato l'ambito entro il quale può dispiegarsi la presente decisione è possibile affermare che l'opposizione all'esecuzione formulata dall' è fondata, avendo CP_1
questi correttamene erogato all'avente diritto le somme liquidate al netto delle ritenute fiscali versate all'erario quale sostituto di imposta.
Ed invero, quand'anche il ricorrente versasse nelle condizioni previste dalla legge ai fini dell'esenzione dal pagamento delle imposte, ciò non avrebbe dispensato l' CP_1 dall'onere di effettuare le trattenute fiscali alla fonte, a titolo di acconto, essendo de- mandato esclusivamente agli Uffici finanziari il compito di accertare se ed in quale misura il contribuente è tenuto al pagamento delle imposte.
Del resto, l'imposta definitiva viene liquidata a saldo dall' che Controparte_2
in caso di esenzione o di minore imposta dovuta, rispetto a quanto trattenuto a titolo di acconto dall'ente erogatore, effettua il dovuto rimborso al contribuente.
Tale meccanismo pone al riparo il contribuente da indebite trattenute e da pagamenti non dovuti”. Spese compensate.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la ricorrente soccombente con ricorso depositato il 15 marzo 2022.
Instava n.q. per il rigetto del gravame. Parte_1
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico articolato motivo di gravame l'appellante deduce che proprio il principio della “c.d. tassazione separata (ancorché combinata con il criterio c.d. per cassa)” conferma la pretesa azionata. Rileva che l'art. 21, comma 4, TUIR prevede che “per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b del comma 1 dell'art.17,
l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste dall'art. 12 e nei commi 1 e 2 dall'art. 13 se e nella misura in cui siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono”
e che va considerato “il sistema della soglia di reddito entro la quale l'imposta dovuta
è pari a zero (c.d. no tax area), frutto dell'applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o da lavoro autonomo, … decrescenti al crescere del reddito e … per i pensionati pari a € 8.174,00 per ciascuno anno”. La tassazione degli arretrati, pur in applicazione del sistema di cassa, comporta pertanto la riduzione dell'imposta di un importo pari a quello delle detrazioni nella misura in cui queste ultime non sono state fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono gli arretrati. In particolare, le detrazioni cui si riferisce il cit. articolo 21 sono quelle previste dall'art. 12 TUIR. Prosegue parte appellante: “Dalle combinazioni dell'insieme delle detrazioni ciascun pensionato ha diritto … a detrarre annualmente € 8.174,00 dall'importo di reddito da sottoporre a tassazione … In altri termini, ogni pensionato fruisce sempre della detra- zione di € 8.174,00 per ciascun anno fiscale (o della maggior somma che periodica- mente viene fuori dal calcolo delle … voci di detrazioni)”. Il dante causa dell'odierna appellante non ha fruito delle detrazioni di legge negli anni cui si riferivano gli arretrati sicché aveva diritto a tutte le detrazioni al momento del pagamento degli arretrati, an- corché corrisposti in un'unica soluzione.
Essendo l'importo annuo complessivo della prestazione previdenziale inferiore a €
8.174,00, per effetto delle detrazioni di legge, da applicarsi cumulativamente in base al disposto dell'art. 21, comma 4, l' non poteva effettuare alcuna trattenuta IRPEF CP_1
sugli importi dovuti a titolo di arretrati.
In subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di applicazione, al momento del pagamento degli arretrati “delle detrazioni cumulativamente per tutti gli anni di loro mancata fruizione”, deducendo l'incostituzionalità del combinato disposto degli artt.8 D.L. n. 463/1983 e 49, comma 2, e 17, comma 1, lett. b) TUIR, così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella misura in cui “impediscono al contribuente di fruire della riduzione dell'imposta di un importo pari a quello delle detrazioni nella misura in cui quest'ultime non sono state fruite per ciascuno degli anni cui si riferi- scono gli arretrati, in base all'art. 21 comma 4 TUIR”, chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 53, 3 e 38, 24 e 111 Cost., 8 D.L. n.
463/1983, 49, comma 2, e 17, comma 1 lett. b), TUIR, “nella parte in cui non consen- tono di fruire delle detrazioni (con conseguente riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) nella misura in cui queste ultime non sono state fruite per ciascuno degli anni in cui si riferiscono gli arretrati, in base all'art. 21 comma 4 TUIR”.
2. Così riassunto, tale motivo di gravame, ancor prima che infondato (alla luce dei principi affermati da Cass. n. 10887/2019, già condivisi da questa Corte: v. sentenza n.
221/2020), è inammissibile.
2.1. Sul punto, il collegio intende uniformarsi al precedente di questa Corte (sentenza n. 441/2023, resa in caso analogo), la cui motivazione qui si richiama e si riporta ex art. 118 Disp. Att. c.p.c.: “L'appellante, invero, non ha specificamente censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, quand'anche lo (nel- CP_3
la specie, , dante causa dell'appellante) si fosse trovato nelle condizioni Persona_1
di legge ai fini dell'esenzione dal pagamento delle imposte, ciò non avrebbe comunque dispensato l dall'onere di effettuare le trattenute fiscali alla fonte a titolo di ac- CP_1
conto, “essendo demandato esclusivamente agli Uffici finanziari il compito di accer- tare se ed in quale misura il contribuente è tenuto al pagamento delle imposte”.
In altri termini, il primo giudice ha ritenuto che, a prescindere dal diritto … all'esen- zione dal pagamento delle imposte, l' avrebbe dovuto comunque effettuare le CP_1
trattenute fiscali, essendo rimesso, a parere del Tribunale, “esclusivamente” agli uffici finanziari il compito di accertare se e in quale misura il contribuente fosse tenuto al pagamento delle imposte.
Costituendo tale statuizione un capo distinto e autonomo della decisione, giuridica- mente e logicamente sufficiente a giustificarla, la sua omessa censura rende irrilevante
l'esame delle altre ragioni poste a fondamento del motivo (cfr. ex multis, Cass. 11493/
2018; 2108/2012; Cass. S.U. n. 7931/ 2013)”
3. In definitiva e in ragione di quanto sopra, l'appello va dichiarato inammissibile con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U.
n. 4135/2020)
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 206/2022 R.G., dichiara inammissibile l'appello.
Condanna n.q. alla rifusione in favore dell delle spese proces- Parte_1 CP_1 suali del presente grado, che liquida in €. 2.906,00, oltre il rimborso forfettario delle spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art.13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito del-
l'udienza del 20 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Marcella Celesti